Azione di rivendicazione: come funziona

La rivendicazione è l’azione mediante la quale il proprietario fa valere il suo diritto di proprietà per recuperare la cosa da altri illegittimamente posseduta o detenuta.

Fondamento dell’azione è il diritto di proprietà, o meglio, le lesioni del diritto di proprietà.

Dunque, se sei il proprietario di un determinato bene posseduto o detenuto in maniera illegittima da altri, ti consiglio di continuare a leggere questa guida.

Vedremo, infatti, la disciplina generale dell’azione di rivendicazione e come puoi recuperare il bene di cui sei il legittimo proprietario.

Infatti, oggetto dell’azione è la condanna del convenuto alla restituzione della cosa o al pagamento di un equivalente in denaro.

1. Azione di rivendicazione: disciplina generale

Innanzitutto, tale strumento è disciplinato all’art. 948 del Codice Civile.

Per meglio specificare di cosa stiamo parlando, chiarisco subito che la rivendicazione è l’azione più significativa a difesa della proprietà.

Costituisce infatti l’espressione più vistosa della signoria che il proprietario esercita sulla cosa.

L’importanza di questa azione si deduce dal fatto che in passato ha rappresentato il più evidente segno distintivo del diritto di proprietà.

Molto interessante è notare infatti che, storicamente, il diritto romano era giunto a identificare l’azione di rivendicazione col medesimo diritto di proprietà.

Non a caso, motivi e termini dell’azione di rivendica derivano proprio dalla cosiddetta rei vindicatio e a descrivere per primo il rito processuale di tale azione è il giurista Gaio.

L’azione è imprescrittibile, ai sensi del terzo comma dell’art. 948 del Codice Civile.

Oggetto dell’azione di rivendicazione

La rivendica ha per oggetto la restituzione della cosa.

Naturalmente, la cosa rivendicata dev’essere un bene suscettibile di proprietà, dunque deve trattarsi di una cosa corporale.

Presupposto necessario della domanda è l’accertamento del diritto di proprietà, ma la sentenza, come accennato in precedenza, sarà comunque di condanna alla restituzione della cosa!

In merito, dunque, occorre subito distinguere l’azione di rivendica con l’azione di accertamento.

Quest’ultima, infatti, ha per unico oggetto il riconoscimento giudiziale del diritto di proprietà in capo all’attore. Dunque il suo interesse non è, altresì, il recupero del bene, ma la mera rimozione dell’incertezza sulla titolarità del diritto.

A tal proposito, la Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 6859/1993) ha statuito che, nell’azione di accertamento,  l’interesse ad agire presuppone uno stato di incertezza oggettiva, dunque dipendente da un fatto esteriore o un atto, e non da considerazioni meramente soggettive.

La distruzione del bene comporta senz’altro la conversione dell’oggetto della domanda, come vedremo meglio in seguito.

Al contrario, invece, il deterioramento del bene lascia ferma la domanda di restituzione alla quale può aggiungersi quella di risarcimento.

Causa della mancata disponibilità del bene

Dal momento dunque che l’azione di rivendicazione è volta alla restituzione della cosa, essa presuppone che il proprietario non ne abbia la disponibilità.

La causa della mancata disponibilità da parte del proprietario è indifferente.

Infatti il proprietario potrebbe essere stato spogliato della cosa, o potrebbe averla consegnata in esecuzione di un contratto.

Infatti, anche in quest’ultimo caso può essere esperita l’azione di rivendicazione che deve comunque avere come fondamento il diritto di proprietà dell’attore.

Per chiarire meglio il concetto ci sarà particolarmente utile considerare l’orientamento della Cassazione in merito (sentenza n. 4836/1991). Ai fini dell’esercizio dell’azione di rivendicazione non è necessario che l’attore sia stato spossessato del bene senza o contro la sua volontà. Di conseguenza, la circostanza che egli abbia trasferito volontariamente il possesso del bene in attuazione di un’obbligazione assunta con un contratto non preclude affatto l’agire in rivendica.

Diverso è il caso in cui l’attore chieda la restituzione della cosa in base alla pretesa nascente da un rapporto contrattuale. In questo caso l’azione si qualifica come personale.

Anche qui l’orientamento della Cassazione (sentenza n. 556/1975) può meglio far luce sulla questione. Colui il quale abbia consegnato volontariamente ad altri la cosa nell’erronea convinzione che questi ne fosse il proprietario, può esperire, oltre all’azione personale di restituzione soggetta alla prescrizione ordinaria, anche l’azione di rivendica, imprescrittibile.

2. Legittimazione attiva e passiva

Legittimato attivo alla rivendicazione è colui che assume essere il proprietario della cosa rivendicata.

Legittimato è anche il comproprietario e l’azione proposta da uno dei comproprietari non comporta la necessaria chiamata in giudizio degli altri.

Privi di legittimazione sono invece il venditore in quanto non è più proprietario della cosa venduta e, secondo una parte della Dottrina (si veda, ad esempio, Carpino) i titolari di diritti di enfiteusi e di usufrutto.

In particolar modo, secondo la Cassazione (sentenza n. 4421/1994), il venditore non è legittimato ad agire con azione di rivendicazione per ottenere la restituzione del bene alienato neppure per adempiere all’obbligazione assunta di consegnare la cosa al compratore.

