Azione revocatoria ordinaria: come si propone

Nel nostro ordinamento giuridico esistono una pluralità di strumenti pensati per garantire una tutela a tutti coloro che vantano un credito nei confronti di altri soggetti. 

Per capire in fondo l’importanza dell’azione revocatoria è fondamentale avere come punto di riferimento il concetto di “responsabilità patrimoniale” del debitore il quale, ai sensi dell’art. 2740 c.c. risponde, per adempiere le obbligazioni assunte, con tutti i suoi beni, presenti e futuri.

Proprio per garantire che il debitore non possa compiere atti che siano strumentali a sottrarre i propri beni dalle azioni esercitabili dal creditore, il legislatore ha messo a disposizione di quest’ultimo specifiche azioni giudiziarie che può intraprendere.

Rientra tra di esse sicuramente l’azione revocatoria la quale sta diventando, nel contesto socioeconomico attuale, uno strumento particolarmente utile per soddisfare le proprie pretese creditorie

Tale azione, infatti, oltre ad essere uno strumento di tutela efficace per i creditori, rappresenta un ottimo deterrente per inibire azioni fraudolente poste in essere dal debitore. 

È per questo che può essere particolarmente utile conoscere gli strumenti mediante i quali è possibile far valere le proprie pretese nei confronti di coloro che, in modo fraudolento, compiono atti volti a sottrarre i propri beni dal proprio patrimonio. 

1. Cos’è l’azione revocatoria ordinaria?

L’azione revocatoria ordinaria è disciplinata dall’art. 2901 c.c. ed è l’azione mediante la quale è possibile, per il creditore, far dichiarare inefficaci gli atti dispositivi posti in essere dal debitore in pregiudizio delle proprie ragioni. 

In estrema sintesi, l’azione revocatoria rappresenta un mezzo utilissimo per poter conservare la garanzia patrimoniale del debitore contro gli atti di disposizione che quest’ultimo ha compiuto a danno del creditore

Pertanto, l’effetto principale dell’azione revocatoria non consiste nella dichiarazione di nullità degli atti dispositivi posti in essere dal debitore, i quali, anzi, sono pienamente validi. L’azione revocatoria, viceversa, ha come fine principale quello di ottenere la dichiarazione di inefficacia relativa degli atti del debitore. 

Ciò significa, in poche parole, che l’atto dispositivo effettuato dal debitore a danno del proprio creditore, non sarà opponibile a quest’ultimo che ha agito, nei termini e nei modi previsti dalla legge, con l’azione revocatoria

2.  A cosa serve l’azione revocatoria ordinaria 

Per poter comprendere lo scopo di tale azione è doveroso inquadrare l’azione revocatoriada un punto di vista sistematico. Ebbene, all’interno del Codice civile, essa è collocata all’interno dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale, disciplinati nella parte del Codice dedicata alla tutela dei diritti ovvero il libro VI. 

Già da questo è possibile desumere che lo scopo di questa azione è quella di garantire una protezione al creditore in caso atti dispositivi lesivi posti in essere dal proprio debitore. 

 Infatti, nel caso in cui il debitore ponga in essere atti di disposizione del proprio patrimonio, ad esempio vendere un proprio bene immobile ad un terzo, al fine di sottrarre i beni dall’azione esecutiva del creditore. 

Ebbene, in questo modo il debitore non si sta comportando in modo corretto, infatti, seppur è vero che in realtà sta vendendo un bene che è proprio, è altrettanto vero che in questo modo vuol indebolire le garanzie patrimoniali che vanta il suo creditore

Proprio attraverso l’uso dell’azione revocatoria ordinaria il creditore ha la possibilità di ottenere la reintegrazione della propria garanzia sul patrimonio del debitore. 

Il creditore, dunque, ha la possibilità di domandare che siano dichiarati inefficaci, nei suoi confronti, gli atti di disposizione del patrimonio effettuati dal debitore, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito. 

3. I presupposti dell’azione revocatoria ordinaria

Il legislatore ha previsto taluni presupposti per poter agire in revocatoria. Più precisamente, il creditore che intenda esercitare la suddetta azione può farlo solo se e quando sussistono i seguenti presupposti:

  • Scientia fraudis: con riferimento all’atteggiamento psicologico del terzo, e per quanto riguarda gli atti anteriori alla nascita del credito si parla di Scientia fraudis, per indicare la partecipazione del terzo alla dolosa predeterminazione del debitore. Viceversa, per gli atti successivi alla nascita del credito si parla di Scientia damni,  sempre con riguardo all’atteggiamento psicologico del terzo, per indicare la consapevolezza di quest’ultimo del pregiudizio che il creditore subisce in virtù dell’atto posto in essere dal debitore;
  • Consilium fraudis: tale presupposto si atteggia diversamente a seconda che l’atto sia stato posto in essere prima o dopo il sorgere del credito. Se l’atto del debitore è posteriore, il Consilium fraudis viene individuato nella conoscenza del pregiudizio arrecato al soggetto debitore. Basta che i debitore sia consapevole che con l’atto che sta ponendo in essere sta riducendo le proprie garanzie patrimoniali a danno del creditore. Se invece l’atto è antecedente, il Consilium fraudis viene individuato nella dolosa predeterminazione finalizzata ad arrecare un pregiudizio al soddisfacimento del creditore. In poche parole, deve esservi stata frode ai danni del creditore;
  • Eventis damni: l’atto posto in essere dal debitore deve recare un pregiudizio alle ragioni del creditore. Deve trattarsi di un pregiudizio  attuale o potenziale e sussiste non solo quando l’atto compiuto dal debitore determini un depauperamento del proprio patrimonio ma anche quando renda più complesso per il creditore ottenere coattivamente il proprio credito. 

Esistono altresì una serie di ulteriori presupposti per poter esperire l’azione revocatoria ordinaria che variano in relazione al tipo di atto posto in essere dal debitore ai danni del creditore

Più precisamente, se si tratta di un atto a titolo oneroso, per poter agire in revocatoria, oltre alla frode e al danno, è necessario altresì che il terzo fosse pienamente consapevole del pregiudizio che arrecava alle ragioni del creditore (è necessaria, dunque, la c.d. malafede del terzo). Inoltre, trattandosi di un atto di disposizione compiuto prima della nascita dell’obbligazione, è fondamentale che il terzo abbia partecipato alla dolosa preordinazionecon il debitore per pregiudicare gli interessi e le aspettative del creditore. 

Nel caso in cui, viceversa, l’atto è a titolo gratuito, per poter agire in revocatoria è necessario e sufficiente dimostrare l’esistenza della frode ed il prodursi del danno. Mentre è letteralmente irrilevante l’eventuale buona fede del terzo che abbia acquistato il diritto da parte del debitore. 

4.  Caratteristiche del credito 

Nell’art. 2901 c.c. è possibile ravvisare una nozione lata di credito, comprensiva anche della ragionevole aspettativa purché non si rilevi pretestuosa e possa valutarsi come probabile anche se non definitivamente accertata. Sul tema si segnala anche la sent. n. 11755 del 2018 della Suprema Corte di Cassazione. 

Inoltre, dalla lettura dell’art. 2901 c.c. è possibile desumere che il creditore può agire in revocatoria anche se il credito è soggetto a condizione o a termine (dunque non esigibile).

In poche parole, in ossequio alla ratio della norma, il legislatore cerca di garantire una tutela a qualsiasi diritto relativo, ancorché sottoposto a termine o condizione, al fine di evitare di dover incardinare un nuovo processo di merito per accertare l’altrui inadempimento e per poter successivamente agire in esecuzione per ottenere il soddisfacimento della pretesa del creditore. 

5. Quali sono gli effetti dell’azione revocatoria ordinaria 

L’azione revocatoria opera solo ed esclusivamente a vantaggio del creditore che è agito in giudizio. Ciò significa, in poche parole, che gli effetti dell’azione revocatoria ordinaria riguarda il singolo creditore e non verso tutti i creditori del debitore. 

Pertanto, l’atto oggetto della revocatoria rimane perfettamente valido, tuttavia, lo stesso risulta essere inefficace nei confronti del creditore che è agito con l’azione revocatoria. Quest’ultimo, infatti, potrà soddisfarsi sul bene oggetto dell’atto revocato come se lo stesso non fosse mai uscito dal patrimonio del debitore e agire in esecuzione forzata ex art. 2902 c.c.

Da quanto sopra precisato, dunque, è chiaro che l’effetto tipico dell’azione revocatoria ordinaria è quello di rendere completamente inefficaci verso il creditore procedente gli atti di disposizione impugnati, consentendogli così di agire in esecuzione e soddisfarsi sui beni del debitore, ancorché questi l’abbia alienati. 

L’azione revocatoria ordinaria mantiene completamente valido l’atto di disposizione revocato mantenendo, anche verso i creditori, la propria efficacia traslativa o costitutivadel diritto in capo al soggetto acquirente. Non a caso, si parla a riguardo di inefficacia relativa, proprio per sottolineare che l’inefficacia dell’atto dispositivo riguarda solo il creditore che è agito ex 2901 c.c.

Tuttavia, occorre precisare che la revoca dell’atto di disposizione si crea in capo al soggetto creditore il potere di agire in esecuzione nei confronti di un soggetto che è estraneo al rapporto obbligatorio, ovvero, nei confronti del terzo acquirente. Quest’ultimo, infatti, risulta essere assoggettato, rispetto al bene oggetto dell’atto revocato, all’azione esecutiva posta in essere dal creditore fino alla concorrenza del debito che il debitore ha nei suoi confronti. 

