INDICE
Costituire una società è un’attività che è soggetta a regole specifiche, in considerazione della tipologie che intendi adottare. Quindi, se stai pensando di costituire una società per dar vita a un’attività imprenditoriale, è necessario che tu valuti attentamente il tipo di società.
Saprai che le società si differenziano in funzione della organizzazione interna della società e in funzione del regime di responsabilità dei soci.
Distinguiamo due modelli.
Da un lato le società organizzate su base personale, dunque le società di persone (società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice).
Dall’altro le società organizzate su base capitalistica, dunque le società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata).
Laddove fossi interessato a costituire una società, ti invitiamo nella prosecuzione della lettura del presente articolo. Questo intendiamo offrirti le informazioni necessarie per adempiere al tuo scopo.
1.Costituire una società di persone
Alla base della società vi è innanzitutto un contratto, un contratto plurilaterale, che è compiutamente definito dell’art. 2247 c.c.:“Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili.”
Come contratto, è soggetto alla disciplina generale: l’invalidità del vincolo di una parte non importa l’invalidità dell’intero contratto. Né l’inadempimento di una parte o l’impossibilità sopravvenuta della prestazione di una parte importa la risoluzione.
Nel contratto di società vi è ovviamente interdipendenza tra le obbligazioni.
Attenzione: l’obbligazione del socio non costituisce il corrispettivo dell’obbligazione degli altri, ma è il mezzo per la realizzazione dello scopo comune.
Infatti, il socio non può rifiutare l’adempimento della propria obbligazione se non in quanto, attraverso l’inadempimento dell’altro socio, sia impossibile il raggiungimento dello scopo comune.
E con tale meccanismo, il contratto di società non viene meno se esce un socio dalla società.
L’atto costitutivo dovrà contenere alcuni elementi fondamentali, tra i quali:
- generalità dei soci;
- ragione sociale (il nome sotto cui agisce la società) con l’indicazione del nome di uno o più soci seguito dall’indicazione “s.n.c.”. Per le S.a.s. occorre l’indicazione di almeno un socio accomandatario;
- l’indicazione dei soci che hanno l’amministrazione e la rappresentanza;
- l’oggetto sociale (ovvero l’attività svolta);
- i conferimenti effettuati da ciascun socio;
- le prestazioni a cui sono soggetti i soci d’opera;
- le norme per la ripartizione degli utili;
- la durata della società.
1.1. I conferimenti
In virtù di quanto letto nell’art. 2247 c.c., i requisiti essenziali sono il conferimento, l’esercizio in comune di un’attività economica, la divisione degli utili.
In merito al conferimento, la società non può esistere senza la costituzione di un fondo sociale.
Non vi è società se i soci non conferiscono.
Oggetto del conferimento possono essere beni o servizi, non necessariamente denaro.
Se non è stabilito che il conferimento si faccia altrimenti, esso sarà fatto in denaro, e se non è determinato, i soci conferiscono in parti uguali il necessario per la realizzazione dello scopo comune. L’art. 2342 c.c., infatti, prevede che essi debbano essere resi in forma monetaria.
Suddetta previsione assolve ad una duplice funzione:
- consentire alla società di esercitare l’attività cui è destinata, nonché raggiungere gli obiettivi individuati con l’oggetto sociale;
- costituiscono il capitale sociale, quindi fungono da garanzia per i creditori sociali.
Tale conferimento può essere determinato o meno: nel primo caso il socio è obbligato al conferimento assunto.
Per i conferimenti in natura, deve essere indicato nel contratto sociale il valore a essi attribuito o il modo di valutazione.
La disciplina in caso di mancato versamento dei conferimento è contemplata all’art. 2466 c.c., che prevede in particolare meccanismo, nell’ipotesi di inadempimento del socio.
Tale normativa è applicabile anche quando il socio aveva disposto una polizza assicurativa o una fideiussione bancaria a garanzia dei conferimenti. Alla loro scadenza, o se diventano inefficaci, si applica quanto disposto all’art. 2466 c.c.. In questo caso, il socio può evitare gli effetti della mora tramite il versamento in denaro della somma che era garantita.
1.2. Gli altri requisiti
L’esercizio in comune, invece, deve riguardare un’attività economica.
Dunque non rientrano nel concetto di società i contratti posti in essere per lo svolgimento di un’attività culturale, politica ecc o per il godimento in comune di un bene.
Comunanza dell’attività significa che il risultato economico sia perseguito congiuntamente.
La divisione degli utili, infine, indica l’interesse specifico che il socio vuole realizzare personalmente con la partecipazione alla società.
