Denuncia di danno temuto: come funziona?

rapporti di vicinato non sono sempre semplici da gestire. Molto spesso nascono liti a causa dell’utilizzo degli spazi, per il rumore eccessivo oppure per tantissime altre cause ancora. 

Spesso però accade anche che il proprietario o il semplice possessore di un determinato bene possa avere l’esigenza immediata di tutelare un proprio bene da pericoli imminentiderivanti da cose che possono appartenere a terzi. 

Si pensi al classico edificio pericolante che rischia di crollare sul frutteto del vicino oppure all’albero che, a causa del vento, potrebbe cadere sulla casa del vicino ecc. 

In tutti questi casi e in moltissimi altri ancora è possibile agire in giudizio ex art. 1172 c.c.ovvero, mediante la denuncia di danno temuto. 

1. Cos’è la denuncia di danno temuto?

La denuncia di danno temuto è un’azione che può essere esercitata dal proprietario, dal titolare di un diritto reale di godimento o dal possessore di un determinato bene. Tale azione è stata pensata per chi ha ragione di temere che da una o più opere esistenti possano derivare pericoli di danni gravi e prossimi al proprio bene.

In questi casi, infatti, è possibile effettuare la denuncia di danno temuto presso l’autorità giudiziaria competente ed ottenere una pronuncia finalizzata a porre fine alla situazione di pericolo, magari disponendo garanzie per i danni eventuali. 

La denuncia di danno temuto è disciplinata dall’art. 1172 c.c. il quale dispone che il proprietario, il possessore o il titolare di altro diritto reale di godimento, se ha ragione di temere che da qualsiasi edificio, albero o altra cosa inanimata (dunque non si tratta di condotte umane) possa derivare un danno grave e prossimo alla cosa che forma oggetto del suo diritto o del suo possesso, può denunciare il fatto all’autorità giudiziaria ed ottenere, secondo le circostanze concrete, che si provveda ad ovviare al pericolo. 

Pertanto, è agevole desumere, dalla lettura della norma sopra citata, che la denuncia di danno temuto è un particolare procedimento civile finalizzato a rimuovere, con una certa rapidità, un grave pericolo che può determinare un danno imminente ed irreparabile. 

Una delle caratteristiche più importanti della procedura in esame è che, diversamente dalla causa ordinaria di piena cognizione, è decisamente più veloce e snella. Infatti, trattasi di una procedura che vanta un numero esiguo di udienze. Tale aspetto, oltre ad incidere sulla durata del processo, tende a rendere il procedimento più informale ed elastico rispetto a quello di piena cognizione.  

2. I presupposti per la denuncia di danno temuto

Dalla lettura dell’art. 1172 c.c. è possibile comprendere quali sono i presupposti previsti dalla legge per poter agire in giudizio con la denuncia di danno temuto. 

  • Pericolo di danno: una cosa minaccia di arrecare danno ad un’altra;
  • Prossimità e gravità del danno temuto: in questo caso si intende la valutazione di una persona media che è consapevole che il danno non è ancora certo ma è probabile;
  • Ragionevole timore: il danno non si è ancora verificato però il pericolo sussiste ed è reale; 

In estrema sintesi, è fondamentale che il danno non si sia ancora manifestato ma vi sia, un ragionevole pericolo che si potrebbe verificare in un futuro prossimo. È facilmente intuibile, dunque, che allorquando il pericolo si sia già concretizzato in un danno, il soggetto interessato (ovvero colui il quale ha subito il danno) non agirà in giudizio ex art. 1172 c.c. bensì con l’azione risarcitoria qualora ne ricorrano i presupposti previsti dalla legge. 

Ancora, è doveroso sottolineare che il legislatore non pretende che il danno sia “certo”, è sufficiente, infatti, un timore “attuale” e molto “probabile”. Ma quando è possibile parlare di timore attuale e probabile? È necessario valutarlo come lo valuterebbe una persona di diligenza media. 

È fondamentale, invece, che il danno sia presumibilmente grave, da valutare ovviamente al momento della proposizione della denuncia, e che sia comunque prossimo da un punto di vista temporale. 

Ove sussistano tali presupposti, il Giudice chiamato a pronunciarsi sulla questione può adottare una duplice decisione: 

  • Costringere il proprietario dell’opera pericolosa ad ovviare il problema adottando tutte le dovute cautele; 
  • Imporre un obbligo di garanzia, ovvero, il versamento di una somma di denaro o l’individuazione di un bene a titolo di cauzione per i danni che verosimilmente si realizzeranno a danno del denunciante. 

2.1 La relazione tra le cose 

Quando si parla di denuncia di danno temuto è necessario sottolineare l’importanza della relazione tra cosa e cosa nel termine secondo cui il bene esistente sul fondo altrui può essere costitutiva di pericolo per il proprio bene. Dunque, si tratta di un’azione che ha per oggetto una relazione tra cose e non già tra cose e persone. 

