Annullamento del contratto: come funziona?

In base a quali presupposti può essere richiesto l’annullamento di un contratto? Da chi può essere domandato?

Innanzitutto, non bisogna confondere un contratto nullo con uno annullabile.

Nel primo caso, si tratta della forma più grave di invalidità che non può essere sanata poiché afferisce gli elementi essenziali dell’accordo.

Un contratto annullabile è comunque affetto da una forma di invalidità, seppur meno grave. Ciò avviene in seguito alla violazione di norme che tutelano gli interessi di una parte, la quale ha la facoltà di scegliere se mantenere o meno in vita il rapporto giuridico proponendo l’azione giudiziaria di annullamento.

1. Cause di annullabilità

Un contratto si ritiene annullabile al verificarsi di determinate cause:

  • incapacità di una delle parti;
  • vizi della volontà.

1.1. Sottoscrizione da parte di un soggetto incapace. (art. 1425 Codice civile)

L’incapacità è prevista dal Codice civile ed è distinta in legale e naturale.

Per incapacità legale (o di agire) si intende l’incapacità di provvedere ai propri interessi e di conseguenza di perfezionare gli atti in modo autonomo, necessitando dell’autorizzazione di specifici soggetti (sono tali per esempio: minore, interdetto, inabilitato, ecc.).

L’incapacità naturale, cioè di intendere e di volere, deve riguardare il solo momento della sottoscrizione del contratto. A differenza della precedente forma che è una presunzione assoluta, quella legale deve essere provata in giudizio dalla parte interessata.

Questi soggetti possono agire in giudizio entro un termine di prescrizione di 5 anni.

Nel primo caso, il termine inizia a decorrere dalla cessazione della incapacità ( raggiungimento della maggiore età, cessazione di interdizione, inabilitazione, ecc.). Nel secondo caso, dal momento della sottoscrizione.

1.2. Volontà viziata da errore, violenza o dolo (art. 1427 Codice civile).

L’azione di annullamento del contratto può essere proposta da chi è caduto in errore; da chi sia stato vittima di violenza (o minaccia) o di raggiri.

L’errore

Per essere rilevante ai fini dell’annullamento deve essere “essenziale” e “riconoscibile”.

Un errore può può riguardare:

  • la natura del contratto (ad es. firmare un contratto di locazione pensando fosse una vendita a rate);
  • l’identità e le qualità dell’oggetto (ad es. acquistare farina credendo fosse frumento);
  • qualità sulla persona dell’altro contraente.
  • un errore di diritto attiene invece agli aspetti giuridici dell’oggetto della prestazione (ad es. acquistare un terreno perché lo si ritiene edificabile quando in realtà non lo è).

Il termine per proporre l’azione di annullamento inizia a decorrere dal momento in cui è stato scoperto l’errore.

La violenza

È causa di annullabilità quando l’accordo sia sottoscritto perché spinti da una minaccia, costrizione o pressione di tipo fisico o psicologico. È considerevole anche il caso in cui la violenza sia stata praticata contro terzi ascendenti, discendenti o coniuge del contraente.

La prescrizione decorre dal momento in cui la violenza è cessata.

Il dolo

Consiste negli artifizi e raggiri posti in essere da una parte per ingannare un soggetto allo scopo di spingerlo a concludere un contratto, che in circostanze diverse non avrebbe concluso. Ciò vuol dire che se la parte, in presenza di un certo tipo di raggiro, avrebbe comunque stipulato il contratto non sarà considerato annullabile.

Il termine decorre dal momento in cui viene scoperto il raggiro.

2. Quali sono le conseguenze di un contratto annullabile?

Come anticipato un contratto annullabile è un contratto affetto da vizi ma potenzialmente valido, in grado di produrre effetti.

Gli scenari che possono aprirsi sono vai:

  • proposizione dell’ azione giudiziaria di annullamento, finalizzata a rimuovere gli effetti giuridici del contratto;
  • sanatoria del contratto viziato attraverso la convalida;
  • rettifica del contratto.

2.1. Azione di annullamento

L’azione diretta a far valere l’annullabilità del contratto deve essere proposta dinanzi al giudice, il quale emetterà una sentenza di annullamento.

La pronuncia ha natura costitutiva. È, cioè, in grado di eliminare gli effetti già prodotti dal contratto, quindi le prestazioni già eseguite devono essere restituite.

L’annullamento è un’azione relativa. Può essere proposta solo da determinati soggetti: la parte che si ritiene lesa o i suoi aventi causa (ad esempio gli eredi).

Non può essere rilevata d’ufficio dal giudice.