Questo significa che il risultato dell’attività sociale deve andare a beneficio di tutti i soci: non è consentita l’esclusione di un socio dagli utili.
Il principio fondamentale è che la partecipazione agli utili sia proporzionale ai conferimenti, salvo che il contratto sociale stabilisca diversamente.
2. Costituire una società: tipi di società di persone
Ogni tipologia di società presenta le proprie caratteristiche specifiche. Scegliere una piuttosto che altra non è indifferente. In particolare dovrai tener conto dell’attività che andrai a svolgere, in quanto a determinate categorie può essere preclusa l’esercizio di alcune funzioni. Ad esempio, le società semplici non possono svolgere attività commerciali in quanto tali, ma tendenzialmente esse sono impiegate per attività di tipo agricolo o a queste connesse.
Vediamo allora le varie tipologie di società che vengono in evidenza e le loro caratteristiche principali. Solo in tal modo, infatti, potrai operare la scelta più opportuna, conforme alle tue specifiche esigenze impreditoriali.
Solo così, inoltre, sarai tutelato da possibili errori in fase di costituzione, che potrebbero rallentarti o pregiudicarti in futuro. Infatti, anche l’atto costitutivo e le pratiche burocratiche da adottare potrebbero divergere significativamente.
2.1. La società semplice
La società semplice è il tipo più elementare di società poiché è creata per l’esercizio di un’attività economica che non sia qualificata dalla legge come commerciale ai sensi dell’art. 2195 c.c..
La forma societaria in questione può essere utilizzata anche per tutelare il tuo patrimonio. Questo sarà, infatti, sottratto ai maggiori rischi di impresa che possono derivare da organizzazioni più complesse. In tal modo potrai tutelarti da eventuali danni e pregiudizi
Si può ricorrere ad essa per attività lucrative, ma non commerciali, come previsto dall’art. 2249 c.c.. Proprio per queste sue caratteristiche, è il modello applicato in via residuale, ossia ove le parti non scelgano nessuna altra tipologia prevista dal codice civile.
Queste forma, come poc’anzi anticipato, non può essere applicata per ogni tipo di attività economica. Infatti, ove intendessi costituire una società semplice devi considerare che sono ammesse solo queste attività:
- attività agricola;
- attività artigianale;
- professioni intellettuali;
- gestione beni immobili;
- gestioni di partecipazioni.
Sono invece escluse:
- l’attività di intermediazione nella circolazione di beni;
- industriale volta alla produzione di beni e servizi;
- assicurativa;
- bancaria;
- ausiliaria rispetto alle precedenti.
Per questo tipo di società è semplicemente prevista una forma di pubblicità notizia che si realizza con l’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese.
Questo è un dato molto importante: per la mancanza di una vera pubblicità legale sussistono differenze sostanziali nella sua disciplina giuridica rispetto agli altri tipi di società.
2.1.1. Il regime di responsabilità nelle società semplici
Quanto al regime di responsabilità ai sensi dell’art. 2266 c.c., la società “acquista diritti ed assume obbligazioni per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza”.
Ciò significa che i creditori delle obbligazioni assunte dai soci in nome della società possono soddisfarsi sul:
- patrimonio sociale,
- quello dei soci che hanno agito in nome e per conto della società
- il patrimonio degli altri soci.
Tuttavia, per favorire l’ingresso di nuovi soci, è possibile escludere in via pattizia la loro responsabilità per i crediti pregressi. Ciò, ovviamente, laddove non acquisiranno la qualità di amministratori, è consentita la limitazione della responsabilità dei soci che non agiscono.
Dunque nella società semplice tutti i soci possono essere responsabili illimitatamente e solidalmente, oppure alcuni sono responsabili illimitatamente e solidalmente, altri no.
2.1.2. Come si costituisce una società semplice?
Le modalità per costituire una società semplice è, forse, uno dei principali vantaggi che connotano le società in questioni e, proprio in ragione di ciò, che sono considerate una figura residuale.
A tale scopo è sufficiente che sia concluso un contratto costitutivo.Ciò lo si desume dal dispositivo della norma di cui all’art. 2251 c.c., il quale recita: “il contratto non è soggetto a forme speciali, salve quelle richieste dalla natura dei beni conferiti “.
L’atto preliminare, al fine di costituire una società semplice, è un accordo. Per il tramite di quest’ultimo, le parti si impegnano reciprocamente a svolgere congiuntamente un’attività non commerciale.
