Avviso bonario dell’Agenzia delle Entrate: come comportarsi

Con avviso bonario dell’Agenzia delle entrate si intende quella tipologia di comunicazioni, inviate dall’amministrazione finanziaria, all’esito di un controllo automatizzato o formale effettuato sulla dichiarazione dei redditi del contribuente. 

Potrebbe allora esserti capitato di ricevere predetto avviso. Ma come fare se l’amministrazione finanziaria procede a tale operazione? Bene, in primo luogo potresti provvedere al pagamento. Questo può essere effettuato in un’unica soluzione, o chiedere la rateizzazione, anche con una dilazione in 20 rate, come recentemente previsto dal legislatore.

La stessa Agenzia delle Entrate ha predisposto, sul proprio portale online, una procedura per la richiesta di rateazione dell’avviso bonario.

Oppure, potresti anche decidere di contestare l’avviso bonario, sia avviando una fase dialogica con l’Agenzia, mediante istanza di autotutela, sia ricorrendo innanzi alle Corte di Giustizia Tributaria competente.

Vediamo quali sono le opzioni a cui puoi ricorrere per tutelarti!

1. Cos’è l’avviso bonario dell’Agenzia delle Entrate?

Con avvisi bonari dell’Agenzia delle entrate si intendono delle comunicazioni che sono inviate dall’Amministrazione finanziaria all’esito di un controllo formale effettuato sulla dichiarazione dei redditi del contribuente. 

Tale avviso, in genere, è notificato laddove l’Agenzia delle Entrate ha riscontrato un’incongruenza nei fatti dichiarati.

Talora ciò si verifica quando sono riscontrate queste casistiche:

  • mancato pagamento di una delle somme risultanti a debito dalla dichiarazione;
  • l’effettuazione di una compensazione indebita o non spettante in base ai risultati della dichiarazione.

Laddove ricorra una delle circostanze citate, potresti entro il termine di 30 giorni dalla notifica provvedere o a pagare integralmente quanto dovuto, o a procedere alla rateizzazione. Ovviamente ciò se non si intende contestare la pretesa dell’Agenzia delle Entrate. 

Se si intende, invece, contestare tale posizione dell’Agenzia delle Entrate, è possibile presentare anche un’istanza in Autotutela all’Amministrazione finanziaria. Ciò consente di chiedere l’annullamento d’ufficio all’amministrazione, se si ritiene che l’accertamento effettuato non sia corretto, magari perché c’è stato un errore nel controllo. 

2. Le modalità di comunicazione dell’avviso bonario

L’Agenzia delle entrate può procedere in vario modo a presentare l’avviso bonario. Invero, alcune sono rimesse allo stesso contribuente.

Quest’ultimo, infatti, può provvedere egli stesso a delegare l’intermediario, che sia ad esempio un commercialista, a ricevere la notifica dell’avviso bonario. In particolare, in sede di dichiarazione dei redditi può richiedere che eventuali comunicazioni di irregolarità siano comunicate all’intermediario, opportunamente delegato.

L’intermediario può, a sua volta accettare o rifiutare l’incarico. Laddove decida di accettare, deve comunque assumere tutte le informazioni necessarie, chiedere l’esito della procedura all’interessato, entro 30 giorni dalla comunicazione. In questo caso, il Legislatore ha previsto che gli avvisi bonari agli intermediari devono essere effettuati mediante mezzi elettronici. come previsto all’articolo 3, comma 3, del DPR n. 322/98.

Nel caso in cui il contribuente non richieda all’intermediario di ricevere la notifica, o comunque questo rifiuti, è necessario procedere alla notifica al domicilio del contribuente stesso.

In tale ipotesi, la notifica è effettuata al domicilio fiscale del contribuente, a mezzo raccomandata. Nel caso il contribuente sia una ditta individuale, il domicilio fiscale corrisponde sempre alla residenza anagrafica, anche ove l’attività sia svolta in un luogo diverso dalla residenza, quale un ufficio o altro luogo.

Invero, anche in questo caso, il contribuente abilitato ai servizi telematici può instaurare il contraddittorio tramite i canali Pec o CIVIS.

3. La rateizzazione delle somme dovute

L’avviso bonario dell’Agenzia delle entrate contiene le somme che il contribuente sarà tenuto a pagare. L’adempimento potrà esser posto in essere in un’unica soluzione o tramite rateizzazione.

Gli importi che sono previsti dall’avviso, sono sottoposti alle norme che disciplinano i versamenti unificati, previste all’art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997. Si prevede, che suddetti versamenti, debbano esser effettuati mediante modello F24. Questo, invero, è già allegato nella comunicazione stessa. Inoltre è prevista anche la possibilità di procedere a compensazione con crediti disponibili.

Ovviamente, sulle somme spettanti maturano anche gli interessi. Laddove il pagamento avvenga nei 30 giorni successivi all’avviso bonario, è possibile procedere al pagamento di una sanzione ridotta ad un terzo.

Laddove il termine corrisponda ad un giorno festivo, o al sabato, il termine per il versamento, sia della somma che della singola rata, può esser postergato al primo giorno feriale successivo, come disposto all’art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 241 del 1997.

