Contratto simulato: gli effetti

Quali sono gli effetti di un contratto simulato? Che cosa si intente per simulazione? Un contratto simulato è valido? Quali sono i suoi elementi essenziali?

Se ti stai ponendo questi interrogativi con molta probabilità ti trovi davanti a un contratto simulato.

Tale rapporto, che meglio si vedrà di seguito, incarna uno degli istituti più complessi del nostro ordinamento, motivo per cui appare necessario soffermarsi, prima di tutto, sul concetto stesso di simulazione, per poi osservarne i suoi effetti.

Cosa si intende per contratto simulato?

Esso rappresenta un particolare istituto giuridico nel quale la dichiarazione e la volontà divergono tra loro.

In altri termini, nel contratto simulato, ci troviamo davanti a una divergenza tra ciò che appare all’esterno e ciò che realmente interessa ai contraenti.

Il contratto simulato è, dunque, un istituto giuridico complesso sul quale il legislatore si è dovuto soffermare più volte, al fine di mantenere un costante punto di equilibrio tra i due elementi su indicati, divergenti.

Complessità che rende tale negozio abbastanza unico nel suo genere.

Nel contratto simulato, infatti, i contraenti rappresentano una realtà giuridica fittizia, nella quale gli effetti tipici del negozio non vengono a prodursi tra le parti.

Spesso utilizzato come mezzo di inganno o frode verso terzi, è da sempre oggetto di diversi interrogativi circa la sua validità, liceità ed efficacia.

Ciò che lo caratterizza, dunque, è l’interesse delle parti di stipulare un contratto, apparentemente valido ed efficace, che non produca i propri effetti, per mezzo di un accordo simulatorio.

Proprio per la sua natura e per la divergenza tra dichiarazione e volontà, il contratto simulato può presentare diverse finalità, le quali possono distinguersi in:

  • lecite (ad esempio nel caso in cui i contraenti hanno il solo interesse di mantenere una riservatezza circa il reale accordo);
  • illecite (ove lo scopo sia frodare un soggetto terzo).

L’accordo simulatorio quale elemento essenziale

Definito il contratto simulato, possiamo soffermarci sull’accordo simulatorio.

Esso si presenta come uno degli elementi essenziali affinché il contratto stipulato non produca gli effetti naturali previsti.

Al riguardo, infatti, le parti che decidono di stipulare con contratto simulato, molto semplicemente, si accordo nella stipulazione di un negozio fittizio che, però, presenta tutti i suoi elementi costituenti, tale da poter, in linea teorica, produrre gli effetti previsti.

Per evitare che ciò si verifichi, i contraenti sono tenuti a stipulare un accordo simulatorio, con il quale precisare che il contratto che si andrà a sottoscrivere dovrà intendersi quale simulazione di un reale contratto.

Senza l’accordo in questione, redatto in forma scritta, il contratto stipulato sarà pienamente efficace.

Proprio per tale motivo, l’accordo simulatorio dovrà essere redatto e sottoscritto prima, o in concomitanza, della stipulazione del contratto fittizio.

Esso non è parte integrante del contratto ma ha lo scopo di far venire meno il valore giuridico del contratto simulato, motivo per cui si pone quale elemento essenziale.

Le diverse tipologie di contratto simulato

Abbiamo quindi compreso cosa si intenda per contratto simulato, quale sia il valore della divergenza tra la volontà e la dichiarazione, nonché quanto sia importante l’accordo simulatorio.

Possiamo a questo punto soffermarci sulle diverse tipologie di simulazione, previste e disciplinate dal nostro ordinamento.

Nello specifico, ai sensi dell’art. 1414 del Codice Civile, possono distinguersi due tipologie di simulazione: la simulazione assoluta e la simulazione relativa.

Prima di osservarle, dobbiamo ricordarci che da una lettura della norma è facile intuire come la simulazione riguarda sia i rapporti plurilaterali consensuali (ossia qualsiasi genere di contatto concluso tra due o più parti) sia gli atti unilaterali.

