Cosa fare dopo un incidente stradale?

Un incidente in auto rappresenta sempre un evento traumatico, sia nel caso in cui ci siano feriti, sia dal punto di vista dello spavento.

Nel momento in cui facciamo un incidente in auto la nostra mente fatica a mantenere la lucidità necessaria per poter gestire la situazione nel migliore dei modi per noi stessi e per gli altri eventuali automobilisti coinvolti.

Una gestione errata della dinamica dell’incidente stradale rischia di causarti un danno maggiore, specialmente economico, rispetto a quello già causato dall’incidente stesso.

Ecco perché devi sapere come muoverti per la gestione dell’incidente in auto nel momento in cui avviene ma anche successivamente, quando devi tutelare i tuoi interessi.

Questo è quello che devi fare subito dopo un incidente in auto.

1. Nel momento in cui avviene l’incidente cosa devi fare?

La prima cosa che devi fare è quella di mantenere la massima calma.

Poi accertati di essere in buone condizioni fisiche per uscire dal veicolo e gestire la situazione. Se non è così, devi aspettare i soccorsi e lasciare che altri si occupino della situazione.

Nel caso in cui tu stia bene, devi verificare se ci sono stati altri automobilisti coinvolti e quanto sono gravi le loro situazioni.

Quando hai ben chiaro il quadro di ciò che è successo, estrai il triangolo arancione che hai nel baule della tua auto.

Esponilo sulla carreggiata per evitare che altri automobilisti rimangano coinvolti nell’incidente.

2. Cosa fare nel caso di incidente in auto con feriti?

Come abbiamo detto, la primissima azione che devi fare dopo un incidente in auto è quella di verificare se ci sono eventuali feriti. In caso di risposta affermativa, devi prestargli tempestivo soccorso

Attenzione! Se le condizioni sono gravi evita di muovere i feriti e limitati a chiamare l’autombulanza. È molto importante che tu non prenda iniziative come spostarli o somministrargli eventuali farmaci. Non sai se hanno allergie e rischieresti di aggravare la situazione.

Nel momento in cui viene chiamata l’ambulanza, di conseguenza arriva anche una pattuglia dei carabinieri o della polizia.

È fondamentale lasciare i veicoli esattamente dove si trovano per permettere alle forze dell’ordine di effettuare tutti i rilevamenti di cui hanno bisogno per l’accertamento della dinamica che ha portato all’incidente in auto.

Dopo aver prestato soccorso ai feriti, i carabinieri proseguono verificando se ci sono state eventuali violazioni del Codice della Strada come guida in stato di ebbrezza oppure utilizzo di sostanze stupefacenti.

Nel caso in cui l’incidente sia così grave da essere mortale, i carabinieri passano direttamente al sequestro di tutti i mezzi coinvolti.

3. Cosa fare nel caso di incidente in auto senza feriti?

Se non ci sono stati feriti, tu e gli altri automobilisti coinvolti potete mettere direttamente nero su bianco la dinamica per capire quali sono le diverse responsabilità.

In questo caso, ci sono più alternative.

Se le parti si trovano in accordo, potete compilare la constatazione amichevole indicando in modo preciso e puntuale qual è stata la dinamica che ha portato all’incidente in auto.

Nel caso contrario, ovvero se qualche parte coinvolta non è intenzionata a firmare la constatazione amichevole, è necessario fotografare tutti i danni subiti dai veicoli interessati e il luogo dell’incidente, per mostrare la segnaletica e la visibilità in quel preciso punto.

Anche se dovesse verificarsi quest’ultima situazione, ti consigliamo di compilare ugualmente la constatazione amichevole anche senza la firma della controparte.

4. Cerca eventuali testimoni

Nel caso in cui tu non riesca a far firmare la constatazione amichevole alle altre parti coinvolte, è molto importante che tu riesca a trovare dei testimoni che abbiano assistito all’incidente in auto.

Se li trovi, ricordati di chiedergli un contatto per poterli eventualmente chiamare nel caso in cui si arrivi al processo.

5. Come procedere alla constatazione amichevole?

Dovresti sempre tenere un documento per la constatazione amichevole in auto, così da averlo a disposizione nel caso in cui si verifichi una di queste situazioni.

