Crediti privilegiati: quali sono?

Sei un creditore e vuoi vedere soddisfatta la tua pretesa? Come riconoscere una causa di prelazione? Cosa si intende per crediti privilegiati? 

Se hai bisogno di fare chiarezza circa la soddisfazione del tuo credito, e capire se sei titolare di un diritto di prelazione, ti invito a proseguire la lettura di quest’articolo. Analizzeremo insieme i principi che disciplinano la tutela creditoria, scopriremo che cosa si intende per crediti privilegiati e quali sono. 

Il nostro ordinamento garantisce una forte protezione alla figura del creditore. Infatti sono diverse le norme che, nel Codice civile, sanciscono principi a protezione della posizione creditoria.  

Primo tra tutti, l’art. 2740 c.c. il quale prescrive che il debitore debba rispondere dell’adempimento delle sue obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. 

Questa norma assicura protezione al creditore anche nel caso in cui il debitore non abbia sufficienti liquidità per garantirne la soddisfazione. Infatti, estendendo la responsabilità del debitore al suo intero patrimonio, si consente al creditore di accedere ai suoi beni mobili e/o immobili.  

Se non sembrano esserci particolari problemi per la soddisfazione di un singolo creditore, una situazione più complessa si presenta nel caso in cui ci siano più soggetti da soddisfare.  

Infatti, per quanto il debitore debba rispondere con il suo intero patrimonio, quest’ultimo può non essere sufficiente per soddisfare tutte le pretese.  

Proprio per questo il legislatore ha previsto una disciplina di garanzia nei confronti dei crediti c.d. concorsuali, e cioè quelli che concorrano con altri crediti a fronte dello stesso soggetto obbligato.  

1. Il principio generale della par condicio creditorum 

E’ un principio previsto, ai sensi dell’art. 2741 c.c., nell’ottica di una tutela creditoria rivolta a tutti i creditori di uno stesso debitore.  

Con questa norma il legislatore sembra voler mettere sullo stesso piano tutti i creditori; si vuole garantire una soddisfazione equa, con una suddivisione razionata del patrimonio del soggetto obbligato. A tutti è garantita una soddisfazione proporzionata alla misura del proprio credito.  

Tuttavia, da una lettura attenta della norma, emerge che non sempre tutti i creditori sono equiparati gli uni agli altri. Infatti, questa sancisce che i creditori abbiano uguale diritto di essere soddisfatti, salve le cause legittime di prelazione.  

In buona sostanza, alcuni crediti sono ritenuti più meritevoli di tutela rispetto ad altri, in virtù della loro causa. Per questo in alcuni casi sono previste, o è possibile pattuire, cause di prelazione in riferimento al credito. Queste consentono una prioritaria soddisfazione del credito che ne è provvisto. 

Grazie a queste ultime il creditore può tutelarsi per primo sia ottenendo somme di denaro, che beni dell’obbligato.  

Come accennato, infatti, in alcune gravi situazioni può accadere che il debitore non sia in grado di adempiere alle sue obbligazioni con il pagamento in denaro. In questo caso il creditore è tutelato dall’art. 2470 c.c. che consente l’espropriazione dei beni (presenti e futuri dell’obbligato).  

Coloro che sono titolari di diritti di prelazione hanno prevalenza anche nell’espropriazione dei beni mobili e/o immobili.  

Infatti, pur esistendo il principio di proporzionalità come principio generale, esso vale solo tra creditori di c.d. pari rango.  Proprio perché alcuni crediti hanno più importanza di altri, i loro creditori si suddividono in due macro-categorie: 

  • creditori privilegiati: coloro che sono muniti di legittime cause di prelazione, i cui crediti vengono soddisfatti per primi;   
  • creditori chirografari: tutti gli altri. La soddisfazione del loro credito avverrà solo in un secondo momento;

1.1. L’eccezione delle cause di prelazione

Al principio generale della par condicio, si contrappone l’eccezione della prelazione.

Le cause di prelazione possono essere diverse. Alcune vengono pattuite tra debitore e creditore, altre sono previste per legge. Infatti, talvolta, è lo stesso legislatore a stabilire che un certo credito abbia maggiore rilevanza rispetto ad un altro. Queste sono: 

  • Pegno: relativo ai beni mobili e disciplinato dagli artt. 2784-2807 c.c.; 
  • Ipoteca: in riferimento ai beni immobili e regolamentata dagli artt. 2808-2899 c.c.; 
  • Privilegi: riferiti ad ogni genere di bene, previsti dagli artt. 2745-2783 c.c.; 

Anche tra i crediti con prelazione esiste un ordine c.d. satisfattivo. Da una lettura delle norme relative alle cause di prelazione sarà possibile comprendere quale di queste abbia prevalenza nello specifico caso concreto. 

Il principio generale è quello per cui sui beni mobili il pegno sia preferibile al privilegio; sui beni immobili è invece preferibile il privilegio, all’ipoteca. 

2. I crediti privilegiati 

Sono quei crediti che, rientrando tra le cause di prelazione, garantiscono una soddisfazione preferenziale del creditore rispetto ai creditori chirografari.  

Solo la legge può determinare quali siano i crediti privilegiati, e si distinguono in base alla causa del credito (art. 2745 c.c.).  

