INDICE
Vuoi muovere azione di impugnazione di un testamento ma non sai come funziona? Ti invito a proseguire la lettura di questo articolo per avere maggiore chiarezza attorno all’istituto.
Con la disciplina testamentaria, il legislatore ha voluto raggiungere diversi risultati. Anzitutto ha voluto tutelare la libertà del testatore di disporre delle proprie sostanze secondo le sue ultime volontà. Infatti, ai sensi dell’art 587 c.c. il testamento è un atto revocabile.
Laddove le volontà del testatore mutino e non corrispondano più a quanto dichiarato in precedenza, il disponente può revocarle in ogni momento.
E’ garantita una tutela delle volontà del testatore anche dopo la sua morte. Infatti nel caso in cui ci si renda conto che il testamento redatto è contrario alle reali intenzioni del disponente, è possibile dichiararne l’invalidità.
Con la disciplina testamentaria, il legislatore ha in realtà avvertito l’esigenza di proteggere anche alcuni soggetti molto vicini al disponente, oltre che garantire l’applicabilità di alcuni principi generali dell’ordinamento.
Infatti trattasi di disciplina derivante da un bilanciamento tra l’esercizio di liberalità, la tutela dell’ordinamento e dei c.d. familiari prossimi.
In buona sostanza, nonostante il testamento sia espressione di liberalità del disponente, deve comunque essere redatto entro alcuni limiti sia formali che sostanziali.
Per limiti sostanziali si intendono delle regole generali applicabili ad ogni atto di disposizione testamentaria. Per esempio, si garantisce protezione ai familiari del de cuius entro un certo grado; a questi, indipendentemente dalla sua volontà, spetta la c.d. quota di legittima.
Laddove il testatore non abbia familiari prossimi può disporre liberamente dei propri beni; se invece ha dei parenti stretti può disporre per testamento solo per una parte del proprio patrimonio, poiché la restante verrà automaticamente suddivisa tra i c.d. legittimari.
I limiti formali invece dipendono dal testamento considerato.
Infatti, esistono diverse tipologie di testamento, ognuna delle quali ha delle proprie regolamentazioni. Laddove non siano rispettati i limiti previsti dalla legge, il testamento è invalido.
1. Tipologie di testamenti
Come accennato esistono diverse tipologie di testamento, ognuna delle quali ha delle proprie caratteristiche e regole da rispettare.
Nel momento in cui il testatore disponga senza tener conto dei requisiti formali o sostanziali richiesti dal legislatore, chiunque abbia un interesse c.d. diretto è legittimato a muovere azione di impugnazione.
Anzitutto il testamento può essere:
- Olografo: ai sensi dell’art.602 c.c., il de cuius scrive di proprio pugno le disposizioni delle sue volontà, datandole e sottoscrivendole. Poco importa quale sia il supporto utilizzato per le sue disposizioni, potendo trattarsi anche di un tovagliolino di carta. Ciò che conta è che vi siano gli elementi essenziali della data, della sottoscrizione e soprattutto che sia scritto di suo pugno;
- Pubblico: è una forma testamentaria molto più complessa poiché prevede la presenza di un notaio. Nello specifico, alla presenza di due testimoni, il testatore dichiarerà le proprie volontà che verranno trascritte e conservate ad opera del notaio stesso.
A questi si aggiungono due particolari tipologie di testamento, tra quelle meno utilizzate, e sono:
- Segreto: anche in questo caso è prevista la presenza di due testimoni e la sua conservazione presso il notaio. Tuttavia sia il notaio che i testimoni ignorano il contenuto del testamento; questo viene semplicemente consegnato in busta chiusa dal testatore al notaio, alla presenza dei testimoni.
- Speciale: trattasi di particolare forma testamentaria prevista dalla legge in alcuni specifici casi. Infatti, laddove non sia possibile redigere testamento nelle forme ordinarie, per es. per cause di forza maggiore, si può ricorrere alle discipline dei testamenti speciali. Tra questi, per esempio, troviamo il testamento a bordo di nave o aeromobile, oppure il testamento in caso di calamità naturali che chiaramente saranno privi delle classiche formalità.
2. Le cause di impugnazione
I testamenti possono essere impugnati da chiunque vi abbia interesse, in presenza di c.d. specifici vizi. Questi possono essere:
- formali: sono vizi che attengono alla specifica forma testamentaria e che di conseguenza mutano a seconda del testamento considerato. Per esempio, un testamento olografo scritto al computer o un testamento formale redatto alla presenza di un solo testimone.
- sostanziali: riguardano la sostanziale disposizione dei propri beni da parte del testatore. In questo caso ad essere lese sono le norme di diritto sostanziale che, in genere, valgono per ogni tipo di testamento. Per esempio laddove venga lesa la summenzionata quota di legittima.
- di volontà: laddove il testamento non rispecchi la reale volontà del disponente ma sia frutto di dolo, errore o inganno da parte di terzi. Quindi nei casi in cui la volontà dichiarata non corrisponda ai reali desideri del disponente.
- difetto di capacità: si è in presenza di questo vizio laddove l’autore del testamento non abbia capacità testamentaria. Quindi sia un minore o un incapace di intendere e di volere.
Nello specifico, ai sensi dell’art 626 c.c. il testamento è nullo quando ha un motivo illecito, è contrario all’ordine pubblico, alla legge o al buon costume. Il motivo è la causa che ha portato il testatore a disporre, laddove sia illecito il testamento è invalido.
In questo caso la sua impugnazione porterà alla semplice dichiarazione da parte del giudice di un’invalidità già esistente.
