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Hai subito un danno e vuoi sapere come tutelarti? Il nostro ordinamento giuridico protegge dal danno patrimoniale e non patrimoniale regolando il risarcimento di entrambi.
La tutela offerta dal diritto italiano è, infatti, il risarcimento del danno.
Il risarcimento del danno mira, almeno, a ricostruire lo stato entro cui il danneggiato si trovava prima del compimento del fatto illecito.
Se il fatto dannoso, di qualsiasi natura, è imputabile a più soggetti, tutti sono obbligati in solido al risarcimento del danno.
Vediamo meglio come si declina tale disciplina.
1. Danno patrimoniale
L’art. 2043 del Codice Civile disciplina l’illecito civile.
“Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.”
Questa è la clausola generale di responsabilità civile.
La fattispecie dell’illecito è costituita, innanzitutto, dall’elemento oggettivo e dall’elemento soggettivo.
L’elemento oggettivo è il comportamento umano che può essere commissivo od omissivo, a seconda che il soggetto tenga un comportamento attivo nel commettere l’illecito, oppure ometta di agire nonostante un obbligo.
Colpa o dolo integrano l’elemento soggettivo dell’illecito.
Tale umano comportamento deve aver causato un danno ingiusto; infatti non ogni danno è risarcibile.
Infine, tra il fatto, ossia il comportamento e l’evento, ossia il danno ingiusto, deve ravvisarsi il c.d. nesso di causalità materiale. Il comportamento deve aver causato il danno ingiusto e non riveleranno altri comportamenti intervenuti al di fuori di quello che è stato causa del danno.
Il danno patrimoniale riguarda la lesione di un bene oppure, se il danno è alla persona, si avrà la diminuzione dei vantaggi che la persona trae da sé.
Tali vantaggi devono essere suscettibili di valutazione economica.
Il danno patrimoniale può articolarsi in due elementi: danno emergente e lucro cessante.
1.1. Danno emergente e lucro cessante
Il danno emergente si configura in una effettiva perdita del patrimonio del soggetto.
La perdita del patrimonio è conseguente al danno subito: si pensi, ad esempio, alle spese per medicinali, supporto psicologico ecc.
Il lucro cessante è il mancato guadagno del soggetto per aver subito, purtroppo, un danno ingiusto.
Se a causa del danno ingiusto non vi è più introito, il soggetto che ha subito il danno deve essere risarcito.
Il criterio utilizzato è quello del reddito effettivo.
La Corte di Cassazione (sentenza n.14278/2011) ha poi precisato che se il soggetto leso non può provare il reddito o non può produrlo a causa delle sue condizioni, adotta il parametro equitativo del triplo della pensione sociale.
Tale calcolo, ad esempio, per un soggetto dedito agli studi che subisce una rilevante riduzione della capacità lavorativa, forma il reddito annuale in base all’entità dell’invalidità permanente.
Lo studente inoccupato, ma proficuamente impegnato a studiare, ha diritto alla risarcibilità patrimoniale del danno derivante da invalidità permanente, consistente nella liquidazione del danno futuro a causa della menomata capacità lavorativa (Cass. 1989 n. 2150).
In ogni caso, la Cassazione ha stabilito che tra lesione della salute e diminuzione della capacità di guadagno non sussiste alcun rigido automatismo.
Se vi è stata lesione della salute, anche di non modesta entità, non è detto che sia stata ridotta la capacità di produrre reddito.
In ogni caso il soggetto leso ha sempre l’onere di provare che l’invalidità permanente abbia inciso sulla capacità di guadagno (Cass. 10 luglio 2008 n. 18866; 29 aprile 2006 n. 10031).
1.2. Imputabilità e colpevolezza
L’art. 2046 del Codice Civile stabilisce che non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità d’intendere e di volere al momento in cui lo ha commesso.
Con un’eccezione.
Lo stato d’incapacità non deve derivare da sua colpa.
È dunque imputabile chi ha la capacità naturale non rilevando la capacità legale o d’agire.
Dunque, anche un minore di anni 18, che rubi, ad esempio una bicicletta, non è punibile penalmente, ma il fatto dannoso è a lui imputabile.
