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La class action è un’ azione processuale prevista dal legislatore nella consapevolezza di dover innalzare i livelli di tutela interna e per conformarsi ai principi stabiliti dall’ordinamento comunitario.
Mediante questa azione, infatti, si rende più efficace la giustiziabilità delle situazioni giuridiche a carattere multi-individuale, legate alla sfera della protezione dei consumatori.
In sostanza, è un mezzo per far valere in via giudiziaria la tutela di uno o più specifici diritti del consumatore.
Essa può essere promossa, nei confronti dell’impresa, sia dal singolo consumatore che dalle associazioni dei consumatori e dai comitati.
Più nello specifico, la class action può essere esercitata tanto nei confronti delle imprese private tanto nei confronti delle pubbliche amministrazioni inefficienti.
Dunque, se sei interessato a capire come aderire a una class action poiché ritieni che un tuo diritto a protezione dei consumatori sia stato leso, sei nel posto giusto.
In questa guida ti spiegherò cosa si intende per class action e quali sono i presupposti per aderirvi.
1. La class action: disciplina generale
La class action, altrimenti denominata azione collettiva risarcitoria, è stata introdotta nel nostro ordinamento con la Legge 24 dicembre 2007 n. 244 ed entrata in vigore solo il 1 gennaio 2009, poi oggetto di modifiche ad opera del decreto Crescitalia del 2012.
Tali modifiche erano destinate a rendere più efficace questo istituto che dovrebbe rappresentare, almeno teoricamente, il completamento e la chiusura di un sistema processuale di azioni collettive.
Tra queste, l’azione inibitoria, disciplinata all’art. 140 del Codice del Consumo che rappresenta senza dubbio un baluardo preposto alla tutela di situazioni a carattere multi-individuale.
Infatti, l’azione inibitoria ha natura preventiva poiché il danno al consumatore non si è ancora verificato e può essere promossa solo dalle associazioni dei consumatori. Essa è volta, appunto, a impedire atti e comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti, ma non ristora il consumatore dal danno subito.
La caratteristica della class action, invece, è che può essere utilizzata per ottenere il risarcimento.
A seguito della riforma del 2019, la class action, da ottobre 2020, non sarà più disciplinata dal Codice del Consumo, bensì dal Codice di procedura civile.
Come si può dedurre dal nome, la class action è un istituto che prende origine negli ordinamenti anglosassoni ed è difficilmente adattabile al di fuori delle prassi giudiziarie di quei Paesi.
Proprio per questo motivo, la recente novella legislativa ha tentato di adattarlo al nostro ordinamento e di restituire all’azione di classe risarcitoria la natura propria di rimedio azionabile dal singolo.
Ovviamente non si esclude che l’azione possa essere esercitata tramite un comitato o un’associazione a cui lo stesso conferisce il mandato.
2. Class action: legittimazione ad agire
La legittimazione ad agire viene attribuita a determinati soggetti per richiedere al Tribunale del capoluogo di regione in cui ha sede l’impresa l’accertamento della responsabilità e il risarcimento del danno.
La legge prevede comunque delle deroghe al principio generale riportato. Si pensi, ad esempio, alla Valle d’Aosta per cui è competente il Tribunale di Torino ecc.
I consumatori o gli utenti possono agire singolarmente, facendosi rappresentare da associazioni di consumatori oppure tramite comitati.
Omogeneità del diritto
Le somme rilevanti spettanti ai singoli consumatori o utenti nell’ambito di rapporti giuridici sono relative a varie tipologie di diritti omogenei.
- Innanzitutto, diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti.
- Poi, diritti omogenei spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto nei confronti del relativo produttore, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale.
- Indfine, diritti omogenei al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali.
A tal proposito è importante soffermarsi sulla nozione di omogeneità del diritto, nel senso di identità del diritto in parola.
Prendiamo ad esempio il fallimento di una banca d’affari. Ogni consumatore, avendo sottoscritto titoli in tempi diversi e somme diverse, dovrebbe essere considerato titolare di una situazione soggettiva unica e irripetibile, non identica, appunto, ma omogenea a quella di altri investitori.
