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Nel nostro ordinamento giuridico il patrimonio personale di un soggetto viene comunemente definito come il complesso delle situazioni giuridiche soggettive attive e passive che fanno capo ad un determinato soggetto appunto. Nel novero di questo complesso di situazioni giuridiche soggettive assumono una notevole importanza i beni immobili. In linea di principio, infatti, tali beni hanno un valore maggiore rispetto ai beni mobili, anche se, in realtà, con il passare degli anni anche i beni mobili stanno assumendo un valore sempre più importante nel mercato.
Il concetto di patrimonio assume un peso notevole nel mondo dei cosiddetti traffici giuridici. Infatti, il Codice civile stabilisce, ai sensi dell’art. 2740 c.c., che li patrimonio personale rappresenta una vera e propria forma di garanzia nei confronti dei creditori per i debiti che il debitore ha assunto. Più precisamente, l’art. citato prevede che il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni assunte con tutti i suoi beni, presenti e futuri.
Ciò significa, in parole povere, che il patrimonio di un soggetto può essere sempre “attaccato” dalle pretese dei creditori nei modi e nei limiti previsti dalla legge. Ed è proprio per questo che in molti si chiedono come fare per poter pianificare il proprio patrimonio immobiliare al meglio, ovvero, al fine di sottrarli alle eventuali pretese dei terzi.
Fin da subito è doveroso precisare che seppure la legge, entro limiti ben precisi, permetta ad un soggetto di “blindare” una parte del suo patrimonio, e renderlo cioè insensibile alle pretese dei terzi creditori, è possibile farlo solo nel pieno rispetto delle disposizioni legislative finalizzate a tutelare l’aspettativa che i terzi, legittimamente, hanno nei confronti del patrimonio del proprio debitore.
1. La pianificazione del proprio patrimonio
Come anticipato, il patrimonio di un soggetto è composto da una pluralità di diritti che egli stesso vanta su determinati beni. Ciò ovviamente non significa che il patrimonio personale sia composto necessariamente da tanti diritti di proprietà che il titolare vanta su una pluralità di beni. Il patrimonio, infatti, è composto da una pluralità eterogenea di diritti come, ad esempio, il diritto di proprietà, diritti reali di godimento su beni altrui, diritti reali di garanzia, diritti potestativi, diritti di credito, mere potestà etc.
Lo stesso Codice civile prevede al proprio interno tutta una serie di norme finalizzate a garantire la difesa del patrimonio dei privati. Ciò ovviamente non significa che è possibile tutelare il proprio patrimonio solo quando si verifica una situazione “patologica” ovvero quando un soggetto lede l’altrui diritti. Il Codice, infatti, nel disciplinare tutte quelle azioni volte a tutelare il diritto di proprietà, di credito, di godimento etc. presuppone proprio il verificarsi di una situazione “patologica” come, ad esempio, la distruzione di un bene, la sua sottrazione, lo smarrimento etc.
Tuttavia, è bene sapere che è possibile tutelare il proprio complesso immobiliare anche in via “preventiva” ovvero, facendo ricorso ad una serie di istituti presenti nel nostro Codice civile, e non solo, finalizzati proprio a garantire una pianificazione del proprio patrimonio.
2. Come pianificare il proprio patrimonio e perché
Nel nostro tessuto ordinamentale esistono, come anticipato, una serie di istituti finalizzati alla protezione e alla pianificazione del complesso immobiliare appartenente ad un determinato soggetto. Prima di passare però alla disamina di ciascuno di essi, è bene precisare che la scelta di quale istituto utilizzare per pianificare patrimonio immobiliare potrebbe non essere così semplice.
Ciò perché non è come andare a fare la spesa dove è possibile fare una scelta sulla base delle proprie opinioni, convincimenti o sulla base del proprio budget. In poche parole, per poter individuare quale strumento sia il migliore per programmare il proprio patrimonio immobiliare senza commettere errori è fondamentale rivolgersi ad un esperto del settore.
