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L’azione surrogatoria è una modificazione del rapporto obbligatorio di natura oggettiva che si verifica quando il terzo interviene presso il creditore estinguendo l’obbligazione del debitore.
In questo modo si dà vita a surrogazione, dunque ad una successione del terzo che ha operato il pagamento nella posizione del creditore.
La surrogazione può aversi solo nei casi previsti dalla legge, oppure per volontà del debitore o del creditore.
Ciò si spiega in virtù del fatto che si tratta di determinare la sopravvivenza della obbligazione alla sua estinzione.
Ciò costituisce, di gran lunga, un’eccezione alla regola!
E dunque, se sei interessato all’azione surrogatoria e vuoi conoscere di più in merito alla sua disciplina, in questa guida potrai capire meglio di cosa si tratta.
1. Azione surrogatoria: disciplina generale
Innanzitutto, occorre da subito specificare che l’azione surrogatoria può avere in oggetto i diritti di credito e i diritti potestativi del debitore, di contenuto patrimoniale e non strettamente personali.
Secondo la Cassazione (sentenza n. 10428/1998), presupposto essenziale per l’esercizio dell’azione surrogatoria è la qualità di creditore e, quindi, la sussistenza di un credito certo, pur se sottoposto a termine o condizione.
Conseguentemente non è legittimato ad agire in surrogatoria chi vanta un credito non certo nella sua esistenza perché oggetto di accertamento giudiziale.
Essendo un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale, tale azione mira a mantenere, nel patrimonio del debitore, beni sufficienti per l’adempimento.
A questo fine il creditore può agire verso i terzi oggetto di pretesa da parte del debitore inerte per acquisire dal patrimonio di costui risultati economicamente utili.
L’esperimento vittorioso della surrogatoria non attribuisce al creditore particolari diritti sul bene che entrano nel patrimonio del debitore.
Se ne ricorrono i presupposti, può, insieme all’esperimento dell’azione surrogatoria, chiederne il sequestro o il pignoramento.
La posizione dell’attore in surrogazione è quella del sostituto processuale, cioè di colui che, in via eccezionale, può fare valere in nome proprio un diritto altrui.
1.1. Surrogazione per volontà del creditore, debitore, ex lege
Come accennato, la surrogazione può avvenire innanzitutto per volontà del creditore quando questo riceve il pagamento da un terzo che paga in proprio e non quale rappresentante o delegato del debitore.
In questo caso la surrogazione deve essere fatta in modo espresso e contemporaneamente al pagamento, dunque anche nella stessa quietanza.
Non è comunque pretesa l’unità documentale.
In merito, infatti, si discute se la volontà surrogatoria debba risultare da atto scritto o sia sufficiente che risulti da una dichiarazione espressa e quindi non da fatti concludenti.
Ciò che si richiede è la contemporaneità, ossia la dichiarazione di surroga deve precedere e non seguire il pagamento.
In caso contrario si verificherebbe l’estinzione dell’obbligazione senza più possibilità di dar vita ad una successione.
1.2. Surrogazione per volontà del debitore
L’art. 1202 del codice civile contempla invece la surrogazione per volontà del debitore.
Il debitore che prende a mutuo una somma di denaro o altra cosa fungibile al fine di pagare il debito può surrogare il mutuante nei diritti del creditore anche senza il senso consenso di costui.
La condizione a tal fine è che vi sia data certa del mutuo stipulato con il terzo e della quietanza rilasciata dal creditore, indicazione dell’atto di mutuo della specifica destinazione della somma mutuata nonché specifica della somma mutuata e menzione nella quietanza della provenienza della somma così come dichiarato dal debitore.
1.3. Surrogazione per volontà di legge
Altre volte, infine, si ha surrogazione per volontà di legge.
In questo caso non si assiste a una automaticità dell’effetto.
Infatti è la legge e non il creditore o debitore ad attribuire al terzo che paga il diritto a surrogarsi.
La surroga, infatti, non può avvenire contro la volontà del terzo.
A tal proposito, l’art. 1203 del codice civile prevede la surrogazione ex lege nei seguenti casi, a vantaggio di alcuni soggetti.
- Di colui che, essendo creditore, anche chirografario, paga un altro creditore che ha diritto di essergli preferito in ragione dei suoi privilegi, del suo pegno o delle sue ipoteche.
- Dell’acquirente di un immobile che, fino a concorrenza del prezzo di acquisto, paga uno o più creditori a favore dei quali l’immobile è ipotecato.
- Di chi, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse di soddisfarlo.
- A vantaggio dell’erede con beneficio di inventario che paga con denaro proprio i debiti ereditari.
- Negli altri casi stabiliti dalla legge come ad esempio nelle ipotesi di cui all’art. 971 del codice civile in materia di affrancazione ad opera di uno solo degli enfiteuti.