In questo senso, allora, è importante parlare di omogeneità del diritto.
Non solo.
L’omogeneità del diritto è fondamentale anche per un altro aspetto.
Infatti, la domanda per proporre azione collettiva risarcitoria è dichiarata inammissibile, oltre che in determinati casi che analizzeremo meglio in seguito, anche se il giudice non ravvisa l’omogeneità dei diritti individuali tutelabili.
3. Chi può aderire alla class action
Come già accennato, la class action può essere intrapresa da chiunque rivesta la qualità di consumatore o di utente. Si parla di utente quando un soggetto privato si è rivolto a un’impresa o pubblica amministrazione per la fruizione di servizi. Si parla, invece, di consumatore quando il soggetto privato abbia acquistato da un’impresa determinati prodotto per uso personale.
Quindi non può agire il professionista nell’acquisto di un bene per la propria attività lavorativa, e così l’imprenditore, la società o professionisti e imprenditori individuali, però, possono aderire alla class action solo se hanno concluso il contratto per esigenze personali e non lavorative.
In ogni caso è pacifico che chi aderisce all’azione di classe risarcitoria deve vantare un interesse specifico, assumendo in tal modo la qualifica di parte del processo.
Sicuramente il modo meno costoso e più comodo per il consumatore di prendere parte ad una class action è quello di aderirvi dando mandato ad un’associazione posta a tutela dei diritti dei consumatori.
Questo si spiega in ragion del fatto che un’associazione dei consumatori sarebbe in grado di mobilitare migliaia di persone fornendo loro un’assistenza legale qualificata con la possibilità di avere un’adesione molto ampia.
Da questo modo di procedere potrebbero derivare vari vantaggi, tra cui il fatto che il consumatore che ha preso parte all’azione può registrarsi al sito dell’associazione ed essere aggiornato sugli sviluppi dell’azione giudiziaria stessa.
4. Quando è possibile aderire all’azione di classe
L’attuale procedura di adesione all’azione di classe prevede che l’adesione possa essere effettuata sia prima che dopo la sentenza che accoglie la class action.
Se il Tribunale pronuncia l’ordinanza che ammette l’azione di classe, si fissa un termine perentorio, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 150 giorni dalla data di pubblicazione dell’ordinanza per l’adesione all’azione medesima da parte dei soggetti portatori di diritti individuali omogenei.
Interessante è esaminare la figura dell’aderente all’azione di classe.
L’aderente non assume la qualità di parte e ha diritto ad accedere al fascicolo informatico e a ricevere tutte le comunicazioni a cura della cancelleria.
Come accennato, si parla di procedura di adesione anche quando il giudice pronuncia la sentenza che accoglie la domanda.
Anche in tal caso viene fissato il termine perentorio (analogo al precedente) affinché i soggetti portatori di diritti individuali omogenei possano aderire, ad esempio per l’eventuale integrazione degli atti o per il compimento delle attività.
Come visto in precedenza, il termine decorre dalla data di pubblicazione della sentenza nell’area pubblica del portale dei servizi telematici.
Naturalmente, con la sentenza, inoltre, si provvede anche a nominare a il giudice delegato per la procedura di adesione.
5. Il procedimento
La class action ha inizio come qualsiasi altro procedimento, ossia con la notifica di un atto di citazione.
Questo atto va notificato non solo all’impresa convenuta, ma anche al Pubblico Ministero presso il Tribunale competente.
Il P.M. infatti potrà intervenire solo per la verifica dei requisiti di ammissibilità.
Nella prima udienza il Tribunale deve esclusivamente valutare l’ammissibilità della domanda, dunque la sua fondatezza, sulla base degli atti, dopo aver ascoltato le parti e dopo aver assunto, se necessario, sommarie informazioni.
In pratica il Tribunale verifica se vi sia stata effettivamente una lesione ai diritti o interessi del consumatore.
Se il Tribunale dichiara ammissibile la domanda, invece, ammette l’azione con un’ordinanza e contestualmente procede con ulteriori attività.
- Fissa i termini e le modalità più opportune per la pubblicità dell’azione allo scopo di permettere ai soggetti interessati di aderirvi.