Legittimato passivo è anche il detentore.

Quest’ultimo, in verità, può farsi estromettere dal giudizio indicando il nome del possessore nel cui nome gli detiene la cosa.

Molto interessante è notare che il diritto di essere estromesso dal giudizio è espressamente previsto con riguardo al locatario (art. 1586, secondo comma, del Codice Civile), ma la norma si reputa applicabile per analogia anche per questa ipotesi (ipotesi di nomine alieno).

Inoltre, privo di legittimazione passiva è colui che abbia cessato di possedere o detenere la cosa prima della domanda di rivendicazione.

3. Onere probatorio nell’azione di rivendicazione

L’attore in rivendicazione ha l’onere di provare il suo diritto di proprietà.

Per la sua difficoltà, tale prova è ancora chiamata probatio diabolica.

Per quale motivo?

Poiché all’attore non basta esibire un titolo di acquisto derivativo (ad esempio, la compravendita). Occorre infatti dimostrare che anche l’alienante del bene, dunque il venditore, era sicuramente proprietario, potendo vantare un acquisto a titolo originario.

Anche in questo caso maggiori lumi sono dati dalla Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 1044/1995) la quale statuisce che nell’azione di rivendicazione l’attore è soggetto a un onere probatorio rigoroso anche attraverso la dimostrazione del compimento dell’usucapione.

Alla luce di quanto appena visto, infatti, se il rivendicante ha un titolo originario di acquisto gli sarà sufficiente provare tale titolo. Ad esempio potrà provare di aver usucapito il bene mediante il possesso continuato per il tempo necessario.

Ovviamente, considerata la rigorosità dell’onere probatorio nell’azione di rivendicazione, tale onere rimane a carico del rivendicante anche se il convenuto fallisca di provare il suo titolo di proprietà o non giustifichi il proprio possesso.

Nessun onere probatorio, infatti, grava sul convenuto che può semplicemente affermare di essere proprietario della cosa medesima senza che questa affermazione possa tornare a suo pregiudizio, come ha statuito la Cassazione (sentenza n. 3669/1987).

Esonero dall’onere probatorio

Il rivendicante è esonerato dal suo onere probatorio se il convenuto non contesta il diritto di proprietà dell’attore, ma oppone un titolo personale o un diritto reale limitato di godimento.

Pacifica conferma di ciò deriva dall’orientamento maggioritario della Giurisprudenza (sentenza Cassazione n. 2216/1987).

Naturalmente, oltre a provare la proprietà, il rivendicante deve dare la prova che il convenuto ha il possesso o la detenzione della cosa.

4. Alienazione e distruzione della cosa nell’azione di rivendicazione

L’alienazione della cosa da parte del convenuto dopo la proposizione della domanda di rivendicazione non incide sulla prosecuzione del giudizio.

Infatti, in questo caso, il convenuto è tenuto a recuperare la cosa o a corrisponderne il valore, oltre a risarcire il danno.

Il proprietario può ovviamente agire nei confronti di chi abbia conseguito il possesso o la detenzione della cosa, ma il recupero della cosa o del suo equivalente lo obbligano a restituire quanto ricevuto dal primo convenuto (art. 948, secondo comma, del Codice Civile).

Questa norma ha fondamento nel principio dell’ingiustificato arricchimento: il proprietario non può realizzare un doppio risarcimento per il medesimo danno.

La distruzione della cosa, invece, sempre successiva all’esercizio dell’azione, comporta la conversione dell’oggetto della domanda nel pagamento del valore della cosa distrutta a prescindere dagli estremi dell’illecito.

L’azione conserva la sua natura reale, come pacificamente sostenuto anche dalla Dottrina; il Comporti sostiene che la trasformazione dell’azione reale in personale apparirebbe contraria alla tradizione e alla disciplina normativa.

La conversione è automatica e il giudice può condannare alla corresponsione del valore della cosa anche senza che vi sia stata una specifica domanda in tal senso.

L’alienazione e la distruzione della cosa da parte del possessore prima della proposizione della domanda escludono la proponibilità nei suoi confronti dell’azione di rivendicazione, ma non privano il proprietario della tutela risarcitoria.

Il proprietario potrà agire in base al rapporto contrattuale intercorrente col convenuto, oppure potrà esercitare l’azione di illecito extracontrattuale.

Altro rimedio, ricorrendone i presupposti, può essere offerto dall’azione dell’indebito.

Domanda di rivendica immobiliare

Occorre tener presente che la domanda di rivendica immobiliare è soggetta a trascrizione.

La sentenza è opponibile ai terzi che abbiano trascritto il loro atto di acquisto dopo la trascrizione della domanda del rivendicante.

La sentenza, invece, non fa stato nei confronti dei terzi che abbiano trascritto anteriormente il loro acquisto, in deroga a quanto statuito dall’art. 2909 del Codice Civile sull’efficacia della sentenza.

5. Azione di rivendicazione: in conclusione

Come avrai potuto notare, esperire l’azione di rivendicazione e intraprendere un giudizio per recuperare la cosa da altri illegittimamente detenuta non è cosa semplice.

Proprio per questo motivo, al fine di Difendere e Proteggere il tuo Patrimonio, ti consiglio di completare il Modulo di contatto che trovi in questa pagina.

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