Accordo di riservatezza: come farlo

L’accordo di riservatezza è un contratto con cui una parte, o entrambe, reciprocamente di obbligano a non divulgare dati ed informazioni. Sicuramente ti sarà capitato qualche volta di concludere un contratto in cui è inserita questa clausola. Sicuramente ti sarai trovato spiazzato.

Questo accordo è utilizzato, in genere, da imprese per tutelarsi quando concludono contratti con lavoratori dipendenti, ma anche clienti o fornitori esterni. Potrebbe, infatti, risultare necessario cedere informazioni per svolgere specifiche funzioni.

Un caso tipico è il contratto di somministrazione concluso con imprese esterne, le quali forniscono beni che vengono reimpiegati nel processo produttivo di altra impresa. Quest’ultima quindi procede a fornire i propri know how o dati e informazioni non brevettati per adempiere a predetta prestazione.

In questo caso però c’è il rischio che le informazioni siano divulgate e utilizzate per scopi diversi da quello originario.

Nel presente contributo cercheremo di spiegarti brevemente cos’è l’accordo di riservatezza e quali sono le conseguenze in caso di violazione.

1. Che cos’è un accordo di riservatezza?

L’accordo di riservatezza è un atto negoziale con il quale le parti si accordano per non divulgare informazioni concernenti attività produttiva, know how e strategie commerciali. Tale strumento viene spesso adottato quando si utilizzano idee ancora non brevettate. Ti consigliamo a tal proposito di rivolgerti a degli esperti laddove tu intenda procedere ad utilizzare marchi e brevetti, che ti sapranno sicuramente consigliare.

Questi patti sono sono incredibilmente utili in molte occasioni, soprattutto quando le imprese che svolgono attività con terzi estranei alla stessa. Si impedisce, in tal modo, che le informazioni che sono cedute siano impropriamente impiegate, divulgate e utilizzate ai fini commerciali.

In particolare, questi accordi di riservatezza possono esser conclusi con:

  • clienti, quando l’impresa offre un prodotto o un brevetto ad un cliente, al fine di evitare che questi divulghino le informazioni, può esser stipulato il contratto in questione, in particolare prima che il prodotto sia commercializzato e il brevetto registrato risulta molto utile;
  • fornitore, invero tali accordi sono spesso conclusi con i partner commerciali, come i fornitori. A questi talvolta sono ceduti i know how per realizzare componenti che verranno riutilizzati della produzione da parte dell’impresa. Ovviamente, ciò può comportare dei rischi con la stessa, in quanto tali know how potrebbero essere reimpiegati dal fornitore per produzione non inerente al contratto;
  • consulente estero, come per il fornitore, potrebbe esserci l’esigenza di concludere un accordo di riservatezza con il consulente esterno, per evitare che siano sfruttati i dati impropriamente.

Tale accordo di non divulgazione potrebbe invero esser concluso anche da un professionista privato, non solo dall’impresa. Anche per il libero professionista può, infatti, sorgere l’esigenza di garantire la segretezza dei dati ceduti.

In genere, l’accordo è concluso spesso in fase precontrattuale, però potrebbe anche esser successivamente stipulato, ad esempio prima dell’esecuzione di altro contratto a cui accede. È poi possibile che questo sia modificato successivamente, in base alle evoluzioni del rapporto. Di solito accade che la durata dello stesso sia determinata successivamente, che potrebbe protrarsi anche il termine del contratto a cui accede o della prestazione professionale.

1.1. Cosa sono i know how?

Nel precedente paragrafo abbiamo citato i c.d. know how. Ma cosa sono? Cerchiamo di spiegarlo brevemente.

Tecnicamente la traduzione di know how è “come fare”. Il termine anglosassone indica il bagaglio di esperienze e regole operative che vengono impiegate da un’impresa per svolgere un’attività, in genere, produttiva.

Invero, tale concetto è spesso confuso o comunque impiegato con altri significati. Nell’ambito aziendale identifica un asset strategico immateriale, che però va distinto dalle mere competenze o conoscenze, in quanto ha un significato molto più complesso.

Può accadere che le imprese decidano di cedere ai fini commerciali questi know how. Ad oggi vengono considerati dei beni immateriali con intrinseco valore economico. Difatti, devono anche esser capitalizzati ed indicati in contabilità

Questi sono:

  • forme di sapere, cioè delle informazioni e nozioni acquisite con attività di studio, ad esempio sul mercato si fanno test per verificare il gradimento rispetto ad un prodotto o le tendenze diffuse tra i consumatori;
  • saper fare, con ciò si indicano in una serie di nozioni che concernono le conoscenze operative o le abilità manuali e pratiche elaborate nell’ambito delle attività di impresa;
  • saper essere, che identifica l’insieme di capacità e competenze acquisite dal personale, grazie all’esperienza, l’adattamento dei compartimenti e i rapporti con gli altri partner commerciali. Questo è il bagaglio di informazioni che consente di massimizzare la produzione o l’esito dell’attività di impresa.

