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Il ricorso al contratto di franchising è piuttosto frequente nella realtà quotidiana. Se le conseguenze pratiche, nell’economia reale, sono facilmente identificabili dai più, al contrario la natura dello stesso e la costituzione del relativo rapporto di collaborazione commerciale sono spesso ignoti.
Quando si parla di contratto di franchising, nell’immaginario collettivo vengono alla mente le immagini di catene di negozi e spesso di ristoranti. Quante volte siamo entrati in un fast food o abbiamo acquistato capi di abbigliamento di noti marchi internazionali? Eppure spesso risulta complesso definire il concetto di franchising.
Ma cosa c’è dietro a queste realtà commerciali?
1. Cos’è il franchising?
Invero, con franchising si allude ad un contratto atipico, giuridicamente denominato contratto di affiliazione commerciale. Si definisce atipico in quanto non espressamente contemplato dal codice civile, ma anzi è stato disciplinato solo nel 2004, con la legge n. 129 del 6 maggio 2004.
Tramite tale contratto atipico due soggetti, giuridicamente ed economicamente indipendenti, si accordano al fine di realizzare una collaborazione commerciale, tramite la cessione di diritti di proprietà industriale od intellettuale, previo apposito compenso.
Più semplicemente, con tale atto negoziale, un’azienda attribuisce ad altra il diritto di commercializzare i suoi prodotti o i suoi servizi, mediante i propri segni distintivi. L’impresa beneficiaria, quindi, avrà anche la facoltà di utilizzare l’insegna, la ditta e il marchio della prima, sempre dietro equo compenso.
2. Come si struttura un contratto di franchising?
Come già asserito, il contratto di franchising presuppone due parti, generalmente imprenditori, i quali si impegnano ad uno scambio di diritti e servizi. La causa del negozio è, tuttavia, unitaria, in quanto non sono meramente trasferiti all’affiliato una serie di diritti, ma gli è attribuita la facoltà di sfruttare un’intera ed organizzata posizione commerciale.
Il rapporto che si instaura tra affiliato e affiliante è, in sostanza, un rapporto di dipendenza. L’affiliante, quindi, sarà tenuto a garantire una durata minima del rapporto, tale da assicurare l’ammortamento dell’investimento, realizzato inizialmente.
L’art. 3 della legge n. 129 del 2004 prevede che il contratto di franchising sia redatto con forma scritta a pena di nullità, deve, poi, contenere una serie di prescrizioni, indicate dalla norma.
Ciascuna delle parti è tenuta ad una serie di obblighi nascenti dall’atto, ispirati ai doveri di lealtà, correttezza e buona fede. Ad esempio l’art. 4 prevede l’obbligo di consegna del contratto, entro trenta giorni prima dalla conclusione del contratto.
3. Quali sono gli elementi essenziali del contratto?
Il contratto di franchising, come già asserito, deve presentare degli elementi essenziali, espressamente elencati dalla legge stessa. Sembra, allora, opportuno indicarli sinteticamente, poiché, dalla loro assenza, deriva l’invalidità dell’atto.
In primo luogo, il contratto deve contenere l’ammortamento degli investimenti, con dettaglio riguardo al diritto di entrata e delle varie spese iniziali. Con il primo termine si intende la somma che l’affiliato versa a fronte della prestazione resa dall’affiliante. Esso è rapportato al valore economico e alla capacità di sviluppo della rete al momento della stipulazione del contratto.
E’ altrettanto rilevante, inoltre, l’individuazione della zona od area nella quale il contraente intenderà esercitare la propria attività lavorativa, con le relative clausole di esclusiva. La scelta dell’area, per quanto apparentemente irrilevante, invece, incide anche sull’ammortamento degli investimenti e il diritto di entrata. Ciò in quanto, a seconda della zona territoriale, la capacità di guadagno cambia e, in conseguenza, anche la facoltà di ammortamento dell’investimento iniziale.
Infine, le parti dovranno indicare nel contratto anche tutti i servizi tecnici e commerciali erogati dalla casa madre, nonché le eventuali condizioni di rinnovo, recesso, cessione e durata del contratto.
4. Quali sono gli obblighi dell’affiliante?
La legge n. 129/2004, agli articoli 5 e 6, introduce una disciplina di chiusura rispetto agli oneri gravanti su entrambe le parti, nella conclusione del contratto e nello svolgimento dell’attività. Ivi è espressamente sancito che tutte le fasi contrattuali devono conformarsi al principio di correttezza, a partire dalla negoziazione sino all’esplicazione del rapporto commerciale.
L’art. 4 impone una serie di obblighi, di carattere informativo, a carico dell’affiliante, in ossequio ai principi di buona fede e leale collaborazione. La controparte è, difatti, tenuta ad entrare a conoscenza di ogni elemento utile al fine di predisporre accuratamente la propria attività commerciale.
Oltre al già citato dovere di consegna della copia del contratto, dovranno essere forniti i dati relativi alla ragione e al capitale sociale. Non è, invece, necessaria la consegna dei relativi bilanci, eventualità subordinata alla richiesta della controparte.
La casa madre è, altresì, tenuta all’indicazione dei marchi utilizzati, con individuazione dei dati di registrazione o deposito, o licenza concessa all’affiliante.
