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Come ben sai, quando una casa viene pignorata questa va all’asta. Ciò accade quando, a seguito dell’inadempimento alle rate di un mutuo ipotecario, la banca ad esempio reclami il proprio diritto, procedendo ad esercitare l’azione esecutiva sul bene in garanzia. In una situazione simile, la cosa più comune che può capitare è quella di scoraggiarti e disperarti, sperando che il giudice o i creditori si dimentichino della tua casa.
La messa all’asta della casa, infatti, comporta per te, che sei il debitore, la perdita della facoltà di vivere nel tuo immobile. Ciò potrebbe esser scongiurato tramite alcuni sistemi che l’ordinamento mette a tua disposizione.
Ebbene, innanzitutto, ciò che devi sapere quando ti capita di trovarti in una situazione simile, è che puoi salvare la tua casa dall’asta. Infatti, esistono numerose misure per salvare la tua casa all’asta a causa dei debiti, l’importante è non perdere tempo.
In particolare, con l’emergenza conseguente la pandemia da Corona virus, sono state aumentati gli strumenti e rimedi per conservare la tua abitazione.
Laddove avessi subito una procedura esecutiva, ti invitiamo alla prosecuzione della lettura. Con il presente articolo ci auspichiamo di offrirti un quadro chiaro sui rimedi a tua disposizione per salvare la tua casa procedimento di pignoramento e la conseguente asta giudiziaria, nello specifico. In sintesi, ti offriremo 6 utili consigli a cui potrai ricorrere per tutelare la tua posizione.
Come salvare la casa all’asta?
I metodi “salva casa” sono molti e variegati, in seguito li esamineremo uno alla volta.
1. Accordo di transazione
Tra i metodi più semplici e tradizionale rientra sicuramente l’accordo di transazione, ex art. 1965 c.c., ossia di un contratto stipulato tra le parti.
La transazione si distingue in due forme “pura” oppure “mista”.
La c.d. transazione pura si ha quando le parti si fanno delle reciproche concessioni per porre fine a una lite già iniziata o per prevenire una lite che potrebbe insorgere (comma 1).
La transazione è connota proprio per tale reciprocità delle concessioni. Ciascuno dei contraenti deve rinunciare a una parte della propria pretesa, anche se da ciò deriva una modifica oggettiva ad un rapporto preesistente. Questa è la principale caratteristica della transazione, che vale a differenziarla dal negozio di accertamento, in quanto comunque è idoneo a produrre effetti costitutivi (cfr. Santoro-Passarelli).
La transazione mista, invece, si configura quando con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti (comma 2).
Ebbene, tale contratto, che sia puro o misto, permette di bloccare l’asta e salvare la casa pignorata. Ma come? ti chiederai. Semplice, le parti porranno fine alla lite rinunciando parzialmente alle reciproche pretese.
Nello specifico, l’accordo di transazione può concretizzarsi in un saldo e stralcio o in un dilazione del debito.
Il primo consente al debitore di pagare a saldo il proprio debito, togliendone una parte. In altre parole il debitore paga il debito in misura inferiore a quanto richiesto in una rata o in un massimo di tre rate.
La dilazione, invece, consente al debitore di pagare il proprio debito in più rate.
1.2. Le caratteristiche del negozio di transazione
Laddove tu intenda concludere un negozio di transazione devi ben aver presente le peculiarità di predetto strumento negoziale. Questo, infatti, si connota per alcune caratteristiche specifiche.
In primo luogo, esso è un contratto a prestazioni corrispettive, che comporta quindi vantaggi e svantaggi a carico di ciascuna delle parti. Ognuna di esse provvederà a porre in essere una prestazione in favore dell’altro. Si connota, quindi, per essere anche un contratto sinallagmatico, proprio in virtù della predetta reciprocità delle prestazioni. Ciò ovviamente induce a ritenere applicabili al contratto in esame i tradizionali rimedi che si adoperano per i negozi a prestazioni corrispettive, quindi rimedi risolutori, sia per inadempimento che per eccessiva onerosità sopravvenuta, oltre che per impossibilità sopravvenuta.
Ovviamente, le prestazioni, nel caso in esame, assumono peculiare veste, in quanto, si sostanziano nelle reciproche concessioni che sono effettuate da ciascuna delle parti, con consequenziale obbligo di non sollevare più pretese nei confronti dell’altra parte del rapporto negoziale.
