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L’azione che viene prevista dal diritto italiano, e che va sotto il nome di denuncia di danno temuto, viene posta in essere quando il proprietario, il possessore o il titolare di diritto reale di godimento abbia paura che possa causarsi un danno grave nei confronti del bene di cui è titolare a causa di un’omissione altrui.
Non è inconsueto che si verifichino dei crolli di edifici vecchi oppure di alberi che non sono stati messi in sicurezza.
Nel momento in cui da una cosa di cui non si è titolari può derivare un danno verso la proprietà o il proprio possesso, è possibile esperire la denuncia di danno temuto.
Da quale articolo viene disciplinata? Chi sono i soggetti coinvolti? Quali sono i presupposti per poterla applicare?
Rispondiamo con ordine a tutte queste domande.
Cos’è la denuncia di danno temuto?
Abbiamo già brevemente introdotto la disciplina della denuncia di danno temuto tuttavia, per poterla comprendere appieno, il primo passo è sempre quello di analizzare la norma che la disciplina. Questo perché le norme del diritto italiano ci dicono tutto ciò che dobbiamo sapere relativamente ad un istituto.
A regolare la denuncia di danno temuto è l’art. 1172 del codice civile che così recita:
“Il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento o il possessore, il quale ha ragione di temere che da qualsiasi edificio, albero o altra cosa sovrasti pericolo di un danno grave e prossimo alla cosa che forma oggetto del suo diritto o del suo possesso, può denunziare il fatto all’autorità giudiziaria e ottenere, secondo le circostanze, che si provveda per ovviare al pericolo.
L’autorità giudiziaria, qualora ne sia il caso, dispone idonea garanzia per i danni eventuali”.
Come puoi vedere, questa norma ci dice da sola la maggior parte delle informazioni di cui abbiamo bisogno per analizzare più a fondo l’azione interessata.
Lo scopo di questa norma, per lo più, è quella di ovviare ad un comportamento omissivo posto in essere da un soggetto proprietario di un edificio, di un albero o di un’altra cosa che potrebbe provocare un danno grave se colpisse la proprietà altrui.
Questo è quindi un modo per sollecitare all’azione un soggetto passivo ed evitare che il danno si verifichi realmente.
Ma vediamo subito quali sono i presupposti affinché la si possa esperire.
I presupposti per la denuncia di danno temuto
L’art. 1172 spiega compiutamente quali sono i tre presupposti per l’esperimento dell’azione:
- Pericolo di danno: una cosa minaccia di arrecare danno ad un’altra;
- Prossimità e gravità del danno temuto: in questo caso si intende la valutazione di una persona media che è consapevole che il danno non è ancora certo ma è probabile;
- Ragionevole timore: il danno non si è ancora verificato però il pericolo sussiste ed è reale;
Chi sono i soggetti coinvolti?
La risposta ci viene sempre fornita dall’articolo citato all’inizio. I soggetti che possono esperire l’azione di denuncia di danno temuto sono tre:
- Proprietario della cosa;
- Titolare di diritto reale sulla cosa (ad es., l’usufruttuario);
- Possessore della cosa.
Chi è, invece, la parte opposta coinvolta?
Possono essere chiamati in causa diversi soggetti come il possessore della cosa che minaccia di arrecare il danno, il proprietario di un fondo servente, il nudo proprietario in caso di usufrutto, l’usufruttuario, il conduttore in un rapporto di locazione, fino alla pubblica amministrazione se abbia omesso di effettuare controlli e manutenzioni a cosa che, essendosi deteriorate, rischiano di arrecare danno alle proprietà vicine.
Ricorda, questa azione si può esperire solo nel caso di una res (una cosa) che si ritiene possa arrecare danno ad un’altra res, non può essere esperita nel caso in cui il danno minacci la persona del proprietario, titolare o possessore.
La procedura per la denuncia di danno temuto
Abbiamo detto che la denuncia di danno temuto si sostanzia in un’azione. Ma qual è l’atto che dà il via alla procedura? Il ricorso.
Perciò, il proprietario, titolare o possessore della cosa minacciata deve proporre un ricorso attraverso il rito cautelare. La particolarità di questo rito, data l’urgenza del contesto, offre una tutela immediata al soggetto che si sente minacciato dal danno grave che potrebbe verificarsi sulla cosa di cui ha la titolarità o il possesso.
Per poterla avviare il soggetto interessato deve depositare il ricorso presso il tribunale competente. In questo caso, competente è il giudice del luogo in cui si trova l’edificio minacciato e di conseguenza dove è presente il pericolo.
Il soggetto che intende ricorrere deve favorire delle prove a dimostrazione del danno temuto e poi sarà il giudice a stabilire se, dalla cosa indicata nel ricorso, può effettivamente derivare un danno grave alla cosa di cui è titolare il ricorrente.
Se la decisione dovesse essere positiva, il giudice disporrà delle misure affinché il danno non si verifichi. Allacciandoci agli esempi fatti all’inizio, se a minacciare la cosa è un albero instabile, il giudice ne può disporre l’abbattimento. Oppure, se si tratta di un edificio pericolante a rischiare di causare il danno, può disporne la messa in sicurezza.
Quali sono i termini per esperire l’azione?
Non esistono termini particolari per esperire l’azione di denuncia di danno temuto. L’unico aspetto ad essere richiesto è l’urgenza di ricevere un provvedimento in grado di eliminare il pericolo di danno grave.
Proprio per questo senso di incombenza, l’azione non può essere sottoposta a particolari termini.
Oggi le proprietà vengono costruite in modo sempre più complesso, i centri abitati si ampliano e anche la natura va tenuta sotto controllo per evitare che arrechi danni alle proprietà.
Nel caso in cui tu ti dovessi trovare in una delle situazioni che abbiamo elencato, non aspettare che il danno si verifichi. È molto più semplice prevenire il problema piuttosto che dover pagare delle ingenti ristrutturazioni successivamente.
Se non sei sicuro dell’esistenza dei presupposti necessari per esperire la denuncia di danno temuto puoi chiedere parere ad un legale prima di presentare ricorso.
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