Aggiornato il 13 Gennaio 2023
INDICE
Le criptovalute, sono asset digitali creati con lo scopo di realizzare un nuovo e più sicuro metodo di pagamento online per le transazioni eseguite sul canale delle vendite su store virtuali.
In seguito, sono diventati anche asset di scambio per le operazioni di trading online, riscuotendo un discreto successo tra i trader per le caratteristiche di questi beni e i vari vantaggi che si possono ottenere nell’investire su un broker che li presenta nella sua offerta.
1.1. Cosa sono le criptovalute e dove sono utilizzate?
Ti starai chiedendo cosa sono le criptovalute? Iniziamo dalle loro origini nel lontano 2009, con l’avvio del Bitcoin per velocizzare gli attuali sistemi di pagamento accettati in rete. E di come ad oggi, tali criptovalute, siano accettate anche da molti negozi fisici.
Esse sono molto utilizzate, anche per attività di social lending, per finanziare un investimento con la partecipazione collettiva di più utenti e utilizzando come valuta di scambio le principali criptovalute. Inoltre, queste possono essere oggetto di attività di trading online, avvalendosi di strumenti noti come CFD (contratti per differenza) per ottenere dei piccoli profitti.
1.2. Come investire con gli asset digitali e che differenza c’è rispetto al puro acquisto?
Investire o acquistare le criptovalute, sono due operazioni completamente differenti e conoscerle, è un buon punto di partenza per scegliere come utilizzarle. Con una operazione di investimento, ci si avvale dei cosiddetti contratti per differenza (CFD) e non si acquista materialmente la criptovaluta.
Ciò che ha rilevanza in questo caso, è di ottenere dei profitti, investendo solo sull’andamento del prezzo dell’asset digitale, positivo o negativo. V’è da fare attenzione, in particolare, alla alta volatilità di questi asset e del vantaggio di poter conseguire un guadagno online, valutando graficamente le varie variazioni di prezzo nel breve termine e utilizzando comunque capitali non troppo elevati.
Viceversa, con l’operazione di compravendita di una criptovaluta, si possiede materialmente tale asset e ovviamente si ha tutto l’interesse, affinchè il valore sia sempre alto e non subisca alcuna perdita.
E’ inoltre da conoscere il concetto di Exchange ovvero dell’operatore che permette di acquistare o vendere criptovalute. Quest’ultimo, è una specie di intermediario e che in cambio di commissioni, permette di acquistare o vendere diverse criptovalute in un portafoglio digitale creato appositamente.
Compresa questa differenza, è facile intuire come le operazioni di trading presentino dei maggiori vantaggi rispetto al puro acquisto e per ottenere dei piccoli profitti senza possedere materialmente nessuna criptovaluta.
1.3. Le caratteristiche più apprezzate per investire in questo settore
Interessante, l’evoluzione che nel tempo le criptovalute hanno raggiunto e che ad oggi, ne permettono di considerare enormi vantaggi anche per operazioni di trading.
Nel 2009, ad esempio, vi è l’esordio della prima criptovaluta, il Bitcoin. Ed è sorprendente notare come da valori di pochi dollari, si sia arrivati ad una quotazione che nei primi mesi del 2020, è oltre i 9000 dollari. Anche altre criptovalute, hanno avuto la medesima sorte e con quotazioni, tra le più interessanti per investire in questo settore.
L’Ethereum, spesso utilizzata come alternativa al Bitcoin e nata nel 2015, invece, è arrivata a toccare quotazioni anche di 250 dollari, seguita dal litecoin, con valori oltre i 70 dollari.
Ma quali sono le caratteristiche più apprezzate nelle criptovalute per investirvi? Innanzitutto, la loro provenienza da un sistema monetario decentralizzato. Tale settore, infatti, non è soggetto ad influenze di variazioni del prezzo a seguito di particolari eventi macro, come invece può accadere in un più classico scambio sul mercato forex.
Si tratta, di asset internazionali e che sono validi in ogni paese in cui sono negoziati senza alcun riferimento alla specifica emissione in uno stato piuttosto che in un altro.
Ne notiamo, un funzionamento differente rispetto al mercato del forex e la possibilità di concentrare delle analisi soprattutto sul lato grafico per intuirne nuove variazioni di prezzo.
1.4. Come investire sulle criptovalute
Per investire sulle criptovalute, è necessario richiedere l’apertura di un nuovo conto di trading ad un broker regolamentato e accedere alla sua piattaforma di trading. Al suo interno, potranno poi essere selezionati i vari asset digitali sui quali investire.