Invece con l’annullabilità dell’atto, in caso di difetto di capacità o in presenza di vizi di forma meno rilevanti, viene a prodursi il vero e proprio effetto di invalidità. Fino a che non si dichiara l’annullabilità, l’atto rimane valido.
In presenza di uno di questi vizi il testamento è invalido.
Colui che ha un c.d interesse diretto può chiederne l’annullamento o la dichiarazione di nullità attraverso la c.d. azione di impugnazione.
3. Nullità ed annullabilità di singole disposizioni testamentarie
Non sempre l’intero testamento è nullo o annullabile.
In alcuni casi il testamento è complessivamente valido ma è possibile impugnare singole disposizioni testamentarie.
E’ il caso, per esempio, di un testamento che abbia due cause, di cui una lecita e una illecita. Sono impugnabili e dichiarabili come nulle le disposizioni volte alla realizzazione della causa illecita. Rimangono valide ed efficaci tutte le altre.
Ai sensi dell’art. 628 c.c. è nulla per difetto d’indicazione la disposizione testamentaria che non sia attribuibile a nessun beneficiario.
Sono nulle anche tutte le disposizioni testamentarie in favore del notaio che ha ricevuto testamento e dei testimoni presenti, così come le disposizioni del tutelato nei confronti del suo tutore (artt. 596 e 597 c.c.).
Laddove si abbia motivo di ritenere che alcune disposizioni testamentarie siano frutto di dolo o inganno da parte di terzi, è possibile procedere all’impugnazione per annullabilità delle singole disposizioni, senza compromettere la validità dell’intero testamento.
4. Azione di impugnazione
Il testamento può essere nullo o annullabile in presenza dei gravi vizi e difetti prescritti dalla legge.
Chiunque possa averne interesse diretto può impugnare il testamento per invalidità e promuovere il relativo giudizio davanti al Tribunale competente, con citazione di eredi e legatari.
Se l’azione di impugnazione per nullità non ha un limite temporale, essendo proponibile in qualunque momento, l’azione per annullabilità va esercitata entro il termine di cinque anni dalla lettura del testamento da parte del notaio ai chiamati all’eredità.
Spirato questo termine il testamento diventa definitivo e non potrà più essere oggetto di impugnazione.
4.1. Impugnazione del testamento olografo
E’ il testamento più semplice da impugnare poiché non è stato redatto con la certificazione di un notaio.
Infatti è in questo caso possibile contestare che il contenuto del testamento corrisponda alle reali ultime volontà del disponente.
Ad esempio è possibile avviare un giudizio volto alla verificazione dell’eventuale influenza dolosa del beneficiario che, con l’intento di aggirare il testatore, lo ha ingannato portandolo ad adottare quelle condizioni.
Oppure è possibile richiedere un accertamento volto alla verifica dell’effettiva redazione manu propria dell’atto, da parte del disponente.
4.2. Impugnazione del testamento pubblico
Anche in questo caso, e in quello del testamento segreto, è possibile procedere all’impugnazione. Infatti la presenza del notaio è una garanzia in più circa la correttezza dell’atto ma non una certezza.
Può essere che la volontà contenuta nel testamento non corrisponda alle intenzioni del testatore, oppure può essere accertata l’assenza di capacità di intendere e di volere in capo al disponente che, per esempio, era gravemente malato.
4.3. Impugnazione del testamento speciale
Come accennato, il testamento speciale opera in presenza di specifiche condizioni che impediscano il ricorso agli ordinari metodi di impugnazione.
Per esempio durante un viaggio in nave il testamento può essere ricevuto dal comandante; in presenza di calamità naturali il testamento è valido se ricevuto dal sindaco o da un ministro di culto in presenza di almeno due testimoni non minori di 16 anni.
Laddove si dimostri che in realtà quelle condizioni legittimanti il ricorso a testamento speciale non sussistevano al momento della disposizione testamentaria, o che la volontà del testatore non è stata adeguatamente trasmessa, è possibile procedere ad impugnazione.
5. Conclusioni
In materia testamentaria è possibile procedere ad impugnazione dell’atto di testamento laddove questo non rispetti le prescrizioni normative.
Infatti, a fianco della libertà di disporre delle proprie sostanze, il legislatore pone alcuni limiti sia di natura formale che sostanziale.
Se i limiti sostanziali sono validi per tutti i tipi di testamento, i limiti formali mutano a seconda del testamento scelto dal disponente.
Alcuni testamenti infatti richiedono molte più formalità di altri e, in assenza di queste, è possibile muovere azione di impugnazione per dichiararne l’invalidità.
In alcuni casi il vizio dell’atto è talmente grave da determinarne immediatamente la sua invalidità. Con un’azione di impugnazione è possibile chiederne anche la relativa pronuncia, che sarà di nullità dell’atto.
In altri invece l’atto mantiene la sua validità fino a che, entro 5 anni dalla lettura del testamento, non si proceda ad impugnazione con relativo annullamento.
E’ molto importante conoscere il tipo di testamento che è stato redatto e soprattutto i requisiti che sono richiesti dalla legge per disporre secondo quella modalità.
Per questo è consigliabile rivolgersi ad un professionista che sia in grado di analizzare la propria specifica posizione, prima di procedere con azione di impugnazione.
Se sei interessato ad un approfondimento del tema e a comprendere se ti trovi nelle condizioni per poter procedere ad impugnazione testamentaria, ti invito a chiedere l’assistenza dei Professionisti di ObiettivoProfitto.it, compilando l’apposito Modulo che trovi in questa pagina.