Atto di citazione per il risarcimento del danno

L’atto di citazione, al netto degli elementi essenziali previsti dalla legge all’art. 125 c.p.c., presenta determinati fattori e contenuti rimessi alla scaltra recezione della parte attrice, enucleati all’art. 163 c.p.c.. Eppure è piuttosto frequente che il comune cittadino non sappia individuare i dati da raccogliere e le condizioni da osservare, nel caso in cui subisca un danno.

Nel quotidiano, non è raro incappare in vicende civilistiche che ci vedono talora come attore, talaltra come convenuto, di un sinistro o di un giudizio per risarcimento danni. La buona riuscita di un eventuale giudizio, tuttavia, si gioca proprio nelle prime battute, nel momento in cui il soggetto leso raccoglie tutti gli elementi da fornire al professionista legale.

Avere una precisa cognizione di cosa si intenda per risarcimento danni e quale sia il contenuto effettivo di un atto di citazione può, quindi, essere utile al lettore al fine di meglio predisporre la propria azione civilistica o la propria difesa.

Se sei stato vittima di un illecito, e sei intenzionato a porre in essere un giudizio, ti invitiamo nella prosecuzione della lettura.

Nel presente articolo, intendiamo offrirti brevemente alcune indicazioni sull’atto di citazione, con specifico riguardo all’ipotesi in cui la domanda giudiziale sia volta ad ottenere un risarcimento del danno.

Tuttavia, come forse già saprai, la redazione di un atto di citazione segue regole complesse e coinvolge necessariamente un professionista.

1. Ma cos’è un danno in sede civile?

Per quanto sembri un concetto di facile intuizione, invero, la giurisprudenza e la dottrina si sono a lungo interrogate sulla definizione del concetto di danno.

Nell’art. 2043 c.c., norma cardine del sistema della responsabilità civile, la parola “danno” compare ben due volte. La prima è qualificata dall’aggettivo “ingiusto”, la seconda, invece, senza aggettivazione, identifica l’obbligazione risarcitoria.

L’orientamento ormai comune afferma che si tratti di due nozioni distinte di danno: danno evento danno conseguenza (Cass. Sez. Un. del 22 luglio 1999, n. 500).

Con danno evento, ossia il danno qualificato come ingiusto, si intende la lesione giuridicamente rilevante e meritevole di tutela risarcitoria. Mentre il secondo danno è la perdita, patrimoniale o non patrimoniale, prodotta come conseguenza diretta o mediata dell’evento lesivo.

A queste due categorie corrispondo altrettante diverse tipologie di causalità, ossia la causalità materiale, il nesso eziologico tra condotta ed evento, e la causalità giuridica, che, invece, lega il danno – evento al danno conseguenza.

1.1. Quando il danno evento si definisce ingiusto?

Il requisito dell’ingiustizia presuppone l’esistenza di una situazione soggettiva della quale si tratta di accertare la lesione. Il risarcimento danni è particolarmente frequente in relazione ai sinistri stradali, ma non solo. In tali occasioni, individuare il carattere “ingiusto” sembra di immediata percezione, ma non sempre ciò accade.

Da ciò consegue che, affinché sia possibile valutare quando la lesione è meritevole di tutela, è necessario prendere in considerazione parametri certi e di immediata comprensione. In quest’ottica il requisito dell’ingiustizia svolge una funzione di filtro degli interessi giuridicamente protetti, rispetto ai quali il legislatore ha riservato la tutela risarcitoria. Questa, infatti, non spetta incondizionatamente, ma solo ove, appunto, sia integrato il requisito dell’ingiustizia.

Dottrina e giurisprudenza hanno, allora, elaborato alcuni canoni ermeneutici di valutazione dell’aggettivo ingiusto. Da taluni richiesti congiuntamente, da altri in via alternativa, il danno è ingiusto se non iure e contra ius (BIANCA; Cass. Sez. Un., n. 500/1999).

