Crisi di liquidità dell’impresa: come superarla

Una crisi di liquidità può essere l’inevitabile conseguenza di lunghi periodi di crisi economica. In molti casi le imprese mal gestiscono le proprie possibilità e flussi di cassa. Ciò inevitabilmente conduce a rilevanti conseguenze in termini di disponibilità economica.  

Saper gestire i flussi di cassa in maniera efficace è ciò che può fare la differenza tra la sopravvivenza e il fallimento.

Tuttavia, non solo la crisi di liquidità è conseguente una cattiva gestione delle risorse, ma può essere provocata anche da eventi esterni e situazioni non necessariamente controllabili. Proprio per questo che adottare un’adeguata strategia preventiva è fondamentale.

Sei un imprenditore ma non sei riuscito a praticare una corretta gestione finanziaria ed economica? Non hai prestato attenzione ai segnali di pericolo?

Non scoraggiarti, una crisi di liquidità se ben gestita si risolve. Basta trovare gli strumenti giusti.

Laddove fossi interessato ti invitiamo nella prosecuzione della lettura. Con il presente articolo intendiamo indicarti gli strumenti più opportuni per gestire la crisi di liquidità della tua impresa.

1. Cosa si intende per crisi di liquidità?

Per crisi di liquidità si intende l’inadeguatezza dei flussi di cassa a far fronte alle obbligazioni pianificate, rappresenta quindi uno squilibrio dell’attività d’impresa.

Questa si concretizza quando hai consumato buona parte del tuo capitale operativo. Con ciò ci si riferisce alle risorse che sostengono l’attività di un’azienda.

Nella maggior parte dei casi, tale situazione è la conseguenza di cattive scelte di gestione, le quali hanno fatto si che le tue entrate siano sfasate rispetto alle spese che devi sostenere.

Ciò, ad esempio, accade quando intercorre un ampio arco di tempo tra il momento in cui i clienti o altri debitori sono tenuti ad adempiere alla loro prestazione e il termine per l’adempimento ad obbligazioni che ti vedono come parte passiva.

Ciò rischi di non poter pagare i tuoi fornitori, acquistare merci e materiale, pagare i tuoi dipendenti.

La crisi di liquidità (intesa come assente o scarsa disponibilità di denaro), è un fenomeno che interessa in particolare le PMI (piccole e medie imprese), che devono quotidianamente far fronte al pagamento dei debiti, a difficoltà d’incasso dei crediti e agli adempimenti fiscali.

Prima di valutare i possibili strumenti per il superamento di una carenza di liquidità, può essere utile accennare anche ai segnali che possono anticiparla e che occorre tenere sotto controllo.

2. Quali sono i segnali da tenere d’occhio?

È quindi determinante, affinché non si incorra in una crisi di liquidità, che ci sia sempre sufficiente capitale operativo. Soprattutto ove si trascorrano dei momenti più o meno lunghi di stallo lavorativo, come nel caso dell’emergenza sanitaria che imposto uno stop forzato alle imprese, una buona gestione del predetto capitale operativo serve e superare questi momenti e proseguire la tua attività.

Uno dei metodi, se non forse il principale, al fine di evitare il ricorso al capitale operativo , è quello di prevedere un sistema che garantisca il puntuale pagamento di quanto è dovuto dai debitori dell’impresa.

Affinché un’azienda sia solida, sotto il profilo economico e finanziario, è indispensabile operare una corretta pianificazione dell’attività.

La liquidità si riferisce alla disponibilità immediata di denaro, il cosiddetto “flusso di cassa”, che rappresenta lo stato di salute di un’azienda.

Ad influire sull’andamento dei flussi di cassa sono sia fattori esterni che interni.

Nel primo caso, si intendono quei fattori sui quali non è possibile esercitare un controllo, come la situazione economico finanziaria generale, l’andamento dei prezzi ecc..

Nel secondo caso, si tratta invece della gestione e del controllo dell’azienda, di errate valutazioni da parte dell’imprenditore (o di chi per lui), alle quali conseguono situazioni più o meno gravi.

