Come bloccare un pignoramento presso terzi

Se, genericamente, il debitore che non ha soddisfatto un credito soccombe all’iniziativa del suo creditore, vi sono, in verità, strumenti offerti dal diritto italiano che consentono al debitore di condizionare la procedura esecutiva e contestarla. Ci occuperemo di come paralizzare una procedura esecutiva particolare, ossia bloccare un pignoramento presso terzi.

Se sei interessato a capire come bloccare un pignoramento presso terzi, già saprai che questo tipo di pignoramento ha ad oggetto crediti che il debitore vanta verso un terzo oppure cose mobili di proprietà del debitore e detenute da terzi.

Una delle modalità per bloccare un pignoramento presso terzi sono le opposizioni: vediamo di cosa si tratta.

L’opposizione all’esecuzione

Bloccare un pignoramento presso terzi è possibile con diverse categorie di opposizione distinte a seconda delle ragioni su cui fondano.

L’opposizione all’esecuzione, disciplinata all’art. 615 del codice di procedura civile, contesta il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata, dunque il diritto a pignorare i beni del debitore. Questo può accadere perché manca il titolo esecutivo o perché manca il diritto sostanziale rappresentato dal titolo.

La citata norma distingue tra l’opposizione proposta quando l’esecuzione non è ancora iniziata da un’opposizione proposta dopo l’inizio dell’esecuzione.

  • Nel primo caso si propone opposizione al precetto nella forma della citazione davanti al giudice competente per materia e territorio.
  • Nel secondo caso si propone ricorso al giudice dell’esecuzione che fissa l’udienza di comparizione delle parti.

In seguito, spetterà al giudice decidere la sussistenza o meno del diritto del creditore a procedere ad esecuzione: se l’opposizione è accolta è stato raggiunto il nostro scopo, ossia bloccare il pignoramento presso terzi.

Attenzione: non potrai proporre opposizione dopo che sia stata disposta l’assegnazione o la vendita dei beni pignorati, salvo che essa si fondi su fatti sopravvenuti ovvero che tu, debitore, dimostri che non hai proposto opposizione per causa a te non imputabile.

L’opposizione agli atti esecutivi

L’opposizione agli atti esecutivi ha lo scopo di contestare la regolarità con cui l’opposizione è stata intrapresa.

Può concernere la forma del titolo esecutivo, del precetto e la procedura di notificazione di titolo e precetto.

Come per l’art. 615, anche l’art. 617 che la disciplina distingue l’opposizione proposta prima dell’inizio dell’esecuzione dall’opposizione proposta nel corso dell’esecuzione.

  • Nel primo caso l’opposizione si presenta con atto di citazione, entro 20 giorni, davanti al giudice dell’esecuzione se il debitore ha eletto domicilio dove il Tribunale ha sede oppure, in mancanza, nel tribunale del luogo dove il precetto è stato notificato.
  • Nel secondo caso, l’opposizione si presenta con ricorso diretto al giudice dell’esecuzione nel termine di 20 giorni.

L’opposizione del terzo all’esecuzione

L’opposizione del terzo all’esecuzione è il rimedio concesso al terzo che vede pignorati i propri beni che non appartengono al patrimonio del debitore.

Costui può proporre opposizione con ricorso al giudice dell’esecuzione prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione dei beni.

L’art. 620 del codice di procedura civile contempla la possibilità di presentare un’opposizione tardiva da parte del terzo, dopo che sia stata disposta la vendita. Tale norma ha senso solo per i beni mobili: in caso di vendita di un bene immobile il terzo può solo rivendicare il bene nei confronti dell’acquirente.

Altre procedure possono bloccare il pignoramento presso terzi: di seguito la loro trattazione.

Bloccare il pignoramento presso terzi: pagamento nelle mani dell’ufficiale giudiziario

Una possibilità di bloccare il pignoramento presso terzi è previsto dall’art. 494 del codice di procedura civile, ossia versare nelle mani dell’ufficiale giudiziario la somma per cui si procede e l’importo delle spese, con l’incarico di consegnarli al creditore.

L’atto dà vita a un pagamento, a un adempimento tardivo che blocca il pignoramento presso terzi.

Il terzo comma dell’art. 494 presenta un debitore che evita il pignoramento di cose depositando nelle mani dell’ufficiale giudiziario, in luogo di esse, una somma di denaro uguale all’importo per cui si procede.

Bloccare il pignoramento presso terzi: conversione del pignoramento

Questa modalità è contemplata dall’art. 495 e prevede la sostituzione dei beni originariamente vincolati con una somma di denaro.

È possibile prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione di questi.

Tale somma è determinata con ordinanza nel contraddittorio delle parti.

In un secondo momento, verificato l’effettivo versamento dell’importo, il giudice dispone la liberazione del bene e la sua sostituzione col denaro versato dall’esecutato.

L’istanza di conversione per bloccare il pignoramento presso terzi può essere avanzata una sola volta.

Ogni sei mesi il giudice provvede al pagamento del creditore pignorante o alla distribuzione delle somme versate dal debitore.

Se quest’ultimo omette il versamento dell’importo o ritarda di oltre quindici giorni il pagamento di una delle rate, le somme versate formano parte dei beni pignorati.

Bloccare il pignoramento presso terzi: Riduzione del pignoramento

L’art. 496 del codice di procedura civile prevede che se il valore dei beni pignorati è superiore all’importo delle spese e dei crediti il giudice dispone la riduzione del pignoramento.

Questo strumento tutela te, debitore, e il tuo diritto di subire una esecuzione proporzionata al tuo debito.

Se l’entità dei beni pignorati appare eccessiva rispetto alle esigenze del creditore, il compendio pignorato viene diminuito.

Ovviamente è possibile solo se sussiste una pluralità di beni ovvero se l’unico bene pignorato è suscettibile di separazione in natura.

Orientamento maggioritario della giurisprudenza è a favore della riduzione del pignoramento anche prima dell’udienza per l’autorizzazione alla vendita.

Bloccare il pignoramento presso terzi: accordo con i creditori

L’accordo con i creditori è indubbiamente una soluzione molto gradita a questi ultimi dati i costi e i tempi della procedura esecutiva.

L’avvocato del debitore formula la proposta il cui contenuto è deciso dalle parti: di norma, la transazione può prevedere la corresponsione dilazionata del contenuto o il saldo e stralcio.

Affinché l’esecuzione sia sospesa, è necessaria la conclusione dell’accordo.

Bloccare il pignoramento presso terzi: Crediti impignorabili

Taluni crediti del debitore sono impignorabili, altri solo in una determinata misura.

Sono assolutamente impignorabili i sussidi di grazia o di sostentamento a persone indigenti, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie, erogati da enti di assistenza o istituti di beneficienza.

Impignorabili sono anche i crediti dell’assicurato nei confronti dell’ente assicuratore e i crediti alimentari (tra cui le prestazioni derivanti dagli obblighi di mantenimento).

In linea generale, stipendi, salari e pensioni del debitore possono essere pignorati nella misura di un quinto.

In definitiva, come avrai notato sono molteplici i modi per bloccare un pignoramento presso terzi, ma per avere una guida completa e un giudizio mirato puoi completare il modulo in questa pagina così da metterti in contatto con un professionista.

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