Quali scegliere? Il Bitcoin è tra le più conosciute e ad oggi, è anche tra le più negoziate con i contratti per differenza. Seguono l’Ethereum e il Litecoin, laddove si vogliano valutare delle alternative di investimento al citato Bitcoin, con un buon livello di negoziazione.
Per altre criptovalute come Ripple, Monero, Dash e Zcash, è invece conveniente valutare caso per caso. In particolare, osservare le loro dinamiche di prezzo nel breve periodo e aprire il relativo ordine inserendo la propria decisione tra un probabile aumento o calo del valore, mantenendosi non troppo lontani dai valori registrati nelle sessioni passate.
Importante, indipendentemente dalla criptovaluta scelta, di acquisire una buona padronanza sulle analisi grafiche. Essendo un settore molto volatile, infatti, non è opportuno investire su intervalli temporali troppo alti.
Perché? Per la possibilità che il prezzo possa variare molto velocemente e portare ad una perdita notevole rispetto alle previsioni condotte. Ecco perché è utile, partire con una adeguata formazione su come condurre le analisi nel breve termine. Fare, inoltre, tanta pratica su un conto demo per valutare le proprie capacità di ottenere un buon profitto, con un capitale del tutto virtuale.
1.5. Un esempio pratico di come investire sugli asset digitali
Un esempio pratico, può aiutarti a capire più nel dettaglio come investire sulle criptovalute. Partiamo dalla scelta della valuta digitale ad oggi tra le più conosciute e negoziate come il Bitcoin. Dopo aver aperto il conto di trading sul broker, selezioniamo dalla piattaforma l’asset e ne osserviamo le sue variazioni grafiche.
Un intervallo temporale di mezz’ora o di una ora, è ottimo per un buon confronto grafico. Ipotizziamo che ad oggi il Bitcoin sia quotato su valori di 9500 dollari e che nella ultima ora il suo prezzo si sia mantenuto su valori stabili di poco superiori a tale cifra.
E’ quindi il caso di valutare un investimento su un ulteriore aumento di prezzo e aprire l’ordine relativo in piattaforma. Se invece notiamo repentini cali nell’arco di poche ore, allora potrebbe essere utile confermare una previsione al ribasso sul prezzo del Bitcoin.
Importantissimo, infine, è investire un capitale comunque minimo per ottenere un buon profitto ed evitare di accumulare eccessive perdite in un settore comunque abbastanza volatile.
2. Legge di Bilancio 2023: nuovo inquadramento e tassazione di cripto-attività e criptovalute.
La Legge di Bilancio 2023 ha inserito in maniera chiara le cripto-attività nell’ambito del quadro impositivo dei redditi delle persone fisiche.
In particolare, la riforma è intervenuta a modificare, in primo luogo, l’art. 67, comma 1, del TUIR, inserendo una nuova categoria di “redditi diversi” (nuova lettera c-sexies) data dalle plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d’imposta.
Diversamente, la disposizione ha precisato che non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi medesime caratteristiche e funzioni. Altresì, è stato specificato che, ai fini della richiamata disposizione, per cripto-attività si intende una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga.
Leggi anche: Fiscalità internazionale: errori da evitare per tutelarsi.
3. Legge di Bilancio 2023: i nuovi criteri di tassazione nel regime della dichiarazione, del risparmio amministrato e del risparmio gestito per cripto-attività e criptovalute.
La Legge di Bilancio 2023 ha modificato anche la disciplina dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi di cui al D.Lgs. n. 461/1997, che ha complessivamente riorganizzato la tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria.
In particolare, tale normativa prevede tre diversi regimi di tassazione:
- il regime della dichiarazione;
- il regime del “risparmio amministrato“;
- il regime del “risparmio gestito“.
I tre regimi si differenziano per gli adempimenti posti a carico dell’investitore o del gestore delle attività finanziarie, nel momento in cui viene applicata la tassazione (maturato o realizzato) nonché nel trattamento fiscale di profitti e perdite (con particolare riferimento alla possibilità di portare in deduzione le minusvalenze).
Per cui, la Legge di Bilancio 2023 ha inserito anche le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, al di sopra della soglia definita, all’imposta sostitutiva nella misura del 26% (cfr. art. 5 del D.Lgs. n. 461/1997 e art. 3, comma 1, del D.L. n. 66/2014).
