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Nell’esercizio delle attività di verifica circa l’attendibilità delle dichiarazioni dei contribuenti, il Fisco può riscontrare delle irregolarità. L’Agenzia delle Entrate provvederà alla loro notificazione con il c.d. avviso di accertamento o la c.d. cartella di pagamento.
Ci sono diverse strategie difensive a cui il contribuente può ricorrere per tutelarsi dalle notifiche dei suddetti atti.
Infatti, a seconda dell’avviso che gli è stato notificato e in base alle sue esigenze, può decidere se difendersi o meno con l’avvio di una conciliazione nei confronti del Fisco.
In genere sono previsti dei benefici in capo ai contribuenti che intendano definire la questione in via amministrativa. Infatti per premiare coloro che si rivolgano direttamente agli Uffici per presentare le proprie difese, sono previste riduzioni di imposte e sanzioni.
L’accertamento con adesione rientra tra queste ipotesi. Infatti, si tratta di un procedimento di conciliazione tra il contribuente e il Fisco, volto al raggiungimento di un accordo.
In genere si ricorre a questa procedura laddove l’avviso di accertamento notificato al contribuente si fondi su elementi presuntivi, che quest’ultimo è in grado di contestare presentando apposita documentazione. Tuttavia questa non è una regola, tant’è che sono diversi i modi attraverso cui è possibile avviare il procedimento e i contribuenti che possono ricorrervi.
Vediamo insieme come funziona.
1. Accertamento con adesione
E’ una particolare procedura di accertamento che implica il coinvolgimento con successiva adesione del contribuente all’accordo che ne risulta. Ciò significa che questo, a seguito di un confronto con il Fisco, aderisce e quindi accetta l’accordo raggiunto in contraddittorio.
A prescindere dall’aspetto conciliativo, l’accertamento si qualifica comunque come espressione di potere impositivo dell’Agenzia delle Entrate.
Infatti, anche se secondo alcuni l’atto rappresenterebbe un accordo transattivo tra l’Ufficio e il contribuente, in realtà sembrerebbe non potersi prescindere dall’elemento essenziale dell’atto, quale la sua unilateralità.
L’atto resterebbe unilateralmente previsto dal Fisco, e solo in un secondo momento si assisterebbe alla sua riproduzione documentale con adesione del contribuente.
Ad ogni modo, essendo frutto di un accordo con il contribuente, l’accertamento con adesione è un atto che nasce c.d. definitivo. Infatti, in genere non è impugnabile ne modificabile dal Fisco.
Possono ricorrere a questo genere di accertamento tutti i contribuenti che abbiano ricevuto avvisi in materia di imposte sui redditi, IVA o specifiche imposte indirette.
2. Accertamento circa imposte sui redditi e IVA
Il contribuente che sia stato informato circa lo svolgimento di alcune attività di indagine da parte dell’Amministrazione Finanziaria, per esempio a seguito di accessi o ispezioni, può presentare un’istanza.
Anche qualora non sia stato informato circa lo svolgimento delle indagini, ma abbia ricevuto un avviso di accertamento può presentare istanza di accertamento con adesione.
In questo caso è necessario che il contribuente la depositi entro il termine di 60 giorni dalla ricezione dell’avviso di accertamento. In mancanza, quest’ultimo diverrà definitivo e non potrà essere modificato.
L’istanza di accertamento con adesione produce la sospensione per 90 giorni dei termini utili ai fini della presentazione del ricorso e per il pagamento.
La sospensione dei termini si produce con il deposito dell’istanza. Questo significa che anche laddove la procedura non dovesse avere esito positivo, il contribuente ha comunque la possibilità di impugnare l’avviso di accertamento in un secondo momento.
Laddove invece il contribuente avvii il procedimento e, senza concluderlo, vi rinunci, la sospensione dei termini utili all’impugnazione viene a meno.
Con la presentazione dell’istanza si chiede all’Ufficio di avviare un confronto in contraddittorio. Entro 15 giorni dal deposito dell’istanza l’Ufficio deve invitare il contribuente a comparire.
In contraddittorio il contribuente potrà presentare documentazioni e argomentazioni a sostegno della propria posizione.
Se dal contraddittorio emerge un accordo, ad esso segue la stesura di un avviso di accertamento che deve essere sottoscritto sia dal titolare dell’Ufficio che dal contribuente, in adesione.
