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Se sei stato coinvolto in una procedura esecutiva e non hai avuto possibilità di opporti, devi sapere che non tutti i beni di tua proprietà possono esserti sottratti coattivamente: esistono i cd. beni impignorabili.
Il creditore ha il diritto di azionare l’espropriazione forzata quando in seguito a diversi solleciti e intimazioni non abbia ottenuto l’adempimento dal debitore.
Il Codice di procedura civile prevede degli strumenti di difesa da azionare prima o dopo la notifica di un atto di pignoramento. Tuttavia, tali rimedi si basano sul presupposto che gli atti esecutivi siano irregolari da un punto di vista formale e/o sostanziale.
L’opposizione può essere proposta anche quando l’Ufficiale giudiziario disponga il pignoramento dei beni definiti dalla legge “impignorabili”.
In quale fase dell’espropriazione ciò può avvenire?
Innanzitutto, la procedura di esecuzione forzata ha inizio con un atto di pignoramento notificato al debitore, in base al quale l’Ufficiale giudiziario appone un vincolo sui beni da assoggettare alla procedura, così da evitare che il debitore possa disporne o alienarli. Infatti, qualsiasi atto di disposizione compiuto risulterà inefficace nei confronti del creditore..
In seguito, i beni pignorati saranno venduti mediante un’asta pubblica e alla fine il ricavato in denaro servirà a soddisfare i creditori.
La valutazione sulla pignorabilità deve quindi avvenire prima della vendita dei beni, quando l’Ufficiale giudiziario sottrae i beni al debitore.
1. Beni impignorabili
La legge offre una precisa disciplina in materia, chiarendo che vi sono dei limiti alla pignorabilità dei beni.
Si distinguono i beni assolutamente impignorabili, che in nessun caso potranno mai essere sottratti al debitore. Vi sono poi i beni relativamente impignorabili, i quali in presenza di determinate circostanze possono invece essere pignorati.
I limiti imposti dalla legge sono finalizzati a salvaguardare il debitore e soprattutto le necessità imprescindibili di un individuo, trattandosi di beni funzionali alla vita quotidiana.
1.1. Beni assolutamente impignorabili
L’art.514 c.p.c., fornisce un elenco di tutti le cose mobili che non possono essere assolutamente pignorate. Lo scopo è quello di tutelare i beni che hanno un valore religioso, che servono al sostentamento del debitore e della propria famiglia e quelli che consentono lo svolgimento dell’attività lavorativa (salvo eccezioni).
Sono tali:
- l’anello nuziale;
- vestiti e biancheria;
- i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice.
- utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli;
- cose sacre e cose destinate all’esercizio del culto;
- beni commestibili e combustibili (se necessari per un mese di mantenimento del debitore e dei suoi familiari conviventi);
- armi ed oggetti che il debitore ha l’obbligo di conservare per l’adempimento di un pubblico servizio;
- decorazioni al valore, lettere, registri e in generale gli scritti di famiglia e i manoscritti eccetto che appartengano ad una collezione.
- Sono stati di recente definiti impignorabili anche gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali”, nonché “gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli” (L. 221/2015).
Sono invece considerati pignorabili i beni mobili di rilevante valore economico e pregio artistico o di antiquariato e i manoscritti che facciano parte di una collezione, anche se rientrano nell’arredamento dell’abitazione.
L’impignorabilità assoluta deve essere sempre eccepita dal debitore, non potendo essere rilevata dal giudice.
Il mezzo attraverso il quale può essere fatta valere è l’opposizione all’esecuzione prevista dall’art. 615 c.p.c.
1.2. Beni relativamente pignorabili
Si tratta di beni che di base non possono essere pignorati, salvo in presenza di circostanze particolari.
Gli articoli 515 e 516 del c.p.c. ne disciplinano le fattispecie.
Si tratta di:
- strumenti per lo svolgimento dell’attività professionale,
- beni del proprietario di un fondo;
- cose pignorabili in particolari circostanze di tempo;
- beni appartenenti a terzi.
Strumenti per l’esercizio della professione
L’art. 515 comma 3, specifica che gli strumenti (anche libri, oggetti) indispensabili per l’esercizio della professione possono essere pignorati nei limiti di un quinto ma soltanto se il valore di realizzo degli altri beni pignorati non sia sufficiente a coprire l’intero debito.
Una tale limitazione non riguarda i debitori costituiti in forma di società.
Si tratta di un’ipotesi complessa da applicare, in quanto è possibile solo qualora il debitore sia in possesso di una molteplicità di strumenti analoghi per lo svolgimento dell’attività lavorativa. A ciò consegue che se l’escutato è in possesso di un solo bene per l’esercizio della propria attività questo sarà impignorabile.
Beni del proprietario di un fondo
Il comma 1 del medesimo articolo, fa inoltre riferimento ai beni mobili, pertinenze, presenti sul fondo i quali possono essere pignorati separatamente dall’immobile, soltanto se non vi siano altri beni.
