Come recuperare i crediti insoluti

Una delle incombenze principali di un’impresa commerciale è quella di recuperare crediti insoluti. Invero, con sempre maggiore frequenza, gli imprenditori si trovano ad affrontare le problematiche relative ai mancati pagamenti.

Proprio una delle ragioni che induce alla c.d. crisi di liquidità, è la carenza di flussi monetari in entrata. Infatti, il recupero crediti è una questione particolarmente sentita dai gestori di impresa. L’attività in questione, d’altro canto, per quanto apparentemente semplici, implica una buona dose di insistenza, tenacia e perseveranza.

Tuttavia, è spesso utile ricorrere ad uno specialista del settore che possa dare un aiuto in tal senso, proprio in perché spesso è necessaria una certa dimestichezza.

Ciò implica che, ove tu fossi un imprenditore in difficoltà, difficilmente potresti autonomamente procedere a recuperare le somme che ti sono dovute.

I problemi che dovrai affrontare sono molteplici e non sarà solo la perdita di denaro relativa al mancato incasso, ma anche l’ulteriore ingente dispendio di risorse finanziarie che dovrai mettere a disposizione per la gestione amministrativa dell’attività di recupero dei crediti insoluti. 

Laddove fosse interessato, ti invitiamo nella prosecuzione della lettura. Con il presente articolo intendiamo offriti alcune nozioni fondamentali, indispensabili, per procedere al recupero crediti.

1. Recupero crediti insoluti: linee generali

La procedura di recupero crediti, invero, deve avvenire secondo le forme previste dalla legge. Tuttavia, prima di intentare qualsiasi strada di natura formale, sembra opportuno, anche in ossequio ai principi di buona fede e correttezza, che il creditore proceda preventivamente all’esercizio di un tentativo amichevole di soluzione della lite.

Ove non giunga a buon fine, si potrà comunque procedere a esercitare ogni altra azione che l’ordinamento prevede a tutela dei creditori.

Nell’esercizio di questa attività, il titolare del diritto potrà o procedere autonomamente, soprattutto se ha un ufficio legale ben organizzato, o tramite il ricorso a società che svolgono principalmente questa funzione.

1.1. Prevenzione 

La cosa migliore da fare sarebbe prevenire la presenza di crediti insoluti, ciò implica un’adeguata gestione delle proprie risorse e soprattutto un intervento tempestivo nel momento in cui sarà necessario ottenere i pagamenti.  

Ad esempio prima di avviare qualsiasi rapporto con un soggetto, è opportuno ricercare adeguate informazioni commerciali sui tuoi clienti, così da avere almeno un quadro generale sulla loro posizione o su rapporti già avviati con altre aziende. 

Cerca di mettere fin da subito tutto nero su bianco, sia le condizioni della fornitura, le modalità e le tempistiche di pagamento

Questo ti aiuterà a limitare le eventuali contestazioni. 

Se anche dopo aver preso le dovute precauzioni si dovessero presentare crediti insoluti devi intervenire velocemente. Infatti la velocità dell’azione potrebbe risultare determinante, più attendi a contattare il debitore e più le possibilità di recuperare il credito diminuiscono.

Come prima cosa, quindi, contatta il debitore e cerca di verificare i motivi che hanno portato al mancato pagamento.

Potrai proporre in fine al debitore un accordo “do ut des”, ossia a fronte del tuo impegno a non attivare un’azione giudiziale nei suoi confronti lui dovrà impegnarsi a saldare il debito anche rateizzandolo ma in tempi ben definiti. 

Mettendo tutto questo nero su bianco tramite accordo scritto

Se il debitore non dovesse rispettare gli importi o le scadenze concordate per il recupero dei crediti insoluti, potrai sempre decidere di avviare un’azione giudiziale nei suoi confronti.

1.2. Società di recupero di crediti insoluti

L’attività di recupero crediti comprende tutti quegli interventi, posti in essere da una società in questo caso, finalizzati ad ottenere il pagamento di una somma dovuta da un soggetto privato per un debito nei confronti di una impresa.

