Cambiale: come funziona

Quando si parla di cambiale facciamo riferimento a un titolo di credito formale e astratto, che legittima il suo possessore al diritto di ottenere il pagamento della somma indicata, nella scadenza e nel luogo che sono previsti da essa.

La cambiale ha la forma prevista dall’art. 1, R.D. 1669/33, ossia la nota Legge cambiaria e per essere valida necessita di determinate formalità.

Inoltre, anche se si pensa a un solo tipo di cambiale, quest’ultima può assumere varie forme.

Dunque, se vuoi saperne di più sulla disciplina della cambiale e come funziona, ti consiglio di andare avanti con la lettura di questo articolo.

Tratteremo infatti della cambiale e dei suoi aspetti più peculiari.

1. Elementi della cambiale

Come accennato in precedenza, la cambiale ha la forma prevista dall’art. 1 R.D. 1669/33 e in assenza delle formalità indicate dalla legge non si tratta più di cambiale, ma solo di attestazione di credito.

La cambiale, dunque,  deve dunque contenere i seguenti elementi:

  • la denominazione di cambiale inserita nel contesto del titolo ed espressa nella lingua in cui esso è redatto;
  • l’ordine incondizionato di pagare una somma determinata;
  • il nome, il luogo e la data di nascita ovvero il codice fiscale di chi è designato a pagare (trattario);
  • l’indicazione della scadenza;
  • l’indicazione del luogo di pagamento;
  • il nome di colui al quale o all’ordine del quale deve farsi il pagamento;
  • l’indicazione della data e del luogo dove la cambiale è emessa;
  • la sottoscrizione di colui che emette la cambiale (traente).

Tali elementi devono essere riscontrati quando la cambiale viene prestata per il pagamento.

Si parla di cambiale incompleta nel caso in cui manchi uno o più elementi, ma se vi sono accordi sul successivo riempimento del titolo in seguito alla sua emissione, si parlerà più specificatamente di cambiale in bianco.

2. Tipologie di cambiali

Come accennato, esistono diverse tipologie di cambiali che possono essere suddivise in base al rapporto che si desidera instaurare.

La classica bipartizione a cui si suole fare riferimento è quella tra le cambiali tratte e i pagherò.

Cambiale tratta

Nel descrivere le caratteristiche della cambiale tratta, è bene specificare da subito che, comunemente, quando ci si riferisce alla cambiale si suole intendere proprio la cambiale tratta.

Questa contiene un ordine di pagamento con il quale il traente (chi firma la cambiale in emissione) impone al trattario di pagare al beneficiario una somma indicata nel titolo. Evidentemente, la figura del traente e del beneficiario possono coincidere. Si pensi al caso in cui il traente della cambiale ordini al trattario di pagare se stesso.

Assistiamo alla creazione di due diversi tipi di rapporti.

Da un lato abbiamo il rapporto di valuta, che è quello che si instaura tra il traente e il primo prenditore del titolo.

Dall’altro, invece, il rapporto di provvista, che è quello che si instaura tra il traente e il trattario.

In ultimo, invece, colui che appone la propria firma per accettazione della tratta (trattario) diviene debitore principale.

Pagherò

Diversa sembianza assume il pagherò, o vaglia cambiario, che non contiene un ordine di pagamento, bensì la promessa che l’emittente effettua nel pagare al beneficiario la somma indicata nel titolo.

Siamo dunque di fronte a una vera e propria  promessa unilaterale, disciplinata dal nostro Codice Civile a partire dagli artt. 1987 e seguenti, fermo restando che tutte le norme che sono previste per la cambiale tratta – qualora non siano esplicitamente oggetto di deroga – sono applicabili anche al pagherò.

Cambiale ipotecaria

Una particolarissima forma di cambiale è costituita dalla c.d. cambiale ipotecaria.

Come si può facilmente intuire, quest’ultima consiste in un credito cartolare garantito da ipoteca. In tale ipotesi la garanzia non sarà relativa al credito sottostante il titolo, bensì nello stesso rapporto cartolare, che assumerà caratteristiche di astrattezza.

In altri termini, dunque, il creditore potrà far valere la propria pretesa pur rimanendo dispensato dal provare l’esistenza del rapporto sottostante.

Ne deriva dunque che l’obbligazione cambiaria prescinde dal rapporto causale, tanto che il debitore non potrà eccepire la nullità o la mancanza della causa del rapporto per cui è nata l’obbligazione.

Il lato negativo è che il debitore si troverà soggetto sia all’azione cambiaria sia a quella causale, considerato che l’obbligazione cambiaria di norma non estinguerà l’obbligazione causale. Nell’ipotesi in cui abbia pagato la somma al creditore, ma costui abbia già trasferito le cambiali emesse, l’acquirente rimarrà obbligato a pagare le cambiali anche al terzo giratario.

In questo caso, ovviamente, potrà essere esercitato il diritto di regresso verso il creditore stesso.