Questo non accade con il pegno e l’ipoteca, che possono essere volontariamente previsti dalle parti.  

Ai sensi dell’art. 2777 c.c. anche tra gli stessi crediti privilegiati esiste una preferenza in termini di soddisfazione. L’ordine di soddisfazione dei privilegi è così stabilito: 

  1. crediti per le spese di giustizia; 
  2. crediti con privilegio generale mobiliare di cui all’art. 2751-bis; 
  3. altri crediti ai sensi dell’art. 2778 c.c.. 

A seconda del privilegio considerato si avrà una causa di prelazione su alcuni specifici beni dell’obbligato, mobili o immobili. Infatti, ai sensi dell’art. 2746 c.c. si distingue tra privilegio generale e privilegio speciale. 

2.1. Privilegio generale 

E’ una causa di prelazione riconosciuta a particolari categorie di crediti, che vengono elencate negli artt. 2751 e seguenti del Codice civile.  

Nello specifico, il titolare di uno dei crediti elencati ha diritto di prelazione, senza diritto di sequela, su ogni bene mobile del debitore. Questo significa che, pur potendo soddisfarsi su ogni bene mobile, non può spossessare un terzo a cui il bene sia stato ceduto. 

Ad ogni modo è prevista una tutela del creditore, ai sensi dell’art. 2769 c.c. Infatti, laddove questo abbia fondati motivi di temere che la cosa venga ceduta, può chiederne il sequestro conservativo.  

I crediti su cui esiste il privilegio generale sono quelli relativi a: 

  • spese funebri, d’infermità o di alimenti ai sensi dell’art. 2751 c.c.; 
  • retribuzioni, provvigioni e dei coltivatori diretti ai sensi dell’art. 2752 c.c.; 
  • tributi diretti allo Stato ai sensi dell’art. 2753 c.c.; 
  • contributi di assicurazione obbligatoria o di altre forme di assicurazione ai sensi degli artt. 2754-2755 c.c.; 

2.2. Privilegio speciale 

Consente a chi sia titolare di specifiche categorie di crediti, di avere prelazione su certi beni mobili (artt. 2755 e ss. c.c.) o immobili (artt. 2770 e ss. c.c.). 

A differenza del privilegio generale non è solo una qualità del credito, ma un vero e proprio diritto reale di garanzia: infatti è opponibile ai terzi. 

Questo significa che laddove il bene sia nelle mani di un terzo, il creditore ha comunque diritto di riceverlo. 

Quelli relativi ai beni mobili sono disciplinati dagli artt. 2755 e ss. c.c. e comprendono alcuni crediti e spese come quelli riferibili: 

  • agli atti di espropriazione; 
  • alle imposte sul reddito e i tributi indiretti; 
  • all’attività del vettore, dell’albergatore, del mandatario; 
  • alla vendita di macchine;  
  • al canone di locazione di immobili; 

Questo genere di privilegio implica una prelazione sugli stessi beni coinvolti nella specifica tipologia di credito. Infatti si giustifica sulla base dello speciale legame che sussiste tra il bene e l’obbligazione a cui accede. Per esempio, il venditore di macchine potrà ottenere la restituzione del macchinario di cui non ha ricevuto il pagamento.  

La stessa ratio sta alla base della disciplina prevista in riferimento ai privilegi speciali sui beni immobili. Sono disciplinati dagli artt. 2770 e ss. c.c. e comprendono crediti e contributi come quelli per: 

  • atti di espropriazione; 
  • tributi indiretti; 
  • mancata esecuzione di contratto preliminare; 
  • opere di bonifica; 

2.3. Il privilegio indiretto 

Consente la preventiva soddisfazione di alcuni creditori su altri, pur non qualificandosi come causa di prelazione. Infatti è impropriamente definito privilegio perchè non rientra tra le prelazioni vere e proprie.  

Si definisce semplicemente come il risultato della postergazione compiuta da altri. 

Per postergazione si intende la scelta compiuta da alcuni creditori, di soddisfare il proprio credito solo dopo l’integrale soddisfazione degli altri.  

Infatti laddove dei creditori consentano la soddisfazione del proprio credito solo dopo la soddisfazione altrui, si produce in capo a questi ultimi un c.d. privilegio indiretto. 

Non ha le caratteristiche giuridiche dell’istituto poiché è la naturale conseguenza della postergazione. 

3. Conclusione 

La posizione creditoria è ampiamente tutelata nel nostro ordinamento. Alcuni crediti sono ritenuti più meritevoli di tutela rispetto ad altri, per questo ne viene garantita una loro preventiva soddisfazione. 

E’ grazie alle cause di prelazione che i c.d. creditori privilegiati hanno la possibilità di vedere interamente soddisfatto il proprio credito. Talvolta il diritto è pattuito tra le parti, in altri casi è sancito dalla legge. 

Questo è il caso del privilegio che consente, laddove previsto, di soddisfare il proprio credito acquisendo la titolarità di beni mobili o immobili del debitore. 

Trattasi di principio in linea con l’art. 2740 c.c. che impegna il debitore a sodisfare le sue obbligazioni con tutti i suoi beni. 

Sono diverse le circostanze che possono garantirti accesso ad un credito privilegiato. E’ molto importante esserne a conoscenza per poter ottenere piena soddisfazione del tuo credito e quindi tutelare il tuo patrimonio

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