Con “non iure” si intende un evento lesivo non autorizzato dall’ordinamento. Soprattutto in relazione ad attività definite come rischiose, il legislatore ha previsto un margine di tollerabilità alle eventuali condotte lesive prodotte, ove siano rispettati requisiti e condizione.

Il danno, invece, si definisce “contra ius quando la lesione contrasta direttamente con un diritto o valore protetto. Quindi la condotta contra ius è tale se si pone in antitesi con una norma o principio dell’ordinamento.

Individuato il concetto stesso di danno risarcibile, sembra, invero, opportuno soffermarsi sullo stesso atto di citazione e il relativo contenuto, ove si agisca al fine di ottenere un risarcimento.

1.2. Il nesso di causalità

Come suddetto, l’art. 2043 c.c. introduce due tipologie di danno: danno evento e danno conseguenza. Ad essi corrispondono altrettante due forme di causalità, ossia la materiale, tra condotta e evento, e la giuridica tra danno evento e danno conseguenza.

La prima delle due forme di causalità si individua attraverso a teoria condizionalistica, così come elaborata dalla disciplina penalistica, quindi con il correttivo dell’art. 41, comma 2, c.p.. Allora è necessario un giudizio prognostico, attraverso il quale si elimina idealmente la condotta e si verifica, secondo il canone civilistico del più probabile che non, se l’evento si sarebbe comunque prodotto.

La causalità giuridica, invece, serve a stabilire quali sono i danni conseguenza risarcibili. Si ritiene, ad oggi, che non siano risarcibili solo i danni che discendono in maniera diretta e mediata dall’illecito, ma anche quelli che possono esser considerati indiretti e mediati. Devono, tuttavia, essere riconducibili all’illecito, in base al principio di regolarità causale.

2. Cos’è un atto di citazione?

Con atto di citazione si intende il primo atto introduttivo del processo ordinario di cognizione. Esso è diretto a due soggetti, il convenuto in giudizio e il giudice. Quindi tramite quest’atto si devono presentare richieste all’autorità giudiziaria, ponendo le basi per una pronuncia favorevole. Al contempo deve essere redatto anche in modo da favorire il contraddittorio tra le parti, consentendo la difesa al convenuto.

L’atto di citazione ha, come è evidente, un duplice fine:

  1. Editio actionis: formalizzare le richieste all’autorità giudiziaria, definendo l’oggetto del processo stesso;
  2. Vocatio in ius: chiamare in giudizio il convenuto e consentire, così, il contraddittorio tra le parti, in ossequio ai principi costituzionali del diritto di difesa e del giusto processo.

3. Qual è il contenuto minimo dell’atto di citazione?

Gli artt. 125 e 163 c.p.c. disciplinano nel dettaglio il contenuto dell’atto di citazione. A prescindere dalla specifica questione su cui si intende controvertere, la normativa prevede una serie di elementi che sono ritenuti ricorrenti.

L’art. 123 c.p.c., in particolare, elenca i requisiti minimi di ogni atto di parte, ciò significa che trova applicazione anche all’atto di citazione. La norma dispone che gli stessi dovranno contenere l’indicazione:

  • dell’ufficio giudiziario competente;
  • delle parti stesse;
  • dell’oggetto e delle ragioni della domanda;
  • conclusioni o istanza.

La citazione, poi, dovrà esser personalmente sottoscritta dalla parte attrice, o, eventualmente, dal suo rappresentante.

Da un punto di vista sostanziale, con evidenti risvolti processuali, l’art. 163 c.p.c. richiede, tramite la cospicua elencazione dei requisiti, la circoscrizione del c.d. petitum. Con tale terminologia, si intende l’oggetto dell’azione, cioè l’istanza che l’attore intende far valere in giudizio. Tale momento è di fondamentale rilevanza, giacché l’elemento in esame non potrà più esser modificato nel corso del giudizio, essendo le parti, nonché il giudice, vincolati a quanto originariamente disposto.