Il termine entro il quale esercitare l’azione è di 5 anni.

2.2. Convalida

Come anticipato, il contratto annullabile può essere sanato mediante la convalida, prevista dall’art. 1444 Codice civile. È un atto unilaterale recettizio che può essere proposta dallo stesso soggetto legittimato a richiedere l’azione di annullamento.

Con la convalida l’atto diventa valido ed efficace, in quanto si dichiara di non voler procedere con l‘annullamento e di voler fare salvi gli effetti del contratto.

La convalida può avere forma espressa: quando la parte legittimata manifesta la propria volontà attraverso un atto che contenga l’indicazione del contratto, del motivo dell’annullabilità e la dichiarazione che intende convalidarlo.

Un contratto può essere convalidato anche tacitamente, dando esecuzione al contratto nonostante sia consapevole della sua annullabilità.

La convalida non produce i suoi effetti se il motivo che ha reso il contratto viziato sia ancora sussistente. Per esempio, nel caso di contratto concluso dal minore, se questo non ha raggiunto la maggiore età non potrà convalidarlo.

2.3. Rettifica

L’art. 1432 Codice civile, prevede l’istituto della rettifica, ispirato al principio di conservazione del contratto.

In sostanza, la parte in errore non può chiedere l’annullamento del contratto se viene a conoscenza dell’offerta di rettifica da parte dell’altro contraente. A differenza della convalida, la rettifica non è un atto recettizio (cioè si perfeziona con la conoscenza della controparte) in quanto non ha bisogno di accettazione.

L’offerta di rettifica consiste nel proporsi di eseguire il contratto in modo conforme al contenuto e alle modalità previste.

Annullamento del contratto preliminare di compravendita

A titolo esemplificativo e per meglio comprendere nella vita pratica i risvolti e le conseguenze di un contratto annullabile, si riporta di seguito il caso di un contratto preliminare di compravendita annullabile.

Innanzitutto, con il preliminare di compravendita le parti si obbligano a vendere ed acquistare il bene oggetto del contratto, si impegnano quindi a stipulare un contratto definitivo in un successivo momento. È un’ipotesi ricorrente soprattutto nei casi di compravendita di un immobile, data la delicatezza dell’operazione.

Poniamo il caso di un contratto preliminare sottoscritto da persona incapace, in considerazione anche dell’impegno successivo assunto dalle parti.

L’incapacità, come già ampiamente chiarito, può essere legale o naturale.

I due casi, per quanto apparentemente simili, producono effetti diversi. L’incapacità legale è sempre causa di annullamento mentre l’incapacità naturale presuppone la mala fede dell’altro contraente, quindi richiede un certo sforzo per poter essere dimostrata.

Il preliminare di compravendita sotto un profilo di validità e di effetti è equiparato ad un contratto valido ed efficace. Dunque, un preliminare sottoscritto da un incapace di intendere e di volere può essere annullato soltanto se la stessa parte propone la relativa azione in giudizio e provi che al momento della stipula la controparte fosse in malafede. Come se ciò non bastasse, deve anche dimostrare che effettivamente sia stato prodotto un pregiudizio al soggetto incapace.

Siccome questa disparità di trattamento è stata una costante per un discreto lasso di tempo, in seguito a risvolti giurisprudenziali, si è giunti alla conclusione che per far valere l’annullabilità per incapacità naturale non è più necessario dimostrare una totale e patologica incapacità di intendere e di volere. Più precisamente, si ritiene sufficiente accertare che “le facoltà di intendere e di volere erano perturbate al punto da impedire al soggetto una seria valutazione del contenuto e degli effetti del negozio, e quindi il formarsi di una volontà cosciente, ovvero che la patologia fosse tale da non permettergli di avere coscienza dell’impegno contrattuale che stava assumendo” (C.d.A. di Venezia, sent. n. 1741/2018 del 20.06.2018).

Cosa fare se si hanno dubbi?

Tralasciando l’ipotesi più grave ed evidente della sottoscrizione di un accordo da parte di soggetto incapace, è invece più pericoloso essere vittima di un vizio del consenso.

Avere il sospetto di essere stato raggirato o l’aver ricevuto pressioni da parte di un altro soggetto, con lo scopo di ottenere una firma è senz’altro un aspetto grave e da considerare attentamente. Prima di accettare e firmare un qualsiasi accordo o atto si consiglia di essere prudenti e chiedere il parere di un legale.

Nel caso in cui tu abbia dubbi su un contratto firmato, o se sei già consapevole della potenziale invalidità del tuo contratto, e sei deciso a proporre azione di annullamento, fatti consigliare comunque da un esperto in materia.

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