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Le operazioni di Private Equity consistono nella realizzazione di investimenti, principalmente da parte di investitori professionali, all’interno di società target.
L’investimento vero e proprio può qualificarsi anche come acquisizione all’interno della società destinataria dell’operazione.
Infatti, soprattutto in riferimento alle operazioni di leveraged buy-out, si possono realizzare degli investimenti volti ad acquistare il controllo della società target, attraverso la creazione di una nuova società con cui poi la prima si fonderà.
E’ proprio nell’ambito di queste operazioni che, in genere, si verificano le acquisizioni da parte dell’investitore professionale.
Ma acquisizioni di cosa?
Normalmente, quando si parla di investimenti, ci si riferisce all’acquisizione di partecipazioni.
In buona sostanza, l’investitore entra a far parte della società oggetto di investimento acquisendo parte (maggioritaria) delle sue partecipazioni.
Tuttavia, sebbene questo genere di investimento sia centrale anche nelle operazioni di Private Equity, è possibile che l’operazione si realizzi anche attraverso l’acquisizione del complesso aziendale della società target.
Ma come funziona?
Se sei interessato a scoprire come in concreto si realizza un’acquisizione a seguito di un investimento in Private Equity, ti invito a proseguire la lettura di quest’articolo.
Analizzeremo insieme la figura del contratto di acquisizione in generale e, successivamente, nelle sue estrinsecazioni di acquisizioni di partecipazioni e di complesso aziendale.
1. Il contratto di acquisizione di Private Equity
Come accennato, all’investimento tramite operazioni di leveraged buy-out, consegue un’acquisizione di partecipazioni o di azienda da parte dell’investitore di Private Equity.
In base all’obiettivo di investimento troveranno applicazione certe norme piuttosto che altre.
In genere possiamo ricondurre il contratto di acquisizione in Private Equity, al contratto di compravendita c.d. ordinario di cui all’art. 1470 c.c., con alcune particolarità.
Infatti sono previste, indipendentemente dall’oggetto di acquisizione, delle c.d. rappresentazioni e garanzie.
In buona sostanza, l’atipicità del contratto di acquisizione in Private Equity è data proprio dalla presenza di specifiche garanzie, in relazione al bene compravenduto.
La ratio è quella di colmare il vuoto normativo di cui al codice civile che, per tutelare l’acquirente, prevede solo le garanzie relative all’evizione ed assenza di vizi occulti di azioni, quote o beni aziendali, ai sensi degli artt. 1490 e 1488 c.c.
Anzitutto, la struttura giuridica del contratto di acquisizione segue un unico schema indipendentemente dall’oggetto stesso di acquisizione.
In particolare, in base alla volontà delle parti, che poi sarà espressa nella clausola contrattuale introduttiva, il contratto di acquisizione avrà la forma giuridica di un contratto preliminare o di un contratto definitivo.
Questo accade perché in genere si suddivide la struttura del contratto di acquisizione in Private Equity in due momenti temporali:
- Signing o execution: quale fase di sottoscrizione del contratto;
- Closing: fase successiva di vera e propria esecuzione contrattuale.
In base alla rilevanza che le parti decidono di attribuire all’una o all’altra fase, si avrà un contratto preliminare o un contratto definitivo.
1.1. Contratto preliminare e relativi covenants
Nel caso in cui le parti decidano di attribuire rilevanza alla fase di “closing“, stipuleranno un contratto preliminare con cui si impegneranno, in un momento successivo, a dar luogo all’acquisizione.
Nello specifico, le parti stipulando un contratto preliminare si impegnano a stipularne uno successivo e definitivo, identificabile nella girata di titoli (o cessione di azienda) che avverrà nella fase di “closing”.
Come accade normalmente, anche in questo caso l’obbligo nascente dal contratto preliminare è quello di stipulare in un momento successivo il contratto definitivo. Una volta stipulato il contratto definitivo, questo si sostituirà al preliminare.
Le parti, in questo caso, decidono di subordinare l’efficacia del contratto all’adempimento di preliminari obbligazioni da parte del venditore o dell’acquirente. Queste prendono il nome di “covenants“.
Le obbligazioni preliminari variano a seconda delle statuizioni delle parti; possono andare dalla preventiva dismissione di cespiti a cui l’acquirente non è interessato, al mantenimento da parte del management della propria posizione fino ad un certo periodo.
1.2. Contratto definitivo e conditions precedent
A contrario, laddove le parti subordinino l’efficacia contrattuale alla fase di “signing”, stipuleranno un contratto definitivo.
In questo caso l’intenzione è quella di dare efficacia all’acquisizione sin dalla sottoscrizione del contratto, a partire da questa, infatti, si ha l’effetto traslativo del bene.
In realtà, anche con la stipula del contratto definitivo è possibile subordinare gli effetti traslativi al verificarsi di alcune condizioni; queste prendono il nome di “conditions precedent“.
Tra queste, la più utilizzata è il compimento di tutte le notifiche necessarie alle competenti autorità garanti della concorrenza e del mercato, c.d. “filing Antitrust“.