Si presuppone che il terzo che paga abbia con il debitore un rapporto tale da legittimare un’azione di regresso.
Pertanto, in questa ipotesi, rientra ad esempio il caso di solidarietà, di fideiussione, di pagamento da parte del locatario a terzi per interventi di manutenzione a carico del locatore o del venditore per l’imposta di registro.
1.4. Effetti dell’azione surrogatoria per legge
Il surrogato, subentrando nella stessa posizione del creditore, può esercitare diritti, azioni e ragioni che spettano a costui.
Può inoltre avvalersi di tutte le garanzie che assistevano il credito, ma è anche soggetto a tutte le limitazioni, prescrizioni e decadenze.
In caso di ipoteca, il surrogato deve curare l’annotazione ex art. 2843 del codice civile ai fini dell’opponibilità ai terzi, ma non già nei rapporti interni, dove invece prevale la vicenda successoria.
La surrogazione ha effetto anche contro i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore salvo per il pegno l’applicazione del già richiamato disposto di cui all’art. 1263 del codice civile.
Va sottolineato che in caso di pagamento, dunque di surroga parziale, il terzo surrogato e il creditore concorrono nei confronti del debitore in proporzione di quanto loro è dovuto salvo patto contrario.
Ciò significa che il creditore originario non è preferito rispetto al creditore in via di surroga.
2. Azione surrogatoria: pericolo di insolvenza
Ultimo presupposto è il pericolo d’insolvenza del debitore, che deve essere prodotto o aggravato dall’inerzia del debitore stesso.
Senza il pericolo d’insolvenza il creditore non avrebbe interesse ad agire e quindi non sarebbe giustificata la compressione dell’autonomia privata del debitore.
Si deve trattare di un pericolo attuale e concreto, non basta quello generico o futuro.
Il creditore deve provare la sua legittimazione, e il ricorrere di questo presupposto.
3. Diritti esclusi dalla surrogatoria
Non si possono esercitare in via surrogatoria i diritti che non hanno carattere patrimoniale e quelli che, per loro natura o per legge, possono essere esercitati esclusivamente dal loro titolare.
Basti pensare ai diritti della personalità e ai crediti di natura personale.
Sono esclusi dalla surrogatoria anche i diritti che, con il loro esercizio, implicano scelte di carattere morale e familiare.
Un discorso a parte vale per l’accettazione dell’eredità.
Se il debitore resta inerte in ordine alla delazione, i creditori possono chiedere al giudice, con un’azione interrogatoria, di fissare un termine di decadenza per accettare.
Trascorso tale termine si potrà usare lo stesso rimedio di indole surrogatoria previsto dall’art. 524, comma 2, del codice civile, nel caso della rinuncia all’eredità in danno dei creditori.
Questi cioè, si potranno fare autorizzare dal giudice ad accettare l’eredità in nome e luogo del chiamato rinunciante allo scopo esclusivo di soddisfarsi sui beni dell’asse ereditario e sino a concorrenza dei loro crediti.
Non sono surrogabili i diritti al risarcimento del danno morale (rectius, non patrimoniale) e del danno da lesione dei diritti della personalità.
Infatti la scelta sul dare seguito a questi diritti può spettare esclusivamente al loro titolare.
Non sono surrogabili nemmeno i diritti che spettano al debitore in forza della sua funzione pubblica o dell’ufficio privato che svolge.
Si pensi al curatore fallimentare o al tutore dell’interdetto.
Possono essere esercitati in via surrogatoria esclusivamente i diritti di tipo relativo, crediti o diritti potestativi che si vantano verso persone determinate.
Mentre il gestore di affari altrui può compiere qualsiasi atto di gestione purché utile verso il gerito, il creditore surrogante può esercitare esclusivamente diritti verso i terzi.
Infatti non può assumere obbligazioni, né disporre di diritti del surrogato, né esercitare diritti che implichino scelte riservate all’autonomia privata del suo debitore.
Se esercitasse diritti di questo genere, compirebbe atti inefficaci, basti pensare ad un suo esercizio del diritto di opzione.
4. Azione surrogatoria e azione diretta
L’azione surrogatoria va distinta dall’azione diretta, con la quale in alcuni contratti il creditore può soddisfare il suo credito esigendo la prestazione che il terzo deve al debitore, ad esempio, il locatore ha azione diretta verso il subconduttore per esigere il prezzo della sublocazione.
I presupposti delle due azioni sono diversi, perché l’azione diretta non richiede né l’inerzia, né il pericolo d’insolvenza del debitore.
Sono diversi anche gli effetti.
La surrogatoria mira ad ottenere risultati utili per il debitore, mentre l’azione diretta serve a fare condannare il terzo ad eseguire la prestazione verso l’attore.