- Determina il corso della procedura.
- Regola l’istruzione probatoria e disciplina ogni altra questione di rito.
Inammissibilità della domanda
La domanda è dichiarata inammissibile in determinati casi.
- Se è manifestamente infondata.
- Quando il Tribunale non ravvisa omogeneità dei diritti individuali tutelabili, come sopra spiegato.
- Se il ricorrente versa in stato di conflitto di interessi nei confronti del resistente.
- Quando il ricorrente non appare in grado di curare adeguatamente i diritti individuali omogenei fatti valere in giudizio.
Se l’istanza è dichiarata inammissibile il ricorrente potrà riproporre l’azione di classe qualora si verifichino mutamenti delle circostanze o vengano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto.
6. L’azione degli enti esponenziali: la legittimazione
Poc’anzi abbiamo accennato della legittimazione ad agire per l’azione di classe. Dobbiamo ora interrogarci più nello specifico sulla legittimazione degli enti esponenziali, stabilendo in primo luogo chi sono tali soggetti e perché sono nati. Dopodiché esamineremo il più recente intervento del Consiglio di Stato in Adunanza plenaria sul punto.
Il singolo, infatti, può essere titolare individualmente di diritti soggettivi ed interessi legittimi, ma può essere anche, come parte di un gruppo, titolare di un interesse che trascende la propria posizione e che si irradia in una sfera soggettiva più ampia.
Vi sono, infatti, alcuni beni, come ad es., l’ambiente, i quali sono a fruizione collettiva ed indivisibili.
Tali interessi vengono qualificati come magmatici e fluidi nel senso che appartengono ad un gruppo più o meno ampio di persone e sono, per questo motivo, adespoti.
Per accedere alla tutela è necessario che gli interessi, intesi in senso ampio, facciano capo ad un soggetto, ovvero si differenzino, a tale regola non fa eccezione l’interesse diffuso, il quale, quindi, per accedere alla tutela, deve radicarsi in capo ad un soggetto che lo rappresenti: gli interessi diffusi vengono tutelati ove facciano capo ad un ente esponenziale.
6.1. Che cos’è l’interesse diffuso?
Prima di parlare dell’azione di classi posta in essere dall’ente esponenziale, procediamo all’esame dell’interesse diffuso. Questo è un interesse che ha ad oggetto un bene a fruizione collettiva indivisibile e insuscettibile di appropriazione individuale. Quindi l’interesse diffuso ha ad oggetto un bene indivisibile, insuscettibile di godimento individuale, cioè non è possibile un godimento esclusivo.
Tipico esempio è l’ambiente: l’ambiente salubre è un bene indivisibile, non è una cosa di cui è possibile fruirne escludendo gli altri. L’acqua del mare pulita è a fruizione indivisibile.
Allora quando c’è questo bene a fruizione indivisibile, cosa accade? Accade normalmente che tutti coloro che beneficiano di questa fruizione sono, gli uni rispetto agli altri uguali, indifferenziati/uguali.
La categoria degli individui che ha interesse a conservare questo godimento. Essendo un godimento per definizione non frazionabile/non esclusivo ma condiviso, c’è dubbio che all’interno di quella categoria sono tutti uguali. Quindi il loro interesse è (l’uno rispetto all’altro) indifferenziato, seriale, si ripete in maniera seriale. All’interno della classe c’è un interesse seriale/indifferenziato, nessuno è portatore di un interesse differenziato rispetto agli altri.
Questo ha creato sempre problemi, perché non a caso si dice che l’interesse diffuso sia un interesse adespota, un interesse che vive in maniera fluida/magmatica all’interno della categoria. Ciò perché all’interno della categoria non riesce a soggettivizzarsi in capo a nessuno, proprio perché nella categoria ciascuno è quisque de populo, semmai la categoria può differenziarsi da altre categorie.
6.2. Caratteristiche dell’ente esponenziale
Allora tradizionalmente lo strumento attraverso il quale poi l’interesse diffuso trova tutela giurisdizionale è stato quello, anche un po’ attraverso un artifizio, della sua trasformazione in interesse collettivo, attraverso la creazione di un soggetto collettivo, cioè di un ente esponenziale della categoria.
