Affitto ramo d’azienda: come farlo

L’affitto del ramo d’azienda è uno mezzo particolarmente interessante per procedere a gestire al meglio l’attività imprenditoriale. Tramite suddetta operazione, non solo l’imprenditore garantisce un’entrata certa, con il canone di locazione, ma consente un più efficiente utilizzo delle risorse, grazie alla gestione dell’affittuario.

E’ uno strumento versatile che può essere impiegato anche per consentire un più agevole passaggio generazionale di impresa. Infatti, in questo modo si può attribuire al futuro erede dell’azienda, un ramo dotato di propria autonomia e funzione, al fine di accrescere le sue competenze nella gestione di impresa. Tuttavia, l’affitto non consente un passaggio definitivo del complesso aziendale, così consentendo un’eventuale rientro nella struttura aziendale.

Inoltre, riduce a carico dell’imprenditore il rischio di impresa, consente all’impresa di ottenere immediata liquidità. Infatti, proprio per queste ragioni, essa consente anche di superare momenti di crisi economica e d’impresa, in modo maggiormente celere.

Il contratto di affitto di ramo d’azienda è soggetto ad alcune disposizioni del codice civile. A tal proposito ricordiamo lo stesso arti. 1615 c.c. che definisce il concetto stesso di affitto. Esso poi è regolato dalle norme previste per il tipo contrattuale prescelto. Ricordiamo infatti che è possibile realizzare tale risultato con lo strumento della locazione, o altre forme contrattuali che realizzano un risultato analogo.

1. Affitto ramo d’azienda: di cosa si tratta?

Tra gli strumenti che possono esser impiegati dalle imprese per sfruttare la propria capacità produttiva, vi è certamente l’affitto del ramo d’azienda. Questo, infatti è uno mezzo tramite il quale l’impresa riesce anche a superare eventuali crisi dello specifico ramo che è dato in gestione. In tal modo, infatti, si procede ad esternalizzare l’attività d’azienda, al fine di ottenere anche un adeguato profitto.
E’ uno strumento versatile che può essere impiegato anche per consentire un più agevole passaggio generazionale di impresa. Infatti, in questo modo si può attribuire al futuro erede dell’azienda, un ramo dotato di propria autonomia e funzione, al fine di accrescere le sue competenze nella gestione di impresa. Tuttavia, l’affitto non consente un passaggio definitivo del complesso aziendale, così consentendo un’eventuale rientro nella struttura aziendale.

L’affitto del ramo di azienda si realizza mediante contratto tra imprenditore e terzo, in genere mediante la forma della locazione. L’imprenditore con l’atto negoziale trasferisce il godimento dell’azienda o di una parte di essa all’affittuario. Egli riceverà in cambio un canone di locazione a carattere periodico, per tutta la durata del contratto stesso. E’ quindi una modalità alternativa di circolazione dell’azienda, con sostituzione dell’imprenditore con altro soggetto, nell’attività di gestione.

Come evidenziato, l’affitto del ramo d’azienda comporta molteplici vantaggi. In primo luogo, tramite suddetto strumento il locatore ha la possibilità di garantire comunque un’entrata sicura dalla gestione del complesso aziendale, di cui resta proprietario. Con il trasferimento, infatti, si consente di impiegare produttivamente le risorse, ma trasferendo il rischio di impresa all’affittuario.

Ovviamente, anche l’affittuario trae un certo vantaggio dall’affitto. Una delle fasi più delicate dell’attività imprenditoriale è l’avvio dell’impresa. Dunque, egli può ovviare al rischio derivante dall’impiego di risorse eccessive nella fase iniziale.

Inoltre, l’affitto di ramo d’azienda consente di evitare valutazioni concernenti gli esercizi futuri. In caso di acquisizione, infatti, in sede di acquisizione di aziende, questo giudizio prognostico necessario potrebbe incidere sulle decisioni da assumere.

2. Il contratto di affitto ramo d’azienda

Il contratto di affitto di ramo d’azienda è soggetto ad alcune disposizioni del codice civile. A tal proposito ricordiamo lo stesso arti. 1615 c.c. che definisce il concetto stesso di affitto come:

“Quando la locazione ha per oggetto il godimento di una cosa produttiva, mobile o immobile, l’affittuario deve curarne la gestione in conformità della destinazione economica della cosa e dell’interesse della produzione. A lui spettano i frutti  e le altre utilità della cosa”.

Trovano poi applicazione alcune disposizioni concernenti il trasferimento d’azienda:

  • L’art. 2556, commi 1 e 2, c.c., relativo alla forma contrattuale e all’obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese;
  • L’art. 2558, comma 3, c.c., il quale dispone l’adozione delle norme in tema di successione del cessionario nei contratti per l’esercizio dell’azienda, applicandole anche all’affittuario;
  • L’art. 2557 c.c., il quale prevede il divieto di concorrenza prescritto in capo all’alienante dell’azienda ed esteso all’affittuario del ramo o dell’azienda.

Oltre alla disposizioni ivi elencate troveranno applicazione anche le norme previste per il contratto di locazione in generale.