Come sembra evidente dalla esigua normativa sul punto, una società semplice può essere costituita anche senza alcuna formalità, ad esempio tramite comportamento concludente o verbalmente. Tuttavia appare preferibile ricorrere alla costituzione mediante atto notarile, soprattutto ai fini probatori e in considerazione dell’esigenze di certezza del diritto, in specie ove vengano successivamente conclusi contratti con terzi estranei alla compagine sociele.
Ai sensi dell’art. 1350 c.c., il contratto è, generalmente, redatto con forma scritta, ove abbia ad oggetto beni immobili o mobili registrati. Predetto obbligo di forma investe, però, l’atto di conferimento, contenuto solitamente nel contratto stesso. Ove non sia rispettata la forma, quindi, ciò causerà la nullità, non dell’intero negozio, ma solo della parte relativa al conferimento di beni.
E’ parimenti richiesta la forma scritta, ove si voglia procedere all’iscrizione della società nel Registro delle imprese. Tale operazione, però, non produce particolari effetti e non comporta l’attribuzione della personalità giuridica.
2.2. La società in nome collettivo
La società in nome collettivo è una società di persone con oggetto commerciale. Essa è disciplinata agli articoli da 2291 a 2312 c.c.. Si caratterizza per il fatto che tutti i soci rispondono in solido e senza limiti per le obbligazioni sociali
Si configura quindi una responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci per le obbligazioni sociali. L’eventuale accordo di senso contrario non è produttivo di effetto.
Nella snc è, tuttavia, possibile concludere un accordo con cui si può escludere la responsabilità di uno o più soci. L’accordo, però, produce effetti tra i soci stessi. Ne deriva che i creditori societari possono comunque chiedere ugualmente a ciascun socio il pagamento del debito intero.
È sottoposta a un regime legale di pubblicità dichiarativa e, differentemente dalla società di persone semplice, si contraddistingue per la commercialità dell’oggetto.
In entrambe le società di persone appena analizzate, i poteri di amministrazione spettano a tutti i soci.
2.2.1. Come costituire una società in nome collettivo?
La società in nome collettivo nasce con atto costitutivo redatto per atto pubblico o per scrittura privata, autenticata da notaio. Questo dovrà poi essere iscritto al Registro delle Imprese.
L’iscrizione nel registro non assume rilevanza al fine di attribuire validità alla costituzione, ma serve a garantirne la regolarità. L’iscrizione della società nel Registro delle Imprese produce evidenti funzioni di pubblicità, serve, infatti, ad assicurare l’accessibilità ai terzi di conoscere il contenuto del contratto costitutivo e di ogni altro cambiamento successivo.
La mancata iscrizione nel Registro delle imprese implica, allora, la venuta in esistenza della società, tuttavia può portare rilevanti ripercussione nei rapporti esterni. La società, quindi, sorge ma è irregolare.
L’omessa iscrizione della società nel Registro delle imprese comporta che i rapporti fra la società e i terzi non verranno disciplinati dalle norme che il legislatore ha dettato nel codice civile per le snc.
In questo caso i rapporti saranno disciplinati dalle norme dettate per la società semplice.
In fine, per quanto riguarda gli elementi che l’atto deve presentare, la ragione sociale della società in nome collettivo deve sempre includere almeno il nome di uno dei soci, e l’indicazione che si tratta di una snc.
Per la società in nome collettivo non è infine previsto un capitale minimo, come invece previsto per altre forme giuridiche societarie.
2.3. La società in accomandita semplice
Si caratterizza per l’esistenza di due categorie di soci.
I soci accomandatari assumono responsabilità illimitata e solidale per le obbligazioni sociali, i soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita. Gli accomandanti, hanno il beneficio di limitare il loro rischio al valore della loro quota sociale, senza mai andare. I loro beni, quindi, non saranno coinvolti nel passivo e nella procedura fallimentare.
I poteri di amministrazione spettano solo ai soci accomandatari.
Questi ultimi possono esercitare la funzione congiuntamente, vale a dire insieme, oppure in via disgiuntiva, ognuno indipendentemente dagli altri. In questo secondo caso ognuno degli amministratori possa concretizzare gli atti di amministrazione senza dovere ricevere il consenso degli altri soci o dovere fornire una preventiva informazione.
Non solo, nella società in nome collettivo e in accomandita semplice, l’atto costitutivo della società devono possedere una serie di indicazioni, elencate dall’art. 2295 c.c…
Tra queste menzioniamo il nome dei soci e la loro responsabilità, la ragione sociale, gli amministratori, la sede, l’oggetto, la durata della società, i conferimenti dei soci.
La pubblicità del contratto sociale si attua mediante il deposito per l’iscrizione presso l’ufficio del registro delle imprese dell’atto costitutivo.
