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Hai ricevuto un provvedimento impositivo dall’Amministrazione finanziaria?
Lo sai che se sussistono dei vizi di legittimità o di fondatezza puoi impugnarlo? Questo è esattamente il tema che affronteremo in questo articolo.
Se l’atto impositivo ha dei vizi, puoi impugnarlo presentando ricorso di fronte alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio.
L’impugnazione non è immediata. Devi aver prima valutato tutte le altre opportunità che hai a portata di mano per definire il provvedimento impositivo. Stiamo parlando di accertamento con adesione, acquiescenza, adesione alle comunicazioni di irregolarità, definizione agevolata delle sanzioni e accordo di mediazione.
Alla fine hai optato per il ricorso? In questa sede ti spiegheremo qual è la Commissione Tributaria Provinciale competente e come puoi presentarlo.
A chi devi rivolgerti?
Se vuoi presentare ricorso, devi farlo davanti alla Commissione Tributaria Provinciale competente.
Fin qui è tutto chiaro, ma come si stabilisce qual è la Commissione competente?
Attraverso il principio territoriale.
Secondo la regola generale prevista dall’art. 4 del D.Lgs. n. 546/1992, le Commissioni Tributarie Provinciali sono competenti per i ricorsi proposti dagli interessati nei confronti degli enti impositori e di riscossione che abbiano sede nella relativa circoscrizione.
Cosa succede se malauguratamente tu dovessi presentare ricorso di fronte ad una Commissione Tributaria Provinciale non competente?
La Commissione deve rilevare d’ufficio la propria incompetenza e affermare la competenza in capo ad un’altra Commissione.
Come avviene la difesa all’interno del processo tributario?
Finora abbiamo detto che se vuoi difendere il tuo interesse nei confronti di un atto impositivo o di riscossione viziato puoi fare ricorso davanti alla Commissione.
Qui sorge il primo problema. Non sempre puoi difenderti da solo in giudizio.
Esistono delle regole sulla base del valore della causa. Per controversie:
- Fino a 3.000 euro: secondo la legge l’interessato può difendersi in giudizio da solo senza ricorrere ad un difensore abilitato;
- Oltre i 3.000 euro: chi è interessato a fare ricorso deve farsi assistente necessariamente da un difensore, il quale può essere un avvocato, un commercialista iscritto all’Albo o coloro che rientrano in una delle altre categorie specifiche indicate dalla legge.
Se devi ricorrere ad un professionista per la tua difesa, puoi farlo tramite procura con la forma dell’atto pubblico, della scrittura privata, in calce o a margine dell’atto del processo.
Quali atti puoi impugnare di fronte alla Commissione Tributaria Provinciale?
L’Agenzia delle Entrate emette un gran numero di atti diversi tra loro. Quali sono quelli impugnabili?
I provvedimenti con cui definisce una pretesa tributaria ben precisa a carico del contribuente. Anche se non viene chiesto un pagamento immediato.
Tuttavia, affinché tu possa impugnare l’atto, questo deve esserti stato notificato. Altrimenti, in caso contrario, potrai impugnarlo successivamente insieme al secondo atto correttamente notificato.
Ma ora vediamo quali sono gli atti che secondo la legge, sulla base dell’art.19 D.Lgs. n. 546/1992, puoi impugnare:
- Avviso di accertamento del tributo;
- Avviso di liquidazione del tributo;
- Provvedimento che irroga le sanzioni;
- Ruolo e cartella di pagamento;
- Avviso di mora;
- Iscrizione di ipoteca sugli immobili;
- Fermo amministrativo;
- Atti relativi alle operazioni catastali;
- Rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
- Diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;
- Ogni altro atto per cui la legge preveda l’autonoma impugnabilità davanti alle commissioni tributarie.
La comodità del Processo Tributario Telematico
Anche il Processo Tributario è entrato nel mondo digitale!
Dal 1° luglio 2019, per fare ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, devi obbligatoriamente utilizzare il Processo Tributario Telematico.
Come mai? Perché rappresenta un metodo più veloce e pratico per la notifica e il deposito degli atti processuali.
Per effettuare questo procedimento digitale devi registrarti sull’applicazione PTT del Sistema informativo della Giustizia Tributaria.
In realtà, non è nulla di così complicato. Ti basta avere:
- Una connessione a Internet;
- Una firma digitale;
- La casella di Posta Elettronica Certificata, la cosiddetta PEC.
La registrazione serve per farti accedere al PTT che abbiamo nominato, dal quale potrai inviare documenti e accedere al fascicolo informatico che riguarda il ricorso che hai presentato.
Essendo tutto telematico anche il giudice, dall’altra parte, potrà vedere gli stessi documenti.
È molto importante sottolineare che questa possibilità è aperta solamente per cause superiori a 3.000 euro, quindi non per coloro che possono difendersi in giudizio da soli.
Si presenta un ricorso o un reclamo?
Qui sorge un problema. La richiesta può essere fatta presentando direttamente il ricorso o questo deve essere preceduto da un reclamo?
Secondo la legge, va presentato anche un reclamo se la controversia ha un valore inferiore ai 50.000 euro.
È se il valore non è determinabile? In questo caso non è necessario il reclamo preventivo.
Se sei obbligato a presentarlo, devi farlo entro 60 giorni dalla notifica dell’atto che vuoi impugnare e devi, chiaramente, notificarlo all’Agenzia delle Entrate.
Dopo questo passaggio, si apre un arco temporale di 90 giorni nei quali la procedura può concludersi grazie all’accordo con l’Ufficio.
L’Ufficio esamina il reclamo, e una eventuale proposta di mediazione, per poi formulare la propria proposta se le questioni controverse sono incerte.
Nel caso in cui si riesca a raggiungere un accordo con l’Amministrazione finanziaria, ti vengono scontate le sanzioni del 35% degli importi minimi richiesti per le violazioni.
Se invece non viene raggiunto un accordo, viene dato effetto al ricorso.
Come si presenta il ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale?
Se non serve il reclamo, puoi presentare direttamente il ricorso con notifica all’Agenzia delle Entrate entro 60 giorni dalla notifica dell’atto che vuoi impugnare.
Quali informazioni deve contenere il ricorso?
- La Commissione Tributaria Provinciale competente;
- Il ricorrente e il suo rappresentante abilitato, con residenza, sede legale o domicilio eletto, insieme a codice fiscale e indirizzo PEC;
- L’Ufficio nei confronti del quale viene proposto il ricorso;
- L’atto impugnato e l’oggetto della domanda;
- I motivi per cui si propone ricorso;
- La sottoscrizione del contribuente o del difensore indicando categoria, conferimento dell’incarico e indirizzo PEC.
Se manca anche solo uno di questi elementi, la Commissione Tributaria Provinciale dichiara inammissibile il ricorso.
Dopo la notifica del ricorso all’Agenzia delle Entrate cosa succede? Devi costituirti in giudizio presso la Commissione entro 30 giorni.
Se vuoi conoscere più nello specifico la disciplina del ricorso, o se vuoi ottenere una consulenza in materia, scrivi ai nostri esperti tramite il Modulo di contatto che trovi in questa pagina.