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L’accettazione tacita di eredità da parte tua avviene senza la necessità di una dichiarazione espressa obbligatoria.
L’accettazione tacita di eredità infatti avviene semplicemente compiendo degli atti che sono incompatibili con la rinuncia all’eredità.
Casa è l’accettazione tacita di eredità
L’accettazione tacita di eredità si verifica dunque quando, essendo un chiamato all’eredità, compi un atto che senza dubbio presuppone che tu abbia accettanto l’eredità.
L’atto che implica l’accettazione dell’eredità può essere compiuto dal solo erede e non da altri soggetti.
Dunque i requisiti richiesti dalla legge sono due.
1. L’atto che presuppone necessariamente la tua volontà ad accettare.
Tale atto deve essere da te posto in essere con la consapevolezza che l’eredità è messa a tua disposizione.
Infatti, l’articolo 476 del Codice Civile stabilisce che: “L’accettazione è tacita quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede”;
2. Un atto che non poteva da te essere posto in essere senza avere la qualità dell’erede.
Bisogna qui verificare che il tuo comportamento non sia andato oltre ai limiti stabiliti dall’art. 460 del Codice Civile.
Tale articolo infatti stabilisce che: “Il chiamato all’eredità può esercitare le azioni possessorie a tutela dei beni ereditari, senza bisogno di materiale apprensione.
Egli inoltre può compiere atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea, e può farsi autorizzare dall’autorità giudiziaria a vendere i beni che non si possono conservare o la cui conservazione importa grave dispendio.
Non può il chiamato compiere gli atti indicati nei commi precedenti, quando si è provveduto alla nomina di un curatore dell’eredità a norma dell’articolo 528”.
Se questi limiti sono stati da te superati l’eredità non verrà considerata tacitamente accettata.
Come funziona l’accettazione tacita di eredità
L’accettazione tacita dell’eredità è un atto volontario per il quale non è richiesto alcun documento ufficiale.
In quanto, com’è stato più volte ribadito, dovrai mettere in atto un comportamento esplicito che dimostri il tuo interessamento verso il patrimonio del defunto.
In tal caso non sono previste delle procedure ad hoc, ma è possibile esercitare delle funzioni che permettono di far scattare in automatico la successione.
Tra queste potremmo trovare ad esempio:
- La vendita o la locazione da parte tua dei beni che fanno parte dell’asse ereditario;
- Prelevare delle somme di denaro dall’asse ereditario per pagare dei debiti derivanti dall’eredità stessa;
- Impugnare le disposizioni testamentarie;
- Effettuare la domanda giudiziale di divisione dell’eredità;
- Proporre ricorso contro un accertamento fiscale riguardante l’imposta di successione.
Al contrario non sono comportamenti che ti consentiranno di accettare l’eredità tacitamente:
- Pagare le spese funebri del defunto;
- Richiedere informazioni se esiste o meno un testamento per valutare se è necessaria una denuncia di successione.
Tieni in considerazione comunque che, elemento cardine per accettare tacitamente l’eredità è la “volontarietà”.
Pertanto tutti gli atti che saranno posti in essere eventualmente da un soggetto (erede) incapace di intendere e di volere non saranno validi, in tal caso l’accettazione tacita di eredità sarà nulla e senza effetti.
La Corte di Cassazione poi con una sentenza n. 2276 del 1995 si è espressa sull’eredità devoluta ai minori. Stabilisce la Cassazione, che i minori o gli interdetti potranno accettare l’eredità solo con beneficio d’inventario come stabilito dall’art. 471 del Codice Civile, non è sufficiente la sola accettazione tacita.
Entro quanto tempo si può accettare
In caso di accettazione tacita dell’eredità dovrai comunque compilare un apposito documento di successione.
Detto documento deve essere da te redatto entro i termini stabiliti dalla legge, ossia entro e non oltre un anno.
Dovrai entro dodici mesi inoltrare la dichiarazione all’Agenzia delle Entrate, per regolarizzare la tua posizione di erede.
Per quanto riguarda le tempistiche, il tuo diritto di accettare l’eredità si prescrive in dieci anni.
Tale termine comincerà a decorrere dal momento dell’apertura della successione.
Nel caso di dichiarazione giudiziale di paternità avvenuta prima della morte del genitore, il termine decennale per accettare l’eredità comincerà a decorrere solo dopo la dichiarazione di paternità.
Chiunque ne abbia interesse può rivolgersi all’Autorità Giudiziaria competente per far fissare un termine che ti obbliga ad accettare o rinunciare all’eredità.
Passato questo termine se non hai accettato l’eredità anche tacitamente perdi ogni diritto all’accettazione.
Impugnazione e trascrizione
L’accettazione dell’eredità può essere impugnata per violenza o dolo secondo quanto stabilito dall’art. 482 del Codice Civile.
Tale articolo enuncia: “L’accettazione dell’eredità si può impugnare quando è effetto di violenza o di dolo.
L’azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto il dolo”.
Hai la possibilità di impugnarla anche per errore quanto stabilito dall’art. 483 del Codice Civile.
L’articolo 483 infatti stabilisce: “L’accettazione dell’eredità non si può impugnare se è viziata da errore.
Tuttavia, se si scopre un testamento del quale non si aveva notizia al tempo dell’accettazione, l’erede non è tenuto a soddisfare i legati scritti in esso oltre il valore dell’eredità, o con pregiudizio della porzione legittima che gli è dovuta.
Se i beni ereditari non bastano a soddisfare tali legati, si riducono proporzionalmente anche i legati scritti in altri testamenti. Se alcuni legatari sono stati già soddisfatti per intero, contro di loro è data azione di regresso.
L’onere di provare il valore dell’eredità incombe all’erede”.
L’accettazione tacita di eredità alla fine dovrà essere trascritta da un notaio.
Secondo quanto stabilito dall’art. 2648, terzo comma, del Codice civile: “Se il chiamato ha compiuto uno degli atti che importano accettazione tacita dell’eredità, si può richiedere la trascrizione sulla base di quell’atto, qualora esso risulti da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente”.
Il caso specifico è quello in cui, ad esempio, hai alienato un immobile che faceva parte dell’asse ereditario che era a te destinato, in favore di un altro soggetto.
La trascrizione dell’avvenuta compravendita deve essere eseguita a favore del tuo acquirente ma deve essere preceduta dalla trascrizione dell’atto di accettazione tacita dell’eredità da parte tua.
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