Centrale dei Rischi: come funziona?

Che tu sia un privato, un libero professionista, o un imprenditore avrai sicuramente sentito parlare della Centrate dei Rischi.

Solitamente gli interrogativi principali che ruotano intorno a tale banca dati sono i seguenti: Che cos’è la Centrale dei Rischi? Quando si è segnalati? Se sono segnalato posso accedere lo stesso a un finanziamento? Come mi tutelo dalla segnalazione della centrale dei rischi?

Queste e molte altre sono le domande sulle quali dobbiamo soffermarci, al fine di avere un quadro il più completo possibile della materia.

Cos’è la Centrale dei Rischi?

Un primo punto sul quale doversi soffermare è definire cosa sia, o cosa si intende, con il termine Centrale dei Rischi. 

Molto semplicemente si tratta di una banca dati, gestita dalla Banca d’Italia, che fotografa la posizione finanziaria di privati, famiglie e imprese, con un sistema prettamente numerico, che permette al settore bancario e finanziario di avere il quadro completo della situazione del soggetto interessato.

Nasce con lo scopo di realizzare un vero e proprio archivio informativo, al cui interno avere conoscenza della storia creditizia del debitore.

Al riguardo, è opportuno precisare fin da ora, con una piccola parentesi, che la Centrale dei Rischi si presenta come uno strumento di interesse pubblico, affiancato da ulteriori archivi attinenti alla materia creditizia spesso gestiti da privati, con partecipazione volontaria degli intermediari, come nel caso dei Sistemi di Informazione Creditizia, il cui funzionamento è disciplinato da propri codici deontologici.

Chi sono gli intermediari partecipanti alla Centrale dei Rischi? Come partecipano?

Chiarito cosa si intende con la Centrale dei Rischi, possiamo soffermarci sulle diverse figure di intermediari finanziari che vi partecipano.

Gli intermediari partecipanti in questione sono: 

  • le banche;
  • le società finanziarie ;
  • le società per la cartolarizzazione dei crediti;
  • gli organismi di investimento collettivo del risparmio;
  • la Cassa Depositi e Prestiti.

La loro partecipazione avviene previa segnalazione mensile alla Centrale di tutte le informazioni attinenti a finanziamenti e garanzie che superano le soglie di censimento, alla specifica durata nonché alla tipologia, come meglio si vedrà.

Cosa possono vedere?

Sostanzialmente gli intermediari indicati possono accedere alla banca dati della Centrale per avere contezza della capacità, dei clienti debitori, di restituire l’importo finanziato.

Possono quindi conoscere il livello complessivo di indebitamento, la tipologia di finanziamento nonché la regolarità o meno dei pagamenti. Elemento che maggiormente può destare preoccupazioni ove si volesse ricorrere a un credito con pregresse difficoltà.

Ciò implica che, accedendo alla banca dati gli intermediari, oltre a gestire al meglio i rischi derivanti dall’erogazione del credito, possono altresì predisporre piani di finanziamento gestibili dai propri clienti, o da soggetti non ancora clienti ma che abbiano fatto richiesta di credito, senza che gli stessi rischino una crisi da sovraindebitamento

L’attività di raccolta delle informazioni

Come già introdotto, gli intermediari finanziari svolgono un’attività di raccolta e gestione di informazioni sulla posizione debitoria dei propri clienti, con un costante invio delle stesse alla Centrale.

Ciò implica che quest’ultima raccoglie mensilmente, per ciascun debitore, tutte le informazioni fornite dagli intermediari.

Una volta acquisite, vengono nuovamente restituite agli intermediari stessi, affinché vi sia conoscenza costante dell’indebitamento complessivo dei richiedenti e della solvibilità degli stessi.

A titolo esemplificativo, un cattivo pagatore avrà una storia creditizia negativa rispetto al cliente che adempie regolarmente alla restituzione del credito.

In caso di richiesta di nuovo credito, pertanto, il secondo sarà sicuramente più avvantaggiato nell’erogazione.

Quando vengo segnalato alla Centrale Rischi? 

Chiariti gli aspetti funzionali e strutturali della Centrale dei Rischi, possiamo soffermarci sulla questione centrale, ossia in quali casi si viene segnalati.

Come avrai compreso, gli intermediari riportano ogni mese alla Centrale le informazioni sui finanziamenti e le garanzie. Pertanto, in linea teorica, la segnalazione avviene dal momento stesso in cui si accede al credito.

