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Se sei un imprenditore e la tua azienda si trova in stato di crisi, probabilmente potresti rientrare all’interno dell’istituto del sovraindebitamento. Se non sai in cosa consiste ma è un termine che hai già sentito, sei nel posto giusto.
Si tratta di un concetto che incarna al suo interno la volontà del legislatore di realizzare un istituto volto a risolvere una particolare situazione debitoria.
Preliminarmente però è necessario chiarire cosa si intende per sovraindebitamento, specie alla luce dei recenti aggiornamenti normativi sulla questione.
Cosa si intende per sovraindebitamento?
Prima di rispondere questo interrogativo devo precisarti che attualmente siamo davanti a un processo evolutivo della materia che non rende agevole la sua immediata definizione.
Si tratta infatti di un concetto oggetto di interesse della Legge del 27 gennaio 2012, n. 3, rubricata «Disposizioni in materia di usura ed estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento», la quale ha introdotto un istituto che, per l’appunto, è stato ripreso dal recente Codice della Crisi d’Impresa, la cui entrata in vigore, ad oggi, è prevista per il 15 agosto 2020.
Sostanzialmente si è in stato di sovraindebitamento quando si è davanti all’impossibilità di sostenere i propri impegni economici, non riuscendo così ad adempiere al rimborso di finanziamenti o debiti. Una situazione, quindi, di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio aziendale liquidabile per fronteggiarle.
Al riguardo, l’aggiornamento normativo sulla materia, non ha snaturato il concetto in sé ma ha voluto delimitare, da un punto di vista soggettivo, l’applicazione delle procedure di sovraindebitamento, prevedendole per le seguenti figure:
- l’imprenditore minore,
- l’imprenditore agricolo,
- la start-up innovativa
- ogni altro debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale.
Procedure previste per la crisi da sovraindebitamento
Fin dall’entrata in vigore della citata legge n. 3 del 2012 si è introdotto, nell’ordinamento italiano, uno strumento per l’esdebitazione di imprenditori non assoggettabili al fallimento.
Anche se il detto istituto non ha avuto il successo sperato, lo stesso ha aperto le porte alla rivisitazione della materia da parte del Codice della Crisi d’impresa nel quale sono presenti tre distinte procedure che potrebbero interessarti: il piano di ristrutturazione dei debiti; il concordato minore e la liquidazione controllata del debitore.
Il piano di ristrutturazione dei debiti
Il nuovo codice prende in considerazione il piano di ristrutturazione dei debiti (agli artt. 67-73) riservato al consumatore.
La procedura prevede che il consumatore sovraindebitato possa proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti, indicando in modo specifico tempi e modalità per il superamento della crisi
Anche se la proposta può essere a contenuto libero, la stessa deve essere corredata da un elenco contente i singoli creditori (e annesse somme dovute); la consistenza e la composizione del patrimonio; gli atti di straordinaria amministrazione posti in essere nell’ultimo quinquennio; le dichiarazioni dei redditi dell’ultimo triennio; nonché stipendi, salari ed eventuali pensioni o altre entrate del debitore e del proprio nucleo familiare.
Il procedimento si svolge presso il Tribunale (composizione monocratica) e la domanda deve essere presentata, ove possibile, da un Organismo di Composizione della Crisi (di cui parleremo a breve) del circondario del Tribunale competente.
Alla domanda menzionata deve essere allegata una relazione dell’Organismo, la quale deve contenere informazioni circa l’indicazione delle cause di indebitamento e la diligenza del debitore nell’assunzione delle obbligazioni; l’esposizione dei motivi di incapacità di adempimento; una valutazione della documentazione depositata in allegato alla proposta; infine un’indicazione presunta dei costi procedurali.
A questo punto, se la proposta e il piano risultano ammissibili, il giudice dispone con decreto la pubblicazione degli stessi e la comunicazione, entro 30 giorni, a tutti i creditori, affinché gli stessi, nei 20 giorni successivi, possano presentare osservazioni.
Decorsi i termini e verificata la risoluzione di ogni eventuale contestazione il giudice con Sentenza omologa il piano e dichiara chiusa la procedura.
Una volta chiusa, con report semestrali, l’Organismo riferirà al giudice, in forma scritta, il corretto stato di esecuzione del piano.
Il concordato minore
Una seconda procedura, introdotta con il nuovo Codice è il concordato minore, al quale possono ricorrere piccoli imprenditori, professionisti, start-up innovative e imprenditori agricoli.
Sostanzialmente, ove vi fosse la necessità di ricorrere a tale rimedio, lo stesso può definirsi un concordato preventivo semplificato (come si evince anche da alcuni richiami alle norme sul concordato preventivo ordinario).
