INDICE
Il concordato preventivo è una procedura concorsuale.
A differenza del fallimento che può essere iniziato su istanza dell’imprenditore o dei creditori o del pubblico ministero, il concordato si avvia solo su istanza dell’imprenditore.
Ovviamente l’imprenditore deve trovarsi in stato di insolvenza o comunque in stato di crisi.
Pertanto, se la tua attività commerciale non è andata a buon fine e vuoi provare a rimediare alla tua situazione patrimoniale, allora sei nel posto giusto.
In questa guida verrà trattata la disciplina del concordato preventivo, organi e fasi della procedura, esecuzione, risoluzione e annullamento del concordato.
La difesa e protezione del tuo patrimonio devono essere infatti un chiaro obiettivo specialmente in momenti delicati come la chiusura di un’attività.
1. Concordato preventivo: disciplina generale
Come accennato, l’imprenditore in crisi può presentare ai creditori una proposta di concordato preventivo sulla base di un piano che può prevedere la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti nella misura almeno del 20% dell’ammontare dei debiti chirografari.
Ciò può avvenire attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo o altre operazioni straordinarie.
Tra le operazioni straordinarie ricomprendiamo, ad esempio, l’attribuzioni ai creditori o a società da essi partecipate di partecipazioni sociali, obbligazioni o altri strumenti finanziari.
La proposta deve indicare l’utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si impegna ad assicurare ad ogni creditore.
La domanda di ammissione al concordato viene proposta mediante ricorsa al Tribunale del luogo in cui si trova la sede principale dell’impresa.
Anche in questo caso, come per il fallimento, non rileva l’eventuale trasferimento delle sede avvenuto nell’anno anteriore al deposito del ricorso.
Il ricorso deve essere comunicato al pubblico ministero.
A quest’ultimo, inoltre, deve essere trasmessa in copia la comunicazione allegata al ricorso.
Entro il giorno successivo dal deposito in cancelleria, il ricorso sarà pubblicato nel registro delle imprese.
2. Caratteristiche del ricorso
Come accennato, il ricorso, di regola, include anche la proposta.
Questo deve essere corredato da un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta e da una serie di documenti.
Tra questi ricordiamo una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’impresa, uno stato analitico ed estimativo delle attività, l’elenco nominativo dei creditori, l’indicazione del valore dei beni e dei creditori dei soci illimitatamente irresponsabili.
Il ricorso deve essere poi accompagnato dalla relazione di un professionista, designato dal debitore.
Il compito del professionista è attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano.
Analoga relazione deve essere presentata se la proposta o il piano sono stati modificati sostanzialmente.
Il Tribunale può concedere 15 giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti.
La legge, in ogni caso, permette al debitore di limitarsi a depositare il ricorso unitamente ai bilanci degli ultimi tre esercizi e all’elenco dei creditori con l’indicazione dei crediti.
Può riservarsi di presentare la proposta entro un termine stabilito dal giudice.
Comunque, tale termine è compreso tra 60 e 120 giorni, ma anche in tal caso il ricorso sarà pubblicato nel registro delle imprese.
Ed è proprio da questo momento che cominceranno a decorrere gli effetti nei confronti dei creditori.
Si ricordi, poi, che nel periodo che intercorre tra il deposito della domanda e la scadenza del termine per la presentazione della proposta il debitore può compiere solo gli atti di straordinaria amministrazione urgenti.
Questi ultimi devono essere preventivamente autorizzati dal Tribunale.
Il debitori è poi tenuto ad adempiere agli obblighi informativi disposti dal Tribunale stesso e a depositare una situazione finanziaria.
In mancanza, il Tribunale, su istanza dei creditori o su richiesta del pubblico ministero, dichiara il fallimento del debitore.
Particolarità: Concordato con continuità aziendale
A tal proposito può essere molto interessante analizzare il caso di concordato con continuità aziendale.
In questo caso il piano prevede la prosecuzione dell’attività di impresa da parte del debitore o per effetto del conferimento dell’azienda in esercizio.
