Danno emergente e lucro cessante

Il risarcimento del danno, istituto previsto dal nostro ordinamento giuridico a tutela della lesione di diritti altrui,  è dovuto tanto per il danno emergente quanto per il lucro cessante.

In sostanza, dunque, il danno può essere qualificato sia come la perdita economica subita immediatamente, e qui parliamo di danno emergente, sia come il mancato guadagno, dunque il lucro cessante.

La disciplina delle due ipotesi in parola si rinviene all’interno del nostro Codice Civile e sono due strumenti di rilevante importanza a tutela di situazioni giuridiche soggettive lese.

Proprio per questo motivo, se vuoi saperne di più sul tema, ti invito ad andare avanti con la lettura di questo articolo.

Tratteremo, infatti,  degli aspetti più utili e peculiari del danno emergente e lucro cessante.

1. Danno emergente e lucro cessante: introduzione

Innanzitutto, occorre da subito specificare che dette due ipotesi sono spesso trattate specularmente, tanto che anche il codice civile all’art. 1223 sancisce: 

“Il risarcimento del danno per l’inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta”.

Avendo ora ben in mente lo schema proposto dal nostro Legislatore, è bene analizzare le due figure in maniera distinta.

2. Il danno emergente

La prima cosa da chiarire per non far confusione è che per configurare l’ipotesi di danno non è necessario che esso derivi da un rapporto contrattuale, ma è sufficiente che esso abbia provocato una diminuzione del patrimonio del creditore.

Infatti, nello specifico, il danno emergente è il danno che comporta un’immediata diminuzione patrimoniale.

Cosa potrebbe provocare un’immediata diminuzione patrimoniale?

Per danno, in generale, s’intende qualsiasi alterazione, in senso negativo, della situazione del soggetto che lo subisce rispetto a quella che aveva prima dell’accadimento del fatto in questione.

A tal proposito, possiamo distinguere due tipologie di danno: il danno evento ed il danno conseguenza.

Il danno evento è quel danno che provoca la lesione di un interesse tutelato dall’ordinamento.

Il danno conseguenza è qualificato, invece, come il pregiudizio sofferto dalla vittima, in modo concreto, in seguito all’accadimento del fatto dannoso.

Fatta questa doverosa distinzione, è bene sottolineare che nel nostro ordinamento solo l’ipotesi di danno conseguenza configura la possibilità di un risarcimento del danno.

Ulteriore passo da compiere nello studio di questa materia è che il danno può essere qualificato come patrimoniale o come non patrimoniale.

Danno patrimoniale e non patrimoniale

Il danno patrimoniale consiste nella lesione, in senso stretto, del patrimonio del soggetto interessato, e comprende quindi tanto il danno emergente quanto il lucro cessante.

Il danno non patrimoniale, invece, attiene maggiormente alla sfera degli interessi della persona, quindi ad interessi non di tipo economico.

A tal proposito si prenda in considerazione l’art.  2059 del codice civile che lo disciplina e che esplicita che il danno non patrimoniale “deve essere risarcito solo nei casi previsti dalla legge”.

La nozione di danno non patrimoniale racchiude in sé tanto il danno morale, ossia la lesione della dignità della persona, quanto il danno biologico inteso come una lesione, sia essa temporanea o permanente, concernente l’integrità psico-fisica della persona.

Questa lesione, per configurare l’ipotesi di danno biologico, deve essere suscettibile di valutazione medica e deve esplicare un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito.

Infine sempre nella nozione di danno non patrimoniale è rintracciabile quella di danno esistenziale, danno che comporta il cambiamento di stile di vita di una persona.

Risarcimento per equivalente e in forma specifica

Nel caso in cui si dimostrassero i presupposti della responsabilità extracontrattuale, derivante da commissione di fatto illecito, nascerebbe l’obbligazione del risarcimento del danno, la quale si distingue in risarcimento per equivalente e risarcimento in forma specifica.

Il risarcimento per equivalente ristora il danneggiato di una somma di danaro il cui scopo è quello di compensare il valore del bene distrutto, senza però ripristinare la situazione antecedente all’accadimento.

Il risarcimento in forma specifica è il mezzo attraverso il quale il danneggiato si vede reintegrare il bene della vita distrutto o la situazione giuridica lesa, in modo tale che questi si trovi nella situazione preesistente all’atto illecito.

In sostanza, nel risarcimento in forma specifica, sicuramente più difficile da attuare, il danneggiato ottiene un ripristino dello status quo.

3. Il lucro cessante

Si è detto che il danno patrimoniale consiste nell’alterazione in senso negativo del patrimonio di un soggetto.

Il lucro cessante, invece, è il guadagno che il soggetto colpito dall’illecito avrebbe potuto conseguire e che invece, a causa dell’evento dannoso sofferto, non ha potuto realizzare.