Nel caso dell’azione volta a far valere la responsabilità civile per danni, la domanda attorea consiste nella richiesta di condanna al risarcimento per la lesione subita.

3.1. Individuazione del tribunale competente

Come dicevamo nel paragrafo precedente, dovrai indicare nell’atto di citazione anche il tribunale competente.

L’art. 163, terzo comma, n. 1 c.p.c. è l’indicazione del Tribunale dinanzi al quale è proposta la domanda.

Il potere giurisdizionale viene ripartito tra molteplici organi, secondo regole precise che individuano la competenza del giudice, a decidere la causa avviene in base a specifici criteri.

La competenza civile, al pari della giurisdizione, si determina con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda (art. 5 c.p.c.).

I criteri di riparto della competenza sono:

  • la materia oggetto del contenzioso;
  • il valore della causa;
  • il territorio (ossia l’area geografica di riferimento).

I criteri di competenza per materia e valore provvedono ad una distribuzione “verticale” delle cause tra i vari organi giudiziari (Giudice di Pace, Tribunale, Corte d’Appello, Corte di Cassazione), mentre quello per territorio opera una distribuzione in senso “orizzontale”.

3.2. Competenza per materia

Il criterio della competenza fa riferimento al tipo di rapporto giuridico che è oggetto della controversia.

Quanto alla competenza per materia, il legislatore ha previsto, all’art. 7 c.p.c., alcune specifiche competenze del giudice di pace, qualunque ne sia il valore. In particolare si riferisce alle cause relative:

  • all’apposizione di termini e all’osservanza delle distanze di alberi e siepi;
  • alle modalità d’uso dei servizi in condominio;
  • ad immissioni di fumo e calore, esalazioni, rumori, scuotimento che superino la normale tollerabilità;
  • agli interessi da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali.

Mentre, al tribunale, invece, è attribuita una competenza residuale “per tutte le cause che non sono di competenza di altro giudice” (art. 9 c.p.c.). Le competenze riservate sono dunque:

  • tasse e imposte;
  • stato e capacità delle persone;
  • querela di falso;
  • esecuzione forzata;
  • per ogni causa di valore indeterminabile.

3.3. Competenza per valore

La competenza per calore viene individuata in base al valore della causa, a norma dell’art. 10 c.p.c., determinata in base al valore domanda, considerando che le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra di loro.

In particolare sono attribuite al giudice di pace:

  • la controversie ordinarie fino a 5.000 euro;
  • le controversie sui sinistri tra autoveicoli fino ai 20.000 euro.

Una volta individuato l’ufficio giudiziario competente per materia e valore, dovrà inquadrarsi la giurisdizione territoriale di riferimento.

Nelle cause relative a somme di danaro o a beni mobili, il valore si determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall’attore

3.4. Competenza per territorio

La competenza per territorio prevede poi l’ulteriore distinzione tra:

  • foro generale, cioè l’organo giudiziario dinanzi al quale un soggetto può essere convenuto per qualsiasi tipo di controversia
    e
  • foro speciale, riservato invece a determinate tipologie di controversie e a sua volta distinto in
  • foro esclusivo, se si sostituisce a quello generale;
  • foro facoltativo, se si aggiunge semplicemente a quello generale, consentendo all’attore di scegliere se proporre la causa dinanzi all’uno o all’altro.

4. Petitum e causa petendi

L’atto di citazione ha tra le due funzioni fondamentali quella di postulare una domanda al giudice, tale domanda è definita petitum.

Questo si definisce mediato il bene materiale oggetto della pretesa attorea. Si tratta di uno dei requisiti essenziali, cioè l’editio actionis.

Mentre, il petitum immediato è il provvedimento richiesto al giudice.

La causa petendi, invece, è il secondo elemento che individua la ragione, giuridica e fattuale su cui è fondata la domanda.


La funzione della causa petendi nel processo è fondamentale, in quanto permette l’esatta identificazione dell’azione esercitata.