Tali know how possono esser di quattro tipi:

  • tecnologico,
  • commerciale  con ciò si intende l’insieme di informazioni relative ai prodotti e ai clienti, tratti dal settore marketing, tramite servizio assistenza o recensioni;
  • finanziario questi attengono alle informazioni sugli acquisti compiuti e i criteri per determinare prezzi più competitivi;
  • strategico questi concernono la politica aziendale e i rapporti con i competitor.

2. Qual è la disciplina degli accordi di riservatezza?

L’accordo di riservatezza, invero, non nasce nel nostro ordinamento. È di origine anglosassone ed è noto come “Non Disclosure Agreement” o “NDA Agreement”. Tuttavia, giacché sono divenuti particolarmente impiegati anche nel contesto produttivo nazionale, si è posta l’esigenza di disciplinare la materia.

La disciplina di questa tipologia di atti è stata rintracciata nell’art. 2105 c.c., il quale afferma che: : “Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio”.

In questo caso, invero, si delinea una specifica ipotesi, perché ha come destinatario il prestatore di lavoro. Individua in capo a quest’ultimo un dovere di fedeltà verso l’impresa, che comporta un obbligo di non divulgazione delle informazioni apprese nell’esercizio della propria attività alla concorrenza. Quindi, concerne il contratto concluso tra lavoratore e datore di lavoro, che, come abbiamo visto nel precedente paragrafo, non esaurisce i casi in cui può risultare necessario un accordo di riservatezza.

Anche nel codice della proprietà industriale, il D.Lgs. n. 30 del 2005, è prevista una fattispecie simile agli artt. 98 e 99. Questi due articoli tutelano i c.d. segreti commerciali. Il primo indica proprio quali sono le informazioni riservate. Tra queste rientrano le informazioni aziendali e quelli che abbiamo definito i know how. Quindi nello specifico sono le informazioni:

  • c.d. segrete, cioè che non sono per loro natura e configurazioni note o accessibili ai non esperti;
  • che abbiano valore economico;
  • siano sottoposte a misure che consentono di preservarne la segretezza.

Poi la norma prevede un dovere di non divulgazione con riferimento ad alcune informazioni specifiche. Si espressa menzione del divieto relativo a dati segreti oggetto di elaborazione complessa. Sono dati connessi all’immissione di prodotti sottoposti ad autorizzazione per la messa in commercio.
Mentre l’art. 99 del codice della proprietà industriale prevede in modo esplicito l’obbligo di riservatezza: “Salva la disciplina della concorrenza sleale, è vietato rivelare a terzi oppure acquisire od utilizzare le informazioni e le esperienze aziendali di cui all’articolo 98”.

2.1. Accordi di riservatezza unilaterali e bilaterali

A seconda del contesto le parti possono decidere di concludere un accordo unilaterale o bilaterale di riservatezza. Dipende dalla situazione concreta, nel caso di accordo unilaterale è solo una delle parti che cede all’altra informazioni e dati, come nel caso del rapporto di lavoro, dove il lavoratore si obbliga nei confronti del datore di lavoro.

Mentre, l‘accordo di riservatezza bilaterale, invece, prevede la possibilità che entrambe le parti si obblighino reciprocamente. In questo caso, è possibile che ci sia una cessione reciproca di dati ed informazioni.

2.2. Forma del contratto

In genere, l’accordo di riservatezza è inserito come clausola all’interno di altro contratto, ad esempio nel contratto di lavoro. Quindi, la disciplina da un punto di vista prettamente formale è quella dell’atto negoziale di riferimento.

Talvolta, però, non è improbabile che sia concluso un contratto autonomo per imporre il dovere di non divulgazione.

Ovviamente, per quanto attiene all’oggetto, dovranno esser elencate le informazione riservate. Queste possono interessare diverse materie, da economiche a operative.

L’obbligo non può gravare in maniera perpetua le parti, anche perché potrebbe limitare una delle libertà fondamentali dei contraenti. Le informazioni e i dati hanno un rilievo economico, ma ancor di più attengono ad un bagaglio di esperienze che viene acquisito dal lavoratore ed è necessario consentirgli che sia anche speso in diversi contesti. Quindi, nel contratto deve esser espressamente indicata anche la durata del divieto, da quando entra in vigore, i termini e le condizioni.