Esso, invero, comporta quindi un vantaggio economico indiretto. Quindi non si tratterebbe di un contratto gratuito, ma su entrambe le parti sono posti oneri economici. L’una in genere rinuncia a far valere un proprio diritto, al fine di ottenere la rinuncia dell’altra a far valere la propria pretesa. Esso allora è un contratto a titolo oneroso, o secondo una dottrina, gratuito ma economicamente interessato.
Le prestazioni in esame non devono essere equivalenti, anzi è caratteristica piuttosto comune della fattispecie che sia convenuta in contratto una prestazione maggiormente onerosa per una delle due parti. Secondo una dottrina, tuttavia, benché le prestazioni non debbano essere economicamente equivalenti, affinché il contratto non sia privo di causa, esso deve comunque comportare un risultato economicamente ragionevole. Tale causa deve essere chiaramente evincibili dal contratto stesso.
Altra questione dibattuta in dottrina è stata la qualificazione in termini di contratto di ordinaria o straordinaria amministrazione. La questione, invero, ha rilevanza pratica, in quanto consente di stabilire se sia necessaria una procura speciale o la procura generale comprenda anche il potere di transigere. Sul punto si ritiene che si tratti di un contratto di ordinaria amministrazione, sebbene orientamento opposto sostiene che la qualificazione in termini di ordinaria o straordinaria amministrazione dipende dalla natura dei rapporti sui quali esso incide (cfr. Colangeli Dario)
Il negozio transattivo può anche essere occasionalmente traslativo. Ad esempio, esso può avere ad oggetto un diritto reale immobiliare, dunque la transazione può avere efficacia traslativa ai sensi dell’art. 1350 c.c.. Ovviamente in tal caso, esso, come ogni altro atto che abbia ad oggetto il trasferimento di immobile, è soggetto al peculiare regime di pubblicità che presuppone la trascrizione dell’atto nei registri immobiliari.
2. Sospensione della vendita di una casa all’asta
Altro modo di salvezza della casa, anche se non direttamente dipendente dal debitore, è la sospensione dell’asta. E dunque ti chiederai: come può essere sospesa la vendita all’asta?
Ebbene, devi sapere che, ogni volta che la casa va all’asta e non viene venduta, il giudice può disporre una riduzione della base dell’asta del 25%.
A sua volta, quando si verificano più aste deserte, il prezzo della casa si abbassa in modo tale da non consentire la soddisfazione dei creditori e, dunque, il giudice dispone la chiusura anticipata dell’esecuzione forzata.
Ma vi è di più.
Recentemente, il Decreto banche 2016 ha introdotto un tetto massimo della vendita giudiziaria con la possibilità di decurtare fino alla metà il prezzo di vendita. Così, se la vendita all’asta non ha successo dopo il tetto massimo stabilito, il pignoramento immobiliare si estingue.
In altre parole, il debitore si “riappropria” della propria casa.
2.1. Motivi di sospensione
Ciò detto, possiamo ora interrogarci sui motivi della sospensione dell’asta, ossia quando in concreto si verifica questo fenomeno. In particolare, esso ricorre in due ipotesi:
- in caso di richiesta congiunta da parte del debitore e del creditore, per un periodo massimo di 24 mesi;
- durante il periodo per definire l’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi.
La sospensione non può essere motivata da condotte che assumano carattere illecito. Un’asta infatti può essere influenzata da reati di:
- interferenze illecite di natura criminale e turbative d’asta,
- prezzo base eccessivamente basso e stabilito in malafede.
2.2. Quanto dura la sospensione?
Un’ulteriore questione da approfondire attiene alla durata della sospensione. Sul punto è opportuno richiamare la disciplina dell’art. 624 del Codice di procedura civile. In particolare la disposizione prevede che l’asta non possa esser soggetta a sospensione per un periodo superiore a 24 mesi. Ovviamente, la disposizione opera nella prima ipotesi in cui siano entrambe le parti, creditore e debitore, a richiedere la sospensione.
La sospensione dell’asta deve poi essere espressamente comunicata, secondo dei termini ben individuati dal legislatore:
- entro 20 giorni dalla data fissata per la presentazione delle offerte d’acquisto (nelle aste senza incanto)
- entro 15 giorni prima della data fissata dell’asta con incanto
La domanda di sospensione deve essere presentata al giudice. Laddove quest’ultimo accolga la domanda, egli dovrà provvedere a darne comunicazione al custode giudiziario. Tale notizia deve anche esser pubblicata sui siti concernenti le aste giudiziarie.
