Amministrazione di sostegno: anche il beneficiario può donare

«Lo spirito della legge istitutiva dell’amministrazione di sostegno», è «ispirata ad un’ottica di massimo contenimento della limitazione di capacità dell’amministrato»

In questo senso, da una lettura sistematica dell’art. 774 cod. civ. (in materia di donazione), in relazione alla disciplina dell’istituto dell’amministrazione di sostegno, si evincerebbe che l’apertura dell’amministrazione di sostegno «di regola non comporta la perdita della capacità di agire se non per quanto espressamente previsto» e «consente – nei casi in cui il divieto sia previsto dal decreto – di superarlo attraverso l’autorizzazione del giudice tutelare».

Ad affermarlo è stata la Corte costituzionale (sentenza n. 114/2019) che si è di recente pronunciata, sul ricorso di legittimità costituzionale sollevato dal Tribunale di Vercelli in ordine all’art. art. 774, primo comma, cod. civ., «nella parte in cui non prevede che siano consentite, con le forme abilitative richieste, le donazioni da parte del beneficiario di amministrazione di sostegno».

La vicenda

Il giudizio era stato originato dalla richiesta di un’amministratrice di sostegno di essere autorizzata dal giudice tutelare a disporre una donazione in nome e per conto della beneficiaria dell’amministrazione di sostegno medesima.

Sentita personalmente dal giudice tutelare, quest’ultima aveva confermato il suo desiderio e peraltro, il suo patrimonio era sufficientemente capiente da disporre la donazione.

Per l’adito tribunale, dunque l’istanza della richiedente meritava accoglimento se non fosse per il fatto che l’attuale sistema del codice civile non consentirebbe ai beneficiari di amministrazione di sostegno di effettuare valide donazioni neppure per il tramite dell’amministratore.

Una simile scelta – a detta del giudice rimettente – sarebbe del tutto incoerente con i principi costituzionali.

La fattispecie in esame non è, infatti, disciplinata espressamente da norme di diritto positivo e non è stata fatta oggetto di specifiche pronunce della Corte di cassazione. Il problema è stato affrontato soltanto in sede dottrinale e dalla giurisprudenza di merito e risolto in senso negativo.

Da tali conclusioni il tribunale piemontese prende le distanze perché contrarie alla dignità ed al valore delle persone.

Ma non è tutto.

Secondo il rimettente, la scelta del legislatore del 2004 di non prevedere la possibilità, in capo ai beneficiari di amministrazione di sostegno, di effettuare valide donazioni, neppure per il tramite o con l’ausilio del soggetto incaricato di garantire loro protezione e con le ulteriori cautele del caso, sarebbe «evidentemente irragionevole, tanto intrinsecamente, quanto in riferimento a casi analoghi».

Se è vero infatti che lo scopo della legge sull’amministrazione di sostegno è quello di tutelare le persone prive in tutto o in parte di autonomia, approntando interventi di sostegno e, limitando al minimo la loro capacità di agire, così facendo si otterrebbe l’effetto contrario: una profonda mortificazione di questi soggetti.

La questione di legittimità costituzionale

La questione di legittimità formulata dal Tribunale di Vercelli muove da un erroneo presupposto, quello in base al quale il divieto di donazione stabilito dalla disposizione censurata operi anche nei confronti dei beneficiari di amministrazione di sostegno.

«Tale presupposto – si legge nella sentenza in commento – non può essere condiviso».

A ben vedere, la disciplina dell’amministrazione di sostegno  non contiene alcuna espressa previsione di raccordo con le disposizioni in materia di atti personalissimi quali la donazione,  il testamento e il matrimonio, atti dei quali invece le norme dello stesso codice civile relative a minori, interdetti e inabilitati si occupano con previsioni variamente limitative.

Il silenzio del legislatore non ha, tuttavia, impedito alla giurisprudenza di legittimità di chiarire i rapporti intercorrenti tra l’amministrazione di sostegno e i coesistenti istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione, tanto da impedirne l’estensione analogica delle disposizioni codicistiche riguardanti questi ultimi due istituti.

Invero, la corte costituzionale già in passato si era pronunciata al riguardo, affermando che il “provvedimento di nomina dell’amministratore di sostegno, diversamente dal provvedimento di interdizione e di inabilitazione, non determina uno status di incapacità della persona (sentenza n. 440 del 2005), a cui debbano riconnettersi automaticamente i divieti e le incapacità che il codice civile fa discendere come necessaria conseguenza della condizione di interdetto o di inabilitato”.

Al contrario,  “l’amministrazione di sostegno si presenta come uno strumento volto a proteggere senza mortificare la persona affetta da una disabilità, che può essere di qualunque tipo e gravità (Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 27 settembre 2017, n. 22602). La normativa che la regola consente al giudice di adeguare la misura alla situazione concreta della persona e di variarla nel tempo, in modo tale da assicurare all’amministrato la massima tutela possibile a fronte del minor sacrificio della sua capacità di autodeterminazione” .

La ratio del legislatore del 2004

Introducendo l’amministrazione di sostegno, il legislatore ha dotato l’ordinamento di una misura che può essere modellata dal giudice tutelare in relazione allo stato personale e alle circostanze di vita di ciascun beneficiario e in vista del concreto e massimo sviluppo delle sue effettive abilità.

L’orientamento costantemente seguito dalla Corte di cassazione, infatti, è nel senso di ritenere che tutto ciò che il giudice tutelare, nell’atto di nomina o in successivo provvedimento, non affida all’amministratore di sostegno, in vista della cura complessiva della persona del beneficiario, resta nella completa disponibilità di quest’ultimo.

Ne consegue che il giudice tutelare si limita, in via di principio, a individuare gli atti in relazione ai quali ne ritiene necessario l’intervento, «senza peraltro determinare una limitazione generale della capacità di agire del beneficiario»: il giudice tutelare «non si muove, come il giudice della interdizione, nell’ottica dell’accertamento della incapacità di agire della persona sottoposta al suo esame […], ma nella diversa direzione della individuazione, nell’interesse del beneficiario, dei necessari strumenti di sostegno con riferimento alle sole categorie di atti al cui compimento lo ritenga inidoneo» (Cass., sez. prima civ., n. 25366 del 2006).

In quest’ottica, assume importanza centrale l’art. 411, quarto comma, primo periodo, cod. civ., secondo cui «[i]l giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l’amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l’interdetto o l’inabilitato, si estendano al beneficiario dell’amministrazione di sostegno, avuto riguardo all’interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni».

Ciò implica che in assenza di esplicita disposizione da parte del giudice tutelare non possono ritenersi implicitamente applicabili divieti e limitazioni previsti dal codice civile ad altro fine.

«Deve perciò, escludersi che la persona beneficiaria di amministrazione di sostegno possa essere privata della capacità di donare fuori dai casi espressamente stabiliti dal giudice tutelare ai sensi dell’art. 411, quarto comma, primo periodo, cod. civ, restando tale capacità integra in mancanza di diversa espressa indicazione».

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