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L‘amministratore di fatto è una figura peculiare espressamente disciplinata dal nostro ordinamento. Questa nasce proprio con lo scopo di attribuire oneri e responsabilità in capo a chi, pur non rivestendo formalmente una determinata funzione, è il reale centro di imputazione delle scelte gestorie.
Il ricorso a questa tecnica può essere causato da molteplici motivazioni. Indubbiamente, una tale pratica nasce con l’intento di eludere le norme in tema di responsabilità. Proprio per questa ragione sono stati molteplici gli interventi del legislatore al fine di prevenire effetti distorsivi, in danno delle imprese stesse e dei soggetti terzi che vi entrano in contatto.
Tuttavia, una delle problematiche principali è quella di individuare predetto soggetto responsabile, che può schermare efficacemente la propria presenza all’interno dell’azienda.
Ciò ovviamente causa non pochi pregiudizi in capo a soggetti terzi, direttamente o mediatamente coinvolti nelle vicende dell’amministrazione.
Ove fossi tra questi, dovrai ricordare alcune semplici regola per individuare l’amministratore di fatto, cioè accertare l’esistenza di alcuni elementi indicativi della sua esistenza.
Nel presente articolo intendiamo offrirti una breve descrizione della disciplina in materia, laddove fossi interessato ti invitiamo alla prosecuzione della lettura.
1. Chi è l’amministratore di fatto?
Già nella prima parte del presente articolo, abbiamo inteso individuare una descrizione della figura dell’amministratore di fatto. Questi, invero, è colui che svolge in modo continuativo l’attività gestoria ed esercita i poteri relativi alla qualifica o alle funzioni dell’amministratore di diritto, pur non avendo mai formalmente assunto tale ruolo.
Grazie ad un’apposita disciplina, contemplata agli artt. 2932 ss c.c., il legislatore ha espressamente asserito che il soggetto in questione non va esente da oneri e responsabilità dell’attività amministrativa svolta, nonostante assuma una posizione di mero fatto.
Tuttavia, proprio la difficoltà che sussiste nell’individuazione del soggetto in questione, la normativa in esame prevede comunque la responsabilità congiunta dell’amministratore di diritto. La ragione dietro tale scelta è evidente, si vuole infatti escludere che un terzo soggetto leso, laddove non riesca ad identificare la presenza di un amministratore di fatto, pur esistente, si trovi sprovvisto di tutela.
Ciò premesso, ti starai chiedendo come fare a capire quando c’è un amministratore di fatto, a quali indizi devi far riferimento.
1.1. Come riconoscere l’amministratore di fatto?
Invero, sono stati nel tempo selezionati una serie di elementi da rintracciare, al fine di stabilire se un soggetto ricopra o meno un ruolo gestorio effettivo all’interno dell’impresa.
A tal proposito la giurisprudenza ha indicato un elenco di requisiti, proprio allo scopo di consentire una facile ed immediata individuazione dell’amministratore di fatto (Corte di Cassazione, sentenza n. 2952/2015).
Prima di tutto è indispensabile verificare chi svolge le attività tipiche dell’incarico o anche solo alcune di esse. Quindi è opportuno constatare a chi sono addebitabili determinate scelte di gestione e, conseguentemente anche la relativa crisi di impresa.
Sembra indispensabile che tale ruolo sia assunto con continuità e stabilità, per poter estendere loro responsabilità derivante dalla formale investitura.
Non occorre, invero, che siano l’esercitati tutte le facoltà tipiche dell’incarico di amministratore, purché abbia carattere apprezzabile e che sia significativa per l’economia gestionale dell’azienda.
1.2. I criteri
Il criterio della continuità deve essere interpretato nel senso che il soggetto ritenuto amministratore di fatto pone in essere una serie di atti tipici nel corso di un arco di tempo, più o meno lungo. Questo deve essere comunque tale da rendere evidente un effettivo inserimento nell’attività dell’impresa. Non sono quindi amministratori di fatto, coloro che compiono atti sporadici, a carattere episodico.
Ulteriore requisito essenziale è l’esercizio di un potere tipico di gestione. Sono quindi prive di rilevanza tutte quelle condotte meramente esecutive e scarso rilievo o con natura accessoria. E’ allora indispensabile che siano poste in essere operazioni fondamentali tipiche dell’organo amministrativo e dei poteri dallo stesso esercitati.
La significatività attiene ad un aspetto qualitativo dell’attività svolta. E’ tale quando esprima concretamente i poteri decisionali e deliberativi propri dell’amministratore di diritto.
Per individuare l’autore dell’attività di gestione e programmazione è necessario, allora, l’esercizio di un insieme di atti coordinati, riconducibili all’organizzazione imprenditoriale della società.
Tuttavia, con elevata probabilità i poteri saranno esercitati indirettamente, al fine di nascondere la sua partecipazione. In genere suddetti soggetti si avvalgono del tramite dell’amministratore di diritto.
Altra pratica comunemente impiegata è il ricorso al sistema di delega. La decisione è nella sostanza presa dall’amministratore di fatto, ma gli vengono formalmente delegati poteri dagli organi competenti, per attuarla.
In alcune ipotesi, è possibile derogare ai criteri ivi citati. Ad esempio, tale figura sussiste anche in assenza dell’elemento della sistematicità dell’attività di gestione. Possono infatti essere compiuti anche singoli atti gestori di peculiare rilevanza per la vita dell’impresa, che sebbene sporadici e occasionali, possono trovare giustificazione solo nella posizione di rilievo del soggetto decidente nell’attività di impresa.