Detto ciò, la proposta di un concordato minore da parte del debitore nei confronti dei creditori può esserci quando il piano consente la prosecuzione dell’attività imprenditoriale.
Come per il piano di ristrutturazione anche per questa seconda procedura si prevede una proposta dal contenuto libero, purché alla stessa siano allegati diversi documenti, quali: il piano con i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie e le dichiarazioni dei redditi dell’ultimo triennio; una relazione aggiornata circa lo stato economico, patrimoniale e finanziario; nonché un elenco di tutti i creditori.
Il resto della procedura vedrà coinvolgere allo stesso modo l’Organismo che sarà tenuto anche in questo caso ad affiancare alla domanda una specifica relazione.
Seguirà poi l’apertura della procedura davanti al giudice che ne disporrà con decreto la comunicazione a tutti i creditori e, una volta raggiunta l’approvazione del concordato minore, in caso di mancata contestazione, procedere all’omologa del concordato minore con sentenza.
La liquidazione controllata del debitore
Oltre al concordato minore, potresti trovarti davanti anche all’ipotesi di liquidazione controllata, la quale (ponendosi di fianco alle altre due procedure di composizione della crisi), è stata introdotta al fine di affiancare la liquidazione giudiziale in caso di stato di crisi o di insolvenza.
Al riguardo, se per la procedura è nuovamente previsto il coinvolgimento dell’Organismo, è importante soffermarsi sulla domanda e chi possa proporla. La stessa infatti, oltre che dal debitore, può essere proposta anche dal creditore.
Per tale motivo, se si era già avviata una delle due precedenti procedure, il giudice è tenuto a concedere un termine per l’integrazione della domanda, durante il quale non può dichiararsi aperta la liquidazione controllata.
Altra questione riguarda i crediti oggetto di liquidazione. Non tutti i beni del patrimonio del debitore, infatti, potranno essere liquidati, escludendosi: i crediti impignorabili; i crediti attinenti agli alimenti e al mantenimento; i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli; nonché quanto impignorabile per disposizione di legge.
Detto ciò, fatta la domanda di liquidazione controllata e verificata l’assenza di elementi ostativi, il Tribunale dichiarata aperta la procedura di liquidazione con sentenza, tramite cui vengono nominati il giudice delegato e il liquidatore; ordina al debitore di depositare entro 7 giorni bilanci, scritture contabili ed elenco creditori; ordina il rilascio di beni rientranti nel patrimonio di liquidazione, o la loro consegna; infine ordina al liquidatore la trascrizione della sentenza.
All’apertura della liquidazione controllata segue la formulazione del progetto di stato passivo. La stessa determina altresì lo spossessamento dei beni in capo al debitore e la gestione, da parte del liquidatore della procedura di esecuzione, fino alla sua ultimazione a cui seguirà la chiusura della procedura con decreto.
Il ruolo dell’Organismo di Composizione della Crisi nelle procedure di sovraindebitamento
Come avrai intuito un ruolo fondamentale è sicuramente quello dell’Organismo di Composizione della Crisi, solitamente noto con l’acronimo O.C.C., il quale è chiamato a svolgere compiti di composizione assistita della crisi da sovraindebitamento.
Nel caso non lo conoscessi, è quell’istituzione terza, imparziale e indipendente, alla quale il debitore può rivolgersi per fronteggiare l’esposizione debitoria nei confronti dei propri creditori, avente il compito di ricevere le domande di avvio del procedimento, valutare il rispetto dei presupposti normativi e nominare un Gestore della Crisi.
Il suo ruolo, pertanto, è quello di valutare la fattibilità delle possibili procedure nel caso concreto.
In conclusione, a chi si rivolge il nuovo Codice per quanto riguarda la crisi da sovraindebitamento?
Giunti a questo punto possiamo concludere riprendendo in esame il Codice e gli aspetti soggettivi delle procedure suindicate, idonee a definire la gestione del sovraindebitamento.
Precisamente, oltre alla figura della persona fisica, imprenditore, si affiancano altre categorie, tra cui il consumatoresingolo (anche soci in nome collettivo o in accomandita), il professionista, l’imprenditore minore, l’imprenditore agricolo e le start-up innovative, oltre a figure residuali.
Agli stessi vengono altresì affiancati i familiari, i quali, proprio perché membri della medesima famiglia, possono presentare un progetto unitario volto alla risoluzione della crisi da sovraindebitamento.
Per avere ulteriori chiarimenti sulla materia e per valutare quale sia la strada migliore da intraprendere ti consiglio comunque un maggior approfondimento con il supporto di un esperto al quale potrai facilmente rivolgerti tramite il Modulo di richiesta che trovi in questa pagina.