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I costi impliciti degli strumenti finanziari, e poi in particolar modo dei contratti derivati, sono una delle più comuni anomalie nascoste all’interno dei contratti di Interest Rate Swap.
Infatti, oltre alle valutazioni indispensabili per l’elevata rischiosità insita in queste forme di investimento, le aziende che puntano ad acquisire derivati devono saper riconoscere anche quali sono i costi impliciti occulti.
Come si può facilmente intuire, per costi occulti si intende quei costi non evidenziati né alla presentazione delle offerte né alla stipula del contratto, ma che banche e istituti di credito inseriscono illecitamente nei contratti derivati.
Dunque, per costi impliciti intendiamo delle vere e proprie commissioni che non vengono esplicitate in sede di contratto, ma che creano una sproporzione del fair value del contratto derivato.
Come accennato, gli strumenti finanziari derivati sono molteplici, ma, senza dubbio, i contratti derivati sono i più noti.
Per questo motivo, se vuoi saperne di più sui costi impliciti dei contratti derivati, ti consiglio di andare avanti con la lettura di questo articolo.
Tratteremo, infatti, della disciplina dei contratti derivati e come ci si può difendere dai costi occulti in essi insiti.
1. Gli strumenti finanziari derivati
Gli strumenti finanziari derivati sono contratti il cui valore dipende dall’andamento di un’attività sottostante, come ad esempio titoli azionari, tassi di interesse, tassi di cambio, o merci.
L’art. 1, comma 3, D. Lgs. 58/1998 (Testo Unico Finanziario) definisce “strumenti finanziari derivati” quegli strumenti finanziari previsti dal comma 2, lettere D-J, nonché gli strumenti finanziari previsti dal comma 1-bis, lettera D.
Tra le principali categorie di strumenti finanziari derivati vi sono i contratti di swap, i contratti di opzione ed i contratti a termine.
I contratti di swap
I contratti di swap sono tra i più noti strumenti finanziari derivati.
Essi consistono in un accordo con cui le parti si scambiano flussi di pagamenti a date certe. I pagamenti possono essere espressi nella stessa valuta o in valute differenti ed il loro ammontare è determinato in relazione ad un’attività sottostante.
In base al c.d. “sottostante” si individuano vari tipi di contratti di swap, tra cui interest rate swap, asset swap, currency swap.
Nei contratti di interest rate swap, le parti si scambiano periodici pagamenti di interessi, calcolati su una somma di denaro, detta capitale nozionale di riferimento, per un periodo di tempo predefinito.
Nel plain vanilla swap – che è la forma più diffusa di interest rate swap – uno dei due flussi di pagamento è basato su un tasso di interesse fisso, mentre l’altro è indicizzato ad un tasso di interesse variabile.
Nei contratti di asset swap le parti si scambiano pagamenti periodici dipendenti da un titolo azionario, mentre nei contratti di currency swap le parti si scambiano pagamenti in diverse divise.
Contratto di opzione
Con il contratto di opzione, l’acquirente acquista il diritto, senza obbligo, di acquistare (opzione call) o vendere (opzione put) una data quantità di un bene (titoli finanziari o merci) ad un prezzo prefissato al raggiungimento di una certa data.
Quando l’acquirente dell’opzione esercita il proprio diritto, e cioè decide di acquistare (call) o vendere (put), il ricavo consisterà, nel caso di opzione call, nella differenza tra il prezzo corrente del sottostante e il prezzo di esercizio.
Nel caso di opzione put consisterà nella differenza tra prezzo di esercizio e prezzo del sottostante.
Contratto a termine
Con il contratto a termine le parti si accordano invece per la compravendita di un certo sottostante (attività finanziarie o merci) ad un prezzo e ad una data prefissati.
La particolarità di tale contratto è che la parte che deve acquistare un certo sottostante ad una data e ad un prezzo prestabiliti, assumerà il rischio del deprezzamento del bene.