La giurisprudenza nel corso del tempo ha evidenziato determinate caratteristiche che deve possedere l’ente esponenziale per poter agire a tutela dell’interesse: deve essere effettivamente rappresentativo del bene o interesse in questione, a questo riguardo è necessario che la tutela di tale interesse emerga dallo statuto dell’organismo come finalità sua propria, è necessario ancora, a seconda dei casi, che l’organismo abbia anche un collegamento territoriale con il gruppo a cui l’interesse si riferisce (la cd vicinitas).
In tal modo avviene una “mutazione” e l’interesse diffuso adespota, si trasforma in interesse collettivo, ovvero assume la connotazione di interesse legittimo collettivo.
L’interesse collettivo rappresenta non la sommatoria degli interessi legittimi dei singoli appartenenti alla formazione sociale che di volta in volta viene in considerazione, ma esso costituisce una sintesi dei medesimi interessi.
In sintesi, l’ente esponenziale, ovviamente, deve avere delle caratteristiche affinché questo miracolo, cioè il venire meno del carattere adespota e questa soggettivizzazione si possa verificare: dev’essere effettivamente rappresentativo:
- deve avere una struttura organizzativa minima,
- deve statutariamente perseguire questi fini di tutela effettiva degli interessi della categoria,
- quindi deve avere delle caratteristiche di rappresentatività e organizzazione rispetto alla tutela dell’interesse.
6.3. Ente esponenziale e sostituzione processuale
L’ente esponenziale dell’interesse diffuso può essere eletto in vari modi, da un punto di vista sostanziale si può dire che è una forma di finzione, di artifizio per consentire a qualcuno di farsi portatore di un interesse che è altrui. Si può dire, secondo una prima lettura/prospettiva che è una prospettiva riduzionistica della legittimazione dell’ente esponenziale, che dietro l’ente esponenziale nella sostanza si nasconde quasi un fenomeno di sostituzione processuale occulta.
Cioè, l’ente esponenziale è un artifizio che poi alla fine consente all’associazione “x” di far valere un interesse che poi, è dei singoli! I singoli, in quanto non lo possono far valere giacché appartengono ad una categoria indifferenziati.
L’ente è semplicemente il veicolo in qualche modo ammesso dal legislatore, e dalla giurisprudenza prima, per aprire all’interesse diffuso le porte del processo attraverso un fenomeno che, secondo un’obiezione mossa da taluno, è nella sostanza di sostituzione processuale.
È un soggetto che fa valere in proprio un diritto altrui, perché in realtà l’interesse collettivo non esiste, esiste solo quello diffuso e questo soggetto collettivo è un soggetto che lo fa valere sia pure in nome proprio (un interesse altrui).
Quindi se è un fenomeno di sostituzione processuale, il quale ha carattere eccezionale. Sussiste quindi tendenza a ridimensionarlo e ad interpretare le norme che regolano la legittimazione degli enti esponenziali in un’ottica restrittiva, di stretta interpretazione. Ad esempio, se una norma prevede un certo tipo di azione a favore dell’ente esponenziale, questo non ne può far valere un’altra.
Se una norma prevede che sono legittimati certi soggetti che devono abilitarsi in un modo specifico, chi non si abilita in quel modo non può agire. Quindi, si accoglie una tesi restrittiva.
Questa, in sintesi, esclude che l’ente possa esercitare azioni diverse da quelle per le quali è espressamente prevista dalla legge la legittimazione ad agire.
6.4. L’Adunanza plenaria n. 6 del 2020
Oggi vale nella giurisprudenza amministrativa, e ha trovato definitiva consacrazione dal Consiglio di Stato nella Adunanza Plenaria n. 6 del 2020, la tesi, invece, secondo cui è da escludere che nel caso di specie si realizzi una forma di sostituzione processuale.