Se ne hai uno, subito dopo essere stato coinvolto nell’incidente in auto puoi compilarlo in tutti i suoi campi e farlo firmare alla controparte.

Se, diversamente, non ne hai uno tuo, puoi chiederlo all’altro automobilista coinvolto o ad eventuali presenti. 

Nel caso in cui non sia possibile reperire il documento per la constatazione amichevole, scrivi su un foglio tutte le informazioni che ti sembrano rilevanti sulla dinamica.

Fai anche un disegno che la rappresenti e assicurati di appuntare tutte le generalità delle parti coinvolte.

6. Denuncia l’incidente in auto alla tua compagnia assicurativa

Ogni automobilista è obbligato a possedere una sua polizza auto che lo copra nel momento in cui si verificano situazioni come questa.

Dopo essere stato coinvolto in un incidente in auto, devi fare denuncia presso la tua compagnia assicurativa.

Dopodiché, la stessa potrà attivarsi per far valere le tue ragioni oppure pagare il danno nel caso in cui la colpa sia tua.

In generale, devi denunciare il sinistro entro 3 giorni dalla data in cui è avvenuto. Puoi recarti personalmente dal tuo assicuratore, inviare una raccomandata oppure utilizzare un eventuale portale internet, soprattutto per le polizze online.

Dopo essere stata informata, la compagnia assicurativa procede a verificare la responsabilità di tutti gli automobilisti coinvolti e avvia le procedure per il risarcimento.

7. Quale procedura di risarcimento si applica?

Se l’incidente in auto è avvenuto in Italia e ci sono due veicoli coinvolti, entrambi immatricolati e assicurati, si prosegue con la procedura di risarcimento diretto.

Secondo questo procedimento, i danni al veicolo, al conducente, ai passeggeri e a tutti gli altri oggetti coinvolti, sono risarciti proporzionalmente in base alla percentuale di ragione.

Al contrario, se le condizioni iniziali sono diverse, devi effettuare la richiesta di risarcimento alla compagnia assicurativa della controparte.

Infine ricorda che, se non sei soddisfatto dell’operato dell’assicurazione o ritieni che non sia arrivata ad una conclusione corretta, puoi inviare un reclamo in cui manifesti il tuo disappunto per come è stata gestita la pratica.

In generale, l’opzione della constatazione amichevole consente di chiudere velocemente l’accaduto. Puoi ottenere i soldi per eventuali lavori di riparazione da effettuare sul veicolo e non doverne passare alla via giudiziaria. 

8. Azione risarcimento contro l’assicurazione

La vittima di un sinistro stradale può esperire un’azione giudiziaria per ottenere il risarcimento del danno subito. La disciplina è contemplata all’articolo 145 del Codice delle assicurazioni, che definisce in maniera precisa e dettagliata quali sono le condizioni di procedibilità di tale azione.

La norma distingue tra l’ipotesi in cui si applichi la disciplina di cui all’art. 148 c.d.a. o all’art. 149 c.d.a..

L’azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, deve essere proposta decorsi sessanta giorni, oppure novanta in caso di danno alla persona.

Il termine decorre da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all’impresa di assicurazione il risarcimento del danno.

La domanda può essere presentata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all’articolo 148 c.d.a..

L’arti. 145 c.d.a. prevede poi che in applicazione della procedura di cui all’articolo 149 c.d.a., l’azione può essere notificata negli stessi termini. Tuttavia, in questo caso l’assicurato agisce nei confronti della propria società assicuratrice.

Anche in questo caso il termine decorre decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto alla propria impresa di assicurazione il risarcimento del danno.

L’istanza è inviata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Inoltre, sarà inviata per conoscenza all’impresa di assicurazione dell’altro veicolo coinvolto, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti dagli articoli 149 e 150.

8.1. L’azione nei confronti dell’assicurazione del danneggiante

L’azione per il risarcimento dei danni causati dall’incidente d’auto, quando è indirizzata nei confronti dell’assicurazione del danneggiante, è disciplinata dall’art. 148 c.d.a. e può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto il risarcimento alla compagnia, che diventano novanta nel caso in cui dal sinistro siano derivati danni alla persona.

Il termine è ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro.