Come dicevamo possono esser apposte delle condizioni, sia sospensive che risolutive. Con esse, le parti possono stabilire che l’inizio o la fine del divieto di divulgazione sia connesso alla realizzazione di un evento.

2.3. La durata e gli altri limiti dell’accordo di riservatezza

Come affermato poc’anzi, l’accordo di riservatezza deve avere una durata specifica.

Esso, invero, è soggetto anche ad altri limiti.

Per quanto riguarda la durata, questa può esser:

  • espressamente prevista;
  • individuata indirettamente con una condizione sospensiva o risolutiva, cioè il contratto perde effetto al verificarsi di un certo evento.

In questi due casi, la durata è o determinata o determinabile. Talvolta, però, potrebbe non esser indicato in alcun modo il termine. In predetta ipotesi, però, l’atto è eterointegrato dalla legge, cioè la norma codicistica si inserisce nel contratto, perché la durata è elemento essenziale della fattispecie. Quindi, se le parti non prevedono la durata, l’art. 2125 c.c. dispone con riguardo all’accordo tra datore di lavoro e lavoratore: “la durata del vincolo non può essere superiore a cinque anni, se si tratta di dirigenti, e a tre anni negli altri casi. Se è pattuita una durata maggiore, essa si riduce nella misura suindicata”.

Altri limiti si desumono da clausole generale previste dal codice, come l’ordine pubblico, il buon costume o alcune norme imperative. Ad esempio, l’accordo di riservatezza non può estendersi alla commissione di reati. Atti di denuncia non costituiscono forme di inadempimento contrattuale, non portando quindi il risarcimento del danno.

2.4. Le parti del contratto

Nel corso dell’articolo abbiamo più volte menzionato le possibili parti dell’accordo di riservatezza. In particolare, si distinguono tra due categorie, coloro che cedono le informazioni e chi riceve le informazioni. Questi si obbligano quindi a non condividere i dati che hanno ricevuto.

Potrebbero partecipare all’operazione negoziale anche soggetti terzi, con cui le parti interagiscono. Ad esempio, talvolta si trattano di istituti di credito o avvocati e commercialisti.

Ovviamente, nell’esercizio delle attività professionali potrebbero entrare a conoscenza delle predette informazioni. In questo caso, l’accordo di riservatezza deve esser esteso anche a questi soggetti.

Nel contratto con cui si costituisce l’accordo devono esser esplicitamente indicati questi terzi a cui si applica il divieto. Si individuano anche le modalità in base alle quali si reputa consentita la divulgazione. Si indicano le informazioni che, su accordo delle parti, si ritengono essere necessariamente oggetto di diffusione.

Se l‘accordo di riservatezza è unilaterale, la parte che si impegna deve concludere un accordo a sua volta con i terzi ai quali si intende estendere il divieto.

3. Inadempimento all’accordo di riservatezza

Con l’accordo di riservatezza, la parte si assume un’obbligazione. La prestazione, invero, è più articolata di quanto si immagini. Il soggetto è tenuto a:

  • custodire con diligenza le informazioni ricevute;
  • non utilizzarle per scopi diversi da quelli contemplati dall’accordo;
  • non divulgare a terzi le informazioni;
  • obbligo di rimuovere le informazioni oggetto della clausola, restituendole nello stesso formato in cui sono state ricevute.

Laddove, il soggetto risulti inadempiente all’obbligazione in questione, egli è tenuto al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 1218 c.c..

L’art.1218 c.c. è da sempre una norma piuttosto controversa nell’interpretazione. Letteralmente ci dice che “il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta, è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.

Al fine di andare esente dalla responsabilità, al debitore non basta dimostrare l’assenza di colpa. L’art. 1218 c.c. dice che il debitore deve anzitutto dimostrare l’impossibilità delle prestazione, quindi egli è tenuto ad adempiere fino a quando la prestazione è possibile.

Il risarcimento del danno si sostanzia in primo luogo nel danno emergente, cioè le perdite causate dalla divulgazione. Potrebbe anche trattarsi di un danno all’immagine per l’impresa. Inoltre, è risarcito il lucro cessante, cioè il mancato guadagno a causa della violazione.

4. Consulenza e assistenza legale per il tuo caso

Come avrai notato, la disciplina prevista in relazione all’accordo di riservatezza è decisamente complessa poiché occorre valutare molti elementi.

Proprio per questo motivo, al fine di proteggere e difendere al meglio il tuo Patrimonio, ti consiglio di completare il Modulo di contatto che trovi in questa pagina.

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