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Sciogliere una società è espressamente consentito dalla legge italiana.
Questo vale sia per le società di persone che per le società di capitali.
Dunque, se vuoi sapere di più su come sciogliere una società e quali azioni porre in essere, questa guida può fare al caso tuo.
1. Sciogliere una società di persone
Nella società di persone, il processo che porta alla costituzione della società si esaurisce nella stipula del contratto sociale.
In quanto tale, il contratto sociale può sciogliersi per volontà dei contraenti o per altre cause previste dalla legge o previste dal contratto stesso.
Le cause di scioglimento sono numerose, e quelle elencate dal codice civile non sono tassative: la lettura dell’art. 2272 chiarisce quali sono.
La società può venire meno per decorso del termine di durata, per il conseguimento dell’oggetto sociale o l’impossibilità di conseguirlo.
La legge prevede che si possa sciogliere una società per volontà dei soci o il venir meno di questi ultimi, per fatti considerati nel contratto sociale come causa di scioglimento della società.
Si considera, altresì, il venir meno di una partecipazione essenziale.
Per la società in nome collettivo e per la società in accomandita, sciolgono la società il provvedimento dell’autorità governativa che dispone la liquidazione coatta amministrativa e la dichiarazione di fallimento.
La società in accomandita, nello specifico, si scioglie anche quando permane la pluralità di soci, sia accomandanti che accomandatari, salvo che sia sostituito il socio venuto meno.
Tali cause di scioglimento determinano gli stessi effetti, diversi saranno il loro accertamento e la loro operatività.
Per alcune, l’accertamento è immediato, come il decorso del tempo, per altre può essere meno semplice.
Circa l’operatività, la causa è immediatamente operativa quando sia accertato il suo verificarsi.
In alcuni casi, l’operatività si ha sotto condizione, come il venir meno della pluralità di soci: se nel termine di 6 mesi la categoria dei soci non si ricostituisce, allora la società si scioglie.
2. Effetti
Sciogliere una società di persone significa che il contratto sociale non vincola più i soci allo svolgimento in comune di un’attività economica a scopo di lucro.
Occorre, però, prestare attenzione a regolare i rapporti conseguenti all’attività svolta, ossia la liquidazione, dunque conversione in denaro del patrimonio sociale.
Questa nuova direzione dell’attività comporta limitazioni ai poteri di amministrazione, pur permanendo le caratteristiche dell’organizzazione.
Bada bene: lo scioglimento del contratto non determina l’estinzione della società, ma il passaggio della società dalla fase attiva alla fase di liquidazione.
Tale fase fa nascere il diritto per i soci ad avere la quota di liquidazione, per la cui determinazione la legge considera due elementi: il valore del conferimento e la parte che spetta al socio nei guadagni.
Il valore del conferimenti, ai sensi dell’art. 2282 del Codice Civile, deve stabilirsi al momento in cui il conferimento fu eseguito.
Rispetto ai creditori, invece, viene meno la possibilità di chiedere la liquidazione della quota del socio loro debitore. Devono attendere l’esaurimento della liquidazione per far valere i loro diritti.
Gli amministratori sono tenuti al compimento degli atti necessari alla conservazione del patrimonio sociale.
Nell’organizzazione interna, i liquidatori prendono il posto degli amministratori.
3. La liquidazione
Le modalità della liquidazione possono essere stabilite nel contratto sociale o possono essere determinate d’accordo tra i soci al verificarsi della causa di scioglimento.
La persona dei liquidatori, abbiamo detto, è ora fondamentale.
I liquidatori sono nominati dai soci e, in caso di disaccordo, dal presidente del tribunale. Possono essere revocati dai soci o, per giusta causa, dal tribunale.
Essi hanno il potere di compiere tutti gli atti necessari per la liquidazione e possono anche vendere in blocco i beni della società, attraverso transazioni e compromessi.
Non possono, al contrario, intraprendere nuove operazioni, dunque atti estranei alla liquidazione, ma speculativi.
Compito specifico dei liquidatori è definire i rapporti della società con i terzi.
Infatti, non possono ripartire tra i soci i beni sociali fin quando non siano stati pagati i creditori della società.
La violazione di un tale divieto comporta una responsabilità civile e penale in capo ai liquidatori, ma non l’invalidità della ripartizione stessa.
4. Sciogliere una società di persone: ripartizione del patrimonio tra soci
I liquidatori danno conto del loro operato attraverso la redazione del bilancio finale di liquidazione.
Definiti i rapporti con i creditori sociali, si scioglie il vincolo di destinazione sui beni che costituiscono il patrimonio della società.
La ripartizione si attua con il consenso dei soci e i liquidatori predispongono un piano di riparto vincolante per i soci.
Dunque, alla ripartizione dei beni sociali, si applica l’istituto della rescissione per lesione.
L’ipotesi normale è quella dell’attribuzione di una somma di denaro.
In particolare, per le società in nome collettivo e in accomandita semplice il piano di riparto è approvato se non è impugnato nel termine di due mesi.