In questa ultima ipotesi, si badi bene.
Non è prevista una misura minima di soddisfazione dei creditori chirografari; il piano può prevedere la liquidazione di beni non funzionali a tale esercizio; la relazione del professionista deve attestare che la prosecuzione dell’attività di impresa è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori.
3. Ammissione alla procedura di concordato preventivo
Se non ricorrono i presupposti per l’apertura della procedura, il Tribunale, dopo aver sentito il debitore in camera di consiglio, dichiara inammissibile la proposta di concordato con decreto non soggetto a reclamo e dichiara con sentenza il fallimento del debitore.
Altrimenti, dichiara aperta la procedura di concordato preventivo.
In ogni caso, quando dichiara aperta la procedura di fallimento, il giudice adotta alcuni provvedimenti.
Questo delega innanzitutto un giudice alla procedura di concordato, ordina la convocazione dei creditori nel termine di 120 giorni dal provvedimento, nomina il commissario giudiziale con i criteri stabiliti per la nomina del curatore fallimentare.
Stabilisce poi il termine non superiore a 15 giorni entro il quale il ricorrente deve depositare nella cancelleria del Tribunale la metà della somma in misura in una misura necessaria per le spese dell’intera procedura.
Effetti dell’ammissione al concordato preventivo
Occorre da subito specificare che l’ammissione al concordato preventivo comporta una modificazione nella posizione giuridica dell’imprenditore.
Nei confronti del debitore, l’ammissione al concordato preventivo non determina lo spossessamento né una sostituzione nell’amministrazione dei beni. Infatti costui conserva l’amministrazione dei beni e continua nell’esercizio dell’impresa sotto la vigilanza del commissario giudiziale.
Ha comunque bisogno dell’autorizzazione scritta del giudice delegato per il compimento degli atti che eccedano l’ordinaria amministrazione.
Infatti, gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione compiuti senza l’autorizzazione scritta del giudice delegato sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato e il loro comportamento comporta la revoca dell’ammissione al concordato.
E dunque, eventualmente, comporta anche la dichiarazione di fallimento.
Nei confronti dei creditori, invece, l’instaurarsi di questa procedura concorsuale importa determinati effetti.
- Preclusione delle azioni esecutive e cautelari individuali e arresto di quelle in corso.
- Sospensione del corso della prescrizione e non verificarsi della decadenza.
- Impossibilità di modificare la propria posizione.
L’ammissione al concordato preventivo non comporta la revoca degli atti compiuti dal debitori anteriormente alla domanda di concordato e che siano pregiudizievoli ai creditori.
Tuttavia, le ipoteche giudiziali iscritte 90 giorni prima alla pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.
L’ammissione al concordato preventivo non esplica alcun effetto sui contratti pendenti, quindi ineseguiti o non compiutamente eseguiti da entrambe le parti.
Questi debbono avere il loro normale svolgimento né l’imprenditore può esimersi dalla loro esecuzione.
Tale regola è rafforzata nel caso di concordato con continuità aziendale.
Si dichiara infatti inefficace un eventuale patto che comporti lo scioglimento dei contratti.
In ogni caso il debitore può chiedere nel ricorso al Tribunale l’autorizzazione a sciogliersi dei contratti pendenti alla data di presentazione del ricorso o a sospenderne l’esecuzione per non più di 60 giorni.
Proposte concorrenti
L’apertura della procedura legittima poi la presentazione di proposte concorrenti corredate di relativo piano da parte di uno o più creditori che raggiungono il dieci per cento dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale depositata dal debitore.
Occorre una precisazione importante.
Tali proposte non sono ammissibili se la relazione del professionista attesta che la proposta del debitore assicura il pagamento del 40% o, in caso di concordato con continuità aziendale, del 30% dell’ammontare dei crediti chirografari.
La proposta concorrente presentata dai creditori può prevenire l’intervento dei terzi come pure la suddivisione dei creditori in classi.
4. Gli organi della procedura
La procedura di concordato preventivo si avvale di determinati organi tra cui il Tribunale, il giudice delegato e il commissario giudiziale.