1.3. Responsabilità oggettiva
In alcuni casi, un soggetto risponde per i danni a prescindere dal fatto che essi derivino da un suo personale comportamento.
Si parla di responsabilità oggettiva e prevede alcune ipotesi specifiche.
La responsabilità dei padroni e dei committenti prevede che questi ultimi siano responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici. E si giustifica in base all’assunzione del rischio imprenditoriale.
Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa è tenuto al risarcimento se non prova di aver adottato le misure idonee ad evitare il danno.
Il danno cagionato da cose in custodia configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva, salvo che il danneggiante provi il caso fortuito.
Il proprietario di un animale o chi se ne serve è responsabile per i danni cagionati dall’animale, sia se fosse sotto la sua custodia o smarrito o fuggito.
Tra le ipotesi di responsabilità oggettiva rientrano poi la responsabilità da rovina di edificio e da circolazione di veicoli.
Si contempla, altresì, la responsabilità del produttore, del magistrato e di chi arreca un danno all’ambiente.
2. Danno non patrimoniale
Il danno non patrimoniale non è connotato da rilevanza economica e può distinguersi in danno morale e danno biologico.
Il primo è connesso alla sofferenza che la vittima prova nel tempo per un reato che ha offeso la persona.
In verità non rileva la sofferenza, quanto la dignità umana lesa dal reato.
La legge prevede molte ipotesi di danno non patrimoniale.
Tra queste, oltre a quelle causate dalla commissione di un fatto considerato reato dal codice penale, rientrano la lesione del diritto al nome o all’immagine, diffamazione a mezzo stampa, atti discriminatori ecc.
Il danno non patrimoniale può essere anche l’irragionevole durata di un processo, tenuto conto dell’art. 111 della nostra carta Costituzionale.
Per danno biologico si intende il danno alla salute.
Di regola, è l’esito di una lesione fisica, ma può riguardare anche la sola salute psichica.
2.1. Il risarcimento del danno non patrimoniale
Il risarcimento del danno non patrimoniale è previsto all’art. 2059 del Codice Civile.
“Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge.”
Dunque, il risarcimento del danno non patrimoniale avviene secondo equità, tramite il pagamento di una somma di denaro.
Somma che, certamente, non ristorerà le sofferenze subite…
Alla luce di ciò, tale risarcimento non svolge una funzione compensativa.
Al contrario, si tratta di una sanzione.
Il risarcimento sarà determinato sulla base dell’intensità del dolo e della colpa, sulla gravità della condotta illecita, sulle modalità oggettive con cui si è consumata la lesione, la condizione della vittima.
Secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 269727/2008), si dovrebbero evitare duplicazioni risarcitorie.
Quindi, ad esempio, in caso di diffamazione sarà risarcito il pregiudizio morale. Ma se la sofferenza degenera in depressione, sarà risarcito il solo diritto alla salute, più grave.
Il danno può essere risarcito in forma specifica a richiesta del danneggiato, ma anche del danneggiante, qualora non vi siano opposizioni.
Il rimedio risarcitorio in forma specifica può concorrere con il risarcimento del danno per equivalente.
In merito, è opportuno specificare meglio.
Il risarcimento in forma specifica è considerato rimedio di carattere generale in particolari ipotesi.
Si pensi, ad esempio, alla tutela della reputazione per cui può essere ordinata la cancellazione di frasi offensive che costituiscono l’oggetto del danno non patrimoniale.
La prescrizione dell’azione risarcitoria a tutela del danno patrimoniale e non patrimoniale è quinquennale e decorre da quando il danno si manifesta.
3. Consulenza e assistenza legale per il tuo caso
Come avrai notato, la disciplina prevista per il ricarcimento del danno è decisamente complessa poiché occorre valutare molti elementi e ponderare diverse opzioni per addivenire ad una scelta adeguata.
Proprio per questo motivo, al fine di proteggere e difendere al meglio il tuo Patrimonio, ti consiglio di completare il Modulo di contatto che trovi in questa pagina.
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