Tale attività deve essere svolta nel rispetto delle normative di legge e dei codici di autoregolamentazione che si sono dati alcuni gestori.

Il l Ministero dell’Interno ha, inoltre, emesso una circolare la quale ha previsto una serie di modalità che le società possono porre in essere al fine di procedere al recupero crediti,

La circolare stabilisce che è ammesso il rintraccio telefonicotelematico e domiciliare del soggetto obbligato anche a mezzo della consultazione di registri ed elenchi pubblici.

Tuttavia, gli operatori sono tenuti ad alcuni oneri. In particolare essi sono chiamati a fornire una compiuta informazione della propria qualità e della società di recupero crediti per la quale operano.

Oltre ad obblighi informativi, contestualmente, l’operatore deve accertare l’identità delle persone contattate. Infatti, in base alla disciplina in materia di privacy è vietato comunicare “ingiustificatamente” a terzi determinati dati. Con tali soggetti si intendo anche i familiari, colleghi di lavoro, vicini di casa. In nessun caso è possibile confrontarsi con dei minori.

L’operatore non può, inoltre, comunicare informazioni relative allo stato della pratica allo scopo di esercitare sul soggetto obbligato indebite pressioni

2. Recupero crediti insoluti: azione stragiudiziale

L’utilizzo dell’azione stragiudiziale per recupero crediti ti permetterà di evitare innanzitutto il contenzioso, con la conseguenza di un consistente risparmio sui costi di recupero. 

Questo però andrà ad incidere sulla somma che ti verrà restituita, in quanto il recupero crediti insoluti in tal senso spingerà si il debitore a saldare il debito, ma la restituzione verrà in misura molto ridotta rispetto al valore nominale del credito.

L’invito ad adempiere stragiudiziale potrebbe, invero, non portare a buon fine. A ciò segue, nella maggior parte dei casi, la fase giudiziale, Tuttavia in molti casi esso può concludersi anche con una procedura convenzionale.

Le parti potrebbero decidere di ricorrere allo strumento della conciliazione o alla negoziazione assistita, per giungere al pagamento del credito.

2.1.Invito ad adempiere

Come poc’anzi affermato, il recupero dei crediti insoluti prevede il ricorso ad un primo invito informale ad adempiere. Questo può avvenire secondo molteplici modalità, in particolare la più consueta è il ricorso a raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite posta elettronica certificata, oggi obbligatoria per imprese e professionisti.

Tali strumenti sono quelli maggiormente adottati in quanto permetto di avere una prova dell’avvenuta ricezione del messaggio da parte del destinatario. Tale prova potrebbe rivelarsi fondamentale anche in una fase successiva, in quanto può essere utilizzata anche come prove in caso di un successivo ricorso all’autorità giudiziaria

Nell’invito ad adempiere a crediti insoluti devono essere indicati alcuni elementi fondamentali.

In primo luogo, è necessario indicare nel sollecito il titolo. Quindi a seconda della fonte del diritto, saranno indicati dati differenti, ad esempio ove la fonte del diritto vantato dal creditore sia un contratto, dovranno essere indicati gli estremi dello stesso o del preventivo sottoscritto tra le parti, il riferimento alla fattura in sospeso e così via.

Inoltre, l’invito dovrà riportare, nella parte in cui si chiede l’adempimento, anche l’importo preciso da pagare, nonché il termine entro il quale si richiede il pagamento e l’indicazione per cui il creditore, in caso di ulteriore mancato pagamento, potrà agire in sede giudiziale.

L’invito, infine, deve essere completato riportando ogni altra informazione utile, atto o documentazione, come ad esempio eventuali fatture non pagate.

2.2. Mediazione e conciliazione

Ove tale invito bonario dovesse andar fallito, si può ricorrere a strumenti giudiziali o a forma di mediazione e conciliazione. In questo secondo caso, invero, si potranno limitare i costi e soprattutto ridurre i tempi di recupero dei crediti insoluti.

Prima di agire in giudizio è, quindi, preferibile ricorrere a qualsiasi altro strumento che l’ordinamento offre, al fine di prevenire eventuali conflitti. Dunque, il creditore può tentare la via della cosiddetta media conciliazione, presso un organismo di mediazione accreditato dal Ministero della Giustizia.

