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Le azioni a voto condizionato, a voto limitato e a voto plurimo sono speciali categorie di azioni, caratterizzate da un regime di voto diversificato dall’ordinario codicistico. La scelta da parte delle società di emettere l’una piuttosto che l’altra tipologia non è, invero, indifferente, in quanto esse possono incidere sull’organizzazione interna dell’assemblea dei soci.
Una delle questioni più diffuse nel dibattito in materia di diritto societario, è proprio quella di fornire degli strumenti che possano facilitare la gestione d’impresa. Infatti, non di rado sussiste l’interesse di alcuni azionisti a riservarsi particolari poteri di indirizzo strategico.
Questo, se da un lato facilità la fase decisionale, dall’altro però mina il principio di democraticità, che dovrebbe regnare all’interno dell’assemblea.
Quindi, ove fossi intenzionato a sottoscrivere suddetti titoli, devi essere consapevole dei benefici e degli svantaggi che da essi derivano. In particolare, se il tuo interesse è indirizzato alla scelta del migliore piano organizzativo per la tua azienda, è necessario che tu possa procedere ad un giudizio di bilanciamento dei pro e dei contro, che queste categorie di azioni comportano.
Nel presente articolo, abbiamo intenzione di esporti brevemente la disciplina delle azioni a voto condizionato, a voto limitato e plurimo.
1. Cosa si intende per azioni a voto condizionato?
Sembra opportuno partire dalle azioni a voto condizionato. Come potrai constatare, tra le tre categoria, questa è quella che pregiudica di meno il principio di democraticità.
Il legislatore le ha disciplinate all’art. 2351, 2° comma, c.c., come introdotto con la riforma del diritto societario D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6.
Rispetto ai titoli azionari, il diritto di voto può essere subordinato al verificarsi di specifiche condizioni non meramente potestative. Il legislatore qui ha previsto un limite in base al quale il valore delle suddette azioni non può complessivamente superare la metà del capitale sociale sottoscritto.
Rispetto alla condizione, invero, la norma non prevede null’altro se non che non sono ammesse condizioni potestative. Quindi il concetto in esame deve essere desunto dalla normativa in materia di contratti, ossia gli artt. 1353 e s.s. c.c..
La condizione è quell’atto o fatto futuro ed incerto da cui dipende l’efficacia o la risoluzione del contratto. Quindi, rispetto a tale fattispecie, possiamo affermare che l’avveramento della condizione può produrre due effetti:
- l’attribuzione del diritto di voto non esercitabile;
- la privazione o la limitazione del diritto di voto, inizialmente pieno.
In virtù del principio di atipicità delle categorie azionarie, sono ammissibili, anche, quelle che comportano la limitazione del diritto di voto subordinata alla realizzazione dell’evento previsto dal titolo.
Sono, invece, escluse, le condizioni potestative, come poc’anzi asserito. Con ciò si intendono quelle ipotesi dove l’effetto limitativo è subordinato alla mera manifestazione di volontà delle parti.
Il compito di verificare il realizzarsi della condizione spetta al presidente dell’assemblea e ai consiglieri di amministrazione.
Che tipo di condizioni possono essere previste?
Ove fossi interessato ad emettere, per la tua società, oppure a sottoscrivere queste tipologie di azioni, dovrai tener presente che la condizione non può avere oggetto illecito o illegittimo.
Nella prassi, sono ricorrenti alcune ipotesi, che potremmo definire “socialmente tipizzate“.
Ad esempio, piuttosto frequenti sono le azioni che attribuiscono il diritto di voto nel caso di mancata distribuzione degli utili per un certo numero di anni o nel caso di raggiungimento di determinate soglie di conto economico.
Altre condizioni, invece, sono legate a specifici accadimenti, cioè ipotesi in cui l’assegnazione del diritto di voto è subordinato ad un evento di mercato, oppure in dipendenza della riorganizzazione della società, o eventi che incidono sull’assetto societario, come il trasferimento delle partecipazioni di controllo.
Le fattispecie risolutive, che comportano la perdita del diritto di voto, in genere si realizzano quando le azioni sono assegnate a dipendenti, e poi successivamente il rapporto di lavoro cessa.
Premessa questa breve descrizione, le condizioni, invero, possono assumere il contenuto più vario. Tuttavia, questo elenco potrebbe esserti utile per capire quando e come le predette possono essere apposte.
2. Cosa sono le azioni a voto limitato?
Una seconda categoria di azioni, affini per certi versi alle azioni a voto condizionato, sono le azioni a voto limitato, che potrebbero interessarti per i loro effetti sulla governance.
Sono definite azioni a voto limitato, quei titoli che portano il diritto di voto solo nelle assemblee straordinarie, come stabilito dall’art. 2351 c.c..
Tuttavia gli azionisti con azioni a voto limitato sono dotati di potere di intervento, nelle assemblee ordinarie, tramite impugnazione delle deliberazioni. Per garantire un bilanciamento tra le posizioni dei soci e, in particolare, contenere il potere degli azionisti ordinari, tali titoli a voto limitato non possono eccedere, insieme a quelli di risparmio, la metà del capitale sociale.