6.  Onere della prova a carico del creditore 

Il creditore che agisce in giudizio in revocatoria per tutelare le proprie ragioni è tenuto ad adempiere ad un preciso onere della prova. Più precisamente, per gli atti compiuti prima del sorgere del credito, il creditore ha l’onere di dimostrare che il debitore, alla data della stipula, era intenzionato a contrarre debiti (o comunque che fosse consapevole che in futuro sarebbe sorta l’obbligazione) ed ha adempiuto l’atto dispositivo proprio in funzione del sorgere della futura obbligazione

In poche parole, il creditore deve dimostrare che il debitore ha contratto il debito, o l’obbligazione in generale, allo scopo di eludere o di rendergli più difficile la riscossione dello stesso. 

Per quanto concerne gli atti compiuti posteriormente al sorgere del credito, invece, il creditore è tenuto a dimostrare la consapevolezza dell’evento dannoso da parte del terzocontraente, ovvero, la generica conoscenza del pregiudizio che l’atto a titolo oneroso posto in essere dal debitore può arrecare agli interessi del creditore stesso.

In conclusione, con riferimento al momento temporale, è il momento in cui sorge il credito e non quello in cui lo stesso viene accertato dal giudice, a cui bisogna far riferimento. 

7. Azione revocatoria semplificata

Una delle novità più importanti in tema di revocatoria è l’art. 2929 bis c.c. introdotto nel nostro ordinamento giuridico con il Decreto Legge n. 83 del 2015, successivamente convertito in Legge n. 132 del 2015. 

L’articolo sopra citato, inerente alla revocatoria semplificata, agevola, e non di poco, il creditore interessato ad agire con l’azione esecutiva. Il creditore, infatti, ai sensi dell’art. 2929 bis c.c. può agire in esecuzione senza dover necessariamente attendere l’esito dell’azione revocatoria, in caso di apposizione di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito da parte del debitore. 

Fatte le debite premesse, occorre ora analizzare i presupposti necessari per potersi avvalere dell’azione revocatoria semplificata. In estrema sintesi, tale tutela può essere invocata se l’atto pregiudizievole posto in essere dal debitore abbia per oggetto beni immobili o benimobili registrati (ovvero iscritti in pubblici registri). 

È altresì necessario che sia stato compiuto, l’atto di disposizione a titolo gratuitosuccessivamente al sorgere del credito. Questo, dunque, è un aspetto che la differenzia rispetto a ciò che accade nell’azione revocatoria ordinaria che è, viceversa, pienamente ammissibile anche nel caso inverso. 

Ancora, ulteriormente rispetto a quanto sopra esposto, è necessario altresì che il creditore abbia trascritto il pignoramento nei termini previsti dalla legge, ovvero, un anno dalla data in cui l’atto è stato oggetto di trascrizione. 

8.  Attuazione dell’azione revocatoria

Agli occhi dell’azione revocatoria, le prestazioni volte a garantire un credito, come ad esempio il pegno, l’ipoteca la fideiussione etc. sono considerate alla stregua di atti a titolo oneroso se contestuali al sorgere del credito da esse garantito, ai sensi dell’art. 2901 c.c. Se invece non sono contestuali, si considerano atti a titolo gratuito, non avendo alcuna relazione con il sorgere del credito. 

L’attuazione dell’interesse tutelato con l’azione revocatoria si realizza in due fasi distinte e separate. La prima fase è quella diretta ad ottenere la c.d. dichiarazione di inefficacia relativa dell’atto dispositivo del debitore la quale, ovviamente, ha effetto retroattivo. In poche parole, non solo l’atto di disposizione non può essere opposto al creditore che è agito in giudizio in revocatoria, ma è come se per quest’ultimo il bene non fosse mai uscito dalla sfera giuridica del debitore. 

La seconda fase, invece, è rappresentata dall’esperimento delle eventuali azioni esecutivecautelari aventi per oggetto il bene revocato. 

Il Codice civile fa salve le norme sull’azione revocatoria in sede fallimentare ai sensi dell’art. 64 della L. fall (oggi sostituito dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) concernenti gli atti del debitore che rivesta la qualifica di imprenditore commerciale di cui sia stato accertato lo stato di insolvenza. 
A tal riguardo, per completezza, si precisa che sono senz’altro revocabili anche i pagamenti dei debiti scaduti, in quanto si considerano effettuati in spregio del principio della par condicio creditorum. 

9. In quanto tempo si prescrive?

Con una disposizione molto breve, l’art. 2903 c.c. ci informa che l’azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell’atto.

10. Consulenza e assistenza legale per il tuo caso

Questa è la disciplina generale che interessa l’azione revocatoria. Ovviamente ogni caso richiede un’analisi accurata a sé stante della dinamica e dei presupposti.

Proprio per questo motivo, ti consigliamo di rivolgerti ad un professionista che possa prendere in esame gli elementi specifici del tuo caso.

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