3. Il piano del consumatore
La Legge n. 3 del 2012, che ha introdotto un istituto peculiare per il nostro ordinamento, in specie con riferimento alla composizione negoziata della crisi.
In particolare, è stata prevista la c.d. procedura di sovraindebitamento, che è stata successivamente integrata nel Codice della Crisi e dell’Insolvenza con il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.
Con tale istituto, invero, si consente ad alcuni debitori, i quali versino in oggettiva difficoltà nel provvedere all’adempimento, di ricorrere a una procedura negoziata con la quale regolare i propri rapporti debitori.
Tale facoltà è riservata ai consumatori, imprese agricole, start up innovative, ex imprenditori, studi professionali e a tutte le altre piccole imprese non fallibili.
In particolare, per ciò che interessa la questione di cui stiamo discorrendo, ossia della possibilità di salvare una casa dall’asta, è necessario far riferimento al c.d. piano del consumatore.
Quest’ultimo è uno strumento giuridico molto utile, che ricorre laddove sia concretizzata l’ipotesi del sovraindebitamento. Ciò accade ove il debitore non riesca a far fronte alle obbligazioni contratte con il proprio patrimonio.Tramite il piano il soggetto può liberarsi del debito, andando a pagare una somma anche inferiore rispetto a quella effettivamente dovuta. Se adempie secondo le disposizioni del piano, egli è libero da ogni rapporto obbligatorio.
Nello specifico, tale piano consente di stabilire un rimborso rateale dei debiti che tenga conto delle effettive possibilità economiche del debitore e, in alcuni casi, anche rinegoziare l’importo del debito complessivo.
Questo piano, dettagliatamente precisato, deve essere approvato dal giudice, il quale deciderà se è sostenibile o meno.
Il problema di tale misura è che il piano non da la sicurezza di salvare la casa dall’asta. Infatti, se il debitore non rispettasse il piano di rimborso, i creditori potrebbero chiedere la revoca e si tornerebbe da punto a capo. La casa verrebbe posta all’asta.
Esso, invero, è stato in parte modificato dalla recente riforma del Codice della crisi di impresa, entrata in vigore a luglio, mediante il D.Lgs. n. 83 del 2022.
3.1. Caratteristiche del piano del consumatore
Il piano del consumatore, oggi definito come procedura di ristrutturazione del credito del debitore consumatore, è un strumento con il quale il consumatore propone ai creditori di ristrutturare il credito. Esso è una sorta concordato coattivo, in quanto la procedura è approvata dal giudice, non i creditori. Infatti, la domanda di ristrutturazione è rivolta al giudice, tramite ricorso, che dovrà poi essere approvata.
La normativa in questione, introdotta la prima volta nel 2012, è stata poi oggetto di interventi legislativi in più occasioni. In primo luogo, è stata in tal senso determinante la riforma del 2019, con il D.Lgs n. 14/2019, che ha previsto le caratteristiche specifiche del piano di ristrutturazione. Inoltre, come affermato nel precedente paragrafo, anche la recente riforma del Codice della Crisi di impresa è stata in tal senso fondamentale.
Tale strumento può essere adottato al ricorrere di specifiche caratteristiche:
- il debitore non deve esser sottoposto a diversa procedura concorsuale;
- non abbia fatto ricorso alle procedure previste dalla Legge n. 3/2012 nei cinque anni precedenti;
- non sia stato dichiarato decaduto da un precedente piano del consumatore.
Inoltre, lo stato di sovraindebitamento in cui versa il consumatore non deve esser stato provocato da una condotta colposa o fraudolenta dello stesso consumatore. In tal caso verrebbe precluda l’adozione del piano.
3.2. Presentazione della domanda
L’art. 37, comma 1, del D.Lgs. n. 14/2019 (CCI), prevede espressamente che “la domanda … è proposta con ricorso del debitore”. Invero, a norma dell’art. 68, comma 1, del D.Lgs. n. 14/2019 (CCI), non è necessario che il debitore consumatore sia assistito da un legale.
La domanda dovrà contenere una serie di documenti specifici, che saranno poi valutati dal giudice, relativa alla propria situazione economica e finanziaria. La documentazione deve essere il più possibile completa, e rappresentare la propria situazione con riferimento a debiti, patrimonio, dichiarazione dei redditi, ecc.