La natura delle due azioni è altresì diversa.
La surrogatoria è l’esercizio di un diritto altrui, l’azione diretta è l’esercizio di un diritto proprio del creditore, quindi rientra fra le garanzie.
Per terminare, come si può facilmente intuire, agire con surrogatoria è tutt’altro che semplice.
5. La giurisprudenza rilevante in materia di azione surrogatoria
Cass. civ. Sez. III Sent., 11/05/2022, n. 14980.
Qualora gli assicuratori sociali agiscano in surrogazione, ai sensi degli artt. 1916 c.c. e 23 della l. n. 990 del 1969 (oggi trasfuso nell’art 287, comma 4, c.ass.), nei confronti del proprietario del veicolo responsabile e della sua compagnia di assicurazione, al fine di ottenerne la condanna al rimborso delle indennità erogate in favore della vittima di un incidente stradale, i suddetti convenuti assumono la qualità di litisconsorti necessari (come nell’ analogo caso in cui sia il danneggiato ad agire contro di essi).
Cass. civ. Sez. VI – 3 Ord., 18/03/2022, n. 8941.
La liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. consente di sopperire alle difficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare l’effettività della tutela risarcitoria, ma non può assumere valenza surrogatoria della prova, incombente sulla parte, dell’esistenza dello stesso e del nesso di causalità giuridica che lo lega all’inadempimento o al fatto illecito extracontrattuale.
Cass. civ. Sez. VI – 3 Ord., 31/08/2020, n. 18105.
L’azione surrogatoria di cui all’art. 2900 c.c. non può essere esercitata, per la prima volta, attraverso la proposizione del ricorso per Cassazione, “omisso medio” (senza, cioè, avere esercitato la medesima azione nella precedente sede di appello, ovvero avendola ivi erroneamente esercitata), non presentando essa caratteri morfologici meramente “rappresentativi” – tali, cioè, da consentire al soggetto in surroga di inserirsi nel processo in forza di un sottostante rapporto, del tutto indifferente per il terzo cui la domanda è rivolta – bensì connotandosi come attuazione di un potere (attraverso l’esercizio della relativa azione) il cui accertamento processuale è compito necessario del giudice e presuppone una indagine di fatto non compresa nei limiti strutturali e funzionali del giudizio di legittimità (limiti non mutati, “in parte qua”, per effetto della modifica dell’art. 384 del codice di rito, sì come novellato dalla l. n. 353 del 1990, che consente alla S.C. una decisione di merito qualora non risultino necessari ulteriori accertamenti in fatto), poiché tale giudizio, a differenza dell’appello, presuppone una impugnativa di tipo “straordinario” (ovvero ad effetto devolutivo delimitato), che non dà luogo ad una nuova valutazione del merito della causa, bensì alla sola revisione della conformità alla legge (sostanziale o processuale) dell’attività giurisdizionale esercitata e dell’esattezza della pronuncia in diritto resa con la sentenza.
Cass. civ. Sez. VI – Lavoro Ord., 12/11/2019, n. 29219.
Con la surrogazione ex art. 1916 c.c. l’INAIL agisce contro i terzi responsabili, estranei al rapporto assicurativo, per il rimborso delle indennità corrisposte all’infortunato o ai suoi superstiti azionando il diritto al risarcimento del danno spettante all’assicurato, mentre con l’azione di regresso ex artt. 10 e 11 del T.U. n. 1124 del 1965, agendo contro il datore di lavoro che debba rispondere penalmente delle lesioni o che sia civilmente responsabile dell’operato di un soggetto del quale sia accertata con sentenza la responsabilità, fa valere in giudizio un proprio diritto che origina dal rapporto assicurativo, così che la qualificazione della domanda come azione di surroga determina la competenza del giudice civile, mentre l’inquadramento della stessa entro l’azione di regresso radica la competenza del giudice del lavoro. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato la competenza del giudice di pace sull’azione promossa dall’INAIL nei confronti di un imprenditore, ritenuto responsabile del sinistro stradale in cui un proprio dipendente aveva riportato danni alla persona, al fine di ottenere il rimborso dell’indennità corrisposta al lavoratore infortunato, senza, tuttavia, qualificare la domanda in termini di regresso – ed anzi precisando in prima udienza di essersi surrogato nei diritti del danneggiato – e facendo valere la violazione, da parte del danneggiante, di regole di comune prudenza, e non anche di norme antinfortunistiche).
Cass. civ. Sez. II Sent., 20/06/2019, n. 16623.