In realtà però la segnalazione in sé non presenta aspetti negativi, in quanto si tratta di un mero censimento. Il vero problema sussiste quando il cliente si presenta in uno stato di sofferenza.

La soglia di censimento

Le informazioni segnalate riguardano pertanto la categoria di censimento alla quale appartiene il finanziamento, la tipologia e la durata.

La soglia di censimento è indicata da quei finanziamenti, come ad esempio prestiti personali, mutui o aperture di credito, il cui importo supera euro 30.000, così come in caso di garanzie.

Una particolarità sta nel fatto che qualora, durante l’intervallo di osservazione, la posizione debitoria del cliente dovesse scendere al di sotto del limite di censimento, o dovesse estinguersi, la stessa non rientrerebbe nella successiva rilevazione mensile, comunicata dall’intermediario alla Centrale.

Allo stesso tempo, però, è bene sapere che, le segnalazioni relative ai periodi precedenti non verranno cancellate.

Detto ciò, è opportuno ricordare che la soglia indicata può comunque subire una drastica riduzione in caso di debitori in sofferenza. Nei loro confronti infatti, proprio per il riscontro di gravi difficoltà nel pagamento del debito, la soglia di censimento è fissata a euro 250.

Quando si è considerati “debitori in sofferenza”?

Un debitore viene segnalato in sofferenza quando riceve una valutazione negativa, o valutazione di sofferenza, da parte dell’intermediario, in riferimento alla complessiva situazione finanziaria in cui si trova.

È importante comunque precisare che la sofferenza non può scaturirsi automaticamente dal solo ritardo nel pagamento del debito, così come l’eventuale contestazione del credito non appare condizione sufficiente.

Pertanto, si è considerati in sofferenza quando la stessa appare reale e concreta, al punto da generare una difficoltà nel pagamento tale da poter a sua volta determinare delle eventuali perdite.

Detto ciò, in caso di crediti in sofferenza, questi vengono segnalati per un ammontare pari agli importi erogati inizialmente, al netto dei rimborsi nonché al lordo delle svalutazioni e, per l’appunto, degli eventuali passaggi a perdita effettuati.

Il detto ammontare appare comprensivo del capitale, degli interessi contabilizzati e delle spese sostenute per il recupero. 

Cosa accade se sono segnalato negativamente alla Centrale dei Rischi?

Compreso che si è segnalati alla Centrale fin dal primo finanziamento, oltre la soglia di censimento, è bene chiarire fin da subito che la valutazione a sofferenza non è per sempre.

Al riguardo, in caso di sofferenza, la segnalazione di una posizione di rischio, non appare più dovuta in una serie di circostanze. Tra queste vi rientrano: il caso di cessazione dello stato di insolvenza; il caso di rimborso del credito dal debitore o da terzi; il caso del raggiungimento di un accordo transattivo liberatorio; oppure il caso di sussistenza di un credito prescritto o estinto.

Ciò non significa, però, che la cancellazione avviene immediatamente.

Infatti, la cessazione dello stato di insolvenza o il pagamento del debito non comportano la cancellazione delle segnalazioni a sofferenza relative alle rilevazioni pregresse.

Allo stesso modo, comunque, lo storico a cui gli intermediari possono avere accesso, durante la consultazione dei dati forniti dalla Centrale dei Rischi, appare “limitata” all’ultimo triennio, per cui, a quel punto, sarà possibile vedere mutare il proprio status.

Se aderisco alle “moratorie” del D.L. “Cura Italia” vengo segnalato come cattivo pagatore?

Una questione molto attuale, condizionata dal difficile stato emergenziale causato dal Covid-19, è relativa alle moratorie del D.L. “Cura Italia” sulle quali si è soffermata la stessa Banca d’Italia che ha voluto precisare in che modo dovranno comportarsi gli intermediari nei confronti di chi vi aderirà.

Precisamente, si è previsto che per coloro che beneficeranno della moratoria non verranno segnalati i ritardi nei pagamenti, in virtù della sospensione delle rate.

Nulla toglie, però, che il diretto interessato non avrà diritto a pretendere la cancellazione della propria posizione a sofferenza eventualmente iscritta prima della concessione della moratoria.

In conclusione, è importante prestare molta attenzione alla gestione di un finanziamento, al fine di mantenere un rapporto di fido con il proprio intermediario finanziario il più in salute possibile.

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