Invalidità delle delibere assembleari in S.p.a. e in S.r.l.

L’invalidità delle delibere assembleari è un fenomeno piuttosto frequente nelle società, in modo particolare nelle società per azioni o a responsabilità limitata. Diversamente da quelle di persone, queste presentano realtà e dinamiche più complesse e articolate.

Procediamo per ordine. Chi è l’organo che delibera?

L’assemblea è l’organo deliberativo delle società, ed è composto dalle persone dei soci.

Le decisioni assunte prendono il nome di “delibere assembleari”.

In genere, le decisioni assunte dall’assemblea riguardano la struttura e l’organizzazione interna dell’ente (ad esempio le modificazioni dell’atto costitutivo), la nomina degli altri organi sociali e la valutazione periodica dell’andamento dell’impresa (approvazione del bilancio).

Gli effetti prodotti dalle delibere hanno per lo più rilevanza interna, riguardando la società e gli organi sociali, ciò non esclude che in taluni casi l’efficacia possa essere anche esterna (per esempio la nomina di una carica sociale).

Come capire se una delibera è valida?

Esistono diverse ipotesi di invalidità e in questa sede si vuole fornire una guida pratica per meglio comprendere e orientarsi tra le casistiche previste dalla legge.

Sia che si tratti di S.p.a. che di s.r.l., la disciplina non cambia!

Casi di invalidità

L’invalidità delle delibere assembleari può essere determinata dalla violazione di norme che regolano il procedimento assembleare o da vizi che riguardano il contenuto della delibera.

La tradizionale distinzione opera tra annullabilità e nullità. Tuttavia esistono casi particolari che rinviano alla vera e propria inesistenza.

È importante segnalare che il Codice civile delinea in modo autonomo l’invalidità delle delibere assembleari, non trovando applicazione la disciplina generale in materia di contratti.

Annullabilità

È la sanzione di carattere generale, applicabile in caso di irregolarità nello svolgimento del procedimento assembleare. 

L’art. 2377 del Codice civile, ne regola tutti gli aspetti.

Sono impugnabili le deliberazioni aventi ad oggetto decisioni prese non in conformità della legge o dello statuto.

La norma introduce delle cause che non danno luogo ad annullabilità, salvo in determinati casi:

  • la partecipazione all’assemblea di persone non legittimate, salvo che tale partecipazione sia stata determinante ai fini della regolare costituzione dell’assemblea
  • invalidità di singoli voti o per il loro errato conteggio, salvo che il voto invalido o l’errore di conteggio siano stati determinanti ai fini del raggiungimento della maggioranza richiesta
  • incompletezza o inesattezza del verbale, salvo che impediscano l’accertamento del contenuto, degli effetti e della validità della deliberazione.

Impugnazione

I soggetti legittimati a impugnare la delibera sono: i soci assenti, dissenzienti od astenuti, gli amministratori, i membri del consiglio di sorveglianza e del collegio sindacale (Art. 2377 comma 2, Codice civile).

Di conseguenza, i soci che abbiano votato a favore della delibera non sono legittimati a proporre alcuna azione, così come i terzi creditori sociali.

Per contrastare l’avvento di azioni pretestuose dei soci, sono stati introdotti limiti al potere di impugnativa. (Art. 2377, comma 3)

L’impugnazione può essere proposta dai soci quando possiedono tante azioni aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione che rappresentino, anche congiuntamente, l’uno per mille del capitale sociale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e il cinque per cento nelle altre; lo statuto può ridurre o escludere questo requisito. 

Per quanto riguarda i soci esclusi (soci che non rappresentano la parte di capitale indicata nel comma precedente e quelli privi di voto) non sono legittimati a proporre l’impugnativa, ma hanno diritto al risarcimento del danno loro cagionato dalla delibera non conforme alla legge o allo statuto.

L’impugnazione o la domanda di risarcimento del danno sono proposte nel termine di novanta giorni dalla data della deliberazione (o se soggetta a iscrizione nel registro delle imprese novanta giorni dall’iscrizione), davanti al Tribunale dove ha sede la società.