Un eventuale deprezzamento di mercato del bene è irrilevante se la parte acquirente ha assunto l’obbligo di acquisto al prezzo già prestabilito nel contratto.
Per contro, la parte che deve vendere il sottostante ad una data ed un prezzo stabiliti, assumerà il rischio dell’aumento del prezzo del bene.
Tra i contratti a termine si distinguono i futures, negoziati sui mercati regolamentati ed i forward, che invece sono contratti over the counter (OTC).
Per quanto attiene i derivati OTC, cioè negoziati fuori borsa, i rispettivi mercati si caratterizzano per un basso livello di liquidità.
Quest’ultimo determina gravi difficoltà nell’attività di price discovery e comporta, stante l’assenza di un mercato ufficiale, l’impossibilità per tutti gli operatori di monitorare costantemente il valore degli strumenti finanziari ivi negoziati.
1.1. Finalità degli strumenti finanziari derivati
In relazione allo scopo perseguito gli strumenti finanziari derivati possono avere inoltre una finalità di copertura, di speculazione, o di arbitraggio.
Con la finalità di copertura si mira a proteggere una posizione da variazioni indesiderate nei prezzi di mercato.
L’utilizzo dello strumento derivato consente di neutralizzare l’avversità del mercato, bilanciando le perdite riscontrate sulla posizione “da coprire” con i guadagni conseguiti sul mercato dei derivati.
Generalmente gli strumenti derivati di copertura vengono conclusi quando il cliente abbia contratto con una banca un finanziamento regolato ad un tasso di interesse variabile.
La Consob ha stabilito tre specifici criteri in forza dei quali il derivato possa ritenersi avere finalità di copertura:
- deve essere stato sottoscritto esplicitamente al fine di ridurre la rischiosità di altre posizioni detenute dal cliente;
- sussiste una oggettiva correlazione delle caratteristiche tecnico-finanziarie tra il rapporto preesistente oggetto della copertura e il derivato sottoscritto;
- la banca deve aver adottato procedure di controllo interno idonee per assicurare l’effettivo rispetto delle due condizioni suesposte.
La finalità speculativa mira invece alla realizzazione di un profitto in assenza di una posizione sottostante da coprire e comporta l’assunzione di rischi.
La finalità di arbitraggio, infine, mira a conseguire un profitto privo di rischio attraverso transazioni combinate sul derivato e sul sottostante.
Ciò accade ad esempio quando si sfrutta un temporaneo disallineamento tra l’andamento del prezzo del derivato e quello del sottostante vendendo lo strumento sopravvalutato e acquistando quello sottovalutato.
Si ottiene, così, un profitto privo di rischio.
1.2. Costi impliciti nei contratti derivati par e non par
In un’audizione del 30 ottobre 2007, la Consob ha avuto modo di spiegare che quando il tasso fisso e quello variabile (e quindi le prestazioni delle due controparti) sono stabiliti in modo coerente rispetto ai tassi di mercato correnti al momento della stipula del contratto, questo viene definito “par“.
In questo caso infatti il contratto ha un valore di mercato che può dirsi nullo per entrambe le parti, posto che le stesse ottengono delle controprestazioni parametrate a condizioni finanziarie (sotto forma di tassi) che comunque avrebbero ottenuto nel mercato.
Al contrario, invece, i contratti “non par” presentano al momento della stipula un valore di mercato negativo per una delle due controparti, poiché uno dei due flussi di pagamento non riflette il livello dei tassi di mercato.
In questo caso, dunque, i termini finanziari della transazione vengono riequilibrati attraverso il pagamento di una somma di denaro alla controparte che accetta condizioni più penalizzanti.
Questo tipo di pagamento, che dovrebbe essere pari al valore di mercato negativo del contratto, prende il nome di up front.
Nei contratti “non par“, quindi, l’operazione presenta sempre un costo implicito (laddove non esplicitato dall’intermediario) che rileva quale mispricing (disallineamento) fra il prezzo teorico di mercato dello strumento (mark to market) ed il prezzo ad esso attribuito dall’intermediario.