L’ente esponenziale è portatore di un interesse suo proprio. Quest’ultimo è appunto la sintesi degli interessi dei singoli, ma comunque è un interesse proprio dell’ente. Dunque, non è una forma di legittimazione straordinaria: l’ente fa valere in nome proprio un interesse proprio e quindi non c’è necessità di avere una base legislativa.
Quindi l’ente esponenziale può reagire anche laddove la legge non lo prevede un’azione. Se la legge lo prevede sono leggi in qualche modo ricognitive che non escludono la legittimazione di altri soggetti o rispetto ad altra azione.
Ci sono leggi che si preoccupano volutamente di stabilire, come ad esempio accade per alcune associazioni di consumatori, quali azioni collettive possono fare le associazioni di consumatori, benissimo, ma ne possono fare anche altre non lì previste.
6.5. Il caso prospettato all’Adunanza plenaria
Dunque, la questione che si è posta è se l’ente esponenziale può esercitare, nelle forme dell’azione di classi, alcuni specifici rimedi.
Il caso si era posto rispetto alle azione dell’associazione dei consumatori, poc’anzi esaminate. In particolare, l’associazione chiedeva l’annullamento di alcuni provvedimenti adottati dalla Banca d’Italia che riguardavano/incidevano su alcune banche, quindi si riteneva che andassero a compromettere il pubblico dei risparmiatori.
Sul punto si è detto che in materia di risparmio non è prevista l’azione di annullamento, sono previste altre azione, ma di fronte al giudice civile non è disciplinata l’azione di annullamento del provvedimento. Quindi, questa è un’azione atipica rispetto a quelle previste dal codice del consumo, che non può essere esperita.
L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha, invece, accolto altro orientamento. Oltre le azioni tipiche si possono comunque esperire altre azioni non espressamente previste perché, appunto, non è un fenomeno di sostituzione processuale che richiede una legittimazione specifica.
Oggi, dunque, è stato chiarito che in realtà è una legittimazione non straordinaria. Questa non richiede quindi una previsione legislativa specifica. Invece, sono esperibili anche azioni atipiche, anche ad opera di soggetti, che purché dotati di effettiva rappresentatività, non si siano abilitati iscrivendosi negli elenchi previsti dalla legge.
Tali elenchi hanno solo una funzione ricognitiva – se l’ente è iscritto nell’elenco si presuppone l’effettiva rappresentatività. Allora, in queste ipotesi possiamo prescindere dall’indagine ulteriore.
A contrario, se il soggetto non è iscritto agli appositi elenchi ministeriali, deve essere accertato se esso sia dotato di rappresentativa della categoria, Dunque, si verifica se è abilitato a tutelare l’interesse diffuso della categoria.
L’interesse collettivo alla fine viene considerato l’interesse legittimo del soggetto collettivo: l’interesse ormai si è soggettivizzato in capo al soggetto collettivo che nasce dalla sintesi/fusione degli interessi diffusi.
6.6. Il criterio dell’omogeneità all’esame dell’Adunanza plenaria
Oggi uno dei principali aspetti che si pone nello studio della legittimazione degli enti esponenziali è il rapporto tra legittimazione dell’ente ed omogeneità dell’interesse nella categoria.
Secondo un’affermazione tradizionalmente ribadita, l’interesse deve esser omogeneo all’interno della categoria. Laddove manchi tale elemento di omogeneità, il principale rischio è che in concreto si realizzi una sostituzione processuale non espressamente prevista dalla legge.
L’Adunanza Plenaria n. 6 del 2020 pone in dubbio anche questo aspetto. Esso viene messo in discussione con dei passaggi che partono dalla giusta considerazione che distingue l’interesse diffuso, per sua natura non suscettibile di tutela individuale, rispetto all’interesse dei singoli, suscettibili di fruizione individuale.
Non c’è dubbio che un soggetto possa esser titolare di un interesse diffuso, ma posso avere anche un interesse individuale. L’ambiente è un bene collettivo indivisibile, la salute del singolo è un bene personale e divisibile.
Non è possibile agire per l’ambiente, ma l’individuo può tutelare il proprio diritto alla salute. Quindi non c’è dubbio che se il pregiudizio all’ambiente poi si ripercuote sulla salute individuale. In questa ipotesi, non può agire l’associazione a tutela dell’interesse individuale, ma il suo effettivo titolare., trattandosi di un bene a fruizione individuale che convive con un bene a fruizione collettiva.
