Azioni petitorie: come funzionano

Cosa si intende per azioni petitorie? Quali sono? Quando vengono a configurarsi?

Le azioni petitorie rappresentano quegli istituti giuridici con i quali il legislatore ha voluto prevedere delle particolari difese dei diritti reali.

Prima di osservarle dettagliatamente occorre però introdurre la materia, soffermandoci proprio su una loro definizione, come possiamo vedere di seguito.

1. Azioni petitorie: Cosa sono?

Al fine di dare una definizione chiara delle azioni petitorie, possiamo dire che le stesse sono delle azioni reali volte a difendere un diritto reale.

Esse spettano al proprietario (titolare di un diritto reale) al fine di poter difendere un proprio diritto contro eventuali turbative poste da terzi.

Al riguardo, il legislatore ha previsto, all’interno del Codice Civile, un insieme di istituti volti a tutelare il diritto di proprietà, rubricati, per l’appunto, sotto la locuzione “azioni petitorie”.

2. Quali sono le azioni petitorie?

Ora che abbiamo dato una definizione generica delle azioni petitorie, occorre chiarire quali siano.

Al riguardo, le stesse sono riconducibili agli articoli dal 948 al 951 del Codice Civile, al cui interno il legislatore ha inserito quattro distinti istituti esperibili nei confronti di coloro che, ponendo in essere atti volti a contestare la titolarità del diritto di proprietà o ad incidere sul contenuto, determinano una turbativa di un proprio diritto reale.

Precisamente le azioni petitorie, che andremo ad esaminare di seguito, sono riconducibili alle seguenti tipologie di azione:

  • di rivendicazione (art. 948 c.c.);
  • negatoria (art. 949 c.c.);
  • di regolamento di confini (art. 950 c.c.);
  • di apposizione di termini (art. 951 c.c.).

3. L’azione di rivendicazione

La prima azione petitoria su cui soffermarci è l’azione di rivendicazione, oggetto di interesse dell’art. 948 c.c., secondo cui “il proprietario può rivendicare la cosa da chiunque la possiede o detiene”.

Come intuibile dal termine stesso, l’azione di rivendicazione è quell’azione petitoria per mezzo della quale un soggetto proprietario può rivendicare il proprio diritto regale su uno specifico bene di cui appare possessore.

In tal modo questi potrà agire al fine di recuperare la cosa posseduta o detenuta da altri.

Esaminando l’intera norma citata, quindi, si può agilmente comprendere come tale azione appaia esperibile da colui che oltre a voler accertare la propria qualità di proprietario vuole anche che venga recuperato il bene detenuto o posseduto.

L’azione di rivendicazione, pertanto, può definirsi un’azione reale di condanna, avente da un lato la funzione di accertamento del diritto e dall’altro lo scopo di poter avviare l’eventuale esecuzione forzata.

Chi è legittimato a proporla?

Conformemente a quanto sancito dal citato art. 948, possiamo agilmente dire che è legittimato a proporre tale azione petitoria il proprietario del bene.

Detto ciò, appaiono legittimati anche ulteriori figure, tra cui:

  • chi dispone della nuda proprietà;
  • l’enfiteuta;
  • il coniuge per i beni dotali;
  • chi gode di un diritto di proprietà condizionato;
  • il superficiario, limitatamente al suo diritto di superficie.

Azioni petitorie: caratteristiche della rivendicazione

Possiamo, a questo punto, soffermarci brevemente sulle caratteristiche dell’azione di rivendicazione.

Al riguardo, sotto il profilo processuale, possiamo evidenziare che:

  • l’azione di rivendicazione è imprescrittibile (come lo è il diritto di proprietà su cui si fonda);
  • il proprietario, al momento dell’azione, non deve essere in possesso del bene oggetto di rivendicazione;
  • questi deve altresì dimostrare la sussistenza del suo diritto;
  • l’azione può proseguirsi anche nel caso in cui il possessore o detentore della cosa non ne ha più disponibilità, dovendo in tal caso comunque preoccuparsi di recuperarla o di corrisponderne il valore.

4. L’azione negatoria

Passiamo a questo punto alla seconda azione petitoria, oggetto di interesse dell’art. 949 del Codice Civile, rubricata “azione negatoria”.

Al riguardo, la citata norma attribuisce al proprietario di un bene la facoltà di poter agire al fine di far dichiarare l’inesistenza di diritti affermati da terzi sul medesimo bene, ove tema un pregiudizio.

Detto ciò, prendendo in esame il comma 2, il legislatore ha altresì previsto che il proprietario, ove dovessero sussistere anche turbative o molestie, può chiedere che venga ordinata la loro cessazione, oltre all’eventuale risarcimento del danno.

Per mezzo di tale norma, infatti, l’azione negatoria si caratterizza tanto per una sua funzione di accertamento, quanto per una sua funzione inibitoria, ponendosi prevalentemente a difesa della proprietà.

