Conflitto di interessi del socio: quando sussiste?

Il conflitto di interessi del socio è un’espressione che richiama immediatamente un rapporto di scontro tra due soggetti. Invero, rispetto alla società, ai più potrebbe sembrare che il soggetto qui sia unico. Ciò, tuttavia, è una visione parziale del fenomeno che non tiene conto degli interessi maggiormente rilevanti in gioco, ossia quelli della società stessa.

Nel caso del conflitto in questione, allora, le due parti che si fronteggiano sono il socio, o l’amministratore, e la società, persona giuridica.

Questa peculiare situazione, sebbene non immediatamente immaginabile da chi si accinge ad investire in una società, è però piuttosto frequente. Il legislatore sul punto ha previsto una specifica e complessa disciplina, volta a scongiurare eventuali effetti pregiudizievoli, che da tale conflitto possono discendere.

Il codice civile, quindi, ha dedicato a tale istituto la disciplina contemplata all’art. 2373 c.c., che proveremo ad esaminare in modo celere e semplice. In particolare è opportuno soffermarsi, soprattutto, su quali rimedi possono essere adottati avverso ad un eventuale vizio di una delibera assembleare, dipendente da conflitto di interessi.

1. Il conflitto di interessi del socio

Il conflitto di interessi è una figura attualmente prevista all’art. 2475 ter c.c.. In tal contesto, invero, il codice civile disciplina espressamente il conflitto dell’amministratore, più che del socio. Tuttavia il richiamo a suddetta norma è fondamentale al fine di carpire il significato stesso del concetto di “conflitto”.

L’art. 2475 ter c. c. è una novità normativa piuttosto rilevante, infatti l’istituto, prima della riforma del D.Lgs. 3/2003, era disciplinato tramite un rinvio dell’art. 2391 c.c., norma dettata in tema di società per azioni, nel testo in vigore fino al 31 dicembre 2003. In buona sostanza, l’art. 2475 ter c. c. sancisce l’annullabilità di quei contratti conclusi dall’amministratore in conflitto di interessi.

Il rilievo della riforma del 2003 è duplice. Da un lato, infatti, espressamente è richiamato il conflitto di interessi, figura che, fino al quel momento, non aveva un ufficiale riconoscimento normativo.

Dall’altro, il peculiare valore dell’art. 2475 c.c. lo si desume dalla circostanza che, anche se con riferimento agli amministratori, è introdotto il rimedio dell’annullabilità. L’ordinamento sembra, quindi, ammettere il ricorso all’invalidità per vizio, dipeso da conflitto di interessi, di una delibera assembleare, in specie del consiglio di amministrazione.

2. Il conflitto di interessi del socio e la delibera assembleare

Il conflitto di interessi del socio, in realtà è disciplinato alla stregua di un limite all’esercizio del diritto di voto del predetto, nel momento in cui è chiamato ad esercitare le proprie facoltà nelle delibere assembleari.

Tale evenienza si realizza laddove il socio persegua un proprio personale fine, contrapposto a quello della società stessa. La disciplina generale di suddetta fattispecie è contemplata all’art. 2373 c.c., sebbene è altresì prevista una specifica normativa per le società per azioni e per le società a responsabilità limitata.

L’art. 2373 c.c. stabilisce che “La deliberazione approvata con il voto determinante di coloro che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società è impugnabile a norma dell’articolo 2377 c.c. qualora possa recarle danno”. La norma, quindi, si concentra sugli effetti in relazione alla delibera viziata, per conflitto di interessi.

Per essere tale, il conflitto deve presentare il requisito dell’obiettività, oltre a dovere preesistente anche dopo la delibera stessa. L’interesse estraneo alla società non necessariamente deve essere del socio, può anche essere di un soggetto terzo.

La norma dell’art. 2373 c.c. non introduce un divieto di votare in capo al socio, ove persegua una finalità contrastante con quella della società. Il codice, ivi, dispone esclusivamente una limitazione al suo esercizio. Il socio potrebbe anche decidere di astenersi, ma in tal caso il voto non viene computato ai fini del calcolo del quorum deliberativo.

3. Effetti del vizio sulle delibere assembleari

Laddove il socio, tuttavia, giunga ad esprimere il proprio voto, in contrasto agli interessi sociali e in ossequio ai suoi, la delibera che ne segue è annullabile. La disciplina dell’annullamento della delibera è desumibile dagli artt. 2377 e 2378 c.c..

Generalmente, l’invalidità della delibera è conseguenza di un vizio procedimentale o del contenuto della sentenza. I soggetti legittimati all’impugnazione sono:

  • i soci assenti, dissenzienti o astenuti;
  • gli amministratori
  • il collegio sindacale o il consiglio di sorveglianza.

Sono, ovviamente, esclusi i soci che hanno partecipato alla delibera assembleare e che hanno votato a favore della stessa. Sarebbe, invero, irrazionale, consentire a questi ultimi di impugnare una decisione, conforme alla propria volontà. Si ritiene, quindi, che questi non siano portatori di un interesse ad agire, in ossequio al generale principio di cui all’art. 100 c.p.c..

I soci del primo punto devono poi possedere tante quote corrispondenti all’uno per mille del capitale sociale, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, e al cinque per cento, nelle altre società.

Lo statuto può derogare a predetta previsione normativa, stabilendo condizioni per l’impugnazioni differenti. I soci a cui viene escluso il diritto ad impugnare, comunque, spetta il diritto ad ottenere il risarcimento dei danni.