Appartengono a questa categoria le azioni senza diritto di voto. Queste non devono necessariamente godere di privilegi patrimoniali. In questo caso il diritto dei soci è fortemente pregiudicato, in quanto gli azionisti non possono neanche esercitare il diritto di intervento in assemblea.
Infine, è piuttosto comune ricorre anche ad azioni con diritto di voto limitato a particolari argomenti. Qui il voto può essere limitato per macro-aree di intervento, a prescindere dalla tipologia,ordinaria o straordinaria, dell’assemblea, a cui possono partecipare.
Quando possono essere emesse?
Devi sapere che tali azioni a voto limitato possono essere emesse solo per alcuni tipi di società. In un primo momento il legislatore ha ammesso azioni prive di voto esclusivamente per le sole s.p.a..
Per le s.r.l., invece, tale facoltà è stata introdotta solo in tempi recenti. La scelta è stata quella di incentivare alcune tipologie di imprese, come le start-up, tramite emissioni di titoli, privi o comunque ridimensionati nelle facoltà che attribuiscono.
Soprattutto se titolare di una neonata impresa, anche a carattere innovativo, ti sarà molto utile ricorrere alle azioni a voto limitato. Infatti di consentono di ottenere investimenti, senza il rischio, per i soci o gli imprenditori, di perdere il controllo sulla gestione.
L’unico limite espressamente previsto, è quello che prevede la possibilità di emettere tali azioni solo nel massimo del 50% del capitale sociale. Tuttavia suddetta previsione opera esclusivamente per le s.p.a., mentre il Consiglio Notarile di Milano ha escluso l’estensione della regola alle s.r.l. (massima n. 138 del 2014).
3. Cosa sono le azioni a voto plurimo?
Ove il tuo interesse sia conservare un potere rilevante all’interno della società, o se vuoi facilitare la gestione e l’assunzione di delibere, potrai ricorrere alle azioni a voto plurimo.
Con questa categoria, il legislatore ha introdotto forti limitazioni alla storica correlazione azione e voto. Ha disciplinato strumenti nuovi, che non si conformano al principio di stretta correlazione tra investimento nel mercato azionario e “peso” dell’azionista in sede decisionale.
L’art. 2351, comma 4, c.c., come modificato dall’art. 20 del d.l. 24 giugno 2014, n. 91, dispone che: “salvo quanto previsto da leggi speciali, lo statuto può prevedere la creazione di azioni con diritti di voto plurimo anche per particolari argomenti o subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative. Ciascuna azione a voto plurimo può avere fino a un massimo di tre voti”.
Suddetta disposizione, invero, si connota per una particolare portata innovativa. Fino alla sua introduzione, infatti, vigeva il principio secondo cui ad ogni azione corrispondeva un voto. Con tale intervento, il legislatore cancella con “un tratto di penna”, un’idea cardine del diritto societario.
La riforma ha previsto che sia tre il numero massimo di voti che può essere attribuito a ciascuna azione. Sembra, invero, possibile anche prevedere l’attribuzione di decimali di voto, non sussistendo alcun divieto specifico.
Tale possibilità è confermata dall’istituto della maggiorazione, di cui all’art. 127-quinquies T.U.F.. Suddetta disposizione asserisce che “gli statuti possono disporre che sia attribuito voto maggiorato, fino a un massimo di due voti”, si ammette, in pratica, la possibilità di determinare una maggiorazione inferiore, equivalente ad un numero decimale.
Non è previsto un limite massimo alla loro emissione.
Quali sono gli effetti sul quorum?
Prima di decidere se sottoscrivere o emettere queste azioni dovrai aver ben presente quali effetti producono.
Il calcolo dei quorum consiste, così, nella determinazione del numero di azioni o di voti favorevoli necessario per la costituzione dell’assemblea, ivi si parla di quorum costitutivo, o per l’assunzione delle deliberazioni, ossia il quorum deliberativo.
Il problema principale, in tal contesto, è stabilire come vada calcolato il quorum in sede assembleare, se in considerazione del “peso” dell’azioni o se in base al numero. Tendenzialmente il calcolo è effettuato in base al peso, per due ragioni. La prima è che l’art. 2368 c.c. fa riferimento, per determinare il quorum, al capitale votante. Inoltre, rispetto alla maggiorazione, l’articolo 127-quinquies, comma 8, del T.U.F. prevede che la maggiorazione plurima sia computata ai fini del quorum.
Ovviamente, se il calcolo è effettuato in base al valore, le azioni a voto plurimo assumono rilevanza sia in sede di adozione delle decisioni assembleari, sia nella precedente fase della costituzione dell’assemblea.
Ciò significa che ricorrere all’emissione delle suddette, ha come conseguenza che i rispettivi detentori saranno gli effettivi titolari del potere decisionale. Quindi si faciliterà sicuramente la gestione della società, ma a discapito della minoranza, non meramente numerica, dei soci.
Come avrai notato, la disciplina prevista in materia di azioni a voto condizionato, a voto limitato e a voto plurimo è decisamente complessa poiché occorre valutare molti elementi.
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