La presentazione della domanda produce già alcuni effetti favorevoli per il debitore. In primo luogo, non continuano a maturare gli interessi convenzionali o legali. Essi sono sospesi fino alla chiusura delle procedure. Tuttavia, tale effetto non si produce con riferimento ai crediti garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, in virtù di quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855 c. 2. e 3 C.C.
3.3. Predisposizione del piano di ristrutturazione
Il piano di ristrutturazione può essere predisposto dal debitore in collaborazione con l’Organismo di Composizione della crisi. Questo, infatti, in sostituzione del giudice provvede a valutare l’adeguatezza del piano, la veridicità e la correttezza delle attribuzioni patrimoniali.
Il piano di ristrutturazione del debito deve essere realizzato in considerazione dell’effettiva disponibilità del debitore. Egli deve procedere a stabilire la quota da pagare ai vari creditori in base alla sua attuale possibilità di procedere all’adempimento.
Il programma è poi approvato dal giudice, questa è la principale peculiarità della fattispecie in esame. Il debitore, una volta approvato il piano, sarà chiamato a pagare solo quanto espressamente pattuito in esso. In genere, non è quindi pagato il credito integralmente, ma solo una parte di quanto dovuto.
Come dicevamo, l’Organismo di Composizione della Crisi svolge un ruolo determinante nella procedura. Tale organismo provvederà a valutare la correttezza del piano definito dal debitore. Proprio per tale ragione, quest’ultimo deve comunicare, come per il ricorso al giudice, tutta la documentazione necessaria ad esaminare la sua situazione economica e finanziaria. L’OCC nella verifica tiene conto:
- della situazione reddituale del debitore (ad es. dell’ammontare del suo stipendio o pensione);
- della sua situazione patrimoniale (possesso di immobili o altri beni, ad es. autoveicoli);
- delle somme necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia (ad esempio, canoni di locazione, bollette, spese alimentari, spese per l’istruzione dei figli ecc.).
All’esito di tale valutazione, l’OCC procede a redigere una relazione. In essa dovrà dare conto di una serie di valutazioni effettuate. Deve quindi affermare che:
- Lo stato di sovraindebitamento non è dipeso da dolo o colpa del debitore stesso;
- la documentazione prodotta dal debitore è completa e attendibile;
- che il piano per il sovraindebitamento è preferibile rispetto rispetto ad altra procedura liquidatoria. In particolare, nel caso di specie ci riferimento alla vendita, si andrà a valutare se è preferibile rispetto alla vendita della casa all’asta;
- se il debitore potrà effettivamente procedere al pagamento secondo il piano realizzato dal debitore.
La relazione dell’Occ in questione deve essere depositata con il ricorso presso il Tribunale competente.
3.4. Omologazione del piano di ristrutturazione
Com affermato nel precedente paragrafo, l’OCC deve depositare la domanda presso il Tribunale territorialmente competente. A ciò segue una fase prettamente giudiziale, in cui il giudice deve procedere ad un esame del ricorso. Laddove egli ritenga che la proposta di piano sia accettabile, procede all’omologazione. Questa si attua per il tramite di un decreto, il quale dovrà poi esser notificato a tutti i creditori coinvolti.
Predetto decreto, invero, può esser produttivo anche di ulteriori effetti. In particolare, su istanza del debitore, il giudice può disporre anche la sospensione di eventuali procedure di esecuzione forzata, come la vendita all’asta della casa. Ovviamente ciò accade in quanto la procedura di esecuzione forzata può compromettere il buon esito del piano di ristrutturazione.
Similmente, per la medesima ragione, il giudice può anche disporre che non si proceda ad azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore. Adotta anche le misure necessaria a garantire la conservazione del patrimonio, fino alla conclusione della procedura in esame.
Se invece, il piano non dovesse risultare eseguibile o ammissibile, il giudice non procede all’omologazione, in tal senso comunque provvede ad adottare un decreto motivato. Tale atto può disporre anche l’inefficacia delle misure protettive già adottate.
A ciò segue la liquidazione controllata, che è aperta sempre per il tramite di una dichiarazione contenuta nel decreto in questione.
Come evidenzia la procedura, quindi, non è necessario il consenso dei creditori. Questa è la principale differenza dell’istituto in esame rispetto ad altre fattispecie e procedure, che prevedono pure una rinegoziazione del credito. In tal modo, si introduce un ulteriore vantaggio per il consumatore, in quanto il giudice adotterò un provvedimento nel principale interesse del debitore stesso.