È ammissibile l’esercizio in via diretta dell’azione surrogatoria – prevista dall’art. 2900 c.c. – nella proposizione della domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima da parte dei creditori dei legittimari totalmente pretermessi che siano rimasti del tutto inerti, realizzandosi un’interferenza di natura eccezionale – ma legittima – nella sfera giuridica del debitore; infatti, l’azione surrogatoria non è altro che lo strumento che la legge appresta al creditore per evitare gli effetti che possano derivare alle sue ragioni dall’inerzia del debitore che ometta di esercitare le opportune azioni dirette ad alimentare il suo patrimonio, riducendo così la garanzia che esso rappresenta in favore dei creditori.
Cass. civ. Sez. VI – 1 Ord., 26/04/2019, n. 11324.
Con la surrogazione ex art. 1916 c.c. l’Inail agisce contro i terzi responsabili, estranei al rapporto assicurativo, per il rimborso delle indennità corrisposte all’infortunato o ai suoi superstiti azionando il diritto al risarcimento del danno spettante all’assicurato, mentre con l’azione di regresso ex artt. 10 e 11 del T.U. n. 1124 del 1965, agendo contro il datore di lavoro che debba rispondere penalmente delle lesioni o che sia civilmente responsabile dell’operato di un soggetto del quale sia accertata con sentenza la responsabilità, fa valere in giudizio un proprio diritto che origina dal rapporto assicurativo. (Nel caso di specie la S.C. ha qualificato come azione in surrogazione quella proposta dall’Inail contro il datore di lavoro il cui dipendente aveva provocato un infortunio ad un lavoratore di altra società).
Cass. civ. Sez. III Sent., 28/07/2017, n. 18782.
In tema di “confideiussione”, ex art. 1946 c.c., al confideiussore che ha pagato l’intero spetta nei confronti degli altri un diritto che è suscettibile di duplice inquadramento: come di surroga, ex artt. 1203, n. 3), e 1204 c.c., ma anche come di regresso, ex art. 1954 c.c., trattandosi di diritti tra i quali non sussiste alcun rapporto di alternatività o incompatibilità, in quanto chi agisce in regresso fa valere anche il diritto di surrogazione legale, sia pure nei limiti della parte di obbligazione che non deve restare definitivamente a suo carico.
Cass. civ. Sez. II Ord., 02/10/2017, n. 22975.
Il diritto all’equa riparazione del danno non patrimoniale da irragionevole durata di un processo non può essere fatto valere in via surrogatoria, rientrando nella categoria dei diritti che, per loro natura o per disposizione di legge, non possono essere esercitati se non dal loro titolare, giacché l’esistenza di detto danno non può essere predicata in difetto di allegazione del danneggiato.(Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva escluso l’accoglibilità dell’azione surrogatoria esercitata dai ricorrenti, creditori del convenuto nel processo presupposto, per far valere il diritto di costui all’equa riparazione per irragionevole durata di detto giudizio).
Cass. civ. Sez. III Sent., 15/06/2016, n. 12298.
Le spese fatte per atti conservativi sulla nave, che l’art. 552 cod. nav. annovera tra i crediti privilegiati, comprendono unicamente quelle sostenute dai creditori per atti di conservazione giuridica del bene, ossia per atti – quali l’azione surrogatoria o il sequestro conservativo – che, mirando ad impedire la sottrazione del bene alla garanzia dei creditori, siano valsi o risultino comunque preordinati a consentirne l’espropriazione, sicché resta escluso il compenso spettante agli amministratori giudiziari della società armatrice per il compimento di atti conservativi sulla nave, che integra un credito sottratto al privilegio di cui al citato art. 552.
Cass. civ. Sez. II Sent., 02/02/2016, n. 1996.
In tema di legato in sostituzione di legittima, integrando la mancata rinuncia al lascito un atto di gestione del rapporto successorio da parte del beneficiario, confermativo “ex lege” della già realizzata attribuzione patrimoniale, è inammissibile l’azione surrogatoria proposta dal creditore dell’istituito per ottenere la legittima, postulando tale azione l’inerzia del debitore, quale comportamento omissivo o, quantomeno, insufficientemente attivo, che va esclusa in presenza di un qualsivoglia comportamento positivo, ancorché pregiudizievole per le ragioni creditorie, attraverso cui il debitore manifesti (come nella specie) la volontà di gestire il proprio patrimonio.
Cass. civ. Sez. III Sent., 08/05/2015, n. 9319.
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l’azione di surrogazione proposta dall’ente gestore dell’assicurazione sociale ai sensi dell’art. 28, secondo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (applicabile “ratione temporis”), è autonoma rispetto a quella di ripetizione, esperibile ai sensi del quarto comma della medesima norma nei confronti del danneggiato, per il pregiudizio da questi arrecato al credito azionato in via surrogatoria, sicché la possibilità di esercizio di quest’ultima non giustifica il rigetto dell’azione di surrogazione, ove l’assicuratore del responsabile del sinistro abbia già accantonato le somme occorrenti ai fini del rimborso delle spese sostenute dall’assicuratore sociale per prestazioni erogate all’assistito.