Solo attraverso una consulenza dettagliata, infatti, potrai capire quali sono effettivamente le differenze che intercorrono tra i vari strumenti messi a disposizione dal legislatore e quale sia effettivamente quello maggiormente in linea con le tue esigenze e i tuoi interessi.
Premesso ciò, appare chiaro che l’asse gravitazionale attorno a cui dovrebbe ruotare la scelta dell’istituto di pianificazione del patrimonio immobiliare dovrebbe essere l’esigenza del titolare del patrimonio. È chiaro che se la sua intenzione è quella di programmare in modo minuzioso il passaggio generazionale della propria azienda in favore di uno dei suoi figli, lo strumento più indicato è il Patto di famiglia ex art. 768 bis c.c. Viceversa, se l’esigenza è quella di proteggere il patrimonio della famiglia da eventuali debiti che uno dei coniugio potrebbe assumere a causa dello svolgimento della sua professione, uno strumento che potrebbe essere molto utile è il Fondo patrimoniale ex art. 167 c.c.
Questi istituti ovviamente sono solo alcuni degli strumenti che possono essere concretamente usati per pianificare il proprio patrimonio immobiliare, ma a questo punto potrebbe sorgere spontanea la domanda: perché dovrei pianificare il mio patrimonio? Ed è possibile farlo solo mediante gli strumenti previsti dalla legge?
Pianificare il proprio patrimonio immobiliare potrebbe essere non solo importante ma addirittura fondamentale in determinati casi. Ciò perché, come anticipato, il patrimonio di chiunque può essere aggredito in ragione delle obbligazioni assunte ex art. 2740 c.c. Ma non finisce qui, il patrimonio immobiliare di una persona è esposto alle pretese dei terzi non solo a causa delle obbligazioni assunte (ad esempio a causa della stipula di un contratto) ma anche a causa di fatti involontari.
È bene sapere, infatti, che nel nostro ordinamento giuridico le obbligazioni, ai sensi dell’art. 1173 c.c. può nascere da contratto da fatto illecito o da qualsiasi atto o fatto idoneo a produrle in conformità del nostro ordinamento giuridico. Ciò significa, in poche parole, che anche a causa di un fatto non voluto da un soggetto (come, ad esempio, un sinistro stradale) potrebbe sorgere una obbligazione (ad esempio di risarcimento del danno patrimoniale ex art. 2043 c.c.) che espone il proprio patrimonio immobiliare a pretese altrui.
Con riferimento al secondo quesito, invece, la risposta non può che essere positiva. Non è ammesso, infatti, nel nostro ordinamento giuridico creare ex novo degli istituti finalizzati alla programmazione del proprio patrimonio immobiliare, ciò perché si andrebbe a ledere tutte quelle aspettative che i terzi potrebbero avere sul patrimonio altrui.
Un esempio potrebbe rendere più chiaro il concetto. Se Tizio non sa che il patrimonio di Caio è “protetto” da un istituto atipico di pianificazione del patrimonio immobiliare, potrebbe essere spinto a concludere comunque un contratto con Caio in quanto quest’ultimo è un rinomato imprenditore molto benestante.
3. Quali sono gli strumenti di pianificazione patrimoniale
Fatte le debite premesse in ordine all’utilità degli strumenti di protezione del proprio patrimonio, è giunto ora il momento di passare in rassegna i vari strumenti previsti dalla legge e quali sono i pro e i relativi contro.
3.1. Patto di famiglia
Forse uno degli strumenti di pianificazione patrimoniale più importanti presenti nel nostro ordinamento è il Patto di famiglia. Quest’ultimo, disciplinato puntualmente dagli artt. 768 bis e ss. del c.c. è stato introdotto in Italia proprio al fine di agevolare il passaggio generazionale delle attività d’impresa tra l’imprenditore ed i suoi eredi.
