Accordi di Lock-Up: cosa sono

A volte, per la corretta conclusione di un’operazione di investimento, si rende necessaria la conclusione di un accordo di c.d. Lock-Up. Ma di cosa si tratta? Qual è la sua principale forma giuridica in Italia e quali sono i contenuti che è necessario definire?

Se sei un potenziale investitore, ti invito a proseguire la lettura di questo articolo. La conclusione di questi accordi, infatti, potrebbe rappresentare un momento decisivo per la tua idea di investimento.

Nello specifico si tratta di accordi che consentono, ancora prima della realizzazione dell’operazione, di analizzare e strutturare l’idea di investimento, soprattutto in riferimento alla figura del management.

Infatti, soprattutto in operazioni molto complesse (come per esempio le operazioni di LBO), l’investitore deve assicurarsi una collaborazione con i manager. Solo in un secondo momento, in base alla conclusione o meno di questi accordi, l’investitore procederà a compiere un’analisi mirata circa la possibile acquisizione.

Ma quando è utile ricorrere a questi accordi? E soprattutto, quali sono gli aspetti da considerare? Vediamoli insieme.

1. L’accordo di Lock-Up

In genere si ricorre a questi accordi quando l’investitore necessita, per un certo periodo di tempo, della collaborazione con il management. Infatti, di norma, si tratta di accordi con cui l’investitore chiede al management della società obiettivo di vincolarsi a quest’ultima per un certo periodo di tempo; per esempio, chiederà di non cedere le proprie partecipazioni a terzi prima di un certo periodo o del raggiungimento di certi obiettivi.

Queste specifiche richieste, alla base dell’accordo, costituiranno le condizioni sine qua non l’investitore deciderà o meno di concludere l’investimento.

Ovviamente all’interno dell’accordo dovranno essere definiti i vincoli imposti al management, sia quantitativamente che qualitativamente. Infatti, dovranno anche essere precisate le modalità di coinvolgimento del management, dopo la realizzazione dell’investimento.

Nell’ordinamento italiano, gli accordi di Lock-Up si concretizzano con una c.d. scrittura privata tra le parti, non essendo richieste altre specifiche formalità.

Ma quali sono i contenuti tipici di un accordo di Lock-Up?

1.1. La partecipazione del management

Sicuramente, tra gli aspetti essenziali da regolamentare in un accordo di Lock-Up troviamo la disciplina circa le partecipazioni dei manager nella partecipata.

Infatti, è necessario capire quale sia l’ammontare che i manager intendono investire nell’operazione e, di conseguenza, la portata della loro partecipazione azionaria successiva.

Per esempio, nelle operazioni di LBO, sarà necessario comprendere quale ammontare i manager sono disposti ad investire nella newco; di conseguenza si comprenderà la percentuale di partecipazione di cui gli stessi saranno poi titolari. Può essere che il management si scinda, per cui solo alcuni manager decidano di partecipare singolarmente all’investimento; oppure può darsi che decidano di costituire una c.d. management company, partecipandovi come gruppo.

1.2. Incentivi di investimento e modalità di disinvestimento

In alcuni casi, per incentivare i manager ad investire, sono previsti dei meccanismi che li portano più facilmente ad aderire all’accordo.

Infatti, se di norma si riconoscono delle partecipazioni direttamente proporzionali al capitale investito, con il ricorso a meccanismi alternativi è possibile che il management si senta più incentivato ad investire.

Ad esempio, riconoscendo al management la possibilità di ottenere un maggior numero di partecipazioni a fronte dello stesso investimento, sarà più facile ottenere questa collaborazione.  Questo, per esempio, è ciò che accade con i c.d. meccanismi di stock option.

A queste, per esempio, si aggiungono strategie che consentono ai manager di vedere raddoppiata la propria partecipazione, subordinatamente al raggiungimento di alcuni obiettivi.

Allo stesso tempo è necessario che si regolamentino le possibilità di disinvestimento del management. Infatti, pur avendo la possibilità di vincolarlo alla società obiettivo per un certo periodo di tempo, è necessario precisare quali siano le situazioni in cui sia poi libero di disinvestire.

Normalmente, con accordi di questo tipo, il disinvestimento non può avvenire prima di 18 mesi; questo salvo che non intervengano delle modifiche alla proprietà aziendale.