In particolare, questa, che in genere ha natura facoltativa, diventa obbligatoria in alcune materie:

Se la mediazione ha esito positivo, l’accordo bonario viene inserita in un verbale che avrà valore di titolo esecutivo. Ove invece, il debitore non si presenta all’incontro o dichiara di non voler aderire alla conciliazione, viene verbalizzato il fallimento del tentativo.

3. Recupero crediti insoluti: azione giudiziale

Il recupero crediti insoluti tramite azione giudiziale invece si baserà sulla documentazione in tuo possesso circa la natura e l’importo del credito da incassare. Proprio di questa considerazione dovrai tener conto in tutte le fasi che precedono l’azioni, tenendo cura di conservare il materiale che potrà esserti utile.

Questa azione però a differenza di quella stragiudiziale avrà dei tempi molto più lunghi e un costo maggiore. 

Come avviene? 

L’azione giudiziale nei confronti del o dei debitori avrà inizio con degli atti giudiziari, che avverranno in questo ordine: 

  • Inizialmente verrà notifica la diffida ad adempiere al debitore con un termine nel quale gli verrà intimato il pagamento dei crediti insoluti. 
  • Se dopo tale notifica il debitore non dovesse ancora pagare gli verrà notificato un decreto ingiuntivo con conseguente notifica del precetto.
  • Se neanche tali azioni dovessero essere sufficienti e dunque il debitore continua ad essere inadempiente nei tuoi confronti, verrà attivata la procedura di pignoramento dei beni presso di lui o presso terzi fino ad arrivare all’istanza di fallimento

Naturalmente ai crediti che il debitore già ti deve saranno applicati gli interessi di mora che decorrono dalla data di omesso pagamento. 

In più tutte le spese che dovrai affrontare per il recupero crediti insoluti saranno chieste a rimborso, tenendo presente che tali azioni devono essere proporzionate all’azione di recupero. 

3.1. Diffida ad adempiere

La diffida è l’atto scritto con cui il creditore intima al debitore di adempiere. 

Questo è disciplinato dall’articolo 1454 c.c.:“alla parte inadempiente l’altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, trascorso inutilmente detto termine, il contratto si intenderà senz’altro risoluto. Il termine non può essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore. Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risoluto di diritto”.

La diffida, quindi, presuppone che il creditore, formalmente, intimi l’adempimento al debitore, stabilendo un termine, non inferiore a 15 giorni, entro i quali adempiere. Trascorso invano il termine, il contratto, che generalmente è fonte del rapporto obbligatorio, è risoluto.

E’ molto dibattuto se tale istituto abbia o meno natura negoziale oppure sia riconducibile alla categorie degli atti giuridici in senso stretto o di un negozio.

L’argomentazione principale a sostegno della natura non negoziale è gli effetti della diffida non dipendono dalla volontà degli effetti, i quali, invece, derivano dalla stessa legge. In pratica, la volontà di risolvere il contratto non è sufficiente, se non concorrono gli altri presupposti legali, quale in particolare l’inadempimento di non scarsa rilevanza.

Tuttavia, sembra preferibile accogliere la tesi negoziale. Prima di tutto, non osta alla qualificazione di negozio, la circostanza per cui certi effetti discendo direttamente dalla legge. In qualsiasi negozio, questi non dipendono esclusivamente dalla volontà delle parti, ma anche dalla legge.

Infatti, il ricorso alla diffida, piuttosto che alla risoluzione, implica una valutazione dei propri interessi che è tipica del negozio giuridico. La risoluzione di diritto presuppone che il creditore abbia ancora interesse all’adempimento, in quanto all’intimazione può seguire il tardivo pagamento.

3.2. Decreto ingiuntivo

Il decreto ingiuntivo è un provvedimento tramite il quale il creditore ottiene il titolo esecutivo per porre in essere la procedura successiva, ossia l’esecuzione, mediante pignoramento.