Cass. civ. Sez. VI – 3 Ord., 09/05/2014, n. 10091.
In tema di assicurazione della responsabilità civile, anche quando l’azione nei confronti dell’assicuratore sia esercitata in via surrogatoria dal terzo danneggiato, ai fini della cessazione della sospensione della prescrizione inerente ai diritti dell’assicurato, iniziata per effetto della comunicazione all’assicuratore della richiesta del terzo o dell’azione dallo stesso proposta, non è sufficiente una sentenza, seppur esecutiva, di condanna dell’assicurato al risarcimento del danno nei confronti del danneggiato, ma è invece necessario, ove la determinazione quantitativa del credito dell’assicurato avvenga giudizialmente, che la sentenza sia passata in giudicato.
Cass. civ. Sez. VI – 1 Ord., 17/02/2014, n. 3706.
Il terzo corresponsabile dei danni arrecati alla massa fallimentare, che abbia provveduto al risarcimento surrogandosi nei diritti vantati dal fallimento verso il curatore revocato, ai sensi dell’art. 1203, n. 3, cod. civ., ovvero agisca in regresso, ai sensi dell’art. 1299 cod. civ., è titolare di una legittimazione autonoma ad agire, senza che sia a tal fine necessaria l’autorizzazione del giudice delegato richiesta dall’art. 38 legge fall. per l’azione di responsabilità proposta dal nuovo curatore quale organo della procedura.
Cass. civ. Sez. III Sent., 17/04/2013, n. 9233.
L’azione surrogatoria di cui all’art. 2900 cod. civ. non può essere esercitata, per la prima volta, attraverso la proposizione del ricorso per cassazione “omisso medio” (senza, cioè, avere esercitato la medesima azione nella precedente sede di appello, ovvero avendola ivi erroneamente esercitata), non presentando essa caratteri morfologici meramente “rappresentativi” – tali, cioè, da consentire al soggetto in surroga di inserirsi nel processo in forza di un sottostante rapporto, del tutto indifferente per il terzo cui la domanda è rivolta – bensì connotandosi come attuazione di un potere, il cui accertamento processuale è compito del giudice e presuppone una indagine di fatto non compresa nei limiti del giudizio di legittimità (non mutati, “in parte qua”, per effetto della modifica dell’art. 384 cod. proc. civ., impugnativa di tipo “straordinario” ad effetto devolutivo limitato, che non dà luogo ad una nuova valutazione del merito della causa, ma alla sola revisione della conformità alla legge (sostanziale o processuale) dell’attività giurisdizionale esercitata e dell’esattezza della pronuncia in diritto resa con la sentenza.
Cass. civ. Sez. I Sent., 27/11/2012, n. 20977.
In tema di esecuzione di un concordato fallimentare, è ammissibile l’esercizio, in via surrogatoria, dell’azione di cui all’art. 2932 cod. civ. da parte dell’assuntore, nel contraddittorio con altro assuntore suo debitore, nei confronti del proponente il medesimo concordato rimasto inadempiente all’impegno di assolvere i suoi obblighi con la cessione “pro soluto” a questi ultimi, tra l’altro, dei propri immobili, dovendo ritenersi applicabile il rimedio di cui alla citata norma non solo nelle ipotesi di contratto preliminare non seguito da quello definitivo, ma in qualsiasi fattispecie dalla quale sorga l’obbligazione di prestare il consenso per il trasferimento o la costituzione di un diritto, in relazione ad un negozio unilaterale ovvero ad un atto o fatto dai quali tale obbligo possa sorgere “ex lege”.
Cass. civ. Sez. III Sent., 06/09/2012, n. 14941.
In tema di recupero di prestazioni previdenziali ed assistenziali erogate al danneggiato a seguito di un sinistro stradale, all’ente gestore dell’assicurazione sociale spetta la scelta di agire in surrogatoria nei confronti del terzo responsabile del danno ai sensi dell’art. 1916 cod. civ., ovvero di esperire l’azione diretta, ai sensi dell’art. 28 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nei confronti dell’assicuratore della responsabilità civile di detto terzo responsabile, giacché i due rimedi, che attribuiscono il diritto di successione nel credito rispetto a due diversi soggetti obbligati, non risultano tra loro incompatibili, ma alternativi.
Cass. civ. Sez. II Sent., 12/04/2012, n. 5805.
