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Il pignoramento è uno strumento mediante il quale si procede all’esecuzione forzata, con la finalità di soddisfare un diritto di credito.
Oggi giorno, è del tutto normale che il debitore, in caso di mancato pagamento di un debito, venga minacciato dal creditore di “pignoramento”. Questo perchè il c.d. pignoramento è “uno” dei tanti strumenti che il nostro legislatore pone a disposizione del creditore per la tutela del proprio credito.
Nello specifico, si tratta dell’atto con cui il creditore da avvio al processo esecutivo quando il debitore non esegue spontaneamente l’obbligo risultante da un titolo esecutivo.
Per avviare tale procedura esecutiva, devi sapere, innanzitutto, cosa si intende per processo esecutivo, chi sono i soggetti coinvolti e gli atti preparatori dello stesso. Per poi, successivamente, capire cosa è l’espropriazione forzata e il pignoramento, quali sono i termini e i presupposti necessari per procedere e che tipo di pignoramento promuovere contro il debitore inadempiente.
Laddove fossi interessato alla procedura esecutiva di pignoramento, ti invitiamo nella prosecuzione della letture.
1. Cosa è il processo esecutivo?
Prima di parlare del pignoramento, definiamo cosa si intende per processo esecutivo e, a sua volta, cerchiamo di capire chi sono i soggetti coinvolti e gli atti preparatori dello stesso.
Il processo esecutivo viene promosso in tutti quei casi in cui il debitore non esegue l’obbligo risultante da un titolo esecutivo che non abbisogna di ulteriori accertamenti giudiziali. Ne consegue che la finalità di tale azione è la realizzazione in concreto della pretesa cristallizzata in quel titolo.
Come mai abbiamo fatto questa premessa necessaria? Perché per capire quando puoi pignorare i beni del debitore devi assolutamente sapere chi sono i soggetti coinvolti e gli atti preparatori dell’azione esecutiva.
1.1. I soggetti coinvolti nel processo esecutivo
I soggetti principali dell’attività processuale esecutiva sono essenzialmente quattro:
- il creditore, quale promotore dell’azione esecutiva;
- il debitore, che subisce il processo ma non ne è parte salvo opposizione;
- l’ufficiale giudiziario, il quale compie gli atti esecutivi che incidono sulla realtà materiale;
- il giudice, sotto il controllo del quale si svolge l’intero processo.
1.2. Gli atti preparatori dell’azione esecutiva
Quanto agli atti preparatori dell’azione esecutiva, i c.d. “preparatori”, perché senza di essi l’azione esecutiva non può essere avviata, invece, si intendono il titolo esecutivo e il precetto.
L’azione esecutiva promossa dal creditore è condizionata dall’accertamento di un diritto, tale accertamento deve essere contenuto nel c.d. titolo esecutivo,il quale deve riguardare un diritto:
- certo, in quanto non devono esserci dubbi in ordine all’esistenza del credito;
- liquido, poiché il credito deve essere determinato nel suo ammontare;
- esigibile, in quanto il credito non deve essere sottoposto a condizione o a termine o comunque la condizione deve essersi già realizzata e il termine già scaduto.
I titoli esecutivi possono essere giudiziali (es. sentenze, provvedimenti, decreti ingiuntivi, ecc.) o stragiudiziali (es. scritture private autenticate, cambiali, atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale ecc.).
Infine, questi atti per valere come titoli esecutivi devono essere muniti della c.d. formula esecutiva, che viene apposta da parte del cancelliere o notaio o altro pubblico ufficiale sull’originale o sulla copia e, successivamente, devono essere notificati alla parte personalmente.
Il precetto, invece, è l’intimazione rivolta al debitore di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni, con l’avvertimento che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata.
In altre parole, è l’atto con il quale viene manifestata l’intenzione di avviare una procedura esecutiva.
L’esecuzione forzata non può essere iniziata prima che sia decorso il termine di dieci giorni indicato nel precetto e, in ogni caso, prima che siano decorsi dieci giorni dalla notificazione di esso. Il precetto perde efficacia, invece, se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non è iniziata l’esecuzione.
1.3. Precetto
Il primo atto ad essere notificato è quello di precetto, il quale si sostanzia in un atto del creditore diretto nei confronti del debitore con il quale intima il pagamento del debito. Diversamente, l’atto di pignoramento è un atto esecutivo dell’ufficiale giudiziario che viene notificato entro i 90 giorni seguenti al precetto.
Quest’ultimo è un’intimazione ad adempiere all’onere derivante dal diritto di credito, come risultante dal titolo, entro un termine determinato dal creditore, ma che, di regola, non deve essere inferiore a 10 giorni.