Si tratta di un atto emesso dall’autorità giudiziaria, attraverso il quale, su istanza della parte creditrice, ingiunge al debitore di adempiere alla prestazione entro 40 giorni dalla notifica del presente provvedimento. Nel presente, verrà anche indicata la facoltà di proporre opposizione, in caso contrario si procederà con l’esecuzione.

Il decreto ingiuntivo è emanato in assenza di contraddittorio fra le parti, a seguito di una fase procedimentale disciplinata dagli artt. 633 e ss. c.p.c..

Nel caso di opposizione su iniziativa del debitore ingiunto, a tale fase, rimessa alla parte creditrice, segue l’apertura di un procedimento ordinario di primo grado a cognizione piena. Ivi si procede al compiuto accertamento della pretesa creditoria in contraddittorio con il debitore.

3.3. Pignoramento

Ove anche a seguito di decreto ingiuntivo non si ottenga alcun risultato, si procederà al pignoramento.

Quest’ultimo è l’atto che identifica la fase procedurale di avvio al procedimento di esecuzione forzata. Il pignoramento è una delle conseguenze più gravose oltre che per il debitore, che in genere si identifica con il richiedente un finanziamento, anche per il creditore stesso.

Esso, infatti, comporta un notevole dispendio di risorse economiche, oltre ad essere particolarmente defaticante, soprattutto a causa delle tempistiche.

La disciplina dell’atto di pignoramento subisce delle modifiche a seconda che esso abbia ad oggetto beni mobili e immobili. Nel primo caso la normativa di riferimento è prevista agli artt. 492 c.p.c. e 518 c.p.c., mentre nel secondo la norma è individuabile all’art. 555 c.p.c..

Il primo atto che dà avvio alla procedura di pignoramento è la notifica del precetto. Tramite quest’ultimo il creditore intima al debitore l’adempimento.

Dopodiché verrà notificato l’atto di pignoramento, il quale è un atto esecutivo dell’ufficiale giudiziario che viene notificato entro i 90 giorni seguenti al precetto.

3.4. Pignoramento immobiliare e mobiliare

Come già affermato in precedenza, la disciplina si distingue a seconda che il pignoramento abbia ad oggetto beni immobili o mobili.

Nel primo caso trascorsi 10 giorni dall’atto di notifica del pignoramento, si procede alla trascrizione e alla relativa consegna al creditore e al suo rappresentane. A partire dalla riforma del 2019, si è ammessa la facoltà del giudice di ordinare la liberazione dell’immobile pignorato, in determinate ipotesi.

Decorso il termine di 10 giorni dalla notifica dell’atto di liberazione, come disciplinato dall’art. 501 c.p.c., il creditore deve poi fare istanza di vendita.

Mentre nel caso di pignoramento mobiliare, la procedura che precede la vendita è parzialmente distinta.

I beni oggetto di pignoramento dovranno essere ricercati dall’ufficiale giudiziario, secondo alcune specifiche regole. Ovviamente predetta operazione sarà eseguita all’interno dell’immobile di cui il debitore è titolare.

L’ufficiale sceglierà beni mobili, che abbiano carattere accessorio o pertinenziale, oltre ad auto e moto, che si trovano presso la proprietà.

Dovranno essere scelti quelli di maggior valore e che possono essere venduti più facilmente all’asta, tutto entro l’importo del debito e delle spese per la procedura.

Quindi, nella ricerca, l’ufficiale giudiziario dovrà preferire i beni che sono di pronta e facile liquidazione.

3.5. Vendita

Ove, il creditore non sia in possesso di somme di denaro liquide, si può procedere alla vendita ad incanto, laddove il pignoramento sia immobiliaria o anche mobiliare.

La vendita forzata è, dunque, una delle modalità tramite la quale si recuperano i crediti insoluti. Esso è una delle fasi del processo di esecuzione forzata o espropriazione forzata attraverso il quale si liquida un determinato bene materiale. La parte creditrice potrà poi soddisfarsi sull’esito del ricavato della vendita.

La procedura è avviata su istanza del creditore procedente, purché munito di titolo. La domanda per la vendita deve essere presentata presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione.

