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Come recedo da un contratto di agenzia? È possibile il recesso per giusta causa? Qual è la durata di un contratto di agenzia?
Che tu sia un imprenditore o un consumatore, se ti trovi qui molto probabilmente ti stai ponendo uno dei seguenti quesiti, o semplicemente, vorresti sapere come recedere da un contratto di agenzia per giusta causa.
Posso dirti fin da ora che in alcune circostanze il recesso per giusta causa è possibile.
Per questo motivo, partendo dalla natura giuridica di tale negozio, ti spiegherò in quali casi è possibile il recesso del contratto, quali tipologie di contratto di agenzia esistono e quale sia la sua durata.
Il contratto di agenzia
Prima di tutto dobbiamo sapere che per contratto di agenzia si intende quel negozio giuridico a seguito del quale una parte si assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto dell’altra, la conclusione di contratti, previo compenso.
Conformemente a quanto sancito dall’art. 1742 del Codice Civile, il contratto di agenzia è un contratto che necessita della forma scritta.
Nello specifico, la citata norma attribuisce, in capo a ciascuna parte, il diritto di ottenere dall’altra un documento dalla stessa sottoscritto che riproduca il contenuto del contratto e delle clausole aggiuntive. Diritto altresì irrinunciabile, come chiarito all’ultimo comma.
Gli elementi del contratto di agenzia
Come gran parte dei negozi giuridici, ci troviamo davanti a un contratto consensuale, ad effetti obbligatori, con prova scritta dello stesso.
È altresì un contratto oneroso, con diritto, da parte del promotore (agenzia) di una retribuzione per il servizio prestato.
Solitamente il compenso dell’agenzia consiste in una provvigione, ossia in una percentuale sul volume d’affari oggetto dei contratti stipulati.
Al riguardo, infatti, come già affermato, dobbiamo sempre ricordarci che il contratto di agenzia nasce con lo scopo di offrire al richiedente un servizio che vede nel promotore il soggetto incaricato di concludere i contratti.
Il ruolo dell’agente
Chiariti i vari aspetti possiamo soffermarci, brevemente, sul ruolo dell’agente, ossia di colui che si obbliga a concludere i contratti per conto del richiedente.
In capo all’agente sorgono diversi oneri, tra i quali, nel rispetto di quanto sancito dall’art. 1746 del Codice Civile, vi rientrano il dovere di tutelare gli interessi del proponente e l’obbligo di agire con lealtà e buona fede, attenendosi alle istruzioni impartite.
Al riguardo, la medesima norma, al suo terzo comma, precisa che non può ritenersi responsabile dell’eventuale inadempimento del terzo.
Tra i diritti dell’agente, vi rientrano invece il diritto ad essere retribuito per il lavoro prestato, nonché l’esclusiva della zona assegnatagli.
Per quanto attiene alla retribuzione, la stessa solitamente è impostata, come già anticipato, a provvigione, per tutti gli affari che ha fatto concludere al proponente, sia in prima persona sia avvalendosi di soggetti terzi.
Da ultimo, l’agente deve essere iscritto presso apposito ruolo della Camera di Commercio.
Posizione del proponente
La seconda figura che interessa il contratto di agenzia è il proponente, ossia colui che affida l’esecuzione del contratto all’agente.
Il proponente è tenuto a dare chiare e specifiche istruzioni all’agente, nel rispetto dei principi di legalità e buona fede su cui si poggia ogni negozio giuridico.
Come sancito dall’art. 1743 citato, il proponente non può avvalersi contemporaneamente di più agenti della medesima zona e per la medesima attività in quanto violerebbe il diritto di esclusiva.
Ciò posto, esaminando gli artt. 1751 e 1751-bis del Codice Civile, possiamo precisare che in caso di cessazione del rapporto potrebbero sussistere casi in cui il proponente non appaia tenuto ad indennizzare l’agente. Oltre a ciò, appare anche ammissibile la stipulazione di un patto che limiti la concorrenza da parte dell’agente.
La durata del contratto di agenza
Il contratto di agenzia è un contratto di durata, il quale può prevedersi a tempo determinato e indeterminato, come meglio vedremo nei paragrafi successivi.
In riferimento a ciò, possiamo precisare, fin da subito, che un contratto di agenzia a tempo determinato può trasformarsi a tempo indeterminato ove, a seguito della scadenza naturale, dovesse mantenere l’esecuzione delle prestazioni.
Ciò è sancito dall’art. 1750 del Codice Civile che prevede, in caso di continuazione del rapporto, una sua trasformazione da tempo determinato a indeterminato.
Contratto di agenzia a tempo determinato
Come già precisato, il contratto di agenzia può essere a tempo determinato.