Approvato il bilancio di liquidazione, la società si estingue e i liquidatori chiedono la cancellazione della società dal registro delle imprese.
I creditori insoddisfatti possono far valere le loro ragioni solo nei confronti dei soci illimitatamente responsabili o nei limiti della quota di liquidazione se sono soci senza responsabilità.
5. Sciogliere una società di capitali
L’art. 2484 del Codice Civile determina lo scioglimento delle società di capitali per volontà dei soci o per altre cause previste dalla legge o dall’atto costitutivo o dallo statuto.
Tali cause sono le stesse già viste per le società di persone, con una differenza.
Il fallimento è una causa di scioglimento solo per le società di persone.
Le società di capitali presentano cause particolari di scioglimento.
Tra queste:
- La riduzione del capitale al disotto del minimo legale se non reintegrato.
- L’accoglimento della posizione dei creditori nei confronti della riduzione del capitale per consentire il rimborso della partecipazione al socio recedente.
- Impossibilità di funzionamento e continuata inattività dell’assemblea.
5.1. Effetti
Originariamente, gli effetti dello scioglimento delle società di capitali erano analoghi a quelli delle società di persone.
Oggi, il verificarsi di una causa di scioglimento non comporta l’automatico scioglimento della società.
Gli effetti dello scioglimento si producono dalla data dell’iscrizione, presso l’ufficio del registro delle imprese, della dichiarazione con la quale gli amministratori affermano l’esistenza di una causa di scioglimento.
La competenza a decidere della causa dello scioglimento è determinata dall’atto costitutivo o dallo statuto.
Anche in questo caso, è necessario definire i rapporti sociali.
Gli amministratori sono sostituiti dai liquidatori e accertano senza indugio l’avvenuto scioglimento.
Conservano il loro potere di gestire la società, procedono agli adempimenti pubblicitari.
Hanno il dovere di convocare l’assemblea straordinaria affinché deliberi in ordine al numero dei liquidatori, alla nomina degli stessi, ai criteri in base ai quali si deve svolgere la liquidazione.
L’assemblea straordinaria delibera anche sui poteri dei liquidatori con particolare riguardo alla cessione dell’azienda sociale, e agli atti necessari per la conservazione dell’impresa.
5.2. La liquidazione
I liquidatori curano l’iscrizione nel registro delle imprese della loro nomina e indicazione dei loro poteri.
Gli amministratori cessano dalla carica e consegnano ai liquidatori i libri sociali e un rendiconto sulla loro gestione.
I liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società e gli atti finalizzati alla conservazione del valore dell’impresa.
I liquidatori di società di capitali, se i fondi disponibili risultano insufficienti per il pagamento dei debiti sociali, possono chiedere proporzionalmente ai soci versamenti ancora dovuti.
Possono anche ripartire tra i soci acconti sul risultato della liquidazione, differenza importante con i liquidatori di società di persone.
I liquidatori devono adempiere i loro doveri con la professionalità e diligenza richiesta dalla natura dell’incarico.
In caso di inosservanza, la loro responsabilità è disciplinata dalle norme dettate in materia di responsabilità degli amministratori.
Anche in fase di liquidazione, il bilancio redatto dai liquidatori deve essere sottoposto alla approvazione dei soci.
Il primo bilancio di liquidazione deve indicare le variazione dei criteri di valutazione adottati rispetto a quelli relativi al bilancio precedente.
Il bilancio redatto dai liquidatori è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, oltre che corredato di una relazione sulla liquidazione.
Una differenza netta tra liquidazione e divisione non sussiste nelle società di capitali.
Infatti, la definizione dei rapporti giuridici che fanno capo alla società significa definizione dei rapporti con i soci e con i terzi.
I liquidatori devono redigere il bilancio finale e indicare la parte dell’attivo residuo spettante a ciascun socio.
Il bilancio finale deve essere sottoscritto dai liquidatori e depositato presso l’ufficio del registro delle imprese.
Contro di esso può essere proposto reclamo da ciascun socio dinanzi al tribunale e tutti i reclami sono decisi con una sentenza.
Decorsi novanta giorni, il bilancio si intende approvato.
5.3. La cancellazione
Approvato il bilancio di liquidazione, la società deve essere cancellata dal registro delle imprese in cui devono essere depositati e conservati per 10 anni i libri sociali.
Dunque, la società è definitivamente cessata.
I creditori insoddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei liquidatori se il mancato pagamento sia dipeso da loro colpa.
Dopo la cancellazione, non è possibile una reviviscenza della società né per le sopravvenienze passive, né per quelle attive.
6. Consulenza e assistenza legale per il tuo caso
Come avrai notato, la disciplina prevista per lo scioglimento delle società è decisamente complessa poiché occorre valutare molti elementi e ponderare diverse opzioni per addivenire ad una scelta adeguata.
Proprio per questo motivo, al fine di proteggere e difendere al meglio il tuo Patrimonio, ti consiglio di completare il Modulo di contatto che trovi in questa pagina. Un Professionista di ObiettivoProfitto.it saprà aiutarti nel migliore dei modi