In particolare, si rende necessario regolamentare sin da subito gli effetti che certe situazioni c.d. straordinarie produrranno sulla partecipazione dei singoli manager. Tra questi troviamo, per esempio, l’interruzione del rapporto tra manager e azienda, la morte o l’invalidità permanente.

A prescindere da ciò, il cuore dell’accordo sta nell’obbligo assunto dai manager di impegnarsi esclusivamente in favore della società, per un periodo c.d. sufficientemente lungo (e prestabilito).

2. Accordi di Lock-Up: obbligatori o volontari?

In genere, gli accordi di Lock-Up sono di natura volontaria. Questo perché sono gli stessi azionisti, in accordo con i manager, a decidere di non cedere completamente (e immediatamente) le proprie quote; questi si impegnano a raggiungere determinati risultati o quantomeno a far trascorrere un certo periodo di tempo c.d. di rischio.

Proprio per questo si tratta di un accordo che, come un comune accordo di natura volontaria, si conclude con una scrittura privata tra le parti.

Tuttavia, ci sono alcune specifiche situazioni nelle quali un accordo di questo genere, che quindi vincoli il management alla società, diventa obbligatorio per legge. Ciò accade alla presenza di due condizioni della società emittente, quando:

  • svolge la propria attività da meno di 3 esercizi;
  • presenti domanda di quotazione in borsa.

Alla presenza di queste condizioni, gli azionisti che abbiano acquistato dei titoli nei 12 mesi precedenti alla data di presentazione della domanda sono obbligati a concludere l’accordo. In particolare, si impegnano a non compiere operazioni che coinvolgano l’80% (o più) delle proprie partecipazioni, per un periodo di almeno 1 anno dalla quotazione.

Si tratta, in questo caso, di un impegno che viene assunto direttamente nei confronti di Borsa Italiana.

3. Accordi di Lock-Up e informativa

E’ essenziale che l’esistenza di accordi e di clausole di Lock-Up venga preventivamente comunicato ai potenziali azionisti e/o manager.

Questo perché si tratta di accordi che influiscono sui prezzi, ma anche e soprattutto perché si tratta di accordi che costituiscono dei veri e propri vincoli per un cero periodo di tempo.

Per questo, è essenziale che nel c.d. prospetto informativo fornito ai potenziali acquirenti sia dettagliatamente indicata la disciplina di questi accordi. In particolare, la presenza di questa precisazione può rappresentare sia un vantaggio che uno svantaggio per il potenziale acquirente.

Infatti, da un lato l’acquirente confiderà su un’offerta di azioni limitate per l’intera durata dell’accordo; dall’altro però se, alla scadenza di tali accordi, i soci procedono ad un c.d. disinvestimento di massa, si assisterà ad un crollo del loro valore.

4. Conclusioni

La stipulazione di accordi di Lock-Up può rappresentare un’ottimale soluzione di investimento, in diverse circostanze. Ad esempio, laddove sia necessaria una collaborazione con il management della società obiettivo, per un certo periodo di tempo.

Si tratta di accordi che non sempre sono su base volontaria poiché, alla presenza di certe condizioni previste dalla legge, è obbligatorio ricorrervi.

In entrambi i casi, sia volontari che obbligatori, è sempre comunque consigliabile rivolgersi a dei professionisti. Questo perché, da un lato è fondamentale comprendere se siano o meno presenti le condizioni che conducono alla conclusione di questo genere di accordi; d’altro canto, anche perché è fondamentale disciplinarne correttamente i contenuti.

Infatti, sono molteplici gli aspetti da regolamentare sia in termini di incentivi, che di quantificazione delle partecipazioni. E’ necessario che i contenuti dell’accordo siano in grado di portare alla società una serie di vantaggi, anche sulla base di ipotetiche previsioni future.

Per questo è essenziale la figura del professionista che, conoscendo a pieno questi aspetti tecnici, sarà in grado di guidarti nella stipulazione dell’accordo ottimale.

Inoltre, non solo è necessario regolamentare adeguatamente l’accordo in se, ma è essenziale fornirne un’adeguata informativa anche ai potenziali investitori. Questi, infatti, potranno concludere un libero investimento solo se adeguatamente informati circa l’esistenza di questi vincoli.

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