5. Quali sono gli elementi che identificano la domanda risarcitoria?

Non è inusuale nella prassi che l’istanza, contenuta nell’atto di citazione, sia semplicisticamente espressa con formule non sempre giuridicamente corrette. Ad esempio, è consuetudine rintracciare in tali atti formule come “si richiede il ristoro di tutti gli atti patiti e patiendi”, domandando la liquidazione di quanto sia “ritenuto equo secondo giustizia”.

Tuttavia, suddette formulazioni,  richiamano due dei tre elementi essenziali per definire la domanda risarcitoria:

1. indicazione della condotta fonte dell’illecito civile, la c.d. quia debeatur;

2. l’indicazione del tipo di danno del quale si domanda il risarcimento, ossia il c.d. quid debeatur;

3. indicazione dell’ammontare del danno, il c.d. quantum debeatur.

6. Come descrivere il fatto?

L’art. 163 co. 4 c.p.c. richiede che l’atto di citazione esponga i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con la relativa puntualizzazione delle conclusioni. La ratio di suddetta previsione è quella di assolvere alla prescrizione dell’art. 24 cost., ossia garantire il diritto di difesa al convenuto. Solo ove sia consapevole della condotta contestagli, egli potrà elaborare una difesa corretta e conforme alle esigenze.

Ciò significa, che appare necessaria la redazione di una puntuale descrizione degli accadimenti. In sede di risarcimento danni, invece, si è soliti ricorrere a espressioni fortemente generaliste, che, quindi, non sono idonee ad assolvere al relativo onere di derivazione costituzionale.

Nell’esposizione dei fatti, l’attore è tenuto ad una chiara ed esaustiva descrizione del danno (c.d. evento). Questo dovrà esser puntualmente allegato, qualificandolo in base alla natura e circoscrivendo le conseguenze (il c.d. danno conseguenza c.f.r. di cui sopra) che da esso sono derivate.

In via esemplificativa, ove il danno sia arrecato al bene salute, il redattore dell’atto di citazione dovrà indicare la lesione all’integrità psichico-fisica dell’attore causata dalla condotta del convenuto. Ciò posto, è necessaria una contestuale valutazione delle disfunzioni derivate e del peggioramento delle funzioni vitali.

7. Come si individua il danno?

Anche sul punto, molto spesso negli atti di citazione si ritrovano diciture con cui si domanda “il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali”. Invero, anche tale espressione pecca di ingenuità espositiva, dovendo l’attore garantire un maggior grado di precisione nella stesura.

La giurisprudenza è orientata nel senso di affermare che:

  • ove siano richiamate analiticamente le voci del danno, sia quelle relative al danno patrimoniale, che non patrimoniale, nelle c.d. conclusioni, è possibile adottare formule maggiormente generiche nell’atto di citazione;
  • ove, al contrario, le voci del danno sono enunciate nell’atto di citazione, queste dovranno essere riportate nelle conclusione, ed anzi se talune non sono richiamate, queste si intendono abbandonate. La ratio, che ha diretto la giurisprudenza, anche in tal contesto, è proprio quella di garantire la tutela e il diritto di difesa della controparte (Cass. Sez. Un. del 12 giugno 2006 n. 13546).

8. Cosa si intende per quantum debeatur?

Sembra ormai palese il principio che informa l’intera disciplina, ossia la garanzia del diritto ex art. 24 cost.. Ciò, invero, si esprime anche con riferimento all’individuazione del quantum da liquidare a titolo di danno.

Non di rado, a partire dalle riforme del 2005 e 2009, la legge stesse prevede l’individuazione dei criteri di liquidazione, come accade rispetto al danno biologico. In questa ipotesi l’attore, ove voglia discostarsi dai predetti dovrà fornire adeguate ragioni a sostegno.

Tuttavia, indipendentemente dalla previsione legislativa delle modalità di liquidazione, ad avviso dell’interprete, l’attore è onerato del dovere di indicare gli elementi costitutivi del calcolo, nonché qualsiasi altro elemento necessario al convenuto per costruire la propria difesa.