5. L’azione di regolamento di confini

Di diversa accezione è la terza tipologia di azione petitoria prevista dal nostro ordinamento all’art. 950 del Codice Civile.

Tale azione appare esperibile allorquando il confine tra due fondi appare incerto, permettendo a ciascun confinante di poter agire affinché lo stesso venga stabilito in via giudiziaria.

Parliamo dunque di un’azione reale e petitoria, imprescrittibile come le precedenti, per mezzo della quale poter far venire meno una eventuale situazione in incertezza attinente alla corretta determinazione dei confini.

Trattasi di un tipico rimedio, previsto dal legislatore, per questioni attinenti all’adeguata definizione dei confini tra più fondi, esperibile dinanzi al giudice competente.

Il giudizio di regolamento di confini: il presupposto dell’incertezza

Una delle caratteristiche che connota tale azione petitoria è data dall’incertezza.

Questa possiamo definirla un vero e proprio presupposto per poter agire in giudizio.

Al riguardo, l’incertezza, che sia oggettiva o soggettiva, non deve riguardare il diritto di proprietà dei fondi in questione, bensì il solo confine.

Questo è un dato non trascurabile, in quanto, la nuova definizione del confine comporta inevitabilmente una determinazione quantitativa delle rispettive proprietà.

Ciò nonostante, però, dobbiamo tenere presente che oggetto della predetta azione petitoria è la tutela del proprietario di un fondo a ottenere in via giudiziale la specificazione del confine.

Azioni petitorie: il rapporto tra attore e convenuto nel regolamento di confini

Una delle particolarità su cui soffermarsi, in riferimento all’azione petitoria in questione, è certamente attinente al ruolo dell’attore e del convenuto.

Al riguardo, nel giudizio di regolamento dei confini, le loro posizioni appaiono sostanzialmente uguali, in quanto nei confronti di entrambi incombe l’onere di fornire ogni mezzo di prova idoneo all’individuazione dell’esatta linea di confine.

Da un punto di vista processuale, tendenzialmente, ricopre il ruolo di attore, colui che si attiva in via giudiziale e che, nella richiesta di definizione delle linee di confine, implicitamente, richiede un rilascio della parte di fondo indebitamente occupata dal convenuto.

Quest’ultimo, a sua volta, ove non ritenesse corretta l’ipotesi di tracciamento della linea di confine dell’attore, potrà far valere la propria posizione. 

Questi sarà altresì legittimato a una domanda riconvenzionale in tutti i casi in cui volesse richiedere a sua volta la restituzione di una porzione di fondo ingiustamente occupato dall’attore.

Detto ciò, in riferimento agli elementi probatori acquisti dal giudice in sede processuale, dobbiamo ricordare che la giurisprudenza appare consolidata nel prevedere una facoltà, in capo a quest’ultimo, di poter integrare o disattendere gli elementi raccolti, ricorrendo, in via sussidiaria, alle indicazioni di mappe catastali.

Ciò sarà plausibile, ad esempio, ove le parti, nonostante la richiesta di definizione dei confini in via giudiziale, non presentino elementi sufficienti e idonei all’accertamento del confine.

6. L’azione di apposizione di termini

Da ultimo, l’art. 951 c.c. disciplina l’azione di apposizione di termini, ossia quell’azione petitoria posta a difesa del diritto di proprietà su beni immobili. 

Nello specifico, il legislatore ha voluto prevedere un particolare istituto per mezzo del quale, davanti a fondi contigui dai confini certi, in caso di mancata definizione di rilevanti segni materiali di delimitazione, ciascun proprietario ha il diritto di chiedere, a spese comuni, la loro apposizione o ripristino.

Mentre le altre azioni petitorie le abbiamo definite azioni reali, la natura di quest’ultima è prevalentemente personale.

In essa, infatti, l’attore ha ben definito la linea di confine tra due fondi e già possiede il diritto ad apporre materiali termini di confina ma, nonostante ciò, può ricorrere in via giudiziale, affinché venga emanato specifico provvedimento con il quale venga obbligato il confinante alla partecipazione delle spese.

Requisiti per l’azione petitoria in esame

Affinché l’azione petitoria di cui all’art. 951 possa essere esperita, dobbiamo tenere bene a mente i suoi due requisiti necessari, ossia:

  • la sussistenza di un confine certo, determinato e non contestato;
  • l’assenza di segnali materiali riconoscitivi dei confini.

7. Consulenza e assistenza legale per il tuo caso

Come avrai notato, la disciplina prevista per le azioni petitorie è decisamente complessa poiché occorre valutare molti elementi e ponderare diverse opzioni per addivenire ad una scelta adeguata.

Proprio per questo motivo, al fine di proteggere e difendere al meglio il tuo Patrimonio, ti consiglio di completare il Modulo di contatto che trovi in questa pagina.

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