Effetti dell’impugnazione

La sentenza di annullamento deve essere iscritta dagli amministratori nel registro delle imprese.

L’annullamento della deliberazione, in particolare, ha effetto rispetto a tutti i soci ed obbliga gli organi sociali a prendere i conseguenti provvedimenti sotto la propria responsabilità

In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione;

Sanatoria della delibera viziata: è possibile non procedere con l’annullamento della delibera, se la precedente è sostituita con una nuova delibera presa in conformità della legge e dello statuto. Sono salvi anche in questo caso i diritti acquistati dai terzi in buona fede.

Nullità

Il Legislatore ha limitato la nullità delle delibere assembleari a tre casi, regolati dall’art. 2379 Codice civile.

  • mancata convocazione dell’assemblea;

La convocazione non si considera mancante e non si ha nullità nel caso di irregolarità dell’avviso, se questo proviene da un componente dell’organo amministrativo o di controllo, essendo sufficiente pubblicare data e luogo dell’assemblea

  • mancanza del verbale;

il verbale non si considera mancante, e non si ha nullità della delibera, se contiene la data della deliberazione e il suo oggetto, ed è sottoscritto dal presidente dell’assemblea o da soggetti equiparati (presidente del consiglio d’amministrazione o del consiglio di sorveglianza, dal segretario o dal notaio).

  • impossibilità o illiceità dell’oggetto della deliberazione.

Oggetto illecito si riferisce a deliberazioni aventi ad oggetto materie che non rientrano tra quelle di competenza dell’assemblea. Illecita è la delibera il cui oggetto sia contrario all’ordine pubblico, al buon costume, o alle norme imperative poste a presidio dei principi fondamentali dell’ordinamento giuridico, e in particolare dell’ordinamento societario

Impugnazione

L’azione di nullità può essere proposta da chiunque abbia interesse.

Non può essere proposta da chi, anche successivamente, abbia acconsentito allo svolgimento dell’assemblea.

L’azione di nullità può essere esercitata entro tre anni dalla sua iscrizione o deposito nel registro delle imprese (o dall’iscrizione nel libro delle adunanze dell’assemblea.

Inoltre, può essere rilevata d’ufficio dal giudice.

Effetti dell’impugnazione

Quanto agli effetti della dichiarazione di nullità, anche in tal caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della delibera.

É inoltre prevista una particolare ipotesi di nullità speciale:

Per le delibere che modificano l’oggetto sociale prevedendo attività illecite o impossibili, è prevista la possibilità di impugnare senza limiti di tempo

(Diversamente dai contratti nulli, che possono essere impugnati senza limite di tempo in ogni caso).

Sanatoria della delibera nulla (art.2379-bis cod. civ.): la delibera nulla per mancata convocazione non può essere impugnata da chi anche successivamente abbia dichiarato il suo assenso allo svolgimento dell’assemblea.

La delibera nulla per mancanza del verbale può essere sanata mediante verbalizzazione eseguita prima dell’assemblea successiva. La deliberazione ha effetto dalla data in cui è stata presa, salvi i diritti dei terzi che in buona fede ignoravano la deliberazione.

Laddove possibile, si applica la sanatoria “ordinaria” prevista nel caso di annullabilità, cioè operando una sostituzione della delibera.

Inesistenza

Non esistono disposizioni dedicate all’ipotesi di inesistenza delle delibere assembleari.

Prassi e giurisprudenza, considerano inesistenti le delibere assembleari che difettano degli elementi essenziali tipici che possano consentire di identificarle come tali.

Potrà dunque essere esperita, senza limiti di tempi, un’azione di accertamento dell’inesistenza da chiunque vi abbia interesse.

Conclusioni

Vista la complessità degli effetti e delle azioni esperibili in caso di delibera invalida, è consigliabile valutare il caso concreto con l’assistenza di un professionista.

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