Come difendersi dalle clausole vessatorie?

Per clausole vessatorie si intendono quelle clausole che determinano per il consumatore un significativo squilibrio degli obblighi posti nel contratto, malgrado la buona fede.

Infatti, nonostante la presenza di quest’ultima, le clausole vessatorie avranno valenza nulla.

La disciplina delle clausole vessatorie si rinviene all’interno del Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005) che detta un elenco non tassativo di clausole vessatorie poste nel contratto tra consumatore e professionista/imprenditore.

Proprio per questo motivo, al fine di tutelare al meglio il debitore, dunque al fine di difendersi da suddette clausole, è fondamentale addivenire a una corretta interpretazione delle stesse.

La legge, dal canto suo, se da un lato non fissa un elenco di clausole abusive, dall’altro, appunto, tutela il consumatore.

Come accennato, infatti, ogni clausola che presenti caratteristiche di abusività o vessatorietà, è nulla.

Se sei interessato a capirne di più, ti consiglio di continuare con la lettura di questa guida.

Vedremo meglio cosa si intende per clausola vessatoria e i modi per difendersi da esse.

1. Clausole vessatorie: disciplina generale

Innanzitutto, occorre delineare le caratteristiche di queste clausole per poterle al meglio individuare.

Come vedrai, sono molteplici, proprio per questo motivo sarà utile analizzarle a seconda dell’oggetto di queste.

Vi possono essere clausole vessatorie inerenti al recesso dal contratto, al bene venduto, relative a terzi o a prestazioni finanziarie.

Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di:

a) escludere la responsabilità del professionista in caso di morte o dando alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un’omissione del professionista.

b) limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un’altra parte in caso di inadempimento totale o parziale.

c) escludere l’opportunità da parte del consumatore della compensazione di un debito nei confronti del professionista con un credito vantato nei confronti di quest’ultimo.

d) prevedere un impegno definitivo del consumatore mentre l’esecuzione della prestazione del professionista è subordinata ad una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volontà.

e) consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest’ultimo non conclude il contratto o recede da esso.

f) imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d’importo manifestamente eccessivo.

Clausole relative al recesso dal contratto

Sono vessatorie le clausole che hanno lo scopo di:

g) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto. Consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto.

h) consentire al professionista di recedere da contratti a tempo indeterminato senza un ragionevole preavviso, tranne nel caso di giusta causa.

i) stabilire un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita proroga o rinnovazione.

l) prevedere l’estensione dell’adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto.

Clausole relative al bene venduto

Altresì, sono abusive le clausole che hanno l’obiettivo di:

m) consentire al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso.

n) stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia determinato al momento della consegna o della prestazione.

o) consentire al professionista di aumentare il prezzo del bene o del servizio senza che il consumatore possa recedere se il prezzo finale è eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente convenuto.

p) riservare al professionista il potere di accertare la conformità del bene venduto o del servizio prestato a quello previsto nel contratto o conferirgli il diritto esclusivo d’interpretare una clausola qualsiasi del contratto.

Clausole relative ai terzi

Infine, sono vessatorie le clausole che hanno lo scopo di:

q) limitare la responsabilità del professionista rispetto alle obbligazioni derivanti dai contratti stipulati in suo nome dai mandatari o subordinare l’adempimento delle suddette obbligazioni al rispetto di particolari formalità.

r) escludere l’opponibilità dell’eccezione d’inadempimento da parte del consumatore.

s) consentire al professionista di sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, anche nel caso di preventivo consenso del consumatore, qualora risulti diminuita la tutela dei diritti di quest’ultimo.

t) sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria, limitazioni all’adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell’onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi.

u) stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore.

v) prevedere l’alienazione di un diritto o l’assunzione di un obbligo come subordinati ad una condizione sospensiva dipendente dalla mera volontà del professionista a fronte di un’obbligazione immediatamente efficace del consumatore.

Se riscontri somiglianze tra le clausole presenti nel tuo contratto e quanto appena indicato, faresti bene a interrogarti. Vi potrebbe essere la possibilità di uno squilibrio tra la tua posizione e quella della controparte. 

Prestazione di servizi finanziari

Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari a tempo indeterminato il professionista può, in deroga alle lettere h) e m):

  • recedere, qualora vi sia un giustificato motivo, senza preavviso, dandone immediata comunicazione al consumatore.
  • modificare, qualora sussista un giustificato motivo, le condizioni del contratto, preavvisando entro un congruo termine il consumatore, che ha diritto di recedere dal contratto.

Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari il professionista può modificare, senza preavviso, sempreché vi sia un giustificato motivo, il tasso di interesse o l’importo di qualunque altro onere relativo alla prestazione finanziaria originariamente convenuti. Ovviamente, ne deve dare immediata comunicazione al consumatore che ha diritto di recedere dal contratto.

Le lettere h), m), n) e o) non si applicano ai contratti aventi ad oggetto valori mobiliari il cui prezzo non è controllato dal professionista.

Le lettere n) e o)  non si applicano, inoltre, alle clausole di indicizzazione dei prezzi.

2. Clausole vessatorie: criteri

L’art. 34 del D.lgs. 206/2005 ci indica poi i criteri da utilizzare al fine di accertare la vessatorietà delle altre clausole, qualora non ricomprese nel catalogo precedente.

La vessatorietà di una clausola è innanzitutto valutata tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto.

Occorre poi fare riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione.

Alla luce di questa disposizione è importante sottolineare che il prezzo eccessivo di un bene non è necessariamente sintomo di vessatorietà. Importante però è che il prezzo nella sua totalità sia stato chiaramente comunicato al consumatore.

Anche la clausola penale eventualmente stabilita in un contratto, se eccessiva, può essere vessatoria.

Non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che siano riproduttive di disposizioni o attuative di principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell’Unione europea o l’Unione europea.

Non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale.

La Trattativa con il consumatore

L’elemento della trattativa con il consumatore è fondamentale in ordine alla vessatorietà delle clausole.

Infatti, nel contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista l’onere di provare che le clausole siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore.

A tal proposito, qualora anche un soggetto si trovasse a sottoscrivere specificatamente un contratto, il Giudice potrà dichiarare ugualmente nulle quelle clausole per le quali il professionista non dimostri che vi sia stata una trattativa.

L’art. 35 del Codice del Consumo dispone poi l’importante principio per cui in caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l’interpretazione più favorevole al consumatore.

Clausole nulle anche se precedute da trattativa

Infine l’art. 36 del Codice del Consumo predispone un ultimo catalogo per il quale si dispone la nullità delle clausole anche se precedute da trattativa. Parliamo delle clausole che abbiano per oggetto o per effetto di:

  • escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un’omissione del professionista.
  • limitare le azioni del consumatore nei confronti del professionista o di un’altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista.
  • prevedere l’adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto, di fatto, la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto.

Nella stessa disposizione si precisa che la nullità opera soltanto a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d’ufficio dal giudice.

È nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo l’applicabilità al contratto di una legislazione di un Paese extracomunitario, abbia l’effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente titolo. 

Clausole vessatorie: in conclusione

In sostanza, come avrai potuto notare, la disciplina delle clausole vessatorie è decisamente articolata e non è facile riconoscerle per difendersi da esse.

Proprio per questo motivo, al fine di ottenere una completa consulenza in materia, ti consiglio di completare il Modulo di contatto che trovi in questa pagina.

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