Azioni nominative e al portatore: come funzionano

Le azioni nominative e al portatore sono due categorie di azioni che si distinguono per come esse individuino il titolare del relativo diritto, che rappresentano. Il concetto di azione, invero, non è di facile determinazione; ai non addetti ai lavori sembra un concetto effimero, di difficile individuazione.

Eppure, il termine azione è piuttosto comune nella realtà quotidiana. Molto spesso vengono rappresentate come delle particelle che identifica la partecipazione di un soggetto ad un’attività sociale.

Tuttavia, le azioni societarie, nonché la relativa scelta della tipologia da adottare, sono di non poco rilievo, quando si tratta di individuare la normativa da applicare alla società. In realtà, queste sono determinanti anche nello stabilire come le relazioni economiche, con riferimento ad uno specifico soggetto societario, si instaurano. Il tipo di azione incide anche sulle modalità di trasferimento e cessione.

Sembra allora opportuno andare ad individuare il concetto di azioni, le relative tipologie, procedendo alla distinzione tra azioni nominative e al portatore, evidenziando le differenze che sussistono nella loro circolazione.

1. Cosa si intende per azioni?

Le azioni, come già asserite, spesso vengono rappresentate come l’indice che stabilisce in che percentuale un socio partecipa alla società.

Tuttavia, tale concetto può esser definito in modo maggiormente puntuale e compiuto. Le azioni sono dei titoli finanziari che rappresentano una quota di proprietà di una società per azioni. Con ciò si intende  l’unità minima in cui si suddivide il capitale sociale della predetta attività imprenditoriale. I titoli azionari sono, quindi, quote o porzioni  rappresentative della partecipazione al capitale sociale di alcune categorie di società, come le società per azioni e le società in accomandita per azioni.

La scelta di ricorrere a tale forma azionaria ha proprio lo scopo di circoscrivere il diritto di ciascuno dei soci, proprietari delle azioni, e al contempo facilitare la loro stessa circolazione. Quest’ultima è realizzata tramite il ricorso ad un mercato azionario, attraverso l’emissione di azioni di diversa natura, ciascuna che garantisca i medesimi diritti.

Il collocamento sul mercato avviene mediante Offerta pubblica iniziale , oppure tramite Offerta pubblica di acquisto. Entrambe sono disciplinate dalla legge e presuppongono l’adozione di un prospetto informativo che illustri i principali rischi, nonché i possibili rendimenti derivanti dall’acquisto delle azioni. Invero, la disciplina degli obblighi informativi è particolarmente severa in suddetto settore, caratterizzato fa una forte tecnicità. Ciò produce rilevanti asimmetrie informative, che possono incidere negativamente sulle finanze dei contraenti, causando una contestuale responsabilità precontrattuale a carico dell’operatore finanziario.

Il valore dell’azione sul mercato, detta quotazione, dipende poi dal maggiore o minore valore economico dell’azienda, nonché all’andamento di questa stessa.

2. Cosa sono le azioni nominative e al portatore?

Le azioni nominative sono la fattispecie più comune tra le tipologie esistenti, sicuramente di più ampia diffusione rispetto alle azioni al portatore. La ragione è, in realtà, evidente e la si desume dalla stessa definizione di azioni nominative. Queste, infatti, sono le azioni intestate a una persona fisica o giuridica, le quali riportano il nome del titolare del diritto nello stesso atto che lo incorpora, cioè il certificato azionario, oltre che ad essere indicato nel libro dei soci della società, a cui sono riferite.

Le azioni nominative, quindi, si connotano per un elevato grado di certezza circa il soggetto a cui sono riferibili, sicché risultano indubbiamente preferibili nella prassi, anche per le modalità di trasferimento.

Le azioni al portatore, invece, sono quelle azioni che non indicano espressamente il nominativo del titolare. In questo caso il grado di certezza è sicuramente inferiore, anche perché il loro trasferimento in genere si realizza senza particolari formalità, solo mediante la mera consegna.

Proprio per tale sua caratteristica, l’emissione di azioni al portatore rappresenta un’eccezione, ammessa dalla legge in sole 2 ipotesi:

  • azioni di risparmio emesse da società quotate in borsa (salvo i casi in cui anche per le azioni di risparmio siano previste azioni nominative);
  • azioni al portatore delle Sicav, che prevedono la possibilità di poter attribuire un solo voto per ogni socio. In tal caso non rileva il numero effettivo delle azioni in suo possesso.

3. Come circolano le azioni nominative: la girata

La circolazione delle azioni nominative può avvenire o tramite girata oppure tramite trasfert.

Le tecnica della girata è sicuramente più utilizzata, rispetto al transfert, data la maggiore semplicità. Questa è disciplinata all’art. 2023 c.c. che prevede “Salvo diverse disposizioni della legge, il titolo nominativo può essere trasferito anche mediante girata autenticata  da un notaio o da un agente di cambio . La girata deve essere datata e sottoscritta dal girante e contenere l’indicazione del giratario. Se il titolo non è interamente liberato, è necessaria anche la sottoscrizione del giratario“. Tale forma è, altresì, prevista anche dall’art. 12 del R.D. 239/1942.