Il debitore può proporre un’istanza per richiedere l’esclusione dal pignoramento tali beni. A ciò consegue che il giudice potrà approvare tale richiesta oppure consentire che questi siano utilizzati dal debitore, anche se pignorati.
Beni pignorabili in particolari circostanze di tempo
L‘art. 516 c.p.c., dispone che: i frutti non ancora raccolti o separati dal suolo non possono essere pignorati separatamente dall’immobile a cui accedono, se non nelle ultime sei settimane anteriori al tempo ordinario della loro maturazione, tranne che il creditore pignorante si assuma le maggiori spese della custodia.
I bachi da seta possono essere pignorati solo quando sono nella maggior parte sui rami per formare il bozzolo
Beni appartenenti a terzi
La regola generale è che i beni di proprietà di un altro soggetto, presenti nel luogo dove avviene l’esecuzione, non possono essere pignorati.
Il debitore deve necessariamente provare la proprietà del terzo attraverso l’esibizione di un atto pubblico o scrittura privata, altrimenti saranno sottratti coattivamente.
Nulla esclude che, nel caso in cui sia pignorato il bene di un terzo, quest’ultimo nel corso dell’esecuzione potrà opporsi e rivendicare il proprio diritto di proprietà sul bene.
2. Crediti impignorabili
Il Codice di procedura civile, all’art. 545, offre una disciplina in ordine ai crediti oggetto di pignoramento presso terzi, fornendo un elenco tassativo dei crediti ritenuti impignorabili.
Si distinguono i crediti assolutamente impignorabili:
- Crediti alimentari (come quelli dovuti in regime di separazione);
- sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza;
Sono invece pignorabili entro determinati limiti (relativamente impignorabili):
- Crediti alimentari, in presenza di un’autorizzazione del Tribunale;
- Stipendi, salari o altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento , possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato. Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto quando si tratta di debiti nascenti da tributi dovuti allo Stato, alle province o ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito;
- Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione (si intendono pensioni sociali INPS), di indennità o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge (che corrisponde al 20%).
Qualora si proceda pignorando tali crediti in violazione dei limiti legali, tale pignoramento sarà parzialmente inefficace (rilevabile anche d’ufficio dal giudice).
Pignoramento da parte dell’Agenzia delle Entrate
Se il creditore è l‘Agente della Riscossione, devono essere osservati i seguenti limiti in relazione al pignoramento di stipendio, salario o qualsiasi altra indennità derivante da rapporto di lavoro o di impiego:
- fino a 2.500 euro la quota pignorabile è un decimo;
- tra 2.500 e 5.000 euro la quota pignorabile è un settimo;
- sopra i 5.000 euro la quota pignorabile è un quinto.
Le medesime limitazioni si estendono anche nel caso del pignoramento della pensione.
3. Beni immobili impignorabili
Per quanto riguarda il pignoramento dei beni immobili vi sono delle limitazioni.
Innanzitutto, vi è una differenza tra un creditore qualsiasi e l’Agenzia delle Entrate Riscossione.
Quest’ultimo non può pignorare l’abitazione del debitore quando:
- si tratti di unica abitazione del debitore stesso: se si tratta di prima casa (e quindi ce ne sono delle altre), essa sarà pignorabile al pari di tutte le altre;
- sia iscritta a catasto come civile abitazione ( e inoltre non sia accatastata sotto le categorie A/8 e A/9 rispettivamente ville e castelli);
- non appartenga alla categoria degli immobili di lusso;
- rappresenta il luogo in cui il debitore abbia vi fissato anagraficamente la propria residenza.
In assenza di una di queste condizioni, il Fisco può procedere al pignoramento, ma soltanto se il debito totale sia superiore a 120.000 euro.
L’Agenzia delle Entrate, qualora non possa attivare autonomamente una procedura esecutiva, potrà inserirsi nell’esecuzione iniziata da altri creditori.
I vincoli sopra indicati non si applicano nei confronti di creditori diversi.
4. Come agire di fronte al pignoramento di beni impignorabili?
Il mezzo attraverso il quale è possibile agire quando siano pignorati beni impignorabili, o risultino violate le condizioni previste dal Codice di procedura civile è l’opposizione all’esecuzione, prevista dall’art. 615 c.p.c., successiva all’inizio dell’esecuzione.
Il debitore intende contestare il diritto del creditore di agire su “determinati beni”, ecco perchè non si può parlare di opposizione agli atti esecutivi che si riferisce invece al “come” avviene l’esecuzione.
Si può concludere, alla luce di quanto fin qui esposto, che l’espropriazione forzata è una procedura alquanto invasiva e pregiudizievole per il debitore. Risulta quindi fondamentale che tutto avvenga nel rispetto delle norme di legge.
Se hai dubbi o temi di essere stato illegittimamente privato di un bene dall’Ufficiale giudiziario è consigliabile attivarsi tempestivamente per evitare che questo sia venduto.
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