Oppure ancora troviamo la concessione all’acquirente dei finanziamenti necessari per procedere all’acquisizione, o l’assenza di circostanze che modifichino in termini negativi le caratteristiche patrimoniali della società obiettivo di investimento.
2. L’atipicità del contratto di acquisizione di Private Equity
Come accennato, siamo di fronte ad un contratto di compravendita atipico, la cui particolarità consiste nella previsione di particolari garanzie a tutela dell’acquirente.
Queste vengono espresse in autonome clausole contrattuali.
Le clausole di garanzia possono essere diverse a seconda dello specifico caso concreto e in base alle esigenze da soddisfare. In generale, possiamo definirle come strumenti volti a garantire all’acquirente l’effettiva consistenza economico-patrimoniale dell’oggetto compravenduto.
A titolo meramente esemplificativo, possiamo individuare alcune clausole di garanzia in riferimento ad un contratto di acquisizione di partecipazioni.
Queste potrebbero essere:
- inesistenza di limiti alla circolazione della partecipazione;
- la piena titolarità del venditore a disporre della partecipazione;
- la garanzia circa l’esistenza di specifici parametri di bilancio.
2.1. Le clausole di indennizzo
Conseguentemente alle clausole di garanzia, dovranno essere previste anche le c.d. clausole d’indennizzo.
Infatti, laddove le garanzie siano false, spetterà al venditore pagare un indennizzo al compratore ingannato.
Con le clausole di indennizzo (negoziabili tra le parti) si devono stabilire i limiti temporali e quantitativi delle stesse garanzie. Infatti, sarà necessario stabilire un termine massimo entro il quale queste operano, oltre che i veri e propri importi da indennizzare.
Tuttavia, a meno che non sia stato escluso da una clausola contrattuale, possono trovare applicazione gli ordinari rimedi di legge quali la risoluzione, l’annullamento o la modifica delle condizioni economiche contrattuali ai sensi degli artt. 1453, 1427 e 1440 c.c.
Inoltre, in genere sono previsti anche degli indennizzi contro-garantiti dal venditore.
Questi consistono:
- nel deposito fiduciario presso un terzo del prezzo;
- nel rilascio di una fideiussione da parte della banca, in caso di inadempienza del venditore a rilasciare l’indennizzo dovuto.
3. Contratto di acquisizione di partecipazioni
In genere agli investimenti con l’impiego della leva finanziaria segue l’acquisizione di partecipazioni da parte dell’investitore professionale.
Il contratto di compravendita di partecipazioni o “Stock Purchase Agreement” spesso è caratterizzato da clausole accessorie che si occupano di disciplinare circostanze non immediatamente riconducibili alla compravendita di partecipazioni.
Ci si riferisce ai patti di non concorrenza con cui il venditore, creatore dell’attività sociale e unico detentore di “know how“, si impegna a non svolgere attività concorrenziale con quella svolta dalla società compravenduta.
In questo caso trova applicazione l’art. 2596 c.c. per cui il patto di non concorrenza dovrà risultare da atto scritto e dovrà essere limitato ad un determinato territorio o ad una determinata attività.
Oppure, potrà aversi un accordo in base al quale il venditore si obbliga a collaborare con la società compravenduta in veste di consulente o collaboratore.
4. Contratto di acquisizione del complesso aziendale
Il contratto di acquisizione, in Private Equity, può presentarsi anche come acquisizione di complesso aziendale o di “assets deal“.
In questo caso si ha il trasferimento di un complesso di beni, passività e rapporti giuridici di un’attività imprenditoriale.
In particolare, a differenza delle operazioni che implicano il ricorso alla leva finanziaria, viene a meno la fase di fusione tra la società acquirente e la società acquistata.
Non necessariamente si deve avere il trasferimento di tutti i cespiti, passività e rapporti giuridici, essendo sufficiente il trasferimento di rapporti essenziali alla configurazione di complesso aziendale ai sensi dell’arrt. 2555 c.c.
Ai sensi dell’art. 2556 c.c., l’atto dovrà avere la forma dell’atto pubblico o di scrittura privata autenticata, con relativo deposito presso il Registro delle Imprese.
E’ possibile che questo si realizzi anche con la forma di un contratto preliminare, l’importante è che vi sia la precisazione della forma in riferimento al successivo contratto.
5. Conclusioni
Il mondo delle operazioni di Private Equity è molto vasto e diversi sono gli obiettivi che si possono raggiungere.
Per esempio, con le operazioni di leveraged buy-out si realizzano degli investimenti sfruttando un ben ponderato equilibrio tra debiti e crediti.
Nel compimento di queste operazioni, è possibile che vi sia una vera e propria compravendita di partecipazioni o di azienda, in riferimento all’impresa oggetto di investimento.
Anche in questo specifico settore, volto all’acquisizione in Private Equity, sono molteplici le strade che si possono percorrere.
E’ possibile impiegare lo strumento della leva finanziaria e acquisire delle vere e proprie partecipazioni, oppure ricorrere alla cessione aziendale.
In entrambi i casi è necessario stipulare un contratto di acquisizione, che dovrà rispettare i parametri normativi previsti dal legislatore.
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