4. Legge di Bilancio 2023: monitoraggio fiscale e Quadro RW di cripto-attività e criptovalute.
Con la Legge di Bilancio 2023 è stato ufficializzato l’obbligo per i contribuenti di inserire le cripto-attività detenute nel corso dell’anno all’interno del Quadro RW.
In particolare, l’obbligo di compilazione del Quadro RW è previsto dal D.L. n. 167/1990, che disciplina la rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l’estero di denaro, titoli e valori, laddove è stato incluso anche il riferimento alle cripto-attività e ai prestatori di servizi di portafoglio digitale.
Quindi, per effetto della Legge di Bilancio 2023 gli intermediari bancari e finanziari, che intervengono nei trasferimenti da o verso l’estero di mezzi di pagamento, sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle entrate i dati acquisiti in occasione dell’adeguata verifica dell’identità della clientela in relazione alle predette operazioni, effettuate anche in valuta virtuale ovvero in cripto-attività, di importo pari o superiore a 5.000 euro, limitatamente alle operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell’articolo 5 del TUIR.
Oltre ai prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale, già inclusi fra gli intermediari, è stato incluso anche il riferimento ai prestatori di servizi di portafoglio digitale. Gli stessi prestatori di servizi sono inclusi fra gli intermediari soggetti ai poteri informativi dell’Unità speciale per il contrasto della evasione ed elusione internazionale dell’Agenzia delle entrate (costituita ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del D.L. n. 78/2009), e dei reparti speciali della Guardia di finanza in relazione ai trasferimenti effettuati attraverso non residenti (art. 3 del D.L. n. 167/1990).
Inoltre, la Legge di Bilancio 2023 ha stabilito che le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate ai sensi dell’articolo 5 TUIR, residenti in Italia che, nel periodo d’imposta, detengono investimenti all’estero, anche sotto forma di cripto-attività, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi, attraverso il Quadro RW.
Sono altresì tenuti agli obblighi di dichiarazione i medesimi soggetti che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri, quali appunto anche le cripto-attività, siano titolari effettivi dell’investimento secondo quanto previsto dalla normativa antiriciclaggio.
La mancata indicazione delle Cripto-attività nel Quadro RW viene punita con l’applicazione di una sanzione dal 3% al 15% dei valori non dichiarati per ciascun anno.
Qualora, invece, le Cripto-attività fossero riconducibili a Paesi black list, le sanzioni sarebbero raddoppiate, diventando dal 6% al 30% dei valori non dichiarati. In questa ipotesi, inoltre, l’Agenzia delle Entrate potrebbe presumere che il valore delle Criptovalute non dichiarate provengano da redditi sottratti ad imposizione i quali, in mancanza di prova contraria da parte del contribuente, potrebbero essere recuperati a tassazione.
Alla luce dei descritti aspetti critici collegati alla omessa o irregolare DICHIARAZIONE FISCALE delle Cripto-attività assume particolare importanza la pianificazione e la gestione del patrimonio digitale, da un lato, per continuare a beneficiare dei considerevoli ritorni economici che garantisce il relativo mercato e, dall’altro, per evitare di incorrere in violazioni fiscali.
5. Legge di Bilancio 2023: imposta di bollo e IVAFE per cripto-attività e criptovalute.
La Legge di Bilancio 2023 ha, inoltre, previsto l’applicazione dell’imposta di bollo anche ai rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività, nella misura dello 0,2% del relativo valore, con modalità e termini di versamento medesime dell’imposta di bollo tradizionale.
L’imposta di bollo trova applicazione anche alle comunicazioni relative ai prodotti finanziari, ivi incluse le cripto-attività, le quali si considerano in ogni caso inviate almeno una volta nel corso dell’anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione e l’imposta è comunque dovuta una volta l’anno o alla chiusura del rapporto.
La riforma estende anche alle cripto-attività l’applicazione dell’IVAFE (imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero da soggetti residenti nel territorio dello Stato applicabile ai soggetti tenuti agli obblighi di monitoraggio di cui al Quadro RW), relativamente alle cripto-attività detenute da tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato.
Leggi anche: Fiscalità internazionale: errori da evitare per tutelarsi.