3.1. La procedura di rateizzazione

Come abbiamo evidenziato nel paragrafo precedente, è possibile procedere al pagamento in un’unica soluzione o alla rateizzazione. Questa dilazione degli importi, prevista dall’art. 3-bis del D.Lgs. n. 462/97, non implica che la prestazione di alcuna garanzia. Ovviamente è previsto un limite nel versamento delle imposte, sono previste 20 rate trimestrali. Questa, invero, è una delle novità più recenti introdotta dall’art. 1 comma 159 della Legge n. 197/22, che ha modificato l’art. 3-bis del D.Lgs. n. 462/97.

Al fine di accedere al beneficio, non è necessario alcun requisito, quindi non deve esser dimostrato che il soggetto versi in difficoltà economica.

Possono esser previsti degli interessi, come evidenziato poc’anzi, questi, sono calcolati sulle rate successive alla prima. Si calcolano a partire dal primo giorno del secondo mese successivo all’elaborazione della comunicazione. Non è prevista alcuna garanzia neanche su tale importo.

Laddove non sia versata la prima rate entro il termine di 30 giorni dal ricevimento dell’avviso, implica la decadenza dal beneficio della rateizzazione e l’iscrizione a ruolo delle somme dovute.

4. Cosa fare per contestare un avviso bonario dall’Agenzia delle Entrate?

L’Agenzia delle Entrate, come già evidenziato nel paragrafo precedente, procede ad emettere l’avviso bonario con controllo automatizzato o formale, quando nella sostanza si avvertono alcune anomalie. In genere, l’anomalia si sostanzia in un risultato diverso da quello che si può desumere dalle banche dati dall’agenzia, o risulti incoerente rispetto ai dati riportati dal contribuente stesso in dichiarazione dei redditi.

Tramite l’avviso bonario si consente al contribuente di aver conoscenza dell’anomalia riscontrata. Viene, inoltre, liquidata la maggior imposta dovuta, anche prevedendo, eventualmente, delle sanzioni.

Potrebbe anche accadere che il contribuente non sia d’accordo con i risultati che ha raggiunto l’Amministrazione finanziaria. In questo caso, deve in primo luogo, verificare la correttezza dell’avviso bonario, in specie se sussistono degli errori nei dati riportati o non sono stati considerati degli elementi. Dunque, si deve valutare le possibili alternative di intervento.

Laddove siano riscontrati degli errori, è possibile procedere a presentare istanza di autotutela, quindi richiedere o l’annullamento d’ufficio dell’avviso o la rettifica dell’atto. Questa può esser presentata entro 30 giorno dal ricevimento della comunicazione.

Tale richiesta può esser presentate in diverse forme:

  • in via telefonica, potrebbe esser molto più semplice per te comunicare l’istanza, telefonando al Call center dell’Agenzia delle entrate. In questa telefonata dovranno esser indicati i chiarimenti necessari agli operatori, per procedere al riesame, ed eventualmente alla modifica dell’avviso inviato;
  • potrai, inoltre, procedere al deposito dell’istanza presso l’Ufficio dell’Agenzia delle entrate a ciò preposto, quindi mediante formato cartaceo;
  • facendo ricorso ai canali telematici CIVIS, laddove il contribuente sia in possesso delle credenziali al proprio cassetto fiscale.

4.1. La contestazione dell’avviso bonario

Come affermato nel paragrafo precedente, l’Amministrazione finanziaria può inviare l’avviso, che nel termine di 30 giorni può implicare:

  • pagamento immediato, mediante anche rateizzazione, delle somme dovute;
  • contestazione tramite istanza di autotutela.

Nel caso in cui il contribuente, quindi, ritenga che l’avviso bonario non sia corretto, può procedere alla contestazione, instaurando così un dialogo con l’Amministrazione finanziaria, facendo ricorso ai canali che abbiamo evidenziato. Egli deve inoltre fornire gli opportuni documenti e chiarimenti a sostengo della propria posizione, che saranno valutati dagli operatori dell’Agenzia. Questi decideranno se rettificare, anche solo parzialmente, la comunicazione, ricorrendo al provvedimento di secondo grado. Se si accoglie la posizione del contribuente, le somme sono ridotte o annullate.

Eventualmente si può decidere anche di fare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria competente, anche se tale percorso non è obbligatorio, ma prudenzialmente opportuno. In caso di mancata impugnazione dell’avviso bonario, il contribuente impugna successivamente la cartella di pagamento, sollevando le medesime contestazioni che avrebbe potuto far valere con istanza di autotutela.

5. Consulenza e assistenza legale per il tuo caso

L’emissione dell’avviso bonario rientra tra i poteri in capo all’Agenzia delle Entrate. Esistono diversi strumenti di tutela del contribuente e, a seconda delle precise circostanze, può essere più utile tutelarsi in un modo piuttosto che in un altro.

Proprio per questo è fondamentale conoscere le diverse strategie difensive che si hanno a disposizione.

Se hai bisogno di una consulenza o assistenza tributaria mirata alla tua situazione personale, ti invito a chiedere maggiori informazioni ai nostri Professionisti di ObiettivoProfitto.it, compilando il modulo di contatto che trovi in questa pagina.

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