Sono infatti le parti a decidere la durata dello stesso e il termine oltre il quale il contratto andrà a cessare la produzione dei propri effetti.
Pertanto, ordinariamente, alla naturale scadenza del contratto a tempo determinato, lo stesso si risolve in via automatica, salvo i casi sanciti dall’art. 1750 menzionato.
Contratto di agenzia a tempo indeterminato
Per quanto attiene al contratto di agenzia a tempo indeterminato, invece, le parti non indicano un termine finale, motivo per cui lo stesso manterrà la propria efficacia fino a quando non sussisterà una delle cause di scioglimento.
È sicuramente la tipologia contrattuale che più ricalca la nostra questione centrale, in quanto un suo scioglimento è possibile in caso di recesso per giusta causa.
Al riguardo, infatti, le parti possono sciogliere il rapporto in comune accordo o mediante atto unilaterale.
Questa seconda ipotesi è data, per l’appunto, dal recesso per giusta causa o per inadempimento.
In tal caso, come meglio si vedrà, l’azione unilaterale prevede in termine minimo di preavviso inderogabile.
Posso recedere dal contratto di agenzia?
Arrivati a questo punto, possiamo facilmente affermare che è possibile recedere da un contratto di agenzia, nei casi di un rapporto a tempo indeterminato, anche unilateralmente.
Per non incorrere in ulteriori dubbi o problematiche, però, occorre vedere tanto l’istituto del recesso, quanto i casi ammissibili per il contratto di agenzia.
Il recesso. Quando avviene?
Quando si parla di recesso, si intende quella dichiarazione di volontà recettizia con la quale vengono meno gli effetti di un negozio giuridico.
Parliamo dunque di un atto con il quale una delle parti può decidere unilateralmente di sciogliersi da un vincolo contrattuale.
Un istituto in deroga a quanto espresso dall’art. 1372 del Codice Civile, ai sensi del quale un contratto può sciogliersi per mutuo consenso o per altre cause previste dall’ordinamento.
Recesso dal contratto di agenzia. La giusta causa
Tra le diverse cause di recesso dal contratto di agenzia, vi rientra la giusta causa.
In linea di principio, ai sensi dell’art. 2119 del Codice Civile, il recesso per giusta causa sussiste quando uno dei contraenti decide di sciogliere il rapporto anticipatamente al verificarsi di una causa che non consenta la prosecuzione del rapporto.
Al riguardo, dobbiamo ricordarci che il contratto di agenzia può essere a tempo determinato o a tempo indeterminato e, partendo da quando già detto, posiamo vedere in che modo opera tale forma di scioglimento unilaterale dal contratto.
Scioglimento, tra l’altro, caratterizzato dalla possibilità di avere o meno un preavviso.
Contratto di agenzia a tempo determinato. È possibile un recesso per giusta causa?
Per quanto riguarda il contratto di agenzia a tempo determinato, possiamo facilmente dire che non è frequente il recesso anticipato per giusta causa, salvo eventuali e specifici casi.
Salvo un suo mutamento del rapporto a tempo indeterminato, infatti, le tempistiche sono tali da rendere poco agevole il recesso per giusta causa.
Solitamente lo stesso deriva da gravi inadempienze che, in un rapporto di durata, spesso breve, difficilmente vengono a verificarsi.
Appare infatti più conveniente attendere il naturale decorso dello stesso, fino alla sua scadenza.
Scadenza che, per l’appunto, potrà sancire la conclusione del rapporto.
Recesso dal contratto di agenzia a tempo indeterminato
A differenza del contratto a tempo determinato, per quanto riguarda l’ipotesi di un contratto di agenzia a tempo indeterminato, l’articolo 1751 del Codice Civile, al suo comma 2 precisa che ciascuna delle parti può recedere dallo stesso dandone preavviso entro i termini stabiliti.
Pertanto, come previsto dall’ordinamento, in tali circostanze, ciascuna delle parti può recedere, purché con preavviso.
In caso di giusta causa?
È possibile recedere anche per giusta causa.
Al riguardo, rispetto all’ipotesi di cui al citato art. 1751 c.c., il recesso per giusta causa è solitamente caratterizzato da una situazione di inadempimento, tale da spingere un contraente a voler recedere dal contratto in essere.
In tali circostanze è possibile recedere senza alcun preavviso.
Con tale operazione, però, se da un lato si viene a sciogliere il rapporto (con atto unilaterale) dall’altro lato potrebbe verificarsi la necessità di indennizzare l’altra parte.
Indennità che andrebbe a colmare il “vuoto” lasciato dal mancato preavviso.
In conclusione, il recesso da un contratto di agenzia per giusta causa è ammissibile nei casi di inadempienza contrattuale, anche senza preavviso, purché l’altra parte venga indennizzata.
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