Il Tribunale è l’organo supremo investito dell’intera procedura, il giudice delegato ha il potere di dare le autorizzazioni richieste, presiede l’adunanza dei creditori, mentre il commissario giudiziale ha funzioni di vigilanza.
Quest’ultimo procede alla verifica dell’elenco dei creditori e dei debitori sulla scorta delle scritture contabili apportando le necessarie rettifiche redigendo l’inventario del patrimonio nonché una relazione dettagliata sulle cause del dissesto, condotta del debitore, e una relazione integrativa in cui il commissario riferisce in ordine alle proposte concorrenti.
Controlla il debitore nella amministrazione dei beni e nell’esercizio dell’impresa riferendo al giudice delegato e promuovendo i provvedimenti opportuni a tutela dei creditori.
Il commissario giudiziale è un pubblico ufficiale ed è tenuto a comunicare al pubblico ministero i fatti rilevanti ai fini delle indagini preliminari in sede penale di cui sia venuto a conoscenza.
5. Le fasi della procedura
La procedura del concordato preventivo consta di tre fasi.
La prima è l’accertamento della situazione patrimoniale del debitore.
Se in questa sede il commissario giudiziale rileva che il debitore ha occultato o dissimulato una parte dell’attivo lo riferisce al Tribunale il quale apre d’ufficio il procedimento per la revoca dell’ammissione al concordato.
L’approvazione della proposta di concordato prevede che i creditori vengano riuniti in apposita adunanza ove si fa luogo alla discussione dell’ammissibilità e della convenienza delle proposte di concordato.
L’adunanza può essere svolta anche in via telematica.
Il concordato è approvato con il voto favorevole dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto.
Dell’adunanza dei creditori deve essere redatto verbale e se la maggioranza non si raggiunge la proposta deve essere respinta.
L’omologazione del concordato è l’ultima fase del concordato preventivo.
Il Tribunale omologa il concordato con decreto motivato che deve essere comunicato al debitore e al commissario giudiziale.
Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese.
Il concordato della società, salvo patto contrario, ha effetto anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. In merito, può essere importante considerare una pronuncia della Cassazione (sentenza n. 2546/2000).
Anche nel processo fallimentare la pubblicazione costituisce il momento in cui la sentenza viene giuridicamente ad esistenza, mentre la deliberazione in camera di consiglio è momento interno all’organo decidente privo di effetti immediati e diretti. Qualora si provveda con due distinte sentenze all’accertamento della sussistenza delle condizioni di ammissibilità del concordato e, in mancanza della loro ricorrenza, alla conseguente dichiarazione di fallimento, il rapporto di conseguenzialità che deve sussistere tra le due pronunce implica che la sentenza dichiarativa di fallimento possa essere pronunciata solo se in tale momento sussista la pubblicazione del provvedimento di rigetto dell’omologazione.
6. Esecuzione, risoluzione e annullamento del concordato preventivo
Con il decreto di omologazione che deve intervenire entro il termine di 9 mesi dalla presentazione del ricorso si verificano la chiusura della procedura di concordato.
Non cessano però le funzioni di commissario giudiziale che ne sorveglia l’adempimento e l’esecuzione.
Il debitore deve compiere ogni necessario all’esecuzione e in caso di inerzia il Tribunale può sostituire gli organi della procedura con un con un amministratore giudiziale.
Se gli obblighi assunti con il concordato non sono regolarmente adempiuti ciascun creditore può chiedere la risoluzione per inadempimento. Tranne che questo abbia scarsa importanza.
Il concordato può essere annullato se si scopre che il passivo è stato esagerato.
Nessun’altra azione di nullità o di annullamento è ammessa.
Come avrai potuto notare, la procedura fallimentare inerente al concordato preventivo è decisamente complessa.
Proprio per questo motivo, per una migliore assistenza in difesa e protezione del tuo patrimonio, ti consiglio di compilare il Modulo di contatto che trovi in questa pagina.
Un professionista di ObiettivoProfitto.it saprà aiutarti nel migliore dei modi.