Infatti, la denuncia di danno temuto non può essere proposta nel caso in cui v’è un rapporto che intercorre tra una cosa e una persona, come potrebbe avvenire, ad esempio, nell’ipotesi in cui si agisca in giudizio per tutelare un proprio diritto personale (si pensi alla incolumità fisica di un soggetto) per il quale esistono diversi strumenti di tutela. 

Infine, sempre per quanto riguarda i presupposti della denuncia di danno temuto, è bene sottolineare che la giurisprudenza ormai da anni ha precisato che non è richiesta l’esclusiva altruità del bene (sicché anche il comproprietario del bene comune da cui potrebbe scaturire pericolo potrebbe agire in giudizio con l’azione in esame). Viceversa, è fondamentale che il danno denunciato interessi in modo diretto ed immediato un bene del denunciante e non un bene altrui. 

3. Chi sono i soggetti coinvolti?

La risposta ci viene sempre fornita dall’articolo citato all’inizio. I soggetti che possono esperire l’azione di denuncia di danno temuto sono tre:

  • Proprietario della cosa; 
  • Titolare di diritto reale sulla cosa (ad es., l’usufruttuario);
  • Possessore della cosa.

Tutti e tre i soggetti sopra citati, devono avere il timore che da una qualsiasi cosa (ad esempio un albero) possa derivare un pericolo di danno grave e prossimo che forma oggetto del diritto (di proprietà o del diritto reale di godimento) o del possesso. 

Infine, come già anticipato, rientra nel novero dei legittimati attivi anche i comproprietari di un bene in regime di comunione indivisa contro gli altri comproprietari nel caso in cui la mancanza di accordo impedisca di porre fine al pericolo sulla cosa comune. 

3.1. Legittimati passivi

Per quanto concerne i soggetti passivi, invece, rientra sicuramente il proprietario del beneche ha generato il pericolo. L’art. 1172 c.c., infatti, sanziona l’inerzia di colui che ha omesso di espletare tutte quelle attività che sono necessarie per poter evitare che la situazione di pericolo possa concretizzarsi in un danno vero e proprio. 

Rientrano nel novero dei legittimati passivi anche il possessore e chi ha la responsabilità della cosa dalla quale si presume che provenga la minaccia di danno sulla cosa altrui. Quindi non solo il proprietario ma anche il possessore, in ragione dell’effettivo potere di fatto che esercita sulla cosa, non può non incombere l’obbligo di mettere in atto tutto ciò che è necessario ad ovviare il pericolo o comunque necessarie per rimuovere la situazione di pericolo di danno grave e prossimo.  

4. Quando è esperibile l’azione di danno temuto

L’azione di danno temuto, come anticipato sopra, non presuppone il carattere di esclusiva altruità della cosa che genera il pericolo e non costituisce in nessun modo una condizione di esperibilità della denunzia di danno temuto

Le due azioni, infatti, regolano due distinte e diverse azioni nunciatorie e non possono essere in nessun modo sovrapposte. 

Non individuandosi la fonte del danno temuto in una cosa altrui, la denunzia in esame è esperibile, a prescindere appunto dall’accertamento dell’altruità della cosa, peer ovviare al pericolo che deriva da qualsiasi albero edificio etc., anche di proprietà comune a più soggetti, purchè la parte istante non possa provvedervi in modo autonomo (Tribunale Oristano: 03, 10, 2017).

Fatte le debite premesse, occorre capire ora qual è il criterio discretivo tra la denuncia di nuova opera e la denuncia di danno temuto. In estrema sintesi, tale discrimine va individuato nel diverso modo in cui l’attività umana ha determinato la nascita del pericolo e nella diversità del rimedio da adottare. 

La denuncia di danno temuto postula un “non fare”, ovvero, l’inosservanza dell’obbligo di rimuovere una situazione di un edificio, albero o qualsiasi altra cosa comportante pericolo di un danno grave e prossimo per il bene di proprietà o in possesso di colui che agisce in giudizio con la denuncia in esame. Il rimedio normalmente l’ordine, rivolto a chi ha la piena disponibilità della cosa costituente pericolo, di eseguire quanto è necessario per la rimozione della causa del pericolo stesso (ad esempio l’abbattimento dell’albero)

Viceversa, la denuncia di nuova opera concerne un pericolo che è determinato dalla condotta di una persona fisica e il provvedimento emesso dal Giudice, in caso di accoglimento ovviamente, è finalizzato o ad inibire l’attività umana che genera un pericolo grave e concreto per un bene altrui o predisporre tutto ciò che è necessario per ridurre al minimo che il pericolo possa concretizzarsi. 

4.1. Danno temuto e condominio

La Suprema Corte di Cassazione ha risolto una diatriba teorica in ordine all’applicabilità della denuncia di danno temuto contro il condominio. Più precisamente, l’ordinanza con cui i giudici ermellini hanno affrontato la questione è la n. 26291 del 2019 con la quale hanno ribadito il principio della responsabilità per le cose in custodia del condominio. 

