Arbitrato: come funziona?

L’arbitrato è un istituto introdotto per far fronte alle pressanti istanze di speditezza ed economicità nella risoluzione delle controversie tra privati. Definito come metodo alternativo di risoluzione delle controversie, svolge una funzione sostitutiva del processo ordinario.

Poco conosciuto a gran parte della popolazione, l’arbitrato è, invece, una sicura e, per alcuni versi, preferibile opzione al giudizio innanzi all’autorità giudiziaria, i cui tempi di intervento sono notoriamente lunghi.

L’istituto, invero, è utile strumento di tutela dei creditori sociali e di impresa. L’art. 808 c.p.c., rubricato “Clausola compromissoria“, prevede che le parti di un contratto possono inserire in esso clausole con le quali si dispone di ricorrere al procedimento arbitrale, in relazione ad ogni controversia derivante dal contratto. Dal contesto di riferimento, inevitabilmente, si può presumere che la principale tipologia di controversie, rispetto alla quale sarà fatta valere la clausola, è l’ipotesi di inadempimento contrattuale.

1. Perché ricorrere all’arbitrato?

Come poc’anzi asserito, l’arbitrato costituisce un procedimento alternativo al giudizio di cognizione ordinario. In quanto tale, esso assolve ad una duplice funzione: deflattiva del contenzioso civile e commerciale; di celerità e certezza nella definizione delle liti.

Sebbene non accolta con l’auspicata enfasi, tale figura ha recentemente trovato larga diffusione. D’altronde, l’arbitrato comporta non pochi effetti vantaggiosi per le parti.

Numerosi sono, infatti, gli aspetti che hanno suscitato l’interesse generale. In primis si riscontra un ampio margine di autonomia dei litiganti. Questi sono liberi di nominare uno o più arbitri e di determinare le norme procedimentali, che saranno chiamati ad osservare. Ovviamente le citate operazione, per quanto caratterizzate da ampia discrezionalità, dovranno esser effettuate nel rispetto dei principi fondamentali che informano il processo civile.

Non di poco rilievo, è la considerevole riduzione dei tempi di risoluzione della controversia, notevolmente abbreviati tramite il ricorso all’arbitrato. Ciò produce significative ripercussioni in termini di certezza dei rapporti giuridici, che si consolidano in tempi celeri. Proprio in quest’ottica, data la limitata possibilità di impugnare il lodo, soprattutto in molti Stati extraeuropei, la decisione contenuta nel lodo si caratterizza per una stabilità superiore a quella della sentenza stessa.

Tuttavia, il predetto procedimento presenta anche notevoli svantaggi.

2. Quali sono gli svantaggi dell’arbitrato?

Nonostante i vantaggi delineati siano molteplici, l’arbitrato è una figura che presenta luci ed ombre.

Il principale svantaggio del ricorso al procedimento in questione è la mancanza di un titolo immediatamente esecutivo. Infatti, il lodo, differentemente dalla sentenza, non può esser fatto direttamente valere, ma è subordinato ad una valutazione dell’autorità giudiziaria. Al termine del giudizio ricognitivo, il giudice può decidere o meno se omologare l’atto, tramite l’adozione di un decreto attuativo.

Da un punto di vista economico, l’accesso all’arbitrato può, inoltre, essere economicamente gravoso, soprattutto in alcuni Paesi extraeuropei. Da un punto di vista prettamente procedurale, invece, è necessario evidenziate che l’arbitro è sprovvisto di poteri cautelari. Ciò, ovviamente, non consente un efficace e tempestivo intervento in relazione a tutte le controversie connotate da urgenza.

3. Quali controversie sono escluse?

Altro peculiare svantaggio del procedimento arbitrale è che non tutte le liti possono essere risolte per il tramite del presente procedimento semplificato.

Alcune controversie sono, invero, o radicalmente escluse dall’accesso al rito alternativo o sono subordinate a determinati requisiti.

Appartengono a queste due differenti categorie:

  • le controversie che hanno ad oggetto diritti parzialmente o assolutamente indisponibili, sottratti quindi alla libera disposizione del titolare;
  • le controversie ove una delle parti sia considerata soggetto debole o bisognoso di specifica tutela da parte dell’ordinamento.

Le suddette preclusioni sono espressamente menzionate dall’art. 806 c.p.c., il quale, al comma 1, esclude la facoltà delle parti di adottare la procedura arbitrale ove vengano in rilievo diritti indisponibili, nonché in ogni altro caso previsto dalla legge.

Al comma 2, invece, la norma prevede una delle ipotesi afferente al secondo caso di esclusione, tramite il richiamo all’art. 409 c.p.c.. La norma vieta l’arbitrato per tutte le controversie rispetto alle quali si applica il rito del lavoro. La ratio sottesa al dispositivo è proprio quella di assicurare l’adozione delle specifiche garanzie, previste per tale procedure, riservate alla categoria dei lavoratori. L’eventuale adozione della disciplina alternativa preclude il normale esercizio di alcuni diritti fondamentali, assicurati tramite le regole del giudizio di cognizione ordinario o dai riti speciali.

4. Quali sono le tipologie di arbitrato?

La disciplina codicistica individua molteplici forme di arbitrato. Quest’ultimo può esser classificato, secondo differenti criteri e presupposti, in: rituale e irrituale; secondo diritto e secondo equità; amministrato e ad hoc; documentale.

