Azione revocatoria ordinaria: come si propone

Sei creditore di un soggetto che sta disponendo a piacere dei propri beni? Il tuo diritto viene leso da questi atti dispositivi? Come puoi ottenere soddisfazione?

Sono tante le persone che si pongono queste domande, più di quelle che pensiamo.

Nel momento in cui vantiamo un credito verso un altro soggetto vorremmo, presto o tardi, veder tornare indietro le somme date a prestito, senza perdere alcuna garanzia sulle stesse.

Il diritto italiano prevede un istituto che permette di fare proprio questo. Stiamo parlando dell’azione revocatoria ordinaria.

Scopriamo insieme in cosa consiste questo istituto, quali sono i presupposti affinché sia valida e come esperirla.

Cos’è l’azione revocatoria ordinaria?

Possiamo definire l’azione revocatoria ordinaria come un rimedio previsto dal diritto civile italiano per permettere ai creditori di domandare l’inefficacia di atti dispositivi del patrimonio realizzati dal debitore che siano pregiudizievoli nei confronti del diritto che vantano.

La definizione precisa e le condizioni per la richiesta dell’azione revocatoria ordinaria sono indicate all’art. 2901 del codice civile.

Ci teniamo a sottolineare che stiamo parlando dell’azione revocatoria ordinaria perché esiste anche un’altra tipologia di azione revocatoria, quella fallimentare.

Passiamo ora all’analisi dell’art. 2901 c.c.:

“Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni:

  1. Che il debitore conoscesse il pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l’atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
  2. Che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.

Agli effetti della presente norma, le prestazioni di garanzia, anche per debiti altrui, sono considerate atti a titolo oneroso, quando sono contestuali al credito garantito.

Non è soggetto a revoca l’adempimento di un debito scaduto.

L’inefficacia dell’atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione.”

Che dire, l’articolo è particolarmente completo e di per sé ci fornisce già tantissime informazioni.

L’azione revocatoria rappresenta un mezzo in mano ai creditori per garantire la conservazione del patrimonio del debitore contro gli atti che quest’ultimo potrebbe compiere a danno dei creditori.

I presupposti dell’azione revocatoria ordinaria

 Il debitore è vincolato da un obbligo contrattuale complementare a non effettuare atti di disposizione del proprio patrimonio. 

Disattendere questo obbligo è in assoluto il primo presupposto a dar vita all’azione revocatoria. 

Inoltre, il creditore deve dimostrare che vanta un credito nei confronti del debitore e che quest’ultimo ha effettivamente posto in essere uno o più atti di disposizione.

Ma vediamo anche gli altri presupposti più specifici:

  • Scientia fraudis: il debitore deve essere consapevole, con le sue azioni dispositive, di arrecare un danno al creditore; 
  • Consilium fraudis: se l’atto di disposizione era anteriore al sorgere del credito, il creditore deve provare che è stato dolosamente preordinato per pregiudicare il soddisfacimento del diritto creditorio che sarebbe sorto successivamente.
  • Eventis damni: rappresenta il pregiudizio che l’atto ha arrecato al diritto del creditore di veder saldato il debito.

Come funziona l’azione?

Se sussistono tutti i presupposti, il creditore può esperire l’azione revocatoria ordinaria. La domanda può essere trascritta o meno se fa riferimento ad un atto soggetto a trascrizione oppure no.

Dopodiché, il creditore deve dimostrare i presupposti che abbiamo appena visto attraverso tutte le prove che riesce a reperire.

L’iter è un classico procedimento contenzioso che porta ad una sentenza costitutiva. 

A dirci come si conclude il procedimento è l’art. 2902 c.c. rubricato “Effetti”:

“Il creditore, ottenuta la dichiarazione di inefficacia, può promuovere nei confronti dei terzi acquirenti le azioni esecutive o conservative sui beni che formano oggetto dell’atto impugnato.

Il terzo contraente, che abbia verso il debitore ragioni di credito dipendenti dall’esercizio dell’azione revocatoria, non può concorrere sul ricavato dei beni che sono stati oggetto dell’atto dichiarato inefficace, se non dopo che il creditore è stato soddisfatto.”

Quindi, di fatto, l’azione revocatoria ordinaria non elimina quel famoso atto dispositivo che è stato posto in essere dal debitore.

Ma consente al creditore di promuovere azioni esecutive e conservative nei confronti dei terzi acquirenti dei beni del debitore.

Azione revocatoria semplificata

Nell’ambito dell’azione revocatoria ordinaria, è stata introdotta dal D.L. 83/2015 anche l’azione revocatoria semplificata.

A disciplinarla è l’art. 2929 bis c.c. che ne parla in questi termini:

“Il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, può procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l’atto è trascritto. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al creditore anteriore che, entro un anno dalla trascrizione dell’atto pregiudizievole, interviene nell’esecuzione da altri promossa.”

Cosa significa? Che il creditore può far valere i propri diritti con azione esecutiva senza dover necessariamente aspettare l’esito del procedimento avviato dall’azione revocatoria.

Questo è possibile nel momento in cui siano presenti determinati presupposti. L’atto dispositivo deve avere per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, deve essere stato compiuto a titolo gratuito e successivamente alla nascita del credito.

Se ti ricordi, nell’azione revocatoria ordinaria, la richiesta può essere avanzata anche nei confronti di un atto dispositivo posto in essere dal debitore prima del sorgere del credito, se dolosamente preordinato a pregiudicare il soddisfacimento del creditore.

In quanto tempo si prescrive?

Con una disposizione molto breve, l’art. 2903 del codice civile ci informa che l’azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell’atto.

Questa è la disciplina generale che interessa l’azione revocatoria. Ovviamente ogni caso richiede un’analisi accurata a sé stante della dinamica e dei presupposti.

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