In altre parole, i giudici di legittimità hanno precisato che, ogni qual volta si è in presenza di un vizio relativo al fabbricato, il quale genera una situazione potenzialmente pericolosa e di nocumento rispetto alle unità abitative dei condomini, il condominio può essere condannato a rimuovere le relative cause di pericolo ai sensi dell’art. 1172 c.c. Tale decisione si pone perfettamente in linea con la sentenza, sempre della Cassazione, n. 12211 del 2003.

In conclusione, la Cassazione ha nuovamente ribadito che l’azione nunciatoria di cui all’art. 1172 c.c. può essere esercitata dal condomino nei confronti dell’intero condominio in quanto pienamente legittima, anche dal punto di vista strettamente soggettivo sussistendo, infatti, la diversità di proprietari tra il bene che genera il pericolo (il condominio) e quello minacciato (le singole unità immobiliari). 

Infatti, i beni condominiali, pur rimanendo beni comuni a tutti i condomini, sono assoggettati ad un potere di gestione di pertinenza esclusiva dell’ente condominio il quale diviene titolare unico ed autonomo dai singoli condomini. 

Dunque, la fictio iuris si concretizza nel considerare il singolo condomino, il quale agisce in giudizio ai sensi dell’art. 1172 c.c. per difettosità delle parti comuni dell’edificio, viene considerato alla stregua di terzo nei confronti del condominio stesso. 

5. La procedura per la denuncia di danno temuto

L’atto introduttivo del procedimento in esame non è l’atto di citazione bensì il ricorso. Dunque, il proprietario, titolare o possessore della cosa minacciata deve proporre un ricorso attraverso il rito cautelare

Il procedimento di danno temuto (così come quello di nuova opera d’altronde) rientra nel novero del procedimento cautelare uniforme così come modificato dal D.L. n. 35 del 2005 convertito in Legge n. 80 del 2005.

Può essere introdotto anche “ante causam”, ovvero prima dell’instaurazione del procedimento di merito, al pari di ogni altro procedimento diretto all’emissione di una misura cautelare di carattere anticipatorio, è monofasico e termina con un provvedimento di rigetto o di accoglimento emesso dal Giudice monocratico (o dal collegio) ex art. 669 terdecies c.p.c.

Sicché il successivo giudizio di merito instaurato dalla parte che, medio tempore, è stata convenuta in giudizio in un procedimento possessorio avente per oggetto la medesima situazione giuridica soggettiva, soggiace alla improponibilità di cui all’art. 705 c.p.c. Tale aspetto è stato affrontato di recente anche dalla Suprema Corte di Cassazione nella sent. 18535 del 2022. 

Per quanto concerne i documenti da allegare, invece, è necessario produrre in giudizio tutta la documentazione rilevante (ad esempio le perizie di parte). Si tratta elementi, generalmente tecnici, che possano dimostrare la sussistenza di un pericolo grave, concreto ed imminente. 

L’azione di danno temuto ha carattere di urgenza, sicché l’intero iter del giudizio è più snello e veloce rispetto al giudizio di merito “ordinario”. Tra l’altro, il legislatore non ha previsto termini di decadenza, ovvero, termini che possano far maturare delle preclusioni. 

Trattasi, dunque, di un processo giudiziale che non è perfettamente sovrapponibile con quello previsto per la denuncia di nuova opera. In tal caso, infatti, è previsto dall’art. 1171 c.c. che non è possibile agire in giudizio se la costruzione del bene è già terminata oppure sia già trascorso un anno dall’inizio della sua costruzione

Al fine di evitare che i tempi di attesa della decisione del Giudice possano provocare il danno temuto dal denunciante, è possibile, per quest’ultimo, chiedere l’adozione di accorgimenti necessari che possano impedire il verificarsi di tale evento e rendere totalmente vano il processo ormai incardinato. 

Infine, per quanto concerne le sanzioni previste in caso di violazione della decisione assunta dal Giudice, la parte che non ha ottemperato all’obbligo di evitare la situazione di pericolo può essere condannata al pagamento del risarcimento del danno nonché al ripristino dello stato iniziale delle cose

6. Consulenza e assistenza legale per il tuo caso

Nel caso in cui tu ti dovessi trovare in una delle situazioni che abbiamo elencato, non aspettare che il danno si verifichi. È molto più semplice prevenire il problema piuttosto che dover pagare delle ingenti ristrutturazioni successivamente.

Se non sei sicuro dell’esistenza dei presupposti necessari per esperire la denuncia di danno temuto puoi chiedere parere ad un legale prima di presentare ricorso.

Se desideri ricevere assistenza in materia di Pianificazione e Difesa del tuo Patrimonio contatta i professionisti di ObiettivoProfitto compilando il Modulo di contatto che trovi in questa pagina.

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