Oltre ai predetti dati tecnici, l’atto dovrà contenere anche una breve descrizione dell’attività oggetto del franchising, con esposizione degli elementi caratterizzanti e una lista degli attuali affiliati.
5. Quali sono gli obblighi dell’affiliato?
Invero, a differenza di quanto accade per l’affiliante, la legge riserva all’affiliato molti meno oneri.
In un’ottica prettamente garantista dell’attività commerciale svolta della casa madre, in ossequio ai già citati doveri di buona fede e leale collaborazione, l’affiliato sarà tenuto a rispettare gli obblighi di riservatezza e di preventiva comunicazione di un eventuale trasferimento di sede.
A carico dell’affiliato sussistono soprattutto oneri di tipo economico.
6. Quali sono gli obblighi economici a carico dell’affiliato?
La stipulazione del contratto, come suddetto, presuppone che l’adesione sia subordinata al pagamento di un corrispettivo, detto appunto diritto di entrata. Tale somma viene corrisposta dall’aderente solo nella fase iniziale, quindi un’unica volta. Il valore è determinato in considerazione di molteplici varianti: il tipo di servizio offerto, la formazione impartita, l’assistenza e la notorietà del marchio.
La peculiare convenienza economica, che contraddistingue tale contratto è ivi evidente. L’affiliato non è tenuto ad ulteriori spese iniziali, come per quanto riguarda, ad esempio, gli arredi, che saranno poste a carico della casa madre.
Tuttavia, l’affiliato è obbligato a pagare mensilmente un corrispettivo all’affiliante, che può essere o un canone fisso o una percentuale sui guadagni. Tale onere è escluso se l’impresa a monte trae un vantaggio economico dalla commercializzazione stessa dei prodotti o dei servizi.
7. Quali sono le tipologie di franchising in uso?
Nella prassi, progressivamente sono stati delineati tre tipi di franchising: di produzione, di distribuzione e di servizi.
Con franchising di produzione è comune far riferimento alla pratica, particolarmente in voga nel settore tessile e dell’abbigliamento, di realizzare la produzione presso la casa madre, per poi deferire ai negozi affiliati la vendita al dettaglio.
Questo si distingue, tuttavia, dal franchising di distribuzione, dove l’impresa affiliante acquista da diversi produttori la merce, per poi distribuirla agli affiliati per la vendita al dettaglio, traendo un forte margine di profitto. A differenza della prima fattispecie, in questa seconda ipotesi, l’impresa non svolge direttamente l’attività di produzione, ma semplicemente si atteggia alla stregua di intermediario.
Infine, altrettanto diffuso, è il franchising di servizi, ove non viene distribuito alcun prodotto ma, appunto, vengono resi servizi. Rientrano in questo settore le attività di ristorazione, ma anche attività assicurative e mediazione creditizia.
8. Franchising internazionale
Al di là delle tipologie di rapporto delineate, il franchising può esser concluso anche da operatori economici appartenenti a diverse nazionalità. In tal caso si parlerà di franchising internazionale. La società italiana, che intende stipulare questa forma contrattuale, può ricorrere a tecniche differenti. E’ rimessa alla discrezione dell’imprenditore la scelta tra contrarre direttamente con un’impresa del Paese prescelto, oppure creare una nuova filiale all’estero, nonché realizzare un accordo con una parte che si impegni a sviluppare l’attività imprenditoriale per suo conto.
In ogni caso, effettuata tale scelta, dovrà esser strutturato un contratto, presumibilmente con l’aiuto di un esperto del settore, scegliendo accuratamente la legge dello Stato, che si intende applicare all’atto. A prescindere dalla normativa prescelta, le parti sono, altresì, tenute ad analizzare la legge di entrambi i Paesi, al fine di verificare se sussistono norme di applicazione necessaria, in ossequio alla disciplina di diritto internazionale privato vigente.
Ad esempio, laddove si proceda alla realizzazione di un franchising internazionale, si terrà conto, non solo degli obblighi informativi vigenti in Italia, secondo la legge n. 129/2004, ma anche nei Paesi di destinazione. In particolare alcuni Stati Ue, come Francia e Spagna, presentano oneri peculiari rispetto alla disciplina nostrana.
9. Come si apre un negozio in franchising?
Tanto ciò premesso, circa la figura del contratto e le varie tipologie, sembra interessante soffermarsi in breve su come si apre un negozio in franchising.
In realtà, l’opera è molto più semplice di come sembri in un primo momento, sicuramente molto più intuitiva rispetto alla struttura e contenuti del contratto stesso.
Per aprire un negozio è preliminarmente opportuno prendere contatti con il produttore e manifestare un primo interesse a contrarre l’atto, ponendo in evidenza l’intento di creare un vero e proprio rapporto di affiliazione commerciale.
Non di rado, la casa madre presenta propri moduli, già pre-compilati, per instaurare un primo accordo, al quale seguirà una contrattazione caratterizzata dall’individuazione di specifiche condizione. Tuttavia ciascun operatore è sempre chiamato a prestare il proprio marchio, cedere diritti di proprietà e offrire prestazioni, anche di tipo formative.
In sostanza, come avrai potuto percepire, la disciplina del franchising può assumere contorni non semplici.
Proprio per questo motivo, al fine di ottenere una migliore e completa consulenza o assistenza in tema, ti consiglio di completare il Modulo di contatto che trovi in questa pagina.
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