2.1. Forma del contratto

Sulla forma del contratto trovano applicazione le disposizioni previste in tema di trasferimento in generale.

A tal proposito si ricorda quanto affermato all’art. 2556 c.c., “per le imprese soggette a registrazione i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o del godimento dell’azienda devono essere provati per iscritto. salva l’osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l’azienda o per la particolare natura del contratto“.

Dunque, il legislatore impone l’adozione della forma prevista per il valido trasferimento della proprietà o il godimento dell’azienda, quindi, per la cessione dell’azienda. In tal caso, la forma scritta è richiesta ai solo fini probatori, non ai fini di validità dell’accordo tra le parti. Tuttavia, può anche esser necessaria la forma scritta ai fini della validità, in quanto il ramo d’azienda può comprendere anche il godimento di un immobile.

Quindi si deve tener in considerazione anche dei beni che compongono il complesso che viene trasferito. Laddove si tratti di elementi patrimoniali, come immobili o mobili registrati, per i quali è richiesta una forma particolare per la circolazione, questa dovrà esser rispettata.

Si terrà, inoltre, conto anche del tipo negoziale che viene adottato per realizzare l’affitto.

2.2. Oggetto del contratto

L’affitto del ramo di azienda ha ad oggetto un complesso unitario di beni, funzionalisticamente destinato alla realizzazione di un’attività produttiva autonoma. Quindi, si concede in godimento una serie di beni mobili e immobili, i quali hanno una specifica destinazione, si connotano per la capacità produttiva, dunque per esser orientati a realizzare uno scopo.

Inoltre, al fine di procedere all’affitto del ramo d’azienda, non sarà necessario che siano funzionanti gli elementi normalmente necessari per procedere all’avviamento dell’azienda. Ovviamente, ciò non deve risultare in alcun modo preclusivo del funzionamento, cioè se mancano gli elementi strutturali in questione, comunque si può procedere all’affitto, purché ciò non comprometta l’unità economica del complesso produttivo.

E’, inoltre, opportuno distinguere le ipotesi in cui venga in rilievo, non un ramo d’azienda, quindi un complesso di beni teleologicamente orientato a realizzare una produzione, ma singoli beni produttivi dell’azienda. In questo caso, non troveranno applicazione le norme che abbiamo richiamato nei paragrafi precedenti.

3. Rapporti con i terzi in caso di affitto del ramo d’azienda

Una delle conseguenze da tenere in considerazione in caso di affitto del ramo d’azienda attiene agli effetti sui terzi.

In particolare, è necessario soffermarci sui rapporti creditori in essere, disciplinati dagli artt. 2559 e 2560 c.c., che disciplinano, invero, la cessione del ramo d’azienda.

L’art. 2559, comma 2, c.c. prevede espressamente la cessione dei crediti, in caso di trasferimento d’azienda. Questa norma si applica anche all’usufrutto per espressa previsione. Il legislatore, tuttavia, non richiama invece l’affitto dell’azienda o del ramo d’azienda. Dunque, non è prevista l’estensione a predetta disposizione. Altrettanto, l’art. 2560, comma 2, c.c. non richiama l’affitto del ramo d’azienda, quindi si ritiene che anche in tal caso la disposizione, il quale prevede che il cedente non è liberato dai debiti, ma risponde in solido, non si applica anche in caso di affitto.

4. Cessazione del contratto di affitto del ramo d’azienda

Il contratto di affitto di azienda cessa alla scadenza, la quale viene quindi disposta dalle parti stesse. Inoltre, il contratto può giungere a conclusione anche in altre ipotesi come:

  • Al termine del periodo di preavviso in caso di recesso;
  • Per morte dell’affittuario, morte del locatore, fallimento dei contraenti;
  • In caso di inadempimento di una delle parti: violazione dell’obbligo di corretta gestione, insolvenza dell’affittuario, etc.;
  • Se previsto dal contratto, per esercizio dell’opzione di prelazione per l’acquisto a favore dell’affittuario.

5. Divieto di concorrenza

L’art. 2557, comma 1, c.c. prevede il c.d. divieto di concorrenza in caso di cessione d’azienda: “chi aliena l’azienda deve astenersi, per il periodo di cinque anni dal trasferimento, dall’iniziare una nuova impresa che per l’oggetto, l’ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell’azienda ceduta“.

Dunque, come previsto anche dal comma 4 dell’art. 2557 c.c., nel caso di affitto del ramo d’azienda vale il divieto. Questo dura per tutta la durata del contratto di affitto. La ratio della norma è quella di evitare il risultato economico, ossia di precludere all’affittante di utilizzare il complesso di beni in danno dell’affittuario. Quindi, si deve garantire a quest’ultimo la possibilità di esercitare liberamente e pienamente l’attività imprenditoriale.

6. Conclusioni

Come avrai notato, la disciplina prevista in relazione alla affitto ramo d’azienda è decisamente complessa poiché occorre valutare molti elementi.

Proprio per questo motivo, al fine di proteggere e difendere al meglio il tuo Patrimonio, ti consiglio di completare il Modulo di contatto che trovi in questa pagina.

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