Il contenuto di quest’avviso è analogo a quello di ogni avviso di accertamento; tuttavia, essendo sottoscritto dal contribuente, non verrà notificato.
Al contribuente che concluda positivamente il procedimento di accertamento con adesione e relativo versamento delle imposte si applicano due benefici:
- Riduzione della metà delle pene previste per i reati tributari;
- Non applicabilità delle sanzioni accessorie;
2.1. Eccezione al principio di non modificabilità dell’accordo
In genere l’avviso di accertamento in adesione del contribuente non è impugnabile ne modificabile dall’Ufficio. Tuttavia, nello specifico caso delle imposte sui redditi e iva, il Fisco può procedere ad accertamenti c.d. integrativi. Le circostanze in cui può procedere all’integrazione, sono:
- Se l’accertamento con adesione era un accertamento c.d. parziale;
- Quando emergano nuove circostanze da cui si evinca che il reddito reale sia almeno del 50% superiore rispetto a quello definito;
- Se la definizione è relativa a redditi di partecipazione in società di persone o associazioni;
Quindi, in presenza di queste condizioni l’Ufficio può emettere nuovi avvisi di accertamento contenenti nuove contestazioni circa lo stesso periodo d’imposta.
3. Accertamento circa le imposte indirette
Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs 218/1997 l’accertamento con adesione può riguardare anche alcune imposte indirette. Queste sono:
- Imposte di successione e donazione;
- Imposta di registro;
- Imposte ipotecarie e catastali;
L’oggetto dell’accertamento è il valore dei beni o dei diritti enunciato nell’atto oggetto di imposizione. Nel caso in cui un atto contenga più disposizioni svincolate e soggette ad autonoma imposizione, costituiscono oggetto di adesione come se fossero previste in atti distinti.
Il beneficio derivante dall’adesione del contribuente sta nella riduzione delle sanzioni dovute di un terzo rispetto al minimo previsto dalla legge, per ogni tributo.
A differenza di quanto accade con l’accertamento circa le imposte sui redditi, in questo caso l’accordo raggiunto non è mai modificabile o integrabile da parte del Fisco. Questo significa che l’Agenzia delle Entrate non potrà emettere altri avvisi di accertamento.
4. Il pagamento
Il perfezionamento della procedura di accertamento con adesione si ottiene con il versamento da parte del contribuente delle somme dovute.
E’ necessario procedere al versamento entro il termine di 20 giorni dalla sottoscrizione dell’atto ed esibire entro i 10 giorni successivi la relativa quietanza di pagamento. Di norma il pagamento avviene tramite il ricorso al Modello F24 previsto per imposte, interessi e sanzioni.
Tuttavia, al contribuente è garantita la possibilità di ricorrere anche all’istituto della compensazione. Infatti laddove abbia dei crediti nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria, ricorrendo ad una specifica procedura, potrà ottenerne la restituzione in compensazione con le somme dovute.
Il mancato versamento entro i termini rende nulla la procedura svolta (e il relativo accordo).
Il pagamento può avvenire per intero oppure si può chiedere all’Amministrazione Finanziaria di autorizzare il pagamento rateale.
Questo in genere è garantito un massimo di 8 rate mensili. Tuttavia, talvolta sono concesse anche 16 rate mensili laddove si tratti di importi molto elevati.
5. Conclusioni
Il procedimento di accertamento con adesione può essere un utile soluzione per il contribuente che intenda risolvere la sua situazione in conciliazione con il Fisco.
Le procedure conciliative sono peraltro incentivate da parte del legislatore che concede interessanti riduzioni di sanzioni e pene a colui che vi ricorra.
Ulteriore vantaggio della procedura sta nel fatto che, anche in caso di mancato raggiungimento dell’accordo, si produce una sospensione dei termini sia per il pagamento che per l’impugnazione.
E’ sempre possibile, infatti, impugnare l’avviso di accertamento che non si sia raggiunto in accordo con l’Ufficio.
Ad ogni modo, per ottenere tutti i vantaggi insiti nella procedura è importante avanzare un’adeguata difesa nel corso del contraddittorio con il Fisco. Infatti nel corso di questo potranno essere avanzate argomentazioni e depositate documentazioni a sostegno della propria posizione.
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