1. La simulazione assoluta

La prima tipologia di contratto simulato su cui possiamo soffermarci è quello assoluto.

Abbiamo una simulazione assoluta in tutti quei casi in cui i contraenti decidono di stipulare tra loro un contratto con la volontà di non concluderlo realmente.

Ciò avviene, ad esempio, nei casi di vendita simulata.

Come già anticipato, la simulazione assoluta può far apparire, agli occhi di terzi, una realtà fittizia.

Tale finzione nasce dalla volontà di non concludere (inteso come elemento ostativo alla produzione effetti) un contratto apparentatemene concluso.

Ciò implica, dunque, che gli elementi fondamentali di una simulazione assoluta sono il contratto simulato e l’accordo simulatorio.

2. La simulazione relativa

A differenza della simulazione assoluta, parliamo di simulazione relativa ogni qualvolta i contraenti simulino un contratto con l’intento di realizzarne un altro.

In questo caso ci possiamo trovare davanti a un contratto dissimulato, determinato da controdichiarazioni con le quali le parti decidono di manifestare la reale volontà.

Come per la simulazione assoluta abbiamo l’accordo simulatorio quale elemento centrale, in quella relativa vige la controdichiarazione.

Detto ciò, la simulazione relativa, a sua volta, può distinguersi tra due diverse tipologie:

  • La simulazione relativa soggettiva, nella quale l’elemento soggetto appare simulato. In tale simulazione, spesso, è presente un prestanome chiamato a concludere il contratto apparente, mentre l’altra parte stipula quello effettivo. Sussiste quindi un rapporto trilaterale coinvolgente il contraente, il prestanome e la controparte.
  • La simulazione relativa oggettiva, in cui viene simulato l’elemento oggettivo del contratto, quale il prezzo o l’oggetto della stessa. Possiamo immaginare il caso di una vendita che si presenta come donazione, oppure l’ipotesi dell’acquisto di un bene ad un prezzo dichiarato inferiore rispetto al reale.

Quali sono gli effetti del contratto simulato?

Comprese le diverse tipologie di simulazione, nonché gli elementi che ne risaltano il distinguo tra la dichiarazione e la volontà, possiamo soffermarci sugli eventuali effetti prodotti da tali negozi.

Al riguardo, in caso di contratto simulato assoluto, dobbiamo chiarire fin da ora che l’ordinamento non prevede la produzione di alcun effetto tra le parti.

Ciò è altresì giustificato, come abbiamo già visto, dalla sussistenza di un accordo simulatorio.

Per la massima comprensione, possiamo prendere ad esempio il caso di una compravendita simulata.

In tale circostanza, se l’acquirente “simulante” volesse, in un momento successivo, pretendere la cosa acquistata, l’alienante potrebbe far valere in giudizio l’accordo simulatorio, ossia la scrittura privata con la quale le parti hanno manifestato la volontà di stipulare un contratto simulato. In questo modo l’alienante “simulante” non dovrà trasferire la proprietà.

Nel caso in cui, invece, le parti dovessero optare per un contratto simulato relativo (ossia in caso contratto dissimulato), la volontà di stipulare il reale contratto farà sì che vengano a prodursi i suoi effetti e non quelli simulati.

In tale circostanza, il contratto fittizio, o apparente, non produrrà alcun effetto tra le parti, mentre il contratto dissimulato, ossia il reale negozio concluso (rappresentato dalla controdichiarazione) sarà pienamente efficace tra le parti e presenterà tutti i requisiti di forma e sostanza previsti dalla legge.

Ciò significa che, in linea di principio, la simulazione non può produrre effetti, mentre sono gli accordi “dietro le quinte” ad avere reale valore giuridico.

Il contratto simulato produce effetti nei confronti di terzi?

A questo punto possiamo soffermarci su quest’ultimo quesito, relativo alla produzione di effetti nei confronti di terzi.