Indicatori economici e patrimoniali

Un aspetto che va evidenziato riguarda senz’altro i sistemi di controllo inadeguati. Si tende spesso a sottostimare gli indicatori economici e patrimoniali. Volendo utilizzare una terminologia più tecnica, ciò che deve essere sempre monitorato è il Conto economico (costi e ricavi di un determinato esercizio), un calo dei ricavi complessivi è senza dubbio un segnale d’allarme.

Stesso discorso vale per il Bilancio, va sempre osservato il “passivo” dello Stato Patrimoniale. Infatti, il rapporto tra debiti finanziari e Patrimonio Netto ci dirà quanto è indebitata l’azienda.

Quindi una delle fasi del sistema di gestione, più importanti, al fine di prevenire una crisi di liquidità, è il controllo.

In realtà, il quest’ultimo può essere inteso in diversi significati. Essi consentono di affermare che, invero, tutto il sistema di gestione, programmazione e controllo è pervaso dal controllo.

Infatti, con ciò ci riferimento sia al:

  • controllo antecedente, relativo alla fase di preventivo, ossia prima che sia avviato il piano aziendale;
  • che al controllo susseguente o consuntivo, in questo caso, invece, il controllo si estende all’attività aziendale posta in essere.

Il controllo può essere rivolto poi:

  • al passato con il quale si cerca di rimuovere eventuali disfunzioni che si sono già manifestate;
  • al futuro.

3. Come superare una crisi di liquidità? Con quali strumenti?

È importante premettere che gli strumenti da considerare devono essere valutati caso per caso, a seconda che la crisi di liquidità sia momentanea o sia il riflesso di una crisi più grave o addirittura permanente.

Numerosi sono gli strumenti a tua disposizioni per superare una crisi di liquidità, alcuni di nuova generazione. In particolare ci riferimento a sistemi di ricorso a piccoli finanziamenti, come i Minibond che sono particolarmente indicati per le c.d. PMI e le start up innovative.

Tuttavia, oltre a questi strumenti , che potremmo definire innovativi, si affiancano forme di finanziamento più tradizionali.

3.1. Ricorso al credito bancario e concessione di finanziamenti

Il finanziamento è il primo e più immediato strumento preso in considerazione, soprattutto nei casi meno gravi. Il finanziamento deve assicurare l’elasticità, cioè deve consentire la possibilità per l’impresa di avere maggiori margini di manovra nelle sue scelte finanziarie.

Il prestito per liquidità non è vincolato all’acquisto di uno specifico bene, come per i prestiti finalizzati, ma è una somma che l’azienda può utilizzare in base alle proprie necessità.

Proprio per questa ragione, le banche sono molto caute e attente nell’approvare tali richieste, per cui la domanda di accesso al credito va supportata con la redazione di un piano. In questo modo, il richiedente potrà chiarire come utilizzare la liquidità (per esempio pagamento tasse, TFR, ecc..).

I finanziamenti possono essere di due tipologie:

  • finanziamento con capitale proprio: impropriamente definito come finanziamento, si sostanzia nei mezzi finanziari versati alla società direttamente dall’imprenditore o dai soci. Esso si identifica quindi con i c.d. conferimenti, che all’avvio dell’attività o all’ingresso nella compagine sociale costituiscono il “prezzo” della partecipazione;
  • finanziamento con capitale altrui: questo è tale se è chiesto capitale di prestito, cioè se si ricorre a finanziamenti esterni. Il capitale di terzi si sostanzia nelle somme prese in prestito da soggetti terzi da parte dell’impresa o società, quindi in pratica sono posizioni passive.

A questa tipologia appartengono anche forme di mutuo garantito da ipoteca, titoli o garanzie personali. La società, in genere, restituisce il prestito con un pagamento di rate, comprensive sia del capitale che degli interessi.