La vendita forzata produce due effetti tipici, per quanto attiene i rapporti con i terzi:

  • acquisto a titolo derivato: secondo quanto disposto, allora, dalla predetta norma, la vendita forzata determina a favore del terzo acquirente, quindi, non produce un effetto a titolo originario. Questo risulterà essere proprietario solo ove il debitore sia legittimo titolare del diritto reale sul bene;
  • effetto purgativo: la vendita forzata determina l’estinzione dei diritti di prelazione, come disposto dall’art. 586 c.c., nonché del diritto di seguito, che gravavano sul bene pignorato.

4. Spese da affrontare per avviare un’azione giudiziale

Come poc’anzi affermato, la strada dell’azione di recupero è particolarmente defaticante, soprattutto dal punto di vista economico. Abbiamo già detto che varie saranno le spese che dovrai affrontare, soprattutto ove tu scelga la strada giudiziale per il recupero dei crediti insoluti.

Tra queste certamente ti saranno richiesti degli onorari e delle provvigioni, che saranno diversi a seconda tu decida di affidare l’incarico ad un avvocato o a una società di recupero crediti.

Normalmente il compenso iniziale che si concorda per l’apertura della pratica è molto basso se non quasi nullo. 

Verrà però applicata in seguito una percentuale, che si baserà sulle difficoltà e complessità che la società di recupero crediti o l’avvocato dovrà affrontare per far rientrare il credito. 

In genere, nella maggioranza dei casi, l’avvocato potrebbe decidere di trattenere una quota sul credito recuperato, soprattutto ove non si passi mai alla fase giudiziale.

4.1. Quanto ci vorrà per riscuotere i crediti?

L’azione giudiziale che hai messo in atto per recuperare i crediti insoluti ha un altro rilevante limite. 

Infatti non sarà possibile avere una stima precisa del tempo che ci vorrà per avere indietro il credito dal debitore, anche perché come avrai potuto constatare i termini per ciascuna delle fasi, soprattutto giudiziale, sono piuttosto lunghi.

Tale azione potrebbe essere via via inficiata da diversi fattori che incidono allungando i tempi per farvi rientrare in possesso delle somme dovute. 

In aggiunta ci potrebbero essere anche dilazioni di pagamentorateizzazioni e anticipi che possono far rientrare si il credito ma in tempi molto più lunghi. 

4.2. Il recupero di crediti insoluti è certo?

Inoltre, un altro particolare inconveniente, è l’incertezza del risultato, in quanto durante un procedimento giudiziale diversi sono i fattori esterni che potrebbero sopraggiungere e questa incognita non sempre porta risultati positivi.

Tra i vari fattori che potrebbero inficiare il tuo procedimento posso ad esempio fare riferimento a complicazioni nello svolgimento del processo che possono portare a un rallentamento del recupero della pretesa creditoria nei confronti del debitore. 

Infatti se parliamo di procedure concorsuali, come ad esempio un fallimento, le possibilità di recuperare il credito potrebbero diventare più difficili.  

Questo perché la procedura fallimentare innesca dei meccanismi di priorità per il soddisfacimento dei crediti che molto probabilmente porterebbero a diminuire se non azzerare di gran lunga le tue possibilità di riavere le somme dovute. 

Proprio per queste ragioni che si dovrebbe prediligere una strategia preventiva di gestione dei pagamenti, garantendo un intervento tempestivo nella richiesta solutoria.

Ove tuttavia ciò non consenta di recuperare quanto dovuto, è sempre da prediligere la strada stragiudiziale di recupero dei crediti insoluti. In tal modo risparmierai dal punto di vista economico. Invero, anche in un’ottica di celerità è sicuramente preferibile evitare l’esecuzione forzata.

5. Consulenza e assistenza legale per il tuo caso

Come avrai notato, la disciplina prevista in relazione ai crediti insoluti è decisamente complessa poiché occorre valutare molti elementi.

Proprio per questo motivo, al fine di proteggere e difendere al meglio il tuo Patrimonio, ti consiglio di completare il Modulo di contatto che trovi in questa pagina.

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