Tuttavia, laddove questo non provveda ad eseguire il piano, così come approvato, egli decadrà da ogni altro beneficio.
4. Il Decreto fiscale 2020
Con tale decreto, al debitore viene data la possibilità di sospendere il pignoramento della “prima casa” quando il creditore è la banca che gli ha concesso il mutuo.
Il debitore, nello specifico, dovrà presentare al Tribunale competente un’istanza per la rinegoziazione del mutuo.
Come per il piano del consumatore, questa possibilità è riservata ai privati che si sono indebitati per far fronte alle esigenze personali, escludendo coloro che si sono indebitati svolgendo attività imprenditoriale.
Al momento della richiesta, il debitore dovrà aver rimborsato almeno il 10% del prestito e il debito complessivo non deve superare i 250.000,00 euro.
Il debitore deve rimborsare un’imposta pari almeno al 75% dell’ultimo prezzo base d’asta ed il rimborso deve avvenire entro 30 anni o al raggiungimento agli 80 anni di età del debitore.
Il decreto in esame prevede dunque la possibilità di rinegoziare il mutuo, laddove sussistano le seguente condizioni:
- il debitore deve necessariamente trattarsi di un consumatore, tale facoltà è riservata alle sole persone fisiche, rispetto ad attività concernenti la vita personale e non professionale. Dunque, non deve operare in qualità di imprenditore o esercente altra attività professionale;
- oggetto dell’esecuzione è la prima casa del debitore, quindi l’immobile che è adibito a residenza abituale dello stesso debitore;
- inoltre, il debito deve derivare da un contratto di mutuo con garanzia ipotecaria, finalizzato all’acquisto dell’immobile;
- il creditore deve essere unico e deve essere la banca, non devono esserci altri creditori che sono intervenuti nella procedura. Quindi in sostanza la banca deve essere l’unico creditore che può vantare pretese sull’immobile. In tal modo non si viola il diritto di altri creditori sulla casa stessa.
5. Riacquisto della casa all’asta
Altra possibilità di salvare la casa dall’asta può essere il c.d.“riacquisto” della stessa da parte dei figli, parenti prossimi o coniuge, purché questi non agiscano nell’interesse e per conto del debitore.
Queste persone, presentando un’offerta d’acquisto della casa pignorata, salverebbero sicuramente la vita affettiva della famiglia impedendo che si perda definitivamente o comunque che vada nelle mani degli sconosciuti, ma soprattutto salverebbe la casa dall’asta.
Unico limite in questa circostanza è che il debitore non può presentare l’offerta d’acquisto.
6. Fondo salva casa
Il fondo salva casa è una novità introdotta dalla legge di bilancio 2020 con diversi punti interrogativi. Invero, anche nel 2022, il legislatore è intervenuto sul tema introducendo alcune significative novità.
Tale misura ha la stessa finalità del fondo immobiliare, ma si pone finalità sociale. Laddove, il debitore non possa provvedere autonomamente a fare richiesta di accesso al Fondo salva casa, potrà esser richiesto da: il coniuge, la parte dell’unione civile, il convivente di fatto, i parenti e gli affini fino al terzo grado.
Lo scopo del fondo è quello di acquistare immobili pignorati dando la possibilità agli ex proprietari di continuare ad abitarci pagando un affitto proporzionato alle possibilità economiche.Gli ex proprietari avranno anche la possibilità di riacquistare la casa con un prezzo favorevole qualora abbiano la possibilità.
Tale misura non è privo di problematiche, però.
L’interrogativo più frequente infatti che ci si pone è il seguente: che cosa accadrebbe se il debitore non riuscisse a pagare l’affitto regolarmente? In questo caso la casa finirebbe all’asta oppure no?
Spesso, invero, con Fondo salva casa, si intende anche un fondo di garanzia, volto a sostenere il debitore, al fine di consentirgli di conservare la propria casa.
6.1. Fondo salva casa 2022
Il Fondo Salva Casa, invero, era già stato introdotto nel 2021, poi riconfermato anche per il 2022. Questo era uno strumento disciplinato con il decreto fiscale 2020, che abbiamo poc’anzi citato, il quale all’art. 41 bis prevede predetta normativa. La disposizione consente infatti di acquistare l’immobile pignorato consentendo però al debitore di continuare a vivere nel proprio nella propria ex casa, previo pagamento di un canone periodico di locazione.