La mancata iscrizione determina l’inopponibilità a terzi del contenuto dell’atto costitutivo.
2.3.1. Come costituire una società in accomandita semplice
La società in accomandita semplice si costituisce attraverso un atto costitutivo, redatto da un notaio. Quindi, per questa forma societaria si adotta l’atto pubblico oppure una scrittura privata autenticata. In esso dovranno essere indicati e distinti i soci accomandanti rispetto agli accomandatari, perché hanno diritti e obblighi diversi.
L’atto dovrà essere depositato entro 30 giorni presso il Registro delle imprese. In mancanza, la società in accomandita semplice, similmente a quanto accade per la precedente tipologia, potrà esistere ma sarà irregolare, come disposto all’art. 2317 c.c..
La ragione sociale della Sas, ossia la denominazione completa e ufficiale, dovrà comprendere il nome di almeno uno dei soci accomandatari.
Non è, invece, possibile includere i nomi degli accomandanti, perché agli accomandatari è riservata l’amministrazione. Tale previsione ha lo scopo di garantire ai terzi, che entrano in contatto con la società, sia ben chiaro chi procede alla amministrazione. In tal modo si evita che la visione della ragione sociale possa causare confusione per la presenza nella stessa del nome dei soci accomandanti, che non possono amministrare.
Se, violando il divieto, un accomandante compare nella ragione sociale, perde il beneficio della responsabilità limitata. Questo in tal modo diventa automaticamente responsabile per i debiti assunti dalla società, alla stregua di un accomandatario.
3. Costituire una società di capitali
Costituire una società di capitali è un fenomeno complesso in quanto non basta la stipula del contratto sociale, ma è necessaria l’iscrizione della società nel registro delle imprese.
Solo in questo momento la società esiste come persona giuridica.
La struttura capitalistica della società comporta l’accento della disciplina giuridica sulla formazione del capitale sociale.
Di qui, l’importanza della lettura dell’art. 2329 c.c..
Per costituire una società di capitali è necessario :
- La sottoscrizione per intero del capitale sociale.
- Il versamento del 25% dei conferimenti in danaro a una banca nel caso di una S.p.a. o all’organo amministrativo nel caso di una S.r.l.
- L’esecuzione integrale dei conferimenti in natura.
- Sussistenza delle autorizzazioni richieste dalla legge.
3.1. Costituire una società: costituzione simultanea e costituzione successiva
Alla costituzione simultanea partecipano tutti gli interessati.
Nella costituzione successiva, invece, coloro che hanno ideato la costituzione della società assumono la qualifica di promotori.
Questi sono direttamente e solidalmente obbligati verso i terzi e hanno un diritto di rivalsa nei confronti della società solo se le obbligazioni assunte e le spese siano state necessarie o approvate dall’assemblea.
Come corrispettivo dell’opera prestata, ai promotori possono essere riservati dei benefici consistenti in una partecipazione agli utili di bilancio per un periodo di cinque anni.
3.2. L’atto costitutivo e l’iscrizione nel registro delle imprese
L’atto costitutivo deve essere stipulato per atto pubblico e sua parte integrante è lo statuto, dunque l’atto contenente le norme sul funzionamento della società.
Deve poi essere depositato dal notaio che lo ha ricevuto entro 20 giorni presso il registro delle imprese con i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni per la costituzione.
In capo al notaio che ha ricevuto l’atto e agli amministratori sorge l’obbligo di provvedere al deposito dell’atto costitutivo.
Abbiamo detto che prima dell’iscrizione non può esistere una società di capitali.
Infatti, le obbligazioni eventualmente assunte gravano esclusivamente su coloro che agiscono in nome della società non ancora costituita. Se la costituzione ha luogo, essi possono rivalersi solo nei confronti della società, ma non nei confronti dei soci se la costituzione non ha luogo.
Le spese sostenute saranno rimborsate solo se ritenute necessarie per la costituzione della società.
Per le società per azioni, poi, la legge pone un preciso divieto. “Prima dell’iscrizione nel registro è vietata l’emissione delle azioni ed esse, salvo l’offerta pubblica di sottoscrizione ai sensi dell’articolo 2333, non possono costituire oggetto di un’offerta al pubblico di prodotti finanziari.”
L’art. 2331 co.5 c.c. si spiega in ragion del fatto che non vi sono organi sociali che possano esprimere la volontà della società. Inoltre circolerebbero titoli il cui valore sarebbe indefinito, mancando ancora la società.