Prima dell’arrivo del patto di famiglia, infatti, l’imprenditore poteva far affidamento solo a strumenti come la donazioneo il testamento per poter trasferire la propria azienda o le proprie azioni al figlio che reputava idoneo alla gestione della propria attività.
Purtroppo, i summenzionati istituti non garantivano una adeguata tutela alle aspettative dell’imprenditore (gli altri legittimari, infatti, potevano sempre aggredire sia la donazione fatta in vita dal de cuius sia la disposizione eventualmente lesiva della quota di riserva ex art. 536 c.c.).
Al fine di garantire una tutela adeguata agli imprenditori e, correlativamente anche al mercato, il legislatore ha dato la possibilità, proprio attraverso il Patto di famiglia, di far trasferire la propria azienda (o il proprio pacchetto azionario) ad un figlio mentre l’imprenditore è in vita.
In estrema sintesi, l’imprenditore assegna l’azienda o le partecipazioni societarie di cui è titolare al figlio che reputa degno o comunque idoneo, e quest’ultimo, contestualmente dovrà liquidare gli altri legittimari (ovvero coloro i quali sarebbero stati legittimari nel caso in cui si fosse aperta la successione in quel momento) con una somma di denaro corrispondente alle quote che avrebbero dovuto ricevere, relativamente a quel bene assegnato, nel caso si fosse aperta in quel momento la successione.
Per una disamina più dettagliata sul Patto di famiglia clicca qui.
3.2. Trust
Quando si parla di strumenti utili alla pianificazione del proprio patrimonio immobiliare (e non solo) non è possibile non fare un cenno anche al Trust. Quest’ultimo, in estrema sintesi, è un istituto che ha ricevuto un enorme successo nei Paesi di Common Law, tuttavia, negli anni ha trovato spazio anche nei Paesi di tradizione giuridica romanistica, ovvero, in quei paesi di Civil law, compreso anche l’Italia. Nel nostro Paese, infatti, il Trust si è diffuso all’indomani della ratifica della Convenzione internazionale dell’Aja del 1° luglio del 1985 la quale disciplina il c.d. Trust “amorfo”.
Lo scopo dell’istituto in esame è quello di permettere ad un soggetto, il settlor (o disponente) di trasferire un proprio bene ad un altro soggetto (il trustee) affinché quest’ultimo lo gestisca e lo conservi in favore di un altro soggetto (il beneficiario appunto). In realtà esistono svariate tipologie di trust, come ad esempio quello autodichiarato (dove manca la figura del trustee), trust a fini successori, trust per finalità pubbliche etc.
Tuttavia, tale strumento giuridico ha una caratteristica importantissima: determina una vera e propria separazione patrimoniale. Ciò significa in parole semplici che il bene conferito in trust fuoriesce dalla sfera giuridica del disponente ed entra nella sfera giuridica del trustee senza però confondersi con il patrimonio di quest’ultimo. Pertanto, i creditori di quest’ultimo non potranno aggredire i beni ricevuti dal trustee in trust. Lo stesso dicasi anche per il trust autodichiarato. In tal caso, infatti, il bene oggetto del trust viene letteralmente separato dal patrimonio del disponente diventando non aggredibile da parte dei creditori di quest’ultimo, se non attraverso particolari strumenti.
In estrema sintesi, il trust immobiliare, a seconda delle finalità perseguite dal disponente, può essere uno strumento utile per pianificare il proprio patrimonio. Ad esempio, può essere utilizzato per organizzare e gestire in maniera “anticipata” la propria successione, per proteggere i beni dall’assegnazione di futuri e potenziali creditori nonché per ottimizzare la fiscalità successoria.
In realtà, se il fine è proprio quello di programmare il passaggio generazionale della propria attività economica, il trust potrebbe non essere lo strumento adatto. Ciò perché il trust, così come ribadito anche dalla Convenzione Aja, non può essere stipulato se viola norme imperative. Ciò significa che il trust non potrebbe mai ledere i diritti dei legittimari (c.d. quota di riserva di cui all’art. 536 c.c.). Pertanto, le disposizioni poste in essere dal de cuius in deroga alle quote di riserva in favore dei legittimari non sarebbero legittime o comunque non sarebbero “stabili” in quanto suscettibili di essere impugnate dagli interessati.