Naturalmente, come si può facilmente evincere, fra le diverse voci che compongono questo costo implicito, vi è quella relativa alla remunerazione trattenuta dall’intermediario.
Tale costo è il corrispettivo per il servizio prestato, cioè per aver progettato, collocato o negoziato il prodotto finanziario.
2. I contratti derivati e l’Interest rate Swap
Come accennato, i contratti derivati sono disciplinati nel nostro ordinamento dall’art. 1, comma 2, lett. d-j Testo Unico della Finanza (c.d. “T.U.F.”).
Abbiamo già detto che gli interest rate swap (IRS) sono contratti nei quali le controparti si scambiano pagamenti periodici di interessi, calcolati su una somma di denaro (denominata nozionale di riferimento) per un periodo di tempo predefinito pari alla durata del contratto.
La forma più diffusa di IRS, come accennato, è quella denominata plain vanilla swap, le cui caratteristiche principali sono, sostanzialmente, le seguenti: la durata dello swap è un numero intero di anni.
Uno dei flussi di pagamenti è basato su un tasso di interesse fisso, mentre l’altro è indicizzato ad un tasso di interesse variabile; il capitale nozionale resta costante per tutta la vita del contratto.
Generalmente, in tale contratto viene definito acquirente dello swap chi corrisponde i pagamenti a tasso fisso e riceve quelli a tasso variabile, affermandosi che assume una posizione lunga (long swap position), mentre venditore la parte che in cambio del tasso variabile riceve il tasso fisso, affermandosi che assume una posizione corta (short swap position).
“Gamba fissa” e “gamba variabile” sono definiti i due flussi di pagamenti di interessi, rispettivamente a tasso fisso e a tasso variabile.
I tassi vengono determinati moltiplicando il valore del tasso per il capitale nozionale di riferimento in relazione alla frazione d’anno di pertinenza.
Normativa di riferimento
I caratteri fondamentali e la normativa italiana corrispondente sono frutto anche di molteplici interventi e sollecitudini europee e internazionali (basti citare, tra i provvedimenti recenti più importanti, la Direttiva 2014/65/UE ed il Regolamento UE n. 600/2014), vista la diffusione del fenomeno.
In particolare, gli elementi fondamentali di un plain vanilla swap, da indicare nel contratto (ovviamente stipulato in forma scritta, ex art. 23 Testo Unico Finanziario), sono i seguenti:
- la data di stipula del contratto;
- il capitale nozionale di riferimento;
- la data di inizio della maturazione degli interessi;
- la data di scadenza del contratto;
- le date di pagamento quando vengono scambiati i flussi di interessi;
- il livello del tasso fisso e di quello variabile.
Per concludere, allora, possiamo dire che la regolamentazione della prestazione dei servizi di investimento è essenzialmente contenuta, nel nostro ordinamento, nel Testo Unico Finanziario e nel Regolamento Consob n. 16190 del 2007, che ha abrogato il precedente n. 11522/1998.
3. Costi impliciti
Dunque, un’ipotesi di illegittimità degli interest rate swap sono i costi impliciti.
Possiamo pertanto affermare che la presenza di costi impliciti a carico di una delle parti, e occulti, in quanto non palesati nelle commissioni dell’intermediario, determini uno stato viziante che potrebbe determinare anche la nullità del contratto medesimo.
D’altro canto, però, non è possibile occultare costi dell’attività di intermediazione.
In tal senso, risulta importante anche la ricostruzione dell’attività di intermediario in chiave di titolare di un ufficio di diritto privato, tenuto come un mandatario a curare nella sostanza l’interesse dell’investitore.
Costi impliciti: in conclusione
In sostanza, come avrai potuto percepire, la disciplina dei costi impliciti nei contratti derivati è decisamente complessa.
Proprio per questo motivo, al fine di ottenere una migliore e completa consulenza in tema, ti consiglio di completare il Modulo di contatto che trovi in questa pagina.
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