Azioni a tutela dell’eredità

Le azioni a tutela dell’eredità sono degli istituti previsti dal diritto italiano che consentono ai parenti più stretti la tutela dei loro interessi legati all’eredità.

Se, infatti, da un lato, la volontà del defunto va sempre rispettata, d’altro lato, la legge tutela la posizione di determinati eredi, cioè il coniuge del defunto (il marito o la moglie), i discendenti (i figli, i nipoti) e gli ascendenti (i genitori).

A questi, che prendono il nome di legittimari o eredi necessari, spetta necessariamente una porzione del patrimonio del defunto, ossia del de cuius (ovvero il defunto), anche contro la sua volontà.

Tali porzioni, definite quote di riserva o di legittima, sono quella parte di eredità di cui il defunto non può disporre neanche dopo la sua morte, per esempio assegnandole a soggetti diversi dai legittimari.

Perciò, qualora si verificasse la lesione della legittima, il legislatore ha previsto le azioni a tutela dell’eredità, volte a garantire gli interessi dei legittimari.

In questa guida vedremo come è possibile difendere il tuo patrimonio mediante queste azioni nel caso in cui tu abbia subito una lesione di legittima, dunque se non hai ricevuto la parte di eredità che, per legge, ti spettava.

1. Azioni a tutela dell’eredità: azione di petizione

L’azione di petizione può essere esperita dall’erede quando costui vuole che venga riconosciuta questa sua qualità contro chiunque possiede in tutto o in parte i beni ereditari a titolo di erede o senza titolo alcuno.

Il fine che si vuole perseguire mediante questa azione è la restituzione dei beni ereditari.

Legittimato a esperire l’azione è chiunque pretenda di essere egli stesso erede ovvero contro chi non contesti la qualità di erede e possieda senza disporre di alcun titolo di possesso.

Nel primo caso l’erede che agisce deve provare una valida vocazione a suo favore, nel secondo caso l’erede deve dare la prova che il bene posseduto dal terzo fa parte dell’asse ereditario.

Dunque l’azione mira solo all’accertamento della qualità, l’effetto restitutorio è solo una ulteriore, automatica, conseguenza dell’accertamento della qualità.

Petizione ereditaria e rivendica sono dunque azioni diverse sebbene abbiano in comune il risultato finale e l’imprescrittibilità, salvi gli effetti dell’usucapione.

Può anche verificarsi il caso che colui che possiede a titolo di erede o senza titolo, prima di essere convenuto in giudizio con l’azione di petizione o durante le more del processo, disponga di beni in favore di terzi.

In tal caso l’erede può anche agire contro costoro.

Se l’oggetto dei diritti trasferiti dall’erede apparente è un bene immobile, o un bene mobile registrato, l’acquirente fa salvo il proprio acquisto qualora sia stato osservato l’onere della doppia trascrizione.

Colui che agisce con l’azione di petizione deve provare sia morte del de cuius sia la sua qualità di erede.

Qualità di erede e possesso dei beni ereditari

Per quanto attiene la qualità di erede, bisogna distinguere.

  • In presenza di un legittimario, cioè di un erede la cui qualità, in mancanza di testamento, è riconosciuta direttamente dalla legge in quanto coniuge o discendente o ascendente del defunto, sarà sufficiente provare il grado di parentela.
  • se la sua qualità di erede è testamentaria, allora sarà necessario produrre il testamento.

Quando a colui che ha agito in giudizio il giudice riconosce la qualità di erede, il possessore dovrà restituirgli i beni ereditari.

Per quanto attiene il possesso dei beni ereditari sono possibili due situazioni.

Il possesso può essere in buona fede, nel senso che il possessore ritiene erroneamente di avere titolo per tenere i beni ereditari; l’errore deve essere scusabile e non dipendere da colpa grave. La buona fede inoltre, deve sussistere al momento in cui il possessore ha conseguito il possesso, non contando che, successivamente, si renda conto di non avere titolo per tenere i beni.

Il possesso è in mala fede se il possessore sa dall’inizio di non avere titolo per possedere.

2. Azioni a tutela dell’eredità: azione di riduzione

L’azione di riduzione tutela il singolo legittimario che non abbia ricevuto nulla ovvero che abbia ricevuto per testamento o che si trovi a succedere per successione legittima in una quota di beni inferiore a quella a lui spettante per legge.

La riduzione consiste nell’attribuzione al legittimario della quantità di beni necessari a reintegrare la sua quota.

In linea di massima l’art. 560 del codice civile prevede il diritto del legittimario a ricevere i beni in natura.

Ricevere beni in natura

L’art. 560 mira a bilanciare il diritto del legittimario a conseguire la sua quota in natura con la necessità di non arrecare un pregiudizio economico dalla divisione degli immobili oggetto di donazione o legato.

In principio, per l’applicazione della regola che la legittima è quota in natura, la legge dispone che la riduzione si operi mediante separazione della parte dell’immobile, il cui valore supera la disponibile.