L’atto in questione è definito dall’art. 480 c.p.c.: “l’intimazione di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo, entro un termine non minore di dieci giorni, salva l’autorizzazione di cui all’art. 482, con l’avvertimento che, in mancanza si procederà ad esecuzione forzata”.
Il contenuto del precetto è individuato dalla legge stessa. In primo luogo, dovrà essere indicata l’intimazione, l’indicazione del titolo esecutivo da cui scaturisce l’obbligo del debitore, la previsione di un termine entro il quale adempiere all’obbligo, e l’avvertimento della imminente esecuzione forzata in caso di mancato adempimento entro il termine. Tuttavia, si precisa che dovrà essere necessariamente riportato nell’atto di precetto:
- obbligo da adempiere deve essere chiaramente indicato, proprio per consentire al debitore l’adempimento esatto;
- somma dovuta deve essere esattamente indicata, comprendendo gli interessi, le spese successive, gli acconti eventualmente già corrisposti da scorporare dal totale dovuto, la rivalutazione monetaria;
- avviso dell’imminente esecuzione forzata.
2. Cos’è il pignoramento e quali sono gli effetti?
Per spiegare cosa sia il pignoramento, è necessario, preliminarmente, capire cosa è l’espropriazione forzata.
Al riguardo, si evidenzia che l’esecuzione forzata può esplicarsi in due forme:
- l’esecuzione in forma generica, prevede la trasformazione del credito in denaro, per es. espropriazione;
- l’esecuzione in forma specifica, non richiede la predetta trasformazione, per es. esecuzione per consegna di cose mobili o rilascio di cose immobili, esecuzione forzata degli obblighi di fare o di non fare.
Ne consegue che l’espropriazione forzata è l’unico procedimento esecutivo in forma generica, diretto a sottrarre al debitore quei beni in grado di soddisfare le pretese del creditore, previo trasformazione dei beni in denaro a mezzo di vendita coattiva.
Ora, ti chiedi perché questa necessaria premessa? Quale collegamento c’è tra espropriazione forzata e pignoramento?
Ebbene, ai sensi dell’art. 491 c.p.c. il pignoramento è il primo atto dell’espropriazione forzata, la quale a seguire è disciplinata anche dalle successive fasi dell’intervento dei creditori, vendita forzata o assegnazione e, infine, la distribuzione della somma ricavata.
Dal punto di vista soggettivo, si tratta di un atto posto in essere dall’ufficiale giudiziario. Per il suo compimento è necessario che il creditore faccia apposita istanza ed esibisca il titolo esecutivo e il precetto ritualmente notificati.
Dal punto di vista oggettivo, si tratta di un’ingiunzione formale che l’ufficiale giudiziario rivolge al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni indicati, che si assoggettano alla espropriazione, e i frutti di essi ex art. 492, primo comma, c.p.c.
La ratio del pignoramento
La funzione è quella di vincolare i beni espropriati per evitare che il debitore possa alienare o comunque disporre.
Dunque, la ratio di tale istituto è quello di rendere inefficaci gli atti di disposizione compiuti dal debitore dopo che siano stati alienati. Si tratta, però, di un’ inefficacia c.d. relativa in quanto l’eventuale atto di disposizione del debitore rimane valido, ma è privo di effetti solo nei confronti del creditore procedente e degli intervenuti.
Quanto agli atti anteriori al pignoramento di regola essi prevalgono sul pignoramento.
Una volta definite le generalità del pignoramento, devi sapere che esistono diverse tipologie di pignoramento che il legislatore ha predisposto a seconda dell’oggetto dell’espropriazione forzata.
2. Quali tipi di pignoramento esistono?
Esistono 3 tipologie di pignoramento: mobiliare presso il debitore, immobiliare o mobiliare presso terzi.
2.1. Pignorare i beni mobili presso il debitore
Il pignoramento mobiliare presso il debitore riguarda i crediti di denaro o altri beni mobili rinvenibili nei luoghi appartenenti al debitore.
L’ufficiale giudiziario, una volta individuati i beni da pignorare, sceglie quelle cose che ritiene di più facile e pronta liquidazione. Successivamente, rivolge al debitore l’ingiunzione di non sottrarre le cose scelte a garanzia del credito e redige relativo verbale, descrivendo lo stato delle cose pignorate e il loro presumibile valore.
In tale tipo di pignoramento possiamo distingue tra:
- Cose mobili assolutamente impignorabili (art. 514 c.p.c): le cose dichiarate impignorabili da disposizioni di legge, le cose sacre, l’anello nuziale, vestiti, biancheria, i letti, gli utensili da cucina ecc.
- Cose mobili relativamente impignorabili (art. 515 c.p.c): sono pignorabili in mancanza di altri mobili, le cose che il proprietario di un fondo vi tiene per il servizio e la coltivazione del medesimo; gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere del debitore nei limiti di un quinto ecc.