La modifica dell’intestazione è posta in essere mediante iscrizione sul titolo da parte dello stesso alienante in favore dell’acquirente, senza alcuna particolare ulteriore formalità, se non l’autentica del notaio o dell’agente di cambio. A sua volta, ove l’acquirente intende a sua volta cedere le azioni, provvederà a girarla in favore di un terzo.

La semplicità del metodo di trasferimento si desume dall’assenza di una necessaria e contestuale annotazione nei libri sociali. L’indicazione nel registro della società emittente sarà indispensabile solo nel momento in cui l’acquirente intenderà far valere i propri diritti di socio. In tal contesto, la girata acquisirà effetto rispetto alla società, quindi nel momento in cui verrà effettuata l’annotazione nel libro dei soci.

4. Come circolano le azioni nominative: il transfert

Il transfert si distingue dalla girata per la maggiore complessità che lo caratterizza, proprio per questo che tra le due modalità è sicuramente la meno impiegata.

La predetta operazione si realizza cambiando l’intestazione sullo stesso titolo che viene ceduto oppure anche attraverso l’emissione di un nuovo titolo.

Tale modalità di circolazione presuppone poi una duplice annotazione del nome dell’acquirente. Questa, infatti, deve essere effettuata sia sul titolo sia nel registro dell’emittente, cioè sul c.d. libro soci. Quest’ultimo, invero, secondo quanto disposto dalla legge, serve proprio alla registrazione dei dati identificativi dei titolari delle azioni nominative, oltre che a indicare un loro trasferimento, nonché gli eventuali vincoli che gravano su di esse.

Ai sensi dell’art. 2022, comma 2, c.c., sia l’alienante che l’acquirente possono fare richiesta del mutamento del titolo. Il primo sarà, tuttavia, tenuto a dare prova della propria identità, attraverso un certificato emesso dal notaio o da una banca, ove a ciò preposta. Se, invece, è il secondo a presentare richiesta, questo deve dimostrare la propria qualità di acquirente, per il tramite dell’esibizione dell’atto autentico di acquisto.

La società dovrà, poi, a sua volta procedere ai controlli formali e alle relative annotazioni. Il termine, per l’adempimento, è di un mese dalla richiesta, come espressamente stabilito dall’art. 9 del R.D. 239/1942. Nel frattempo, l’acquirente riceverà dalla società un certificato provvisorio, che ne attesta il diritto.

5. Le azioni al portatore

Nel nostro ordinamento, come si evince da quanto già esposto, sussiste una limitazione al ricorso alle azioni al portatore, proprio per la carenza di certezza che attiene alla loro circolazione e alla loro titolarità. In particolare, come suddetto, la circolazione si realizza per il tramite della mera consegna del titolo, il quale, appunto, non reca il nominativo del titolare.

Un divieto espresso può essere rintracciato all’art. 49 del D.Lgs 231/2007 vieta “il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a euro mille. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati”.

La norma in questione, invero, si inserisce nella generale tendenza del legislatore ad adottare politiche di contrasto al proliferare di fenomeni mafiosi. Il predetto art. 49, infatti, ha proprio lo scopo di prevenire il riciclaggio di denaro, una delle pratiche più comuni da parte delle associazioni per delinquere, tramite la quale reimpiegano i proventi della loro attività.

L’art. 49 prevede, quindi, che scatti il divieto in automatico al raggiungimento della soglia indicata, indipendentemente dalla liceità o meno dell’attività adempiuta.

6. Quali società ricorrono alle azioni al portatore?

In linea teorica, qualsiasi tipologia di società può decidere di ricorrere ad azioni nominative e alle azioni al portatore. Tuttavia, il ricorso esclusivo alla seconda tipologia è di incerta liceità, almeno in Italia.

Ove le società fossero capitalizzate esclusivamente tramite azioni al portatore, non risulterebbe alcun proprietario registrato. Colui che possedesse fisicamente i certificati azionari, potrebbe essere il proprietario della società.

In tal modo, una società, che facesse ricorso solo ad azioni al portatore, è di fatto una società anonima. Questa causerebbe l’impossibilità di identificare i relativi soci. La struttura societaria sarebbe, allora, uno schermo dei beneficiari finali. Nei confronti dei terzi, si produce lo stesso effetto che si realizza quando si adotta la forma di una società fiduciaria, al fine di avvantaggiarsi con l’intestazione fiduciaria dei titoli.

Tale possibilità è ammessa in alcuni Stati, c.d. paradisi fiscali; ad esempio il ricorso a predetta pratica è stata frequente in Svizzera, o altri Stati che adottano politiche affini nel settore tributario.

Come avrai notato, la disciplina prevista in materia di azioni nominative e azioni al portatore è decisamente complessa poiché occorre valutare molti elementi.

Proprio per questo motivo, al fine di proteggere e difendere al meglio il tuo Patrimonio, ti consiglio di completare il Modulo di contatto che trovi in questa pagina.

Un Professionista di ObiettivoProfitto.it saprà aiutarti nel migliore dei modi.

CHIEDI UNA CONSULENZA
CONTATTACI

per richiedere la nostra assistenza







    Ho letto e accetto la Privacy Policy