Se dunque non vi sono dubbi che la tematica relativa al risarcimento del danno riguardi il danno emergente, non possono sorgere dubbi nemmeno relativamente al fatto che si debba configurare un’ipotesi risarcitoria anche circa il lucro cessante.

A disciplinare il lucro cessante è l’art. 2056 del codice civile al secondo comma:

 “Il lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso”.

Leggendo la norma, è immediatamente chiara la problematica che riguarda il lucro cessante, ossia la sua quantificazione.

La quantificazione del mancato guadagno, infatti, non può essere accertata, differentemente da quella relativa al danno emergente.

Proprio per questo motivo il legislatore ha previsto che il giudice possa, solo dopo che la vittima abbia provato l’esistenza quanto meno del danno emergente, valutare con equo apprezzamento l’entità del lucro cessante, ossia del così definito mancato guadagno e quindi conferirgli un valore economico.

Una tematica che desta particolari difficoltà è quella relativa alla quantificazione del danno da lucro cessante derivante dalla perdita o diminuzione, per la vittima dell’illecito, della sua capacità lavorativa, sia essa temporanea o assoluta.

Infatti, se è vero che la quantificazione spetta al giudice, il suo lavoro è semplificato dal codice delle assicurazioni private D.Lgs. n. 209 del 7/9/2005 che, all’art. 137, determina le modalità di calcolo.

Si desume infatti che sia possibile richiedere una diversa quantificazione del danno, ma in quel caso sarà onere del richiedente dimostrare se la sofferta diminuzione della capacità lavorativa gli abbia provocato realmente un pregiudizio economico.

4. Danno emergente e lucro cessante: la Chance

La chance è l’effettiva ‘perdita di possibilità’ a conseguire un determinato risultato, una concreta occasione favorevole di acquisire un determinato vantaggio economico.

Pertanto, a differenza del danno futuro derivante dalla perdita del bene riconducibile al danno da lucro cessante, il danno da perdita di chance si configura come danno emergente, inteso come la lesione della possibilità di raggiungere il risultato sperato.

Per comprendere al meglio cosa si intende, occorre far riferimento alla giurisprudenza rilevante.

La chance, quale forma di danno già elaborata in altri ordinamenti giuridici e considerata solo di recente dal nostro ordinamento, è un’entità patrimoniale autonoma giuridicamente rilevante, che comprende le legittime aspettative di natura patrimoniale, purché si tratti di legittime aspettative e non di aspettative semplici in tal senso (sentenza Cassazione. n. 500/1999). 

Perdita di chance

La cosiddetta perdita di ‘chance’ costituisce un’ipotesi di danno patrimoniale futuro.

Come tale, essa è risarcibile a condizione che il danneggiato dimostri (anche in via presuntiva, ma pur sempre sulla base di circostanze di fatto certe e puntualmente allegate) la sussistenza d’un valido nesso causale tra il danno e la ragionevole probabilità della verificazione futura del danno (Cassazione, sentenza n. 9598/1998).

Quando sia stata fornita la dimostrazione, anche in via presuntiva e di calcolo probabilistico, dell’esistenza di una chance di consecuzione di un vantaggio in relazione ad una determinata situazione giuridica, la perdita di tale chance è risarcibile come danno alla situazione giuridica di cui trattasi indipendentemente dalla dimostrazione che la concreta utilizzazione della chance avrebbe presuntivamente o probabilmente determinato la consecuzione del vantaggio, essendo sufficiente anche la sola possibilità di tale consecuzione.

L’idoneità della chance a determinare presuntivamente o probabilmente ovvero solo possibilmente la detta consecuzione è, viceversa, rilevante, soltanto ai fini della concreta individuazione e quantificazione del danno, da effettuarsi eventualmente in via equitativa, posto che nel primo caso il valore della chance è certamente maggiore che nel secondo e, quindi, lo è il danno per la sua perdita, che, del resto, in presenza di una possibilità potrà anche essere escluso, all’esito di una valutazione in concreto della prossimità della chance rispetto alla consecuzione del risultato e della sua idoneità ad assicurarla (Cassazione, sentenza n. 23846/2008).

Prova

Il creditore che voglia ottenere, oltre al rimborso delle spese sostenute, anche i danni derivanti dalla perdita di ‘chance’ – che, come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto ma un’entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione – ha l’onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile dev’essere conseguenza immediata e diretta (Cassazione a Sezioni Unite, sentenza n. 1850/2009).

 La perdita non è riconosciuta se non è stata fornita la prova dell’esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità, dunque l’esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile (Cassazione, sentenza n. 20351/2010).

Danno emergente e lucro cessante: in conclusione

In sostanza, come avrai potuto notare, la disciplina del danno emergente e lucro cessante non è cosa semplice.

Proprio per questo motivo, al fine di ottenere una migliore e completa consulenza sul tema, ti consiglio di completare il Modulo di contatto che trovi in questa pagina.

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