4. Costituire una società: tipi di società di capitali
Come poc’anzi affermato, la scelta della tipologia di società non è indifferente. Ciò diventa ancora più evidente quando si tratta di scegliere la società per azione. In questo caso potrebbe essere determinante la tipologia di rischio che si intende assumere e la responsabilità che i suoi membri assumono.
Le società di capitali sono consigliabili in particolare:
- Per attività che comportano un rischio elevato, poiché la responsabilità del socio è limitata alla quota di capitale sottoscritta.
- La s.r.l. è solitamente preferibile per le società composte da pochi soci, da soci con legami familiari, da soci che prestano la loro attività nella società.
- La s.r.l. è più indicata alle piccole imprese, poiché ha una struttura più semplice e più adattabile alle esigenze dei soci.
- La s.p.a. è più adatta alla grande impresa, dove spesso i soci partecipano come soci di investimento.
4.1. Società per azioni (SpA)
Nella società per azioni (S.p.A.) il capitale sociale sono le azioni, dunque titoli che rappresentano quote di capitale sociale.
La partecipazione dei soci è rappresentata da azioni. Queste costituiscono il capitale sociale, si connotano per la facoltà di poter circolare liberamente e per essere uguali, indivisibili e inscindibili. Proprio queste ultime caratteristiche rendono possibile la comproprietà di una medesima azione da parte di più soggetti.
Possono essere di diverse tipologie di azioni, si distinguono in:
- le azioni ordinarie,
- privilegiate,
- di risparmio,
- a voto limitato
- postergate nelle perdite,
- azioni al prestatore di lavoro,
- riscattabili
- quelle collegate all’attività sociale.
Il patrimonio della società risulta essere completamente distinto da quello dei soci che non rispondono delle obbligazioni assunte dalla società. La responsabilità dei soci è limitata alla sola quota di partecipazione.
Per la sua costituzione infatti è richiesto un capitale minimo di 120.000 euro, dunque questo tipo è particolarmente adatto per la costituzione di una grande impresa.
La società per azioni può essere costituita per contratto o atto unilaterale.
L’atto costitutivo è redatto per atto pubblico e deve indicare alcuni elementi fondamentali, tra cui la denominazione, domicilio e sede.
4.2. La società in accomandita per azioni
La figura in questione rientra nella famiglia delle società di capitali e non in quella delle società di persone. Questa è disciplinata dalle norme relative alla società per azioni, in quanto compatibili, e si caratterizza per il fatto che la partecipazione dei soci, sia accomandanti che accomandatari, è rappresentata da azioni. Alla società in accomandita per azioni si applicano, in quanto compatibili, le norme della società per azioni.
La (S.a.p.a) presenta due categorie di soci: accomandatari e accomandanti.
I soci accomandatari sono amministratori di diritto e rispondono in maniera solidale e illimitata per gli impegni presi dalla società. I soci accomandanti invece rispondono nei limiti di quanto apportato nella società e non possono amministrare la società.
Tuttavia, si distingue dalla società in accomandita semplice, in quanto il socio accomandatario non necessariamente deve assumere il ruolo di amministratore, per quanto sia la prassi ricorrente.
Il codice detta disposizioni particolari con riferimento alla denominazione sociale e all’atto costitutivo. La prima, infatti, deve contenere il nome di almeno uno dei soci accomandatari e specificare la tipologia sociale
Invece, l’atto costitutivo deve indicare i soci accomandatari e, stante la coincidenza di questi ultimi con gli amministratori, non necessariamente provvedere alla loro nomina a tale carica.
Anche questo tipo di società, in genere, si costituisce per la grande impresa.
4.3. La società a responsabilità limitata (S.r.l.)
È la società di capitali più costituita per la sua semplicità rispetto alle precedenti. Possiede una sua disciplina autonoma e una discreta flessibilità organizzativa. Può anche essere costituita da una sola persona (srl a socio unico).
Per la costituzione di una società a responsabilità limitata la legge prevede la redazione di un atto costitutivo per atto pubblico e un capitale minimo di 10.000 euro.
La s.r.l. va benissimo quando si vuole limitare il rischio di impresa tra tutti i soci presenti, anche se occorre considerare che la gestione di una s.r.l. (come tutte le società di capitali) comporta degli adempimenti e tasse non indifferenti.
5. Consulenza e assistenza legale per il tuo caso
Come avrai notato, la disciplina prevista in relazione alla costituzione di una società è decisamente complessa poiché occorre valutare molti elementi.
Proprio per questo motivo, al fine di proteggere e difendere al meglio il tuo Patrimonio, ti consiglio di completare il Modulo di contatto che trovi in questa pagina.
Un Professionista di ObiettivoProfitto.it saprà aiutarti nel migliore dei modi.