La prima distinzione verte sulla natura stessa del lodo. L’arbitrato si definisce rituale quando, per volere delle parti, il lodo ha efficacia di sentenza e può essere omologato, così integrando titolo esecutivo. Mentre è irrituale quando, sempre per volere dei litiganti, il lodo ha natura ed efficacia negoziale. In questo secondo caso il lodo irrituale non potrà divenire titolo esecutivo, ma è un presupposto per richiedere un decreto ingiuntivo, oppure è utilizzato come prova documentale nel corso di un giudizio.

La seconda distinzione, invece, attiene all’assetto regolamentare di riferimento, adottato dagli arbitri. Si definisce secondo diritto, quando troverà applicazione solo la disciplina normativa, che regola il settore di riferimento. Mentre è secondo equità, laddove gli arbitri, deviando dalla disciplina di legge, decidono sulla base di usi e principi di giustizia, selezionati in considerazione del caso concreto.

Mentre un arbitrato è detto amministrato, se le parti ricorrono ad un’amministrazione pubblica per svolgere tale attività. Ovviamente predetta evenienza deve essere espressamente menzionata nella clausola o nel compromesso arbitrale.

Ove, invece, le parti decidano di disciplinare autonomamente il procedimento, si parla di arbitrato ad hoc.

Infine, è documentale quella procedura alternativa che si svolge integralmente per il tramite delle prove documentali.

5. Gli arbitri

Tramite la convenzione di arbitrato, le parti procedono anche alla nomina degli arbitri, a cui sarà devoluta la controversia, scelti tra soggetti dotati di capacità di agire. All’interno del presente atto verrà indicato anche il numero di arbitri, che è sempre dispari, affinché, ove siano in disaccordo, possa esser applicato in ogni occasione il principio della maggioranza semplice.

Se le parti non indicano il numero, si intende pari a tre. Inoltre, laddove esse non giungano ad un accordo sulla nomina, questa potrà esser deferita al Presidente del Tribunale del luogo in cui è stata stipulata la convenzione.

Una volta che si è provveduto alla nomina, è necessario che gli arbitri procedano all’accettazione della stessa. Solo dopo tale atto, tra le parti e gli arbitri si instaura un vincolo di natura contrattuale.

6. Il procedimento

L’arbitrato è espressione del generale principio di autonomia privata, che si concretizza nell’autoregolazione dei propri interessi ed, in specie, nella risoluzione di eventuali liti.

In quanto tale, il ricorso a predetto strumento deve essere rimesso alla volontà delle parti stesse, la quale è puntualmente acclarata nella convenzione di arbitrato. Quest’ultima, ai sensi degli artt. 807 e 808 c.p.c., può avere ben due forme: il compromesso, che ha ad oggetto una controversia già insorta; clausola compromissoria, inserita all’interno del contratto, per la risoluzione di ogni controversia futura.

Sempre in ossequio al principio di autonomia, alle parti è altrettanto rimessa l’individuazione delle regole relative all’attività istruttoria, a carattere meramente eventuale, disciplinata nei suoi principi generali all’art. 816 bis c.pc.. Se queste non procedono in tal senso, le regole potranno anche essere stabilite dagli arbitri stessi. Ovviamente, la fase istruttoria resta comunque sottoposta ai principi codicistici, soprattutto in tema di ammissibilità ed assunzione.

Alla fase istruttoria segue, secondo logica, quella deliberativa del lodo, con la quale si giunge alla decisione sulla controversia. L’unica regola vincolante di tale momento del procedimento è che la deliberazione debba essere effettuata da tutti gli arbitri. Dopo che la decisione è stata assunta si procede alla stesura e alla sottoscrizione dell’atto.

Ai sensi dell’art. 824 bis c.p.c., il lodo ha gli effetti della sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria, tuttavia tale efficacia è integrata solo dopo il vaglio del Tribunale. Il lodo, munito di atto di compromesso, deve essere depositato in cancelleria, seguirà poi un accertamento di regolarità dello stesso, che si conclude con la dichiarazione di esecuzione mediante decreto.

7. Arbitrato e procedura fallimentare, che rapporto c’è?

Come suddetto, non di rado, la procedura arbitrale ha ad oggetto controversie derivanti da inadempimento contrattuale. Il creditore e, molto più frequentemente, il debitore possono decidere di adottare tale strumento per addivenire alla composizione della lite.

Tuttavia, proprio il contesto in cui sorge il conflitto, può provocare una interferenza tra il rito arbitrale e la disciplina del fallimento. Sembra, allora, inevitabile chiedersi come si atteggia il rapporto tra arbitrato e procedura di accertamento di cui agli artt. 92 e ss. della Legge Fallimentare.

Si ritiene, invero, che l’arbitrato, ancora pendente, che abbia ad oggetto un credito o un diritto, rientrante nell’area di operatività dell’accertamento di cui alla legge fallimentare, è improcedibile. A seguito del fallimento di una delle parti, sarà, infatti, opportuno ricorrere al procedimento ex artt. 92 e ss.

Per tutti gli altri crediti o diritti, sarà, invece, ammissibile ricorrere alla procedura arbitrale.

Come avrai notato, la procedura prevista per l’arbitrato è decisamente complessa poiché occorre valutare molti elementi.

Proprio per questo motivo, al fine di proteggere e difendere al meglio il tuo Patrimonio, ti consiglio di completare il Modulo di contatto che trovi in questa pagina.

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