Se tra le parti, infatti, l’efficacia o meno del negozio può facilmente comprendersi osservando l’accordo simulatorio o la controdichiarazione, di diversa natura è certamente il rapporto con soggetti terzi.

Al riguardo, in linea teorica, nei confronti di terzi ha valenza il contratto apparente, salvo casi in cui si riesca a dimostrare la malafede delle parti e la concreta simulazione dello stesso.

In quest’ultima ipotesi, coloro che non hanno partecipato alla simulazione del contratto ma ne subiscono le conseguenze, ossia gli effetti apparenti, possono trovare una tutela nell’art. 1415 del Codice Civile.

Precisamente, come pocanzi accennato, ove il soggetto terzo dovesse trovarsi difronte a un contratto simulato recante un pregiudizio, questi potrà agire, davanti all’organo giudiziario competente, per far accertare e dichiarare la nullità del contratto simulato.

Il terzo acquirente e l’ipotesi della buona fede

Detto ciò, dobbiamo soffermarci sul caso in cui un soggetto terzo acquisti un diritto dal finto titolare.

Come abbiamo già detto in più riprese, da un contratto simulato può derivare un finto acquisto di un diritto. Nel caso in cui, però, tale diritto, dovesse essere a sua volta ceduto a un terzo, cosa accadrebbe?

In tale circostanza, appare necessario distinguere l’ipotesi di buona fede e di mala fede dell’acquisto.

Al riguardo, infatti, l’ordinamento ha previsto che un acquisto in buona fede appare di per sé salvo, motivo per cui il negozio non sarà nullo.

Da una disamina del caso, prendendo in considerazione anche quanto espresso dall’art. 1147 del Codice Civile, possiamo dire che l’acquirente di un diritto, ceduto dal finto titolare, è tutelato dall’ordinamento nell’ipotesi in cui abbia agito in buona fede senza sapere che la propria condotta sia stata lesiva della posizione del reale titolare del diritto.

Tutelando così il terzo acquirente di un diritto posto al centro di un contratto di compravendita simulato.

In caso di malafede, invece, l’ordinamento non prevede una tutela verso il terzo acquirente. Motivo per cui tale atto non può essere opposto a coloro che vogliono far venire meno la fittizia situazione giuridica creatasi con la simulazione.

Cosa accade in presenza di creditori?

Da ultimo possiamo vedere cosa accade ai creditori, nel rispetto di quanto sancito dall’art. 1416 del Codice Civile, in materia.

Precisamente, occorre distinguere gli effetti prodotti dal rapporto tra i creditori dell’acquirente apparente o dell’alienante apparente.

Nel primo caso ci troviamo davanti a creditori aventi l’interesse affinché l’atto simulato produca i propri effetti, al fine di potersi rivalere sui beni in questione.

Al riguardo si possono distinguere due tipologie di creditori:

  • Creditore assistito da garanzia reale (in tal caso non appare opponibile nei suoi confronti la simulazione);
  • Creditori chirografari (nei cui confronti il finto alienante può opporre la simulazione dell’acquirente apparente).

Per quanto attiene, invece, ai creditori dell’alienante apparente, possiamo precisare che questi mostrano un interesse affinché l’atto venga dichiarato simulato, in modo tale che i beni possano tornare in capo al legittimo proprietario, debitore nei confronti di terzi.

In conclusione, il contratto simulato è tale quando vi è divergenza tra dichiarazione e volontà, i cui effetti non vengono a prodursi o, in alternativa, differiscono da quelli ordinari, secondo accordi velati.

Se hai trovato la materia interessante e hai necessità di ulteriori approfondimenti, ti consiglio di approfondire i diversi aspetto insieme ad un professionista, con il quale puoi avere un contatto senza impegno attraverso il modulo che trovi in questa pagina.

CHIEDI UNA CONSULENZA
CONTATTACI

per richiedere la nostra assistenza







    Ho letto e accetto la Privacy Policy