La misura è stata particolarmente incentivata al fine di salvaguardare gli interessi delle famiglie a conservare la propria abitazione. In tal modo si evita il rischio di perdere completamente l’abitazione mediante la vendita all’asta della casa.
Invero, tali ex proprietari potranno anche procedere al riacquisto dell’immobile. In questa evenienza, potranno procedere al riacquisto a prezzi vantaggiosi.
6.2. I vantaggi del fondo salva casa
Il Fondo Salva Casa,come evidenziato nel paragrafo precedente, consente di prevenire la vendita all’asta della casa. In questo modo si attribuisce uno strumento piuttosto utile, nel caso in cui il debitore sia a rischio di pignoramento. Il vantaggio principale è quello di consentire di consentire al debitore di conservare la propria abitazione. Ma in realtà, come stiamo per evidenziare, questo può esser vantaggioso anche sotto altri aspetti.
Infatti, il fondo è in genere produttivo di vantaggi per ciascuna delle parti coinvolte nell’operazione.
- creditori questi potranno veder soddisfatta la loro pretesa, andando a recuperare quanto il debitore gli doveva. Anche se il recupero presumibilmente sarà parziale, giacché i crediti immobiliari circolano ad un prezzo più basso del valore di partenza, a causa della limitata capacità di adempimento del debitore;
- investitori del Fondo: questi andranno ad acquistare un immobile, in genere ad un prezzo vantaggioso, e otterranno anche un’entrata fissa, consistente nei canoni della locazione pagati dal debitore;
- debitori: possono continuare a vivere nella propria casa, oltre a poter in seguito riacquistare l’immobile ad un prezzo vantaggioso e ottenere una riduzione dell’importo da loro dovuto.
Come dicevamo, tale operazione può comportare una serie di vantaggi, tra cui quello del prezzo di acquisto. Esso infatti non può esser superiore al 75%:
- del prezzo base fissato in asta oppure,
- al valore dell’immobile stabilito dal Consulente tecnico d’ufficio (CTU), se il prezzo d’asta ancora non è conosciuto.
Tuttavia, se il debito complessivo è inferiore al 75%, l’importo offerto comunque non può essere inferiore al valore del debito, comprensivo di capitale e interessi.
6.3. Requisiti del creditore, debitore e del credito
Al fine di usufruire della predetta misura, il debitore deve essere in possesso di alcuni specifici requisiti. In particolare:
- deve essere un consumatore, o comunque una “persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”;
- non deve essere stato oggetto di una procedura esecutiva immobiliare,
- non deve aver adottato una procedura di sovraindebitamento
- dovrà avere restituito almeno il 10% del capitale mutuato
Mentre per quanto riguarda il creditore è previsto che egli sia:
- un soggetto che esercita l’attività bancaria oppure una società veicolo
- l’unico proponente della procedura esecutiva.
Laddove poi siano coinvolti più creditori, tale procedura può essere richiesta previa rinuncia da parte degli altri creditori alla procedura esecutiva.
Anche per quanto riguarda il credito sono stati previsti specifici requisiti:
- esso deve esser sorto per effetto di un mutuo che garantito mediante garanzia ipotecaria di primo grado richiesto per un immobile “prima casa”;
- l’ammontare del credito non superi l’importo di 250 mila euro.
Infine, anche per quanto riguarda la casa, il legislatore ha previsto il rispetto di alcuni specifici presupposti:
Un altro requisito da rispettare riguarda la tipologia di immobile pignorato:
- l’immobile deve essere la “prima casa”, dunque, è un immobile destinato ad essere un’abitazione principale, con riferimento al momento in cui è stata iniziata la procedura esecutiva;
- non deve rientrare nelle categorie catastali A1, A8 e A9. Sono cioè esclusi gli immobili di lusso, quali ad esempio castelli, ville e abitazioni signorili.
7. Consulenza e assistenza legale per il tuo caso
In conclusione, come vedi ci sono numerose possibilità per salvare la tua casa. Ciò che devi fare non scoraggiarti e non perdere tempo, cercando di adottare la soluzione che ritieni più adeguata alla tua situazione economica e familiare.
In questi casi l’appoggio di un professionista può rivelarsi determinante per la buona riuscita dell’azione che vuoi esperire. Contatta i nostri esperti, saremo felici di affiancarti per salvare la tua casa all’asta.
Proprio per questo motivo, al fine di proteggere e difendere al meglio la tua sfera giuridica, ti consiglio di completare il Modulo di contatto che trovi in questa pagina.
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