La richiesta, per essere considerata un termine iniziale idoneo ai fini del computo dei predetti limiti temporali, deve essere stata inviata, anche per conoscenza, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento (alla quale deve ritenersi equiparato un messaggio di posta elettronica certificata) nel pieno rispetto di quanto previsto dall’articolo 148 in ordine alle modalità e ai contenuti.

La stessa procedura si applica anche nel caso in cui sia arrecato anche un danno alla persona.

La richiesta deve contenere:

  • l’indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento;
  • la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro;
  • dati relativi all’età;
  • all’attività del danneggiato;
  • il reddito;
  • l’entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti;
  • la dichiarazione ai sensi dell’articolo 142, comma 2, o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima.

8.2. Azione di risarcimento diretta in caso di incidente d’auto

All’art. 149 c.d.a., invece, è disciplinato il procedimento diretto, altrettanto esperibile in caso di incidente d’auto.

In tal caso, si esercita mediante azione di risarcimento diretta dell’assicurazione del veicolo del quale si è proprietari o alla guida del quale ci si trovava al momento del sinistro.

In questo caso, il termine il termine di sessanta o novanta giorni si computa a partire dalla data in cui il danneggiato abbia chiesto il risarcimento del danno alla propria impresa di assicurazione secondo le modalità e nel rispetto dei contenuti previsti dagli articoli 149 e 150.

La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al veicolo nonché i danni alle cose trasportate di proprietà dell’assicurato o del conducente. Essa si applica anche al danno alla persona subito dal conducente non responsabile

L’impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell’impresa di assicurazione del veicolo responsabile. Successivamente, le imprese provvederanno alla regolazione dei rapporti fra le imprese medesime.

La domanda, anche in questo caso, deve essere stata inviata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.

8.3. Invio per conoscenza all’impresa assicuratrice dell’altro veicolo

Laddove si agisca secondo la procedura del precedente paragrafo, l’art. 145 c.d.a dispone che la richiesta di risarcimento deve essere inviata per conoscenza anche all’impresa di assicurazione dell’altro veicolo coinvolto.

Tale seconda compagnia assicuratrice sarà, dunque, edotta dell’esistenza del sinistro e della procedura di risarcimento.

La società dovrà tener conto concretamente dell’eventuale indennizzo corrisposto.

Non è necessario che l’invio sia posto in essere a mezzo del piego raccomandato e, poi, che il suo mancato rispetto non sia motivo di improponibilità della domanda giudiziaria.

9. Negoziazione assistita

La negoziazione assistita è quella procedura stragiudiziale volta a favorire la conciliazione tra le parti che sono in conflitto tra loro.

Quest’ultima trova applicazione anche in caso di incidente d’auto.
Potresti, invero, preferire suddetto strumento di risoluzione della controversia, il quale non comporta la partecipazione di un giudice, con i relativi benefici in termini di tempistiche e di economicità dei mezzi che ne consegue.

La caratteristica fondamentale della negoziazione assistita è data dall’attività di mediazione. In tal caso, gli avvocati si occuperanno di condurre l’attività di composizione della controversia.

La legge ha previsto due ipotesi distinte di negoziazione assistita: una obbligatoria e una facoltativa.

Una delle ipotesi di negoziazione obbligatoria è proprio questa, cioè con riferimento alle controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti. Mentre la seconda tipologie di controversie hanno ad oggetto una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro.

9.1. Negoziazione in caso di incidente d’auto

La negoziazione, in caso di incidente con l’auto, deve essere necessariamente esperita, indipendentemente dall’entità del valore del risarcimento.

La disciplina prevede, a pena di improponibilità dell’azione giudiziaria, che l’assicurazione sia debitamente messa in mora prima di poter agire in diversa sede. Tale adempimento deve essere posto in essere prima della negoziazione.

Atto fondamentale per la negoziazione è l’invito della controparte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, qualunque sia l’entità del risarcimento richiesto.

10. Consulenza e assistenza legale per il tuo caso

Come avrai notato, la disciplina prevista in relazione agli strumenti di tutela in cado di incidente in auto, è decisamente complessa poiché occorre valutare molti elementi.

Proprio per questo motivo, al fine di Proteggere e Difendere al meglio il tuo Patrimonio, ti consiglio di completare il Modulo di contatto che trovi in questa pagina.

Un Professionista di ObiettivoProfitto.it saprà aiutarti nel migliore dei modi.

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