3.2. Minibond

Spesso, a determinare carenza di liquidità sono proprio gli Istituti di credito, magari tagliando un fido o non concedendo i finanziamenti necessari.

Un tipo di finanziamento alternativo al credito bancario sono i Minibond: obbligazioni o titoli di debito emessi dalle imprese e sottoscritti da investitori professionali e qualificati, che a fronte della raccolta di capitale offrono una remunerazione contrattualmente stabilita attraverso il pagamento di cedole periodiche.

minibond, che sostanzialmente sono delle vere e proprie obbligazioni, sono state pensate in particolare per tutte quelle PMI che si trovano in crisi di liquidità, anche perché sono facili da emettere, meno complicate e meno costose.

Inizialmente previsti soltanto per le società quotate, con il “Decreto Sviluppo , D.lgs 22 giugno 2012 n. 83, il Legislatore ha eliminato le limitazioni consentendo l’accesso al mercato dei capitali anche alle PMI.

I Minibond possono essere emessi da società non quotate ove rispettino i seguenti requisiti:

  • l’emissione sia assistita da uno sponsor;
  • l’ultimo bilancio dell’emittente sia revisionato da un revisore legale o da una società di revisione;
  • devono avere un fatturato di almeno 2 milioni di euro;
  • devono avere almeno 10 dipendenti;
  • I titoli siano collocati presso investitori qualificati e circolino esclusivamente tra tali investitori a condizione che non siano direttamente o indirettamente soci.

3.3. Equity e Finanziamenti a debito

Per le imprese in forma societaria, strumenti da non sottovalutare sono: il ricorso all’Equity e i finanziamenti a debito.

L’Equity si sostanzia in un aumento di capitale dovuto all’ingresso di nuovi soci con la consequenziale emissione di nuove quote o azioni. Gli aumenti di capitale gratuiti sono disciplinati all’art. 2442 c.c., il quale prescrive che: ” L’assemblea può aumentare il capitale, imputando a capitale le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili”.

E’ una forma di finanziamento con capitale proprio, tramite il quale viene immessa liquidità nelle casse della impresa. E’ una operazione concettualmente semplice,  in breve, l’assemblea, in questo contesto, va soltanto ad aumentare il valore delle partecipazioni sociali in possesso dei soci, ma non vi è un reale aumento di capitale. 

Mentre, nel caso di aumento oneroso di capitale, al contrario, si genera un vero e proprio accrescimento del patrimonio sociale. In questa seconda ipotesi, l’aumento si realizza per effetto della sottoscrizione di nuove partecipazioni, quindi, tramite il pagamento di nuovi conferimenti.

Infine, finanziamenti a debito sono conferimenti ad opera dei soci o di terzi per finanziare l’attività sociale, con obbligo di restituzione.

3.4. Crowfunding

Con il termine crowfunding si intende un meccanismo che fa ricorso alla rete web e a siti internet per la raccolta di fondi.

Tramite apposite piattaforma online, si pubblicano annunci con i quali si invitano soggetti, accomunati da interessi comuni, a investire in una Start-up.

È uno strumento accessibile alle start-up, PMI o microimprese, le quali possono raccogliere capitali sotto forma di prestiti (o crediti) derivati da investitori privati ed istituzionali, a condizioni più accessibili e meno stringenti rispetto a quelle proposte dagli strumenti finanziari tradizionali.

Sussistono ben quattro modelli principali di crowdfunding:

  • donation-based, cioè le semplici donazioni degli utenti della rete;
  • rewards-based , che prevede anche una simpatica ricompensa per i finanziatori, in base all’importo della donazione. In genere non è una reale remunerazione del capitale, ma si sostanzia in gadget, meeting con il creatore dell’idea, ecc,;
  • equity crowdfunding, questa forma, invero, già acquista i caratteri di un vero e proprio finanziamento sotto forma di capitale di rischio, che prevede come corrispettivo un quantitativo di quote di partecipazione nella società;
  • social lending, in questo caso è un vero e proprio prestito personale, erogato da privati attraverso le piattaforme virtuali della rete.

