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Cosa sono le azioni possessorie? Quali sono? Come funzionano?
Ai fini di un’adeguata tutela del possesso, il legislatore ha voluto predisporre, all’interno dell’ordinamento, diversi istituti volti a disciplinare la materia, come vedremo di seguito.
Prima di soffermarci sugli istituti pocanzi accennati, occorre comprendere quali siano le azioni possessorie e la loro natura.
Cosa sono le azioni possessorie?
Possiamo definire azioni possessore quelle azioni, previste dal Codice Civile negli articoli 1168 e 1170, per mezzo delle quali si prevede una tutela del diritto di possesso.
Esse si contrappongono alle azioni petitorie (rivendicazione, azione negatoria, azione confessoria), che appaiono esperibili in tutti qui casi in cui oggetto di tutela risultano essere i diritti reali.
Quali sono le azioni possessorie?
Il legislatore ha predisposto tre differenti istituti che, per l’appunto, si pongono quali rimedi strettamente possessori.
Questi sono l’azione di reintegrazione, disciplinata dall’art. 1168 c.c., prevista nei casi di spoglio; l’azione di manutenzione, sancita dall’art. 1170, comma 1, c.c., da poter esperire in caso di molestie o turbative e l’azione di manutenzione in caso di spoglio non violento, oggetto di interesse dell’art. 1170, comma 2.
Al riguardo, nei paragrafi successivi andremo a soffermarci sulle singole e specifiche azioni, al fine di comprendere, a seconda del tipo di lesione, quale sia la miglior tutela prevista dal legislatore.
Per far ciò, occorre schematizzare, in punti, le predette azioni, in modo da poter seguire il medesimo ordine logico.
Dunque, possiamo dire che rientrano nelle azioni possessorie:
- la reintegrazione (art. 1168, comma 1, c.c.);
- la manutenzione in caso di molestie (art. 1170, comma 1, c.c.);
- la manutenzione in caso di spoglio semplice (art. 1170, comma 3, c.c.).
1. L’azione di reintegrazione
La prima azione possessoria su cui soffermarci è l’azione di reintegrazione.
Al riguardo, ai sensi dell’art. 1168 c.c., chi è stato spogliato del possesso, violentemente o in modo occulto, può chiedere, entro l’anno, la reintegrazione del possesso medesimo.
L’azione di reintegrazione, come dice il termine stesso, presenta una funzione di recupero, esperibile solamente in caso di privazione del possesso.
Essa appare diretta al ripristino della situazione di fatto preesistente.
Motivo per cui, come da giurisprudenza consolidata, in caso di distruzione totale della cosa, tale azione non può essere proposta.
In tal caso, infatti, sarà possibile ricorrere all’istituto del risarcimento del danno.
Quando si configura lo spoglio?
Leggendo la citata norma, certamente la prima domanda da porsi è attinente allo spoglio e a quando lo stesso viene a configurarsi.
Al riguardo, per la sua configurazione appare sufficiente la privazione del possesso.
Detto ciò, però, anche se non è necessaria una privazione permanente e irreversibile, la perdita del possesso non deve neppure presentarsi come un mero impedimento provvisorio, bensì deve comunque essere attuale e duratura.
Azioni possessorie: elementi oggettivi e soggettivi dello spoglio
Per quanto attiene agli elementi oggetti dello spoglio, possiamo dire che lo stesso deve attuarsi per mezzo di:
- violenza e
- clandestinità.
Per quel che attiene alla violenza, ad oggi la giurisprudenza (in riferimento alla quale si annoverano le diverse pronunce della Cassazione Civile, n. 1131/1993 e la n. 1101/1981) appare consolidata nel ritenere che non è necessario che lo spoglio sia avvenuto con la violenza fisica, l’utilizzo di armi o di minacce.
Potendosi configurare anche solamente con un’azione contraria alla volontà del possessore.
Circa la clandestinità, invece, in più riprese la Suprema Corte ha precisato che tale caratteristica viene a configurarsi nei casi di spoglio commesso all’insaputa del possessore o detentore, salvo i casi di negligenza (come sancito dalle pronunce della Cass. sez. Civ. n. 1036/1995 e n. 5215/2014).
Per quanto riguarda, invece, l’elemento soggettivo, possiamo dire che lo stesso si incentra sulla sussistenza dell’animus spogliandi o turbandi.