6. Legge di Bilancio 2023: cripto-attività ai fini IRAP e IRES.
La Legge di Bilancio 2023 ha puntualizzato che i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività non concorrono alla formazione del reddito ai fini dell’imposta sul reddito delle società (IRES) e dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
La riforma, integrando l’articolo 110 del TUIR, recante norme generali sulle valutazioni necessarie per la determinazione della base imponibile IRES, ha disposto che, in deroga alla disciplina generale, non concorrono alla formazione del reddito i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività alla data di chiusura del periodo d’imposta a prescindere dall’imputazione al conto economico. La stessa disposizione trova applicazione ai fini IRAP.
Leggi anche: Fiscalità internazionale: errori da evitare per tutelarsi.
7. Legge di Bilancio 2023: Imposta sostitutiva del 14% per la rivalutazione delle cripto-attività al 1° gennaio 2023.
Con la Legge di Bilancio 2023 è stata data la possibilità ai contribuenti, ai fini del calcolo delle plusvalenze e minusvalenze, di prendere in considerazione il valore di acquisto delle cripto-attività possedute alla data del 1° gennaio 2023, a condizione che detto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura del 14%per cento.
E’ stato previsto che, per la determinazione delle plusvalenze e minusvalenze in questione (art. 67, comma 1, lettera c-sexies), del TUIR), per ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2023, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data (ai sensi dell’art. 9 del TUIR), a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura del 14%.
L’imposta sostitutiva così determinata deve essere versata entro il 30 giugno 2023, con le modalità previste in materia di riscossione delle imposte, potendo essere rateizzata fino ad un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data del 30 giugno 2023. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3%, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.
Viene specificato che le minusvalenze calcolate per effetto della rideterminazione del valore di acquisto delle cripto-attività al 1° gennaio 2023 non sono utilizzabili.
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8. Legge di Bilancio 2023: Voluntary disclosure per la sanatoria delle cripto-attività detenute entro la data del 31 dicembre 2021.
Con la riforma introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 è stata offerta ai contribuenti la possibilità di procedere ad una “Voluntary discosure” per far emergere e regolarizzare le cripto-attività che non sono state indicate delle proprie dichiarazioni fiscali e i relativi redditi, presentando un’apposita istanza di emersione e versando la sanzione per l’omessa indicazione nonché, nel caso in cui le cripto-attività abbiano prodotto reddito, un’imposta sostitutiva in misura pari al 3,5% del valore delle cripto-attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo.
Tale possibilità è stata accordata alle persone fisiche, agli enti non commerciali e alle società semplici ed equiparate ai sensi dell’articolo 5 TUIR, residenti in Italia che, che non hanno indicato nella propria dichiarazione annuale dei redditi le cripto-attività detenute entro la data del 31 dicembre 2021, nonché i redditi sulle stesse realizzati.
Questi soggetti possono presentare una istanza di emersione secondo il modello approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate che disciplina il contenuto, le modalità e i termini di presentazione dell’istanza stessa, nonché le ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni relative alla regolarizzazione delle cripto-attività.
Nel caso in cui le cripto-attività non abbiano prodotto reddito, per regolarizzare la propria posizione è sufficiente presentare l’istanza, indicando le attività detenute al termine di ciascun periodo d’imposta e versando la sanzione per la omessa indicazione delle proprie attività, nella misura ridotta pari allo 0,5% per ciascun anno sul valore delle attività non dichiarate.
I soggetti che hanno realizzato dei redditi nel periodo di riferimento, regolarizzano la propria posizione presentando l’istanza e pagando un’imposta sostitutiva nella misura del 3,5% del valore delle medesime attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo, nonché di una ulteriore somma pari allo 0,5% per ciascun anno del predetto valore a titolo di sanzioni e interessi, per la omessa indicazione delle attività.
E’ fondamentale ricordare che il contribuente deve dimostrare la liceità delle somme investite, in quanto la regolarizzazione produce effetti esclusivamente in riferimento all’imposizione dei redditi relativi alle attività sopra indicati e alla non applicazione delle sanzioni per la mancata indicazione nel Quadro RW.
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- Dichiarazione di cripto-attività e criptovalute, con tassazione ai fini IRPEF e compilazione del Quadro RW;
- Rivalutazione di cripto-attività e criptovalute detenute al 1° gennaio 2023 con versamento dell’imposta sostitutiva del 14% (Legge di Bilancio 2023);
- Adesione alla Voluntary disclosure 2023 per la sanatoria di cripto-attività e criptovalute detenute entro la data del 31 dicembre 2021 (Legge di Bilancio 2023).