Il termine per presentare l’impugnazione è di 90 giorni, non di 3 mesi, i quali potrebbero non corrispondere al numero di 90. Trascorso il termine, senza che sia stata presentata l’azione innanzi all’autorità giudiziaria, la delibera si intende sanata. Ove, invece, sia proposta l’azione, la società potrebbe evitare di subire l’annullamento tramite la sostituzione della delibera. Si procederà ad una nuova delibera assembleare, conforme alla legge e allo statuto, non viziata da conflitto di interesse. Questa sarà poi prodotta in giudizio, evitando, in tal modo, una sentenza di annullamento.

Se la delibera è, al contrario, annullata, questa produce effetti nei confronti della società, dei soci e degli amministratori. Questi sono, conseguentemente, obbligati ad adottare gli atti consequenziali in conformità alla decisione dell’autorità.

Suddetto procedimento trova necessaria applicazione anche nel caso di conflitto di interessi sia del socio che dell’amministratore.

4. Conflitto di interessi nei gruppi di società

I gruppi di società si realizzano allorquando una società controlli un’altra ai sensi dell’art. 2359 c.c.. Ciò accade se, la controllante disponga:

  • della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria della società di cui sia socio;
  • di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;
  • anche quando eserciti un’influenza dominante su un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali.

Ove venga in evidenza un gruppo societario, sussiste una responsabilità della controllante, quando la stessa agisca nell’interesse proprio o altrui, in violazione dei principi di correttezza, causando un pregiudizio ad una delle società controllate del gruppo. In questo caso, quindi, il conflitto si genera tra una società ed un’altra, dove però una di esse è formalmente un socio della seconda. Ovviamente, il conflitto sussiste se la controllante non agisce nell’interesse generale del gruppo, ma a proprio personale vantaggio.

La presente disciplina del diritto dei gruppi sul conflitto di interessi assembleare, è di fondamentale momento per vagliare con riguardo agli interessi del socio di controllo. Tale studio permette di porre in evidenza la necessità che il gruppo persegua una sua visione unitaria dell’impresa. Laddove l’azione della capogruppo è mossa da un interesse a carattere generale, infatti, non può configurarsi un conflitto di interessi, anche se la decisione assunta sia in detrimento degli interessi particolari di una controllata.

Tuttavia, la condotta della controllante non può in alcun modo essere da ostacolato dai soci di minoranza. Proprio per tale ragione che deve provvedere a rispettare i criteri aziendalistici, assicurando la corretta gestione di impresa. Ogni decisione assunta, nonché eventuali manifestazioni esterne della propria volontà, devono essere rese motivando adeguatamente le ragioni e gli interessi sottesi. Solo in tal modo si assicura un bilanciamento tra interessi del controllante ed interessi dei soci della controllata.

L’obbligo di motivazione assolve anche ad un’ulteriore funzione. Eventuali decisioni, che siano adeguatamente esternalizzate, sono facilmente oggetto di verifica di legittimità, soprattutto ove siano lesive dell’interesse particolare di una delle partecipate.

5. La disciplina nelle S.p.a. e nelle S.r.l.

La disciplina codicistica, invero, è stata pensata dal legislatore originario alla luce delle società per azione. Tuttavia sono sorti non pochi dubbi, circa l’applicazione analogica della predetta ad altre forme societarie, come le società a responsabilità limitata.

Invero, la questione non è allo stato pervenuta al vaglio delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. La giurisprudenza, che si è espressa sul punto, è, in buona parte, di merito (Tribunale si Milano, sentenza del 10 novembre 2017, n. 11289).

A tal proposito, l’orientamento emerso sembra individuare una diversità strutturale tra le società per azioni e le società a responsabilità limitata. Muovendosi secondo una tale prospettiva di analisi, una netta diversità emerge proprio nell’impostazione della disciplina assembleare. Nelle s.p.a. (società per azioni) la struttura dell’assemblea si contraddistingue per il carattere imperativo, che riconosce solo specifiche ipotesi di possibile deroga statutaria. Mentre vi è un modello di disciplina, invece, addirittura opposto in tema di s.r.l. (società a responsabilità limitata), dove l’individuazione della struttura assembleare è rimessa allo statuto.

La normativa sulle s.r.l., inoltre, non sembra mai rinviare a quella delle s.p.a., cosa che potrebbe giustificare un’applicazione analogica.

Quindi, ammettendo che non sussista la facoltà di applicazione analogica della disciplina sulle s.p.a. e sull’annullabilità delle delibere, si dovrebbe ritenere che le s.r.l. siano sottoposte ai principi generali.

Nella specie, principio di diritto comune è invero quello del pieno riconoscimento del diritto del socio in conflitto di interessi di partecipare al voto, con il completo ribaltamento dunque della opposta previsione di cui al previgente art. 2373, comma 1, c.c..

Come avrai notato, la disciplina prevista in materia di conflitto di interessi del socio è decisamente complessa poiché occorre valutare molti elementi.

Proprio per questo motivo, al fine di proteggere e difendere al meglio il tuo Patrimonio, ti consiglio di completare il Modulo di contatto che trovi in questa pagina.

Un Professionista di ObiettivoProfitto.it saprà aiutarti nel migliore dei modi.

CHIEDI UNA CONSULENZA
CONTATTACI

per richiedere la nostra assistenza







    Ho letto e accetto la Privacy Policy