Esso consiste dell’agire con la consapevolezza di sostituirsi nel godimento o detenzione del bene senza la volontà dello spogliato, privando quest’ultimo del possibile utilizzo.
Al riguardo, possiamo dire che tale caratteristica fa sì che, in presenza di un eventuale consenso, ance implicito, alla privazione del possesso, possa escludersi la ricorrenza dello spoglio.
La legittimazione allo spoglio
Ultima questione su cui soffermarci è sicuramente data dalla legittimazione allo spoglio.
Al riguardo, appare necessario distinguere tra legittimazione attiva e passiva.
Per quanto concerne la legittimazione attiva, possiamo dire che l’azione di spoglio compete al possessore.
Al riguardo, appare legittimato attivamente il conduttore o locatario nelle vesti di detentore qualificato.
Per quanto attiene alla legittimazione passiva, invece, possiamo dire che alla stessa vi fa parte sicuramente l’esecutore materiale dello spoglio.
A questi si affianca, però, anche l’esecutore morale, ossia il mandante o colui che lo ha autorizzato, nell’ipotesi in cui abbia agito con la consapevolezza di trarre un vantaggio dalla situazione posta in essere dall’esecutore materiale.
2. L’azione di manutenzione in presenza di molestie o turbative
Passiamo a questo punto alla seconda azione possessoria, disciplinata dall’articolo 1170, comma 1, c.c. e rubricata “azione di manutenzione in presenza di molestie o turbative”.
Al riguardo, secondo quanto sancito dalla citata norma, può chiedere la manutenzione del possesso chi è stato molestato nel possesso stesso di un immobile, di un diritto reale su di un immobile o di una universalità di mobili.
Presupposti delle azioni possessorie di “manutenzione”
Rispetto alla prima azione possessoria, l’azione di manutenzione presenta alcuni differenti presupposti.
Al riguardo, un primo presupposto attiene alla molestia del bene, che deve perdurare, in modo continuativo, ininterrotto e pacifico.
Inoltre, tale azione presuppone che il possessore di un bene immobile, di un diritto reale su un immobile o di un’universalità di beni mobili sia legittimato ad agire ove abbia subito una molestia o turbativa apprezzabile.
La centralità della molestia
Ruolo centrale di questa seconda azione possessoria è dunque la molestia.
Ai fini della configurabilità dell’azione in esame, infatti, è necessario che vi sia una molestia in corso.
Al riguardo, a differenza dello spoglio, la molestia non determina una privazione del godimento del bene, bensì una sua turbativa o, per meglio dire, una turbativa nel suo godimento.
Ciò posto, l’azione appare esperibile tanto in caso di molestia di fatto, quando in caso di molestia di diritto.
Precisamente, per molestia di fatto intendiamo tutte quelle azioni volte a limitare o turbare la sfera di possesso altrui.
Per molestia di diritto, invece, intendiamo quelle azioni volte a modificare il possesso o lo stato di possesso, andando comunque a determinare una turbativa rientrante nelle ipotesi di cui all’art. 1170, comma 1, c.c..
L’azione di manutenzione con finalità recuperatorie in caso di spoglio non violento o clandestino
Giungiamo così all’ultima tipologia di azione possessoria, ossia l’azione di manutenzione avente finalità recuperatorie, nei casi di spoglio non violento o clandestino, oggetto di interesse dell’art. 1170, comma 3, c.c.
Tale azione può essere esperita solamente dal possessore ed è esercitabile esclusivamente a tutela del possesso dei beni immobili o di una universalità di beni mobili.
Una particolarità di tale azione attiene alla sua applicabilità anche solo in caso di un pericolo concreto, tale da poter prevedere la successiva molestia.
Conclusioni
In conclusione, possiamo agilmente dire che il legislatore, ai fini di una tutela del possesso davanti a condotte di spoglio o molestie, ha predisposto appositi e idonei istituti giuridici.
La loro applicabilità è incentrata sulla sussistenza o meno di quei presupposti che ne determinano la configurazione.
Detto ciò, nel caso in cui avessi necessità di ulteriori approfondimenti, ti consiglio di approfondire i diversi aspetti insieme ad un professionista, con il quale puoi avere un contatto senza impegno attraverso il Modulo che trovi in questa pagina.