L’azione surrogatoria, consentendo al creditore di prevenire e neutralizzare gli effetti negativi che possano derivare alle sue ragioni dall’inerzia del debitore, il quale ometta di esercitare le opportune azioni dirette ad incrementare il suo patrimonio, conferisce al creditore stesso la legittimazione all’esercizio di un diritto altrui, ed ha perciò carattere necessariamente eccezionale, potendo essere proposta solo nei casi ed alle condizioni previsti dalla legge. Ne discende che, qualora il debitore non sia più inerte, per aver posto in essere comportamenti idonei e sufficienti a far ritenere utilmente espressa la sua volontà in ordine alla gestione del rapporto, viene a mancare il presupposto perché a lui possa sostituirsi il creditore, il quale non può sindacare le modalità con cui il debitore abbia ritenuto di esercitare la propria situazione giuridica nell’ambito del rapporto, né contestare le scelte e l’idoneità delle manifestazioni di volontà da questo poste in essere a produrre gli effetti riconosciuti dall’ordinamento, soccorrendo all’uopo altri strumenti di tutela a garanzia delle pretese del creditore, quali, ove ne ricorrano i requisiti, l’azione revocatoria ovvero l’opposizione di terzo. (Nella specie, in applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha confermato la valutazione operata dal giudice di merito, il quale aveva escluso il presupposto dell’inerzia nell’azione surrogatoria per l’adempimento di un contratto preliminare, rilevando come il debitore si fosse costituito nel giudizio di risoluzione del contratto, promosso dal proprio promittente venditore, proponendo dapprima domanda riconvenzionale di esecuzione specifica ex art. 2932 cod. civ. e, poi, appello avverso la sentenza sfavorevole di primo grado).
Cass. civ. Sez. III Sent., 12/09/2011, n. 18649.
L’assicurato il quale intenda invocare la responsabilità ultramassimale del proprio assicuratore della r.c.a. per c.d. “mala gestio” propria ha l’onere di formulare in modo esplicito la relativa domanda. Il danneggiato, invece, non può far valere contro l’assicuratore, come diritto proprio, il diritto al risarcimento del danno che, nel rapporto contrattuale di assicurazione, deriva all’assicurato dal pregiudizio che l’assicuratore gli cagiona non eseguendo la sua obbligazione in buona fede (cd. “mala gestio” propria), sicchè è onere del danneggiato medesimo proporre l’azione surrogatoria, sostituendosi al proprio debitore inerte, essendo questo l’unico rimedio idoneo a consentirgli di ottenere in suo favore la sentenza di condanna dell’assicuratore, nei limiti in cui l’avrebbe potuta ottenere l’assicurato.
Cass. civ. Sez. III Sent., 05/12/2011, n. 26019.
Nel mancato esercizio da parte dell’assicurato della facoltà di chiedere all’assicuratore di pagare direttamente ai terzi danneggiati l’indennizzo, ai sensi dell’art. 1917, secondo comma, cod. civ., non può ravvisarsi quell’inerzia del debitore che costituisce un presupposto della azione surrogatoria da parte dei detti danneggiati, quando l’assicurato ha posto in essere iniziative ed accorgimenti diretti a mantenere integra la garanzia del proprio diritto allo indennizzo verso l’assicuratore.
Cass. civ. Sez. III Sent., 12/02/2010, n. 3356.
In tema di recupero delle prestazioni previdenziali ed assistenziali erogate al danneggiato a seguito di sinistro stradale, all’ente gestore dell’assicurazione sociale spetta la scelta di agire in surrogatoria nei confronti del terzo responsabile del danno ai sensi dell’art. 1916 cod. civ., ovvero, in alternativa, di esperire l’azione diretta, ai sensi dell’art. 28 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nei confronti dell’assicuratore della responsabilità civile di detto terzo responsabile, giacché i due rimedi, che attribuiscono il diritto di successione nel credito rispetto a due diversi soggetti obbligati, non risultano tra loro incompatibili. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso che il conducente del veicolo, responsabile del sinistro, fosse legittimato passivamente rispetto all’azione diretta, ex art. 28 della legge n. 990 del 1969, esercitata dall’INPS per il recupero della prestazione pensionistica erogata al danneggiato a causa del sinistro stesso).
Cass. civ. Sez. II Sent., 14/10/2008, n. 25136.
