Azione di responsabilità degli amministratori: come funziona

L’organo amministrativo svolge un ruolo chiave nell’attività di gestione della società, detenendo ampi poteri decisionali.

La composizione e il funzionamento sono stabiliti dai soci nell’atto costitutivo.

Ma quali sono effettivamente i doveri degli amministratori? Cosa succede se non vi adempiono?

Breve accenno alla responsabilità degli amministratori nelle società di persone

Società di persone e società di capitali seguono discipline giuridiche quasi del tutto differenti, ciò vale anche per le disposizioni in tema di responsabilità degli amministratori.

I diritti e gli obblighi degli amministratori nelle società di persone sono regolati dalle norme sul mandato. Inoltre, è prevista una responsabilità solidale degli amministratori nei confronti della società per l’adempimento degli obblighi previsti dalla legge e dal contratto sociale. Tuttavia, la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa.

È quanto disposto dal Codice civile, all’art. 2260.

Responsabilità degli amministratori nelle società di capitali

Nelle società di capitali (s.p.a.; s.r.l.; s.a.p.a.), l’organo amministrativo presenta una struttura più complessa.

L’amministrazione della società può essere affidata ad un singolo amministratore o ad una pluralità di amministratori.

In presenza di più amministratori, questi possono costituire un Consiglio di amministrazione (CDA) o possono esercitare congiuntamente o disgiuntamente le loro funzioni. Nel caso in cui vi sia un CDA, i poteri possono essere delegati totalmente o in parte a dei singoli amministratori.

Quali sono i doveri degli amministratori?

Gli amministratori sono tenuti ad adempiere ai doveri imposti dalla legge o dallo statuto.

L’osservanza degli obblighi deve avvenire secondo la diligenza professionale. Si tratta di qualcosa in più della diligenza ordinaria, commisurata in base alla natura dell’incarico e alle specifiche competenze.

Non è richiesta tanto una preparazione particolare nelle materie finanziarie e contabili (potendosi avvalere di collaboratori esperti) quanto invece la correttezza delle decisioni.

Ciò significa che gli amministratori non sono responsabili per i risultati negativi della gestione della società, salvo che non si dimostri che ciò sia stato conseguenza dell’inadempimento di specifichi obblighi posti a loro carico o per non aver agito con la diligenza richiesta.

Azione di responsabilità. Da chi può essere esercitata?

L’esercizio delle funzioni degli amministratori riguarda in primis la società, in quanto soggetto giuridico distinto dai soci, i creditori sociali, ed infine i singoli soci e i terzi.

Responsabilità degli amministratori verso la società

In base al disposto dell’art. 2392 del Codice civile, si può dedurre che:

  • In presenza di più amministratori, questi possono essere responsabili solidalmente dei danni causati alla società per l’inosservanza dei loro doveri, salvo che non si tratti di funzioni specifiche in capo ad uno o più amministratori.
  • Sono altresì responsabili solidalmente e per colpa, quando essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto il possibile per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze.
  • Non è responsabile l’amministratore che abbia tempestivamente e nelle modalità previste dalla legge, comunicato il suo dissenso.

Esercizio dell’azione

L’esercizio dell’azione di responsabilità è finalizzato alla revoca dall’ufficio di amministratore e al risarcimento dei danni causati dallo stesso. Ha natura contrattuale e viene proposta con atto di citazione, previa deliberazione dell’assemblea ordinaria (deve essere assunta con maggioranza di 1/5 del capitale sociale).

L’azione deve essere esperita entro cinque anni dalla cessazione dell’amministratore della carica.

L’azione di responsabilità esercitata a favore della società può essere azionata dall’assemblea anche da una minoranza qualificata (art. 2393 bis Cod. Civ.).

Responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali

L’attività degli amministratori li espone anche a forme di responsabilità nei riguardi dei creditori sociali.

L’azione di responsabilità da parte dei creditori sociali è prevista dall’art. 2394 del Codice civile.

Il danno subito dai creditori è una conseguenza del danno che gli amministratori hanno già arrecato al patrimonio sociale.

Ciò significa che questo tipo di azione, potrà essere proposta in due casi:

  • quando gli amministratori non hanno osservato i loro doveri relativi alla conservazione del patrimonio sociale;
  • quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.

Diversamente, quando gli amministratori adottano scelte gestionali corrette, alle quali consegue comunque un danno patrimoniale della società, non sono responsabili.

Esercizio dell’azione

Se la società ha già esercitato l’azione di responsabilità (art. 2392 c.c.) e quindi il patrimonio sociale è stato reintegrato, i creditori sociali non potranno agire contro i singoli amministratori (sono tenuti a risarcire una sola volta il danno).

Il termine per proporre la suddetta azione è di cinque anni dal momento in cui risulti l’insufficienza patrimoniale.

Se interviene una transazione tra società ed amministratori, i creditori non potranno agire in giudizio.

Se la società è sottoposta a procedure concorsuali?

La legge si è occupata di regolare anche i diversi casi nei quali vi sia una procedura concorsuale in corso (art.2394 bis Cod.civ).

Se la società è assoggettata a fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria le azioni di responsabilità spettano al curatore del fallimento o commissario giudiziale.

Anche in questo caso le azioni di responsabilità sono finalizzate a reintegrare il patrimonio della società.

Responsabilità verso i singoli soci o terzi

L’azione individuale del socio e del terzo è disciplinata dall’art. 2395 del Codice civile.

Diversamente dai primi due casi, si tratta di una tipologia di responsabilità più difficile da dimostrare.

Il socio e il terzo possono agire in giudizio per chiedere il risarcimento del danno, in presenza di alcuni presupposti:

  • comportamento illecito degli amministratori nell’esercizio delle proprie funzioni. Non deve trattarsi di un inadempimento generico dei doveri imposti dalla legge o dallo statuto, né di un danno consequenziale a quello già provocato alla società.
  • danno diretto al patrimonio dei soci o terzi. Ciò vuol dire che gli amministratori devono aver agito con dolo o con colpa nei loro confronti.
  • nesso di causalità tra la condotta e il danno individuale al socio o al terzo.

Esercizio dell’azione

L’azione si esercita entro cinque anni dal compimento dell’atto che ha pregiudicato il socio o il terzo.

In presenza delle precedenti condizioni, l’azione risarcitoria del socio o del terzo potrà essere proposta anche quando la società o i creditori sociali abbiano già agito nei confronti della società.

È importante sottolineare che qualora il danno al patrimonio del socio o del terzo sia una conseguenza dell’impoverimento del patrimonio della società, questi non avranno possibilità di esercitare alcuna azione.

Responsabilità penale

Fin qui è stata esaminata la responsabilità degli amministratori sotto un profilo civilistico.

È importante segnalare che gli amministratori possono essere chiamati a rispondere anche in sede penale delle loro azioni od omissioni, commessi nella gestione della società. Sono infatti punibili per i reati previsti dal Codice penale, leggi speciali (reati fallimentari, fiscali e societari), con la possibilità di essere condannati al pagamento di sanzioni amministrative e pecuniarie, o nei casi più gravi alla reclusione.  

In conclusione

Risulta evidente che le funzioni svolte dagli amministratori investono molteplici profili, soprattutto con riguardo a società dalla struttura più complessa.

La possibilità di agire in giudizio richiede un attento esame e una valutazione più tecnica, è perciò consigliabile il supporto di un professionista.

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