Gli aspetti vantaggiosi sono senz’altro la flessibilità, l’assenza di burocrazia, nessuna garanzia personale. Il tutto attraverso una piattaforma online!

3.5. Fintech

Per chi non ne avesse mai sentito parlare, si tratta di finanza alternativa, nota come Fintech.

Il termine Fintech nasce dalla contrazione del termine Finance (Fin) e Technology (Tech). Nella sua più ampia accezione ci si vuol riferire a un qualunque utilizzo di strumenti digitali applicati in ambito finanziario, utilizzati per finanziarie, soprattutto le piccole imprese. In alcuni contesti, invece, il termine Fintech è utilizzato per indicare solamente le startup operanti in questo settore.

Quindi, come avrai potuto comprendere tale concetto ha molteplici declinazioni.
Sicuramente una delle più interessanti ai fini di una crisi di liquidità sono:

  • Applicazioni di mobile payment, come PayPal, Apple Pay:
  • criptovalute, ad esempio i famosi bitcoin;
  • blockchain;
  • crowdfunding, che abbiamo visto poc’anzi;
  • open API;
  • chatbot;
  • robo-advisor.

Uno strumento utile, soprattutto perché consente un importante risparmio, è il ricorso dei contratti intelligenti. Questi sono programmi informatici che eseguono automaticamente contratti tra acquirenti e venditori. Oltre a consentire un risparmiano monetario in alcune transazioni, riducono enormemente il tempo per operazioni, che di solito richiedono l’apporto di un essere umano.

3.6. Cartolarizzazione

Infine, veniamo ad un ultimo strumento che pure potrebbe essere utile al fine di ottenere una maggiore disponibilità al fine di far fronte alle crisi di liquidità, ossia la cartolarizzazione.

La cartolarizzazione prevede nel suo schema tipico la cessione da parte di un soggetto di crediti. Una banca, o altro inntermediario finanziario od anche una società, possono trasferire un portafoglio di crediti originati dallo stesso soggetto ad una società detta veicolo.

Quest’ultima reperisce la provvista necessaria a pagare il prezzo di acquisto di tali crediti attraverso l’emissione di titoli di debito. Detti anche titoli ABS , questi verranno sottoscritti da investitori istituzionali e sono remunerati e rimborsati dalla società emittente esclusivamente mediante i flussi di cassa derivanti dai crediti cartolarizzati.

4. Istituti giuridici

Sicuramente una delle possibili crisi di liquidità è che essa si trasformi in crisi di impresa, con l’avvio di procedure concorsuali.

Una delle preoccupazioni per un imprenditore che si trovi a gestire una crisi, più o meno grave, è sicuramente legata alle possibili azioni legali che i creditori possano esperire nei suoi confronti e del proprio patrimonio d’impresa.

In casi del genere, si può fare ricorso ad alcuni istituti giuridici offerti dal diritto italiano in grado di tutelare l’imprenditore che scelga di avvalersene, ovviamente sempre per imprese in prospettiva di risanamento:

  • Piani attestati di risanamento, art. 67, terzo comma lett. D) L.Fallimentare;
  • Accordo di ristrutturazione dei debiti, art. 182 bis L.Fallimentare;
  • Concordato preventivo, art. 160  e ss L.Fallimentare

4.1. Piani attestati di risanamento

Si tratta di un piano di gestione e risoluzione della crisi rimesso all’autonomia dell’imprenditore, previsto dalla legge fallimentare.

Per poter ricorrere allo strumento in questione, l’impresa non deve però trovarsi in una situazione di difficoltà irreversibile, come appunto nel caso di crisi di liquidità. Si deve essere, invece, di una particolare situazione di mera crisi transitoria e temporanea, che può essere risolta attraverso un accordo con i creditori.

Il piano attesto di risanamento è pertanto uno strumento attraverso cui il debitore si propone di realizzare due obiettivi fondamentali, vale a dire:

  • il risanamento della esposizione debitoria dell’impresa;
  • il riequilibrio della situazione finanziaria dell’impresa.

Gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse sui beni del debitore, che rientrino nell’esecuzione di un piano (attestato) non sono soggetti ad azione revocatoria.

Predetta esenzione all’azione revocatoria non trova però applicazione ove taluno dei partecipanti versi in dolo o colpa grave che sia il debitore o l’attestatore, quando il creditore ne era a conoscenza nel momento in cui l’atto era compiuto o il pagamento effettuato e la garanzia costituita.

È un atto unilaterale, dunque i creditori non sono tenuti a prestare alcun consenso.

Non è sottoposto al controllo del giudice, né in fase di preparazione né di esecuzione. L’unico elemento imprescindibile è l’attestazione del professionista, il quale non ne valuterà il merito bensì la “veridicità dei dati aziendali e la fattibilità”.

L’art. 324 del D.lgs. n. 14/2019, infine, esclude l’applicabilità degli artt. 322, co. 3, cioè il reato di bancarotta preferenziale, ed art. 323, ossia il reato di bancarotta semplice, in relazione ai pagamenti e alle operazioni compiute in esecuzione degli accordi in esecuzione del piano attestato di risanamento.

4.2. Accordi di ristrutturazione dei debiti

Consiste in un accordo tra debitore e creditori, in misura del 60% dei crediti, dal contenuto flessibile, il cui piano di risanamento deve prevedere anche il soddisfacimento dei creditori non aderenti.

A differenza dei piani attestati di risanamento, gli accordi di ristrutturazione hanno efficacia giudiziale, in quanto sono sottoposti al controllo del giudice. Il tutto deve essere corredato da una relazione di un professionista indipendente, che ne attesti la veridicità e l’attuabilità, oltre che l’idoneità.

Tali accordi possono essere posti in essere da quasi tutte le categorie imprenditoriali. Ad esempio l’imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un’attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici, delle grandi imprese soggette all’amministrazione straordinaria e delle imprese assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa.

Per presentare la domanda di accordo di ristrutturazione, l’imprenditore deve trovarsi in stato di crisi o insolvenza, ossia “lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate“, come asserito dall’art. 2 del D.lgs 14/2019.

4.3. Concordato preventivo

Si tratta di una procedura più articolata rispetto alle precedenti e indicata nei casi più complessi per evitare il fallimento.

L’imprenditore in stato di crisi può tentare il risanamento attraverso la continuazione dell’attività ed eventualmente la cessione dell’attività a terzi, oppure può liquidare il proprio patrimonio per il soddisfacimento dei creditori.

Il debitore propone ai creditori un accordo finalizzato alla ristrutturazione dei debiti e adempimento del credito in qualsiasi forma. Egli non perde il controllo della propria attività ma è affiancato da un commissario giudiziale. L’avvio della procedura è subordinato al controllo da parte del giudice.

Dall’inizio della procedura all’omologa del tribunale, è fatto divieto ai creditori di proporre azioni esecutive sul patrimonio del debitore.

Il concordato preventivo si distingue pertanto in:

  •  concordato in continuità, sia diretta, quando la gestione dell’azienda resta in capo all’imprenditore, invece si dice indiretta quando l’imprenditore è privato della gestione dell’attività, che è affidata ad un soggetto terzo;
  •  concordato liquidatorio.

5. Come scegliere la soluzione migliore? Consulenza e assistenza legale per il tuo caso

Come anticipato, la crisi di liquidità deve essere valutata caso per caso, le soluzioni proposte hanno un mero valore informativo ed orientativo.

Proprio per questo motivo, al fine di proteggere e difendere al meglio il tuo Patrimonio, ti consiglio di completare il Modulo di contatto che trovi in questa pagina.

Un Professionista di ObiettivoProfitto.it saprà aiutarti nel migliore dei modi.

CHIEDI UNA CONSULENZA
CONTATTACI

per richiedere la nostra assistenza







    Ho letto e accetto la Privacy Policy