Questa separazione è però subordinata alla circostanza che ciò possa avvenire comodamente.

Ciò significa che, per effetto della separazione, non deve rimanere diminuito il valore complessivo dell’immobile.

Quando la separazione non sia conveniente, si distingue l’ipotesi in cui il valore dell’immobile ecceda di oltre 1/4 quello della porzione disponibile, dall’ipotesi in cui tale eccedenza sia eguale o inferiore a 1/4.

Nel primo caso, l’immobile, commutato per l’onorato nel valore della porzione disponibile, è attribuito ai legittimari; nel secondo caso segue invece una commutazione parziale, nel limite massimo del quarto, della legittima in danaro.

Infatti l’onorato può trattenere per intero l’immobile, corrispondendo il valore dell’eccedenza ai legittimari.

Sul punto la Cassazione ( sentenza n. 360/1986) ha statuito che nel giudizio promosso dall’erede riservatario per la riduzione del legato o della donazione di immobile, a norma dell’art. 560 c.c., la restituzione dell’intero immobile può essere imposta al convenuto alla duplice condizione che non sia possibile separare senza pregiudizio una porzione di detto immobile, e che il medesimo convenuto abbia su di esso un’eccedenza superiore al quarto della disponibile.

Come si effettua la riduzione

La riduzione si effettua separando la parte del bene che occorre per integrare la quota riservata.

Se ciò non può avvenire il bene è integralmente attribuito all’eredità o a chi ha subito la riduzione con pagamento dei conguagli.

I beni immobili e i beni mobili registrati vengono restituiti al legittimario liberi da ogni peso e ipoteca, cioè da oneri reali e servitù, ma anche da ogni diritto reale o personale di godimento.

I frutti sono dovuti dal giorno della specifica domanda.

Se il defunto ha disposto solo in parte per testamento cosicchè per il residuo patrimonio si apre la successione legittima si procederà al ridimensionamento della quota dei successori non legittimari per poi passare a ridurre le disposizioni testamentarie e le donazioni.

La riduzione delle disposizioni testamentarie lesive deve precedere quella relativa alle donazioni e alle liberalità.

Infatti le prime hanno effetto in un momento successivo e dunque all’apertura della successione.

La riduzione delle disposizione testamentarie avviene non in parti uguali ma proporzionalmente senza distinguere tra eredi e legatari.

Donazioni lesive

Per quanto riguarda le donazioni, queste devono essere valide.

Se la donazione è nulla, il legittimario agirà con l’azione di nullità che avvantaggia tutti gli eredi facendo rientrare il bene donato nell’asse ereditario.

Eguale soluzione si ha se la donazione è simulata.

Le donazioni si riducono cominciando dall’ultima e risalendo alle anteriori. Si presume che l’ultima effettuata dal de cuius sia quella lesiva.

Quindi il de cuius, quando è in vita, deve considerare ogni donazione fatta in vita che stipula.

Con l’azione di riduzione, dunque, il legittimario non contesta il diritto di proprietà del beneficiario, ma intende far valere soltanto le proprie ragioni successorie.

L’azione ha dunque carattere non reale, ma personale.

È possibile rinunziare all’azione ma non durante la vita del de cuius.

La rinunzia è atto irrevocabile a forma libera.

L’azione può essere intrapresa dai legittimari e dai loro eredi e può essere esperita solo nei confronti dei legatari.

Il legittimario che non ha accettato l’eredità con beneficio di inventario non può chiedere la riduzione delle donazioni e dei legati. Il legittimario che domanda la riduzione deve inoltre imputare alla propria quota di legittima le donazioni e i legati ricevuti.

Azione di riduzione e di divisione

Secondo la Cassazione (sentenza n.9192/2017) l’azione di divisione ereditaria e quella di riduzione sono fra loro sostanzialmente diverse, perché la prima presuppone l’esistenza di una comunione tra gli aventi diritto all’eredità che, invece, non sussiste nella seconda, ove il de cuius ha esaurito il suo patrimonio in favore di alcuni di tali aventi diritto, con esclusione degli altri, mediante atti di donazione o disposizioni testamentarie.

Ne consegue che la domanda di riduzione, pur potendo essere proposta in via subordinata rispetto a quella di divisione, la quale ha, rispetto alla prima, carattere pregiudiziale, non è implicitamente inclusa in quest’ultima.

3. Azioni a tutela dell’eredità: conclusione

Per terminare, come avrai potuto notare, non è affatto semplice difendersi da una lesione di legittima.

Nel caso in cui infatti il de cuius escluda dall’eredità un legittimario è importante capire quale sia la strada migliore da seguire per difendere e proteggere il proprio patrimonio.

Proprio per questo motivo, per una migliore e accurata consulenza in materia di difesa e protezione del tuo patrimonio, ti consiglio di compilare il Modulo di contatto che trovi in questa pagina.

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