Se hai intenzione di approfondire il tema del Trust e conoscere maggiori dettagli di questo particolare istituto, clicca qui.
3.3. Fondo patrimoniale
Un altro strumento disciplinato dal Codice civile per poter garantire una protezione nonché una pianificazione al proprio patrimonio, è sicuramente il fondo patrimoniale. L’istituto in questione è espressamente disciplinato dagli artt. 167 e ss. del c.c.
Generalmente il fondo patrimoniale, come anticipato, viene prediletto da coloro che vogliono proteggere il proprio patrimonio immobiliare (e non solo) dalle eventuali pretese dei creditori di uno dei coniugi.
Ovviamente ciò non significa che attraverso il fondo patrimoniale i coniugi possono rendere insensibile tutto il loro patrimonio dalle pretese dei terzi. Infatti, il fondo patrimoniale determina un vincolo, posto da uno solo dei coniugi, da entrambi o da un terzo, su determinati beni, generalmente, immobili. In realtà lo scopo del fondo non è solo quello di proteggere un determinato bene immobile dalle grinfie dei creditori, ma anche quello di fornire strumenti utili per permettere alla famiglia di perseguire i propri interessi ed il proprio benessere.
In sintesi, lo scopo è quello di creare un vero e proprio patrimonio separato, non pignorabile e non aggredibile dai terzi, entro determinati limiti ovviamente. Il fondo patrimoniale deve essere costituito mediante testamento o mediante atto pubblico (è necessaria anche la presenza dei testimoni poiché rientra nel novero delle convenzioni matrimoniali). Una volta sorto il fondo patrimoniale, i beni oggetto del suddetto fondo sono assoggettati ad un vincolo di destinazione il quale, tra l’altro, non necessariamente incide sulla proprietà dei beni stessi che possono rimanere di proprietà del coniuge, dei coniugi o del terzo.
Quando i beni oggetti del fondo patrimoniale possono essere aggrediti? Ebbene, come anticipato, i beni costituenti il fondo patrimoniale sono funzionalizzati al soddisfacimento dei bisogni del nucleo familiare. Di conseguenza, i beni in questione possono essere aggrediti solamente per i debiti contratti per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia. Questo determina una vera e propria scissione dei creditori: creditori della famiglia (ovvero capaci di aggredire i beni oggetto del fondo patrimoniale) ed i creditori commerciali.
Purtroppo, però negli ultimi anni questo istituto sta subendo un vero e proprio declino anche a causa dell’operato della Suprema Corte di Cassazione. I giudici ermellini, infatti, hanno esteso sempre di più il perimetro del campo di azione dei creditori commerciali rispetto ai creditori familiari.
Ad ogni modo, se vuoi avere maggiori informazioni su questo particolare strumento di protezione del patrimonio immobiliare clicca qui.
3.4. Holding familiare
Un altro strumento utile per pianificare il proprio patrimonio immobiliare per il futuro è la c.d. holding familiare. Anche le società, infatti, a seconda del tipo, determinano la nascita non già di un patrimonio separato bensì di un patrimonio autonomo (ovvero un patrimonio che è separato da quello dei singoli soci ed è riferibile direttamente ad un nuovo soggetto giuridico, ovvero la società stessa).
Senza scendere eccessivamente nei dettagli, la holding familiare è una particolare tipologia di società che viene creata per perseguire fini non lucrativi. Infatti, lo scopo ultimo di questa particolare società non è quello di creare un lucro oggettivo da dividere tra i soci stessi, bensì quello di tutelare il patrimonio che viene conferito al suo interno.