Quindi, anche se l’attore non è tenuto a circoscrivere, sin dall’atto introduttivo, l’effettivo quantum debeatur, egli è comunque chiamato ad elencare con precisione i criteri e gli elementi concorrenti per procedere alla liquidazione.

In sostanza, come avrai potuto percepire, la disciplina dell’atto di citazione può assumere contorni non semplici.

9. Notifica atto di citazione

A differenza del ricorso, l’atto di citazione deve essere oggetto di notificazione al contro interessato, alla parte, che viene così edotto dell’azione e potrà a sua volta costituirsi.

Quindi, l’atto deve essere portato a conoscenza del convenuto tramite la notificazione.

Invero, la citazione si caratterizza per la peculiarità di dover esser portato a conoscenza anche del giudice.
La conoscenza si ha mediante la costituzione in giudizio dell’attore.

La notificazione è quella attività che ha come principale scopo di portare l’atto processuale a conoscenza del destinatario.

Può, ad oggi, essere eseguita mediante molteplici forme.

Tuttavia, la regola generale presuppone che sia eseguita dall’ufficiale giudiziario.

Sovente, può provvedervi anche il legale dell’attore, in proprio o a mezzo pec se il convenuto ne è provvisto.

Alla notifica dell’atto di citazione, segue nel termine di dieci giorni, o di cinque in caso di abbreviazione dei termini ex art. 163 bis, secondo comma c.p.c., la costituzione in giudizio.

L’attore deve costituirsi in giudizio, rendendosi così formalmente e giuridicamente presente anche al giudice.

A tal fine deve depositare in Cancelleria la nota di iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo contenente l’originale dell’atto di citazione, la procura alle liti e copia dei documenti offerti in comunicazione, provvedendo anche al versamento del contributo unificato.

La notifica potrebbe dover essere effettuata a più convenuti.

In questo caso, la citazione è notificata a più convenuti, l’originale dell’atto dev’essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall’ultima notificazione.

10. Effetti sostanziali e processuali dell’atto di citazione

Dal momento in cui l’atto di citazione viene notificato, esso produce effetti sia processuali e sostanziali.

Cerchiamo brevemente di indicarti quali sono i principali.

Effetti processuali

La notifica dell’atto di citazione segna l’inizio del rapporto processuale. Proprio per questa ragione che dall’atto conseguiranno una serie di effetti.

Possiamo sintetizzarli come segue:

  •  soggetti della lite assumono la qualifica di parti del procedimento (c.d. litispendenza);
  • si determina l’esistenza dei presupposti processuali (capacità delle parti, competenza del giudice);
  • si determina anche la materia del contendere, ossia l’oggetto di quel determinato processo;
  • la lite si radica dinanzi al giudice adito e non può essere decisa da un giudice diverso;
  • la rinuncia agli atti del giudizio può avvenire solo con il consenso della controparte costituita.

10.1. Effetti sostanziali

Oltre ai c.d. effetti processuali, l’atto di citazione comporta anche una serie di effetti di carattere sostanziale.
In tal senso ricordiamo i seguenti:

  • dal giorno della domanda giudiziale è interrotta la prescrizione;
  • se la legge assegna un termine per agire in giudizio, la notifica della domanda prima della scadenza del termine impedisce la decadenza;
  • chi è debitore di un’obbligazione, senza che sia stato previsto un termine ad adempiere, è costituito in mora con la domanda giudiziale;
  • dal giorno della domanda gli interessi scaduti producono altri interessi (c.d. anatocismo).

11. Conclusioni

Come avrai notato, la disciplina prevista in relazione all’atto di citazione è decisamente complessa poiché occorre valutare molti elementi.

Proprio per questo motivo, al fine di proteggere e difendere al meglio il tuo Patrimonio, ti consiglio di completare il Modulo di contatto che trovi in questa pagina.

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