L’omogeneità deve essere esaminata rispetto all’interesse a fruizione collettiva, non nell’interesse a fruizione individuale.
6.6.1. Cosa afferma la giurisprudenza
Nel caso di specie, la giurisprudenza accoglie una concezione peculiare del requisito di omogenità, che deve esser presente ove si voglia esercitare un’azione di classe.
Si sostiene che se l’interesse collettivo incarnato dall’associazione è quello di tutelare i risparmiatori in presenza di vicende amministrative o normative che ne possano mettere in pericolo il patrimonio, il requisito dell’omogeneità potrà escludersi solo se può ragionevolmente ipotizzarsi che, nell’ambito della categoria rappresentata, vi possano essere dei risparmiatori presso i quali è diffuso un interesse opposto.
Mentre, sarebbe, invece, ultroneo verificare in concreto se tutti i singoli risparmiatori (nessuno escluso) siano stati effettivamente lesi nel patrimonio o se, piuttosto, vi siano uno o più risparmiatori controinteressati, che da quegli atti impugnati abbiano invece tratto un vantaggio materiale. Si evidenzia che così procedendo – se si aprisseun’indagine circa la coerenza dell’interesse collettivo anche rispetto alle posizioni di interesse legittimo individuale – si procederebbe ad un’operazione ermeneutica erronea, perché si tratta di beni della vita diversi.
6.6.2. Le critiche alla sentenza
In realtà, l’Adunanza plenaria opera un passaggio critico, che sicuramente risente della peculiarità del caso di specie. In primo luogo, nel caso di specie, l’interesse collettivo che verrebbe tutelato sarebbe il patrimonio. Tuttavia, il patrimonio è un bene divisibile, dunque, ciascun soggetto può singolarmente tutelare il proprio interesse.
Il problema nasce da questo. Quando l’associazione sostiene di agire a tutela dell’interesse dei risparmiatori, procede a tutelare un bene a fruizione individuale. Tuttavia, il patrimonio non è un bene diffuso, non è un bene che richiede un’azione dell’ente collettivo.
La lesione del patrimonio potrebbe ripercuotersi in maniera differenziata sui risparmiatori, alcuni potrebbero essere pregiudicati, altri no, ma tale ipotesi non rientra nell’ambito dalla legittimazione del l’ente esponenziale ad esercitare l’azione di classe.
Quest’ultimo può intervenire solo se si individua un interesse omogeneo che fa capo all’intera categoria. Può accadere, ad esempio, che un provvedimento leda omogeneamente gli azionisti di una certa banca o gli obbligazionisti, i quali potranno singolarmente esercitare un’azione. Può, inoltre, esser esercitata anche un’azione dall’ente dei consumatori, in quanto tra le sue finalità c’è anche quella di tutelare il risparmio. Tuttavia, ciò presuppone che sia compromesso in maniera diffusa l’interesse dei risparmiatori.
Tuttavia, laddove sussistano conflitti di interessi, in quanto singoli soggetti sono portatori di un interesse differenziato, allora l’ente non può esercitare l’azione di classi, in quanto difetta il requisito dell’omogeneità.
In sintesi, è corretta la distinzione tra l’interesse diffuso e gli interessi legittimi individuali, infatti certamente dentro la categoria ci possono essere degli interessi legittimi individuali non coincidenti l’uno con l’altro. Però ciò non rileva, in quanto la legittimazione dell’ente esponenziale deve essere perimetrata sull’interesse diffuso, il quale è tale se è omogeneo in astratto, cioè devono essere esclusi potenziali conflitti di interesse.
7. Consulenza e assistenza legale per il tuo caso
In conclusione, come avrai potuto capire, proporre una class action o aderire ad essa implica valutazioni articolate in marito a relativi presupposti e procedura.
Proprio per questo motivo, al fine di difendere e proteggere al meglio il tuo Patrimonio, ti consiglio di completare il modulo di contatto che trovi in questa pagina.
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