In genere, la holding familiare risulta essere particolarmente utile per tutte quelle famiglie che hanno intenzione di gestire al meglio il proprio patrimonio immobiliare. Grazie ad esse, infatti, è possibile “segregare” il patrimonio immobiliare e renderlo assolutamente immune dalle pretese dei creditori dei singoli soci conferenti. Non a caso, le holding familiari vengono utilizzare da chi ha intenzione di programmare il passaggio generazionale del proprio patrimonio immobiliare. Tra l’altro, grazie a questo particolare strumento societario è possibile anche beneficiare di interessanti sconti fiscali, il che non guasta, specie se l’entità del patrimonio immobiliare è importante.
Ma non finisce qui, sempre con riferimento alla programmazione del patrimonio immobiliare, le holding familiari permettono anche di evitare eventuali controversie tra eredi in ordine alla suddivisione dei beni conferiti nell’assetto societario. Una volta conferiti i beni familiari all’interno della holding, infatti, non appartengono più ai singoli familiari, pertanto, non sono nemmeno ipotizzabili eventuali liti in ordine a chi spetta o chi dovrà spettare la proprietà di un determinato bene familiare.
Per quanto concerne invece la programmazione del passaggio generazionale dei suddetti beni, invece, una volta che il socio della holding viene meno i suoi eredi acquisteranno, iure successionis, la partecipazione societaria e ciò significa che potranno far valere i propri diritti all’interno della società (dove ovviamente ci sono i beni familiari conferiti dal de cuius ed i parenti di questi ultimi).
Per avere maggior dettagli sulle caratteristiche e sulle funzioni della holding familiare, e sui vantaggi che ha da offrire in merito alla tutela e la pianificazione del patrimonio immobiliare, clicca qui.
3.5. Donazione in favore dei familiari
La donazione è un contratto mediante il quale un soggetto, per spirito di liberalità, decide di trasferire, a titolo gratuito, un determinato bene o un diritto ad un’altra persona o assume verso quest’ultima un’obbligazione ed è disciplinato dagli artt. 769 e ss. del c.c.
Anche questo contratto, in realtà, può essere uno strumento utile per poter pianificare il proprio patrimonio immobiliare. In alcuni casi però, in realtà, potrebbe venire a mancare uno dei tratti caratteristici della donazione, ovvero lo spirito di liberalità. Ciò accade, ad esempio, quando la donazione è finalizzata a sottrarre un determinato bene dalle pretese dei propri creditori.
Si pensi ad esempio al padre di famiglia che, per evitare l’espropriazione del bene da parte dei propri creditori, decide di donare ai propri figli il suddetto bene. Certo, da un punto di vista giuridico, il diritto di piena proprietà uscirà dalla sfera giuridico patrimoniale del donante (ovvero il padre) e farà ingresso nella sfera giuridico patrimoniale del donatario (ovvero chi riceve il bene) ma questo trasferimento può essere precario.
In presenza posizioni debitorie già in essere, infatti, la donazione risulta essere inefficace nei confronti dei creditori del donante. Tra l’altro, gli stessi possono agire, entro un anno dalla donazione, ex art. 2929 bis del c.c.
Ciò significa, in poche parole, che se hai intenzione di utilizzare la donazione per poter proteggere il tuo patrimonioimmobiliare dai tuoi creditori, è una pessima idea.
Tuttavia, la donazione può essere utile, per perseguire altre finalità meritevoli di tutela. Ad esempio, se per te un bene immobile dovesse essere troppo oneroso da gestire o comunque troppo dispendioso, mediante la donazione potrai trasferirlo ad un proprio figlio o al proprio coniuge in modo da utilizzarlo comunque senza dover sostenere tutti gli oneri fiscali ed economici. Inoltre, se vuoi garantire la parità di trattamento trai figli (per il caso in cui il bene sia stato donato ad un figlio) puoi sempre far ricorso all’obbligo di imputazione ex se ex art. 564 c.c. nonché all’obbligo di collazionare il bene in sede di successione ex art. 737 c.c. Dimodoché all’apertura della successione il bene dovrà essere “restituito”, in natura o per equivalente, nella massa ereditaria al fine di garantire a tutti i legittimari il medesimo trattamento.
Se vuoi avere maggiori informazioni sui limiti delle donazioni, clicca qui.
3.6. Testamento
Infine, quando si parla di strumenti utili per poter pianificare il proprio patrimonio per il futuro è doveroso fare un cenno al testamento. Quest’ultimo, infatti, è lo strumento mediante il quale un soggetto dispone dei suoi beni per il tempo in cui avrà cessato di vivere.
In poche parole, rappresenta l’unico mezzo (eccetto il patto di famiglia) che consente di pianificare il passaggio generazionale del proprio patrimonio. Mediante il testamento il de cuius (ovvero il testatore) ha la possibilità di decidere a chi lasciare i propri beni quando non ci sarà più, nei limiti previsti dalla legge ovviamente.
Nel nostro ordinamento esistono diverse tipologie di testamento: il testamento olografo, pubblico, segreto ed internazionale.
Il testamento olografo rappresenta la forma più semplice di dell’atto mortis causa per eccellenza poiché è scritto completamente di mano propria dal testatore ai sensi dell’art. 602 c.c. Tale testamento non ammette in nessun modo il ricorso a strumenti di scrittura meccanica (come ad esempio il computer, macchina da scrivere etc.) il che significa che deve essere scritto datato e sottoscritto direttamente dal testatore stesso.
Il testamento pubblico, invece, è disciplinato dall’art. 603 c.c. e si tratta di un testamento che viene redatto materialmente dal Notaio che è tenuto a riportare per iscritto le volontà del testatore. Oltre al Pubblico ufficiale, è richiesta dalla legge anche la presenza di due testimoni il cui compito è quello di garantire il massimo rispetto della volontà del testatore.
Simile ai testamenti sopra citati è quello segreto. In questo caso il testatore sottoscrive un testamento che può essere redatto anche con mezzi meccanici e che viene consegnato ad un Notaio dopo essere stato chiuso in una busta sigillata ai sensi dell’art. 604 c.c. In questo caso il Notaio è tenuto a redigere un verbale di ricevimento (vero e proprio atto pubblico) mentre il testamento conservato nella busta sigillata ha valore di scrittura privata.
Il testamento internazionale, invece, è una forma particolare che viene usata per disporre dei propri beni dopo la morte nel caso in cui la persona del testatore, o le sostanze di cui vuol disporre, le quali senza testamento cadrebbero in successione legittima, hanno dei profili di internazionalità. Si pensi, ad esempio, a chi possiede dei beni immobili all’estero o al testatore che è straniero.
Questo però non significa che per poter far ricorso a tale forma di testamento sia necessario che i beni del testatore non siano in Italia o che il testatore debba essere straniero. Come più volte affermato dalla giurisprudenza, e dalla dottrina, il testamento internazionale rappresenta una forma alternativa a quelle tradizionalmente previste dal proprio ordinamento.
Pertanto, chiunque, anche un italiano che ha beni solo in Italia, può decidere di confezionare, nei modi previsti dalla Legge 387/1990, un testamento internazionale.
Con qualsiasi tipo di testamento, in virtù del principio di equiparazione delle forme testamentarie, il testatore può conferire un assetto al proprio patrimonio per il periodo in cui avrà cessato di vivere. Tuttavia, questo può avvenire solo se vengono rispettati alcuni limiti. Nel nostro ordinamento giudico, infatti, esistono i c.d. legittimari ovvero il coniuge, i figli e, in assenza di questi, gli ascendenti del testatore. Ad essi spetta una quota del patrimonio fissata dalla legge.
Ciò significa, in altre parole, che se è vero che il testatore può disporre del proprio matrimonio per il periodo in cui non ci sarà più, è altrettanto vero che tale libertà si muove in precisi limiti fissati dal legislatore ai sensi dell’art. 536 c.c.
Pertanto, il testatore ha la possibilità di disporre come meglio crede solo della quota c.d. disponibile del patrimonio, ovvero, ciò che non spetta ai legittimari (quote di riserva). Nei limiti della suddetta quota, il testatore ben potrebbe, ad esempio, decidere di assegnare ad estranei la propria azienda o parte del proprio patrimonio.
Viceversa, ove le disposizioni testamentarie o le donazioni fatte in vita dal testatore dovessero ledere la quota di riserva dei legittimari, costoro avrebbero il diritto di agire in giudizio con l’azione di riduzione e di restituzione, al fine di ottenere ciò che gli spetta per legge.
Il che significa che il testamento potrebbe non essere lo strumento ideale per porre in essere determinate operazioni, ad esempio per assegnare, in modo definitivo, la propria azienda o le proprie partecipazioni societarie, ad un determinato soggetto. Ciò perché tale disposizione potrebbe essere esposta, a seconda dell’entità del patrimonio del de cuius, ad azione di riduzione.
Nonostante i limiti sopra citati, il testamento rappresenta un ottimo strumento per i consociati per poter pianificare il proprio patrimonio, la sua assenza, infatti, determinerebbe l’apertura della successione legittima, il che significa che il suo patrimonio verrebbe assegnato secondo ciò che dispone la legge, a prescindere dalla volontà del de cuius.
Pertanto, se si ha intenzione di assegnare i propri beni in un determinato modo, è sempre consigliabile fare testamento in modo da poter “blindare”, nei limiti di legge, la propria volontà ed evitare che il proprio patrimonio possa essere assegnato a soggetti ritenuti dal testatore non degni di riceverlo.
Tra l’altro, grazie al testamento è possibile prevenire l’insorgenza di liti tra i propri cari in ordine alla divisione dei beni ereditari. Spesso, infatti, capita che in sede di divisionesorgano dei conflitti, specie se si tratta di beni che hanno un notevole valore economico, in ordine alla destinazione futura del bene.
Mediante il testamento è possibile evitare tutto ciò poiché è lo stesso de cuius che può dividere il proprio patrimonio, assegnando i propri beni ai singoli eredi ed evitare l’instaurazione di una comunione incidentale tra gli eredi.
La soluzione migliore è optare per il testamento pubblico, in questo modo è possibile ottenere i giusti suggerimenti dal Notaio in modo da poter confezionare un testamento che sia perfettamente in linea con la propria volontà e con ciò che prevede la legge.
Ovviamente questo non significa che il Notaio possa suggerire al testatore su come disporre dei suoi beni. Nel nostro ordinamento, infatti, esiste il principio della personalità del testamento, ovvero, solo il testatore può decidere come compilare il testamento e a chi beneficiare con lo stesso.
Viceversa, il compito del Notaio è quello di avvisare il testatore di possibili motivi di nullità, di avvisarlo sulla possibilità che la disposizione possa ledere la legittima di un legittimario, il che esporrebbe il testamento ad azione di riduzione e così via.
Se vuoi avere maggiori informazioni sulla successione ereditaria in generale, clicca qui.
4. L’importanza di una consulenza consulenza e assistenza legale
Come anticipato, scegliere lo strumento adatto per poter pianificare il proprio patrimonio nel miglior modo possibile potrebbe non essere una decisione così semplice.
All’interno del Codice civile, e non solo, si annidano una pluralità di istituti con caratteristiche e peculiarità proprie. Ciò significa che, a seconda dei propri interessi ed obiettivi, un istituto può rivelarsi utile oppure no.
Pertanto, al fine evitare decisioni sbagliate che anziché permettere la tutela e la programmazione del proprio Patrimonio, è sempre consigliabile rivolgersi ad un professionista per poter richiedere una consulenza legale dettagliata.
Proprio per questo motivo, ti consiglio di compilare il Modulo di contatto che trovi in questa pagina.
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