È ammissibile, l’esercizio in via surrogatoria dell’azione di cui all’art. 2932 cod. civ., da parte del promissorio acquirente nei confronti non solo del promissorio alienate inadempiente ma anche del suo dante causa che abbia promesso l’alienazione dello stesso immobile in virtù di precedente preliminare (come accade nei cosiddetti preliminari a catena), essendo sufficiente, a fronte dell’inerzia del promissorio venditore che il terzo non abbia adempiuto alla propria obbligazione, pur avendo conseguito la propria controprestazione (il pagamento del prezzo) anche se non si sia opposto alla stipula del definitivo, in quanto l’azione surrogatoria non svolge più una funzione meramente conservativa ma principalmente satisfattiva delle ragioni del creditore, tanto più evidente nei contratti concatenati. (Nel caso di specie, la Corte, in riforma della sentenza impugnata che aveva dichiarato l’obbligo delle parti in causa di procedere a due consecutivi trasferimenti, ha pronunciato una sentenza ex art. 2932 cod. civ. con la quale, tenendo luogo di entrambi i contratti non conclusi, è stata trasferita la proprietà dell’immobile dal dante causa del promissorio alienante che aveva già conseguito il corrispettivo dell’acquisto, all’ultimo promissorio acquirente).
Cass. civ. Sez. III Sent., 30/09/2008, n. 24331.
La vittima di un fatto illecito, ove intenda surrogarsi al responsabile nel domandare all’assicuratore di quest’ultimo il pagamento dell’indennizzo dovuto in forza di un contratto di assicurazione della responsabilità civile, ha l’onere di formulare la relativa domanda in modo chiaro ed inequivoco, dichiarando formalmente sia la propria intenzione di surrogarsi al debitore inerte, sia che l’esercizio del diritto nel quale intende surrogarsi non è riservato al suo titolare (sulla base di tale principio, la S.C. ha confermato, sul punto, la sentenza di merito che aveva ritenuto inammissibile l’azione surrogatoria che la vittima di un sinistro stradale aveva inteso proporre solo con la comparsa conclusionale, limitandosi a dichiarare di voler “fare proprie” le domande di manleva formulate dal responsabile nei confronti del proprio assicuratore).
Cass. civ. Sez. III Ord., 09/04/2008, n. 9314.
Il creditore che agisce in surroga in luogo del proprio debitore, ai sensi dell’art. 2900 cod. civ., esercita il medesimo diritto che sarebbe spettato a quest’ultimo. Pertanto, ove si tratti di diritto di fonte contrattuale, ed il debitore surrogato abbia pattuito con la controparte una deroga alla competenza per territorio dell’autorità giudiziaria, l’azione surrogatoria dovrà essere proposta dinanzi a tale foro convenzionale, anche nelle ipotesi di litisconsorzio necessario. (Nella specie la S.C., in sede di regolamento di competenza, ha statuito che, nel caso in cui in un contratto di “leasing” le parti pattuiscano che l’utilizzatore potrà agire contro il concedente solo davanti ad un determinato foro, deve intendersi questo come il foro dinanzi al quale deve essere esercitata l’azione di riscatto, anche nell’ipotesi che ad agire non sia l’utilizzatore, ma, in sua vece, ed invia surrogatoria, il suo fideiussore).
Cass. civ. Sez. III Sent., 30/10/2007, n. 22860.
In tema di obbligazioni solidali, il regresso trova fondamento nella corresponsabilità ed é volto ad evitare l’ingiustificato depauperamento del “solvens” che ha adempiuto a titolo di garanzia; a quest’ultimo spetta, altresì, la surrogazione nei confronti del debitore garantito, caratterizzata da presupposti e contenuto diversi, sicchè esse sono complementari pur se non cumulabili, potendo essere esercitate entrambe le relative azioni nei limiti in cui il regresso sia diretto ad ottenere quanto spettante in eccedenza rispetto al credito oggetto della vicenda successoria della surrogazione.
Cass. civ. Sez. I Sent., 11/09/2007, n. 19097.
Il credito sorto antecedentemente al fallimento e azionato in via di surroga dal fideiussore, che ha pagato, ha natura concorsuale, in quanto essendo già insinuato al passivo per opera del creditore principale, continua ad essere insinuato per iniziativa del fideiussore surrogatosi, anche quando questi non abbia provveduto in precedenza all’insinuazione del credito in via condizionale, a nulla rilevando la successione di diverso soggetto nella sua titolarità; né tale successione è di pregiudizio ai creditori concorrenti ovvero viola il principio della cristalizzazione della massa passiva, posto che nel concorso nulla viene a modificarsi, soltanto subentrando nella titolarità di un credito insinuato, nel suo ammontare originario, un creditore (fideiussore) ad un altro (il creditore principale).
Cass. civ. Sez. III Sent., 08/06/2007, n. 13391.
Nel mancato esercizio da parte dell’assicurato della facoltà di chiedere all’assicuratore di pagare direttamente ai terzi danneggiati l’indennizzo, ai sensi dell’art. 1917, secondo comma, cod. civ., non può ravvisarsi quell’inerzia del debitore che costituisce un presupposto della azione surrogatoria da parte dei detti danneggiati, quando l’assicurato ha posto in essere iniziative ed accorgimenti diretti a mantenere integra la garanzia del proprio diritto allo indennizzo verso l’assicuratore.