Cambiale agraria

Un’altra particolare tipologia di cambiali è rappresentata dalla cambiale agraria.

In estrema sintesi, si tratta di uno strumento che è oggi è preferibile per poter avere accesso a una specifica categoria di finanziamenti bancari con  corresponsione al cliente di un anticipo di capitale, da destinare alla copertura di spese per la produzione agricola.

Pertanto, il cliente che desidera ottenere un finanziamento bancario attraverso cambiale agraria non dovrà far altro che sottoscrivere le cambiali. In caso di mancato pagamento la cambiale consentirà alla banca – essendo un titolo esecutivo – di agire nei confronti dell’obbligato o degli obbligati, mediante protesto.

Per poter agevolare il ricorso a questo strumento, il legislatore fiscale ha riconosciuto un’imposta di bollo pari a 0,1 per mille, contro il 12 per mille previsto per le cambiali ordinarie.

Ovviamente, poi, il cliente dovrà successivamente corrispondere alla banca le spese legate al finanziamento, come quelle di istruttoria e di gestione della pratica.

Per quanto poi attiene la durata, è possibile ricorrere all’emissione di una cambiale unica con durata massima di 12 anni, generalmente rinnovabile per pari periodo, oppure per una cambiale firmata per ogni rata, in relazione a un piano di ammortamento che può giungere a un massimo di 60 mesi.

3. Il protesto

Il mancato pagamento da parte del soggetto obbligato può condurre a un protesto, ovvero a un patto pubblico che viene redatto da pubblico ufficiale, il quale accerta in forma solenne che la cambiale è stata presentata correttamente, ma il pagamento non è avvenuto.

Dunque, il mancato pagamento può essere contestato con atto formale, la levata del protesto, come previsto dall’art. 51 della legge cambiaria.

La norma prevede, innanzitutto, che:

  • il rifiuto dell’accettazione o del pagamento deve essere constatato con atto autentico (ovvero con levata del protesto per mancata accettazione o per mancato pagamento);
  • il protesto per mancata accettazione deve essere levato nei termini fissati per la presentazione all’accettazione;
  • il protesto per mancato pagamento di una cambiale, pagabile a giorno fisso o a certo tempo data o vista deve essere levato in uno dei due giorni feriali seguenti al giorno in cui la cambiale è pagabile.

Come evidente, lo scopo principale del protesto è assicurare al portatore del titolo la possibilità di poter esercitare l’azione di regresso nei confronti dei debitori.

Il fine ultimo, dunque, della disciplina, è quello di agevolare da parte del creditore il recupero delle somme.

Conseguenze del protesto

Chi subisce il protesto di un titolo di credito è spesso condotto fuori dal mondo del credito, non permettendo al soggetto protestato di poter ottenere credito da parte di un istituto bancario (tranne il ricorso a particolari e più onerose forme di finanziamento). Inoltre, potrebbe essere difficile instaurare perfino rapporti su basi attive, considerato che molti operatori non amano intrattenere relazioni con soggetti ritenuti poco affidabili a causa proprio della levata del protesto.

Altro soggetto che potrebbe avere delle conseguenze è colui che ha avallato il credito, ovvero colui che ha garantito per il debitore. Pur non costituendo figura di debitore principale, anche il garante è obbligato allo stesso modo nei confronti del creditore, con la conseguenza che diverrà responsabile del pagamento delle somme indicate nel titolo.

Infine, trattandosi di titolo esecutivo, la cambiale assegna al possessore legittimo il diritto di escutere i beni del debitore inadempiente mediante azione di pignoramento, che per natura del titolo non richiede sentenza del giudice per poter essere esperita.

Cancellazione protesto cambiale

Nell’ipotesi in cui la cambiale sia stata pagata entro 12 mesi dalla levata del protesto, entro i 20 giorni successivi si procederà alla cancellazione del protesto.

Se invece il pagamento della cambiale è avvenuto oltre i 12 mesi dalla levata del protesto non si può più procedere direttamente con la cancellazione diretta del protesto, ma è necessario proporre una specifica domanda al Presidente del Tribunale territorialmente competente della riabilitazione, fornendogli i documenti comprovanti l’avvenuto saldo del debito.

Nel caso in cui si riesca ad ottenere il decreto di riabilitazione, si potrà dunque procedere con l’apposita istanza presso la Camera di Commercio, accompagnando la domanda – naturalmente – alla copia del decreto.

In ogni caso, trascorsi 5 anni, anche se i titoli non sono stati pagati, il nominativo del protestato scomparirà dal Registro informatico dei protesti.

Cambiale: in conclusione

In sostanza, come avrai potuto intuire, la disciplina della cambiale presenta numerosi cavilli e non è semplice difendersi da essi o semplicemente evitarli.

Proprio per questo motivo, al fine di ottenere una migliore e completa consulenza in tema, ti consiglio di completare il modulo di contatto che trovi in questa pagina.

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