2. La responsabilità e rimedi esperibili
Dopo che avrai individuato l’amministratore di fatto, ti chiederai, come puoi agire a tutela della tua posizione, eventualmente lesa dalla gestione di questo soggetto. Invero, generalmente predetta figura è equiparata all’amministratore di diritto in termini di responsabilità.
L’amministratore di fatto, allora, risponde ai sensi della responsabilità civile prevista dagli artt. 2392 c.c., oltre alle eventuali forme di responsabilità contrattuale e, per fino, penale che possono essergli addebitare.
Infatti, i responsabili per la violazione delle norme sulla gestione della società, devono essere individuati in base alle concrete funzioni che vengono svolte e ai poteri che sono esercitati. Non è una valutazione da realizzare sul piano formale, ma sostanziale.
L’esistenza di un amministratore di fatto non causa l’esenzione da responsabilità dell’amministratore di diritto. I due soggetti sono portatori di una corresponsabilità solidale. In tal caso l’amministratore di diritto risponde quanto meno per non aver controllato l’operato dell’amministratore di fatto.
Un altro profilo di responsabilità discende dal non aver imposto una diligente gestione dell’attività amministrativa, in contrasto ai doveri di vigilanza e leale collaborazione, che informano le norme codicistiche.
2.1. La responsabilità extracontrattuale e l’azione individuale del socio
Potrai ricorrere all’azione di risarcimento per responsabilità extracontrattuale. In genere questa sorge quando l’amministratore pone in essere un reato o qualsiasi altra condotta illecita, non riconducibile a contratto o inadempimento di un’obbligazione.
In tal caso troverà applicazione l’art. 2392 c.c. :”il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori“. La norma prevede un’apposita azione per i soci di una società che siano stati direttamente lesi dalla condotta dell’amministratore, in questo caso di fatto.
Il pregiudizio che, ivi, si intende riparare è il danno arrecato direttamente alla persona del socio stesso. Con ciò si intende sia come danno riflesso dalla lesione al patrimonio della società che come indipendente da esso. Ivi si vuol risarcire un diritto della persona, in qualità di membro della compagine sociale.
Invero, per carenza di apposite previsioni, può essere esercitata la stessa azione individuale anche per il danno arrecato al patrimonio della società, in via surrogatoria della stessa. La forma di azione esercitata è la stessa, ma in questo caso la finalità è in parte divergente.
L’azione, in esame, può essere esercitata entro cinque anni dal compimento dell’atto che ha pregiudicato il socio o il terzo.
2.2. La responsabilità contrattuale
A carico dell’amministratore di fatto è possibile individuare una responsabilità contrattuale, discendente, in parte, dagli obblighi previsti dalla legge. Non saprai forse, che questa tipologia di responsabilità, per quanto comunemente definita contrattuale, è causata da inadempimento di un’obbligazione, non necessariamente nascente da contratto.
L’art. 2392 c.c. stabilisce che:” Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza di tali doveri”.
In capo agli amministratori, presumibilmente anche di fatto, sussiste quindi una responsabilità riconducibile a quella del mandatario, sicché ai sensi dell’art. 1711 c.c., ogni atto che esorbita ai doveri richiamati, sono posti a carico dello stesso mandatario.
La responsabilità contrattuale dell’amministratore di fatto è ricostruita alla luce degli artt. 1711 e 2392 c.c., facendo discendere doveri di matrice non aquiliana sia dalla legge stessa che dall’atto costitutivo.
Tale forma di responsabilità, tuttavia, induce ad evidenti perplessità, perché il ruolo dell’amministratore, privo di investitura ufficiale, sembra difficilmente sussumibile nella figura del mandatario. Tuttavia, in virtù di questa equiparazione, si ammette proprio la responsabilità contrattuale, il cui fondamento, allora, sembra precario.
2.3. Tutela dei creditori
Passiamo ora in breve ad un argomento che potrebbe essere di particolare interesse per te, in qualità di creditore di un’azienda.
La figura dell’amministratore, come poc’anzi asserito, può essere comparata a quella di un mandatario. In questo caso, tuttavia, non vi è un’investitura giuridica. Ciò comporta, secondo i principi generali che regolano la materia, che egli dovrebbe esser chiamato a rispondere illimitatamente per la propria condotta. Questo principio è espressione della regola generale secondo cui chi agisce fa proprio il rischio derivante dalla proprie azioni.
La regola in questione, che quindi riconosce la responsabilità in capo all’amministratore di fatto, assolve ad una funzione di riequilibrio. Ciò significa che la società potrà sicuramente esser chiamata dai creditore a rispondere delle obbligazioni e degli inadempimenti, secondo i principi di apparenza e buona fede, ma potrà poi rivalersi nei confronti dell’amministratore di fatto.
Quest’ultimo deve garantire la società e i soci delle perdite e delle obbligazioni assunte. Il creditore, terzo rispetto all’organizzazione amministrativa, quindi, potrà agire nei confronti della società o anche dell’amministratore di diritto, al fine di ottenere l’adempimento, laddove non riesca ad individuare il soggetto a cui è imputabile la gestione. La società e i soci, a loro volta, potranno esercitare un’azione di responsabilità, ai sensi degli artt. 2392 e 2409, comma 5, c.c., senza necessità di una previa delibera.
Come avrai notato, la disciplina prevista in relazione alla figura dell’amministratore di fatto è decisamente complessa poiché occorre valutare molti elementi.
Proprio per questo motivo, al fine di proteggere e difendere al meglio il tuo Patrimonio, ti consiglio di completare il Modulo di contatto che trovi in questa pagina.
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