Cass. civ. Sez. III, 17/05/2007, n. 11457.
La surrogazione dell’assicuratore prevista dall’art. 1916 cod. civ. integra una successione a titolo particolare nel credito risarcitorio fino alla concorrenza dell’ammontare dell’indennizzo, la quale si verifica nel momento in cui l’assicuratore fornisce notizia al terzo responsabile del pagamento effettuato all’assicurato, esprimendo la volontà di avvalersi della citata norma, ed implica l’opponibilità all’assicuratore delle eccezioni invocabili contro l’assicurato alla suddetta data, per effetto del subingresso dell’uno nella stessa posizione dell’altro. Pertanto, con riferimento alla prescrizione, deve ritenersi che l’inerzia del danneggiato, protrattasi fino alla scadenza del termine prescrizionale, possa essere fatta valere dal terzo responsabile, nei confronti dell’assicuratore in surrogazione, quale causa estintiva del diritto, solo se tale scadenza sia anteriore all’esercizio della surrogazione, mentre, in caso contrario, essendosi la titolarità del credito trasferita in capo all’assicuratore prima della maturazione della prescrizione, e valendo la menzionata comunicazione, altresì, quale atto interruttivo, l’estinzione per prescrizione del credito trasferito può discendere esclusivamente da successiva inattività dell’assicuratore medesimo. (Nella specie, la S.C., alla stregua dell’enunciato principio, ha confermato la sentenza impugnata con la quale era stata dichiarata l’infondatezza dell’eccezione formulata dalla società ricorrente circa l’assunta prescrizione dell’azione di surroga proposta nei suoi confronti per il fatto che l’atto di chiamata in causa le era stato notificato oltre il termine annuale di cui all’art. 1495 cod. civ., essendosi diversamente e correttamente ritenuto che, nascendo il diritto di rivalsa dall’avvenuto pagamento e non già dall’evento di danno, il termine di prescrizione applicabile fosse quello ordinario decennale, suscettibile di interruzione anche per effetto di atti idonei compiuti dal danneggiato prima del sorgere del diritto dell’assicuratore di agire in surrogazione).
Cass. civ. Sez. III Sent., 22/03/2007, n. 6934.
L’eccezione di prescrizione sollevata da un coobbligato solidale ha effetto anche a favore dell’altro (o degli altri) coobbligati, tutte la volte in cui la mancata estinzione del rapporto obbligatorio nei confronti degli altri possa generare effetti pregiudizievoli per il soggetto eccipiente, come nel caso dell’assicuratore per la r.c.a., coobbligato solidale con il responsabile del sinistro, nell’ipotesi in cui quest’ultimo non si sia costituito in giudizio. Di converso, nell’ipotesi in cui, costituiti in giudizio entrambi, assicuratore e danneggiante, quest’ultimo espressamente rinunci ad eccepire la prescrizione in presenza di una contestuale eccezione sollevata dall’assicuratore, ovvero nulla eccepisca in corso di procedimento, tale comportamento avrà, in entrambi i casi, univoca significazione di manifestazione tacita di volontà di rinunciare altresì all’azione contrattuale nei confronti dell’assicuratore medesimo, e di altrettanto tacita volontà di proseguire personalmente il giudizio (onde sentir in ipotesi accertare la propria non colpevolezza in ordine all’illecito così come rappresentato e contestato dall’attore).
Cass. civ. Sez. II, 23/01/2007, n. 1389.
Il creditore agente in surrogatoria ex art 2900 cod. civ., e quindi con veste di sostituto processuale del debitore, non può essere equiparato a un soggetto terzo – come tale libero di provare con qualsiasi mezzo la simulazione ex art. 1417 cod. civ. -, atteso che si viene a trovare, per la natura stessa dell’azione esercitata, nella stessa posizione , processuale e sostanziale, del debitore surrogato, con la conseguenza che sono a lui applicabili tutti i limiti probatori inerenti la posizione del debitore sostituito.
Cass. civ. Sez. I, 29/09/2005, n. 19045.
Il creditore dell’imprenditore dichiarato fallito non è legittimato ad agire in via surrogatoria (art. 2900 cod. civ.) nei confronti del debitore di quest’ultimo; tuttavia, il difetto di legittimazione è sanato “ex tunc” dalla costituzione nel giudizio del curatore fallimentare, unico soggetto legittimato a far valere i diritti spettanti al fallito, il quale manifesti, con il suo comportamento, la volontà di ratificare la precedente condotta difensiva e di agire per ottenere il pagamento del credito.
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Come avrai notato, la disciplina prevista in materia di azione surrogatoria è decisamente complessa perché occorre valutare molti elementi e ponderare diverse opzioni per addivenire ad una scelta adeguata.
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