- Cose pignorabili in alcune circostanze di tempo (art. 516 c.p.c): i frutti non raccolti o separati dal suolo non possono essere pignorati separatamente dall’immobile a cui accedono, se non nelle ultime sei settimane anteriori al tempo ordinario della loro maturazione; i bachi da seta possono essere pignorati solo quando sono nella maggior parte sui rami per formare il bozzolo.
2.2. Procedimento
Il procedimento del pignoramento dei beni mobili presso il debitore si connota per una maggiore semplicità rispetto al pignoramento di beni immobili. In primo luogo vengono meno gli oneri di trascrizione e iscrizione nei registri pubblici.
E’ sufficiente, inoltre, che la il creditore personalmente, o a mezzo del difensore munito di mandato, si rivolga all’ufficiale giudiziario territorialmente competente. Allo stesso dovrà essere presentata una richiesta di pignoramento, mediante consegna del titolo esecutivo su cui si fonda il credito ed il precetto debitamente notificato.
L’ufficiale giudiziario procede alle seguenti operazioni:
- ricerca dei beni da pignorare;
- scelta, individuazione ed apprensione delle cose da pignorare.
La prima delle due operazioni, ossia la ricerca dei beni da pignorare è eseguita presso:
- casa del debitore;
- negli altri luoghi a lui appartenenti;
- sulla persona del debitore;
- in luoghi non appartenenti al debitore se ivi si trovino cose determinate di cui il debitore può direttamente disporre.
L’ufficiale giudiziario sceglie le cose che ritiene di più facile e pronta liquidazione, dando preferenza al denaro contante, agli oggetti preziosi.
La procedura si conclude con la redazione del processo verbale delle operazioni e consegna al creditore il processo verbale, il titolo esecutivo ed il precetto.
2.3. Iscrizione al ruolo
Il creditore dovrà provvedere iscrivere a ruolo il pignoramento entro quindici giorni dalla consegna del verbale (art. 517 c.p.c.), presso la cancelleria del Tribunale competente. Egli dovrà altresì adempiere al deposito telematico della nota di iscrizione a ruolo e le copie conformi del titolo esecutivo e del precetto. Trascorso il termine di quindici giorni senza che il creditore abbia iscritto a ruolo il pignoramento, l’atto perde efficacia.
Il pignoramento mobiliare presso il debitore perde efficacia (art. 597 c.p.c.) anche se entro quarantacinque giorni dal suo compimento non viene chiesta l’assegnazione o la vendita dei beni.
2.4. Pignorare i beni immobili
Il pignoramento immobiliare riguarda diritti reali di godimento e beni immobili. Si distingue dall’espropriazione mobiliare anche per le esigenze di pubblicità connesse al diverso oggetto dell’esecuzione.
A differenza di quanto avviene nel pignoramento mobiliare, il soggetto preposto alla scelta dei beni non è l’ufficiale giudiziario, ma lo stesso creditore, che deve sapere quali beni immobili appartengono al debitore e se il loro valore è in grado di soddisfare il credito per cui si procede.
Anche il pignoramento di beni immobili si esegue nelle forme tradizionali del pignoramento, con alcune precisazioni proprie dettate dalla natura del bene.
2.5. Procedimento
In primo luogo deve essere effettuata la notifica dell’atto di precetto. Come suddetto, trascorsi 10 giorni dall’atto di notifica, si procede alla trascrizione e alla relativa consegna al creditore e al suo rappresentante.
A seguito delle modifiche apportate dalla riforma del 2019, si è ammessa la facoltà del giudice di ordinare la liberazione dell’immobile pignorato. Tramite quest’atto si intima al debitore di rilasciare l’immobile, quando:
- è ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti;
- l’immobile non è adeguatamente tutelato e mantenuto in uno stato di buona conservazione, a causa della condotta dolosa o colposa del debitore o membri del nucleo familiare;
- il debitore viola gli altri obblighi posti a suo carico;
- l’immobile non è abitato dal debitore e dal suo nucleo familiare.
Dopo tali adempimenti, si può procedere a compiere i seguenti atti:
- vendita mediante istanza, proposta dal creditore pignorante o dal creditore intervenuto, che sia munito di titolo esecutivo. L’istanza deve essere presentata decorso del predetto termine di 10 giorni dalla notifica dell’atto di cui , all’art. 501 c.p.c., e comunque non oltre 45 giorni dal pignoramento stesso;
- nomina dell’esperto entro 15 giorni del deposito della documentazione catastale. Il perito procederà alla stima dell’immobile, operazione che si concluderà con la redazione di una relazione sulla situazione giuridica del bene;
- giudice fissa anche l’udienza per la comparizione delle parti e dei creditori. Al termine della stessa, può decidere di disporre la vendita con ordinanza.
2.6. Vendita forzata
La vendita forzata si realizza, allora, secondo le forme dell’asta, una delle modalità tramite la quale si pone in essere il processo di esecuzione forzata o espropriazione forzata. La vendita liquida un determinato bene materiale, al fine di consentire il soddisfacimento dei creditori.
La domanda per la vendita deve essere presentata presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione, dopo che siano decorsi almeno dieci giorni dalla notifica del pignoramento.
La procedura di vendita all’asta presuppone una serie di momenti fondamentali:
- la perizia che, oltre ad apportare tutti i dati relativi al bene all’asta, indica anche il prezzo base di vendita stabilito dal perito designato dal giudice;
- l’ ordinanza di vendita che definisce i termini e le condizioni dell’asta;
- il custode giudiziario designato dal giudice alla gestione, che svolge l’attività di conservazione e amministrazione del bene pignorato;
- l’avviso d’asta, ovvero il documento pubblico che contiene informazioni come il luogo, la data e l’ora in cui si svolgerà l’asta, il prezzo base, l’importo del rialzo minimo, il termine per la presentazione delle offerte, l’indirizzo dell’immobile, ecc.
La procedura di asta può poi avvenire con o senza incanto. Nel primo caso si tratta di una vendita pubblica, dove il soggetto acquirente partecipa in presenza. Mentre nel secondo vi è una partecipazione cartolare, cioè viene presentata l’offerta tramite raccomandata, con plico in busta sigillata.
2.7. Pignorare beni mobili presso terzi
Il pignoramento mobiliare presso terzi riguarda crediti che il debitore ha verso terzi o beni mobili che non sono nella sua disponibilità ma in possesso di terzi. In tale caso, occorre la collaborazione o almeno la partecipazione del terzo nel processo esecutivo.
La ratio di tale pignoramento è duplice:
- impedire al terzo di pagare il credito o consegnare il bene al debitore esecutato;
- verificare l’esistenza del rapporto di debito o la disponibilità dei beni.
In relazione a questo tipo di pignoramento si distingue tra:
- crediti assolutamente impignorabili: i crediti alimentari, crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza;
- crediti relativamente impignorabili: lo stipendio può essere pignorato per crediti alimentari, nella misura autorizzata dal Tribunale e nella misura di un quinto, per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito; le somme da chiunque dovute a titolo di pensione ecc.
In conclusione, alla luce di quanto trattato, possiamo affermare che sia del tutto normale che il termine pignoramento venga associato automaticamente ai debiti.
Infatti, il pignoramento è l’intimazione che il creditore rivolge al debitore affinché paghi i suoi debiti contratti entro i termini previsti. Diversamente, avvierà una procedura esecutiva che gli permetterà di vincolare i beni del debitore impedendogli di cedere i beni a terzi al fine di ostacolare il creditore di rivalersi sui suoi beni.
2.8. Pignoramento conto corrente
Il pignoramento del conto corrente si traduce in un blocco del conto a cui può seguire il trasferimento delle cifre presenti ad un altro soggetto.
La disciplina del pignoramento è molto simile a quella prevista per il pignoramento di beni mobili, del quale può essere una tipologia speciale. In questo caso, l’atto di pignoramento deve essere notificato anche alla banca presso il quale è aperto il conto corrente è aperto. Da questo momento in poi, il conto risulta esser bloccato e non potranno essere effettuate operazioni.
A seguito della notifica dell’atto di pignoramento, la Banca è tenuta ad una dichiarazione, disciplinata ai sensi dell’art. 547 c.c.. La norma afferma che: “Con dichiarazione a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata, il terzo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna. Deve altresì specificare i sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato. Il creditore pignorante deve chiamare nel processo il sequestrante nel termine perentorio fissato dal giudice”.
La dichiarazione che dovrà esser resa dalla banca concerne gli imposti a disposizione sul conto corrente al momento del pignoramento. Inoltre, ove queste non siano sufficienti a soddisfare il credito, anche gli importi successivamente versati dovranno essere tempestivamente comunicati.
Dal momento della dichiarazione, sorge in capo alla banca un obbligo di custodia. Questi permangono fino all’udienza o alla sentenza di accertamento, e il terzo deve inviare una dichiarazione integrativa o comparire in udienza per rettificare la dichiarazione precedente.
3. Conclusioni
Come avrai notato, la disciplina prevista in relazione alla pignoramento è decisamente complessa poiché occorre valutare molti elementi.
Proprio per questo motivo, al fine di proteggere e difendere al meglio il tuo